Trib. Pisa, sentenza 05/02/2025, n. 137
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Sentenza 5 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, dalla Dott.ssa Stefana Curadi. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: i ricorrenti hanno chiesto di accertare l'usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del loro fondo, o in subordine, la costituzione di una servitù coattiva. I convenuti, invece, hanno contestato la domanda, sostenendo l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e negando l'esistenza di un accordo che giustificherebbe la servitù.

Il giudice ha rigettato entrambe le domande dei ricorrenti. In merito all'usucapione, ha evidenziato la mancanza del requisito dell'apparenza, essenziale per la costituzione della servitù, sottolineando che non vi erano opere visibili e permanenti che attestassero l'esercizio del diritto di passaggio. Per quanto riguarda la domanda subordinata di servitù coattiva, il giudice ha ritenuto insufficienti le allegazioni relative alle esigenze agricole, non dimostrando un interesse collettivo che giustifichi l'imposizione della servitù. La sentenza si conclude con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 05/02/2025, n. 137
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 137
    Data del deposito : 5 febbraio 2025

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