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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/11/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Mauro Petrusa Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 725/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.05.1972
E
, (C.F. , nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Asta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Paceco, nella via Riccio n. 10, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - che Parte_3
hanno contratto matrimonio civile in data 10.10.1994, in Paceco, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paceco al n. 8, parte
I, dell'anno 1994; - che, dall'unione coniugale, sono nati tre figli: , Persona_1
in data 09.12.1994, Emanuele, in data 31.01.1998 e , in data 31.01.2002; Per_2
che a causa di incompatibilità caratteriali è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE: i coniugi vivranno separati;
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in Paceco (TP) in via Giovanni Biagio Amico n. 1, condotta in locazione con contratto intestato al signor resterà assegnata a quest'ultimo. La Parte_2
signora trasferirà la propria residenza altrove e potrà prelevare Pt_1
dall'abitazione coniugale i propri esclusivi beni ed affetti personali, rimanendo nella disponibilità del signor gli arredi e corredi che si trovano all'interno Parte_2
dell'abitazione;
3. CONDIZIONE ECONOMICHE E PERSONALI DEI FIGLI: i tre figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti pertanto alcun assegno di mantenimento viene stabilito nell'interesse degli stessi. Al contempo alcuna pattuizione viene effettuata circa la residenza ed abitazione dei figli atteso che due figli della coppia già da tempo hanno stabilito la propria residenza altrove ed il figlio
, che allo stato vive nell'abitazione coniugale, ha già espresso la volontà di Per_2
trasferire la propria dimora presso un'altra abitazione diversa da quella odierna;
4.
SPESE DI MANTENIMENTO ED ULTERIORI: Entrambi i coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al loro personale mantenimento. Alcun mantenimento viene stabilito per i tre figli della coppia essendo tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti”. ***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e , (C.F. Parte_2 [...]
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Paceco, con C.F._3
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Paceco al n. 5, parte I, dell'anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 21.05.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, l'8.11.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Mauro Petrusa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Mauro Petrusa Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 725/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.05.1972
E
, (C.F. , nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Asta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Paceco, nella via Riccio n. 10, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - che Parte_3
hanno contratto matrimonio civile in data 10.10.1994, in Paceco, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paceco al n. 8, parte
I, dell'anno 1994; - che, dall'unione coniugale, sono nati tre figli: , Persona_1
in data 09.12.1994, Emanuele, in data 31.01.1998 e , in data 31.01.2002; Per_2
che a causa di incompatibilità caratteriali è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE: i coniugi vivranno separati;
2. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in Paceco (TP) in via Giovanni Biagio Amico n. 1, condotta in locazione con contratto intestato al signor resterà assegnata a quest'ultimo. La Parte_2
signora trasferirà la propria residenza altrove e potrà prelevare Pt_1
dall'abitazione coniugale i propri esclusivi beni ed affetti personali, rimanendo nella disponibilità del signor gli arredi e corredi che si trovano all'interno Parte_2
dell'abitazione;
3. CONDIZIONE ECONOMICHE E PERSONALI DEI FIGLI: i tre figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti pertanto alcun assegno di mantenimento viene stabilito nell'interesse degli stessi. Al contempo alcuna pattuizione viene effettuata circa la residenza ed abitazione dei figli atteso che due figli della coppia già da tempo hanno stabilito la propria residenza altrove ed il figlio
, che allo stato vive nell'abitazione coniugale, ha già espresso la volontà di Per_2
trasferire la propria dimora presso un'altra abitazione diversa da quella odierna;
4.
SPESE DI MANTENIMENTO ED ULTERIORI: Entrambi i coniugi dichiarano di provvedere autonomamente al loro personale mantenimento. Alcun mantenimento viene stabilito per i tre figli della coppia essendo tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti”. ***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e , (C.F. Parte_2 [...]
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Paceco, con C.F._3
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Paceco al n. 5, parte I, dell'anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 21.05.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, l'8.11.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Mauro Petrusa