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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2598/17 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Pisa, Via A. Della Pura n. 5 presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Carlo Francione, giusta procura in atti
Ricorrenti attori
, (C.F. ), elettivamente Parte_3 C.F._3 Parte_4 domiciliati in Pisa, Via San martino n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Niccoli, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, resistenti convenuti
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_4 C.F._7 [...]
(C.F. , (C.F. CP_5 C.F._8 Controparte_6
e (C.F. C.F._9 Controparte_7 CodiceFiscale_10 elettivamente domiciliati in Vecchiano (PI), Via Provinciale n. 196m presso e nello studio degli avv.ti Bruno Santoni e Ilaria Del Gratta del Foro di Pisa, che li difendono giusta procura in atti
Resistenti convenuti
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
1 Hanno agito in giudizio, con ricorso ai sensi dell'art. 702bis, e Parte_1 al fine di vedere accertata l'usucapione di una servitù di passo Parte_2 pedonale e carrabile in favore del proprio fondo, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di San LI Terme (PI) al foglio 20 particella 213 e 538 a carico del resede del fondo di proprietà dei convenuti posto al civico n.18 di Via Nino Bixio rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San LI Terme (PI) al foglio 20 , particella 215 mappale 2849 o, in subordine, dichiarare ex art. 1052 c.c. la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.
Parte attrice ha dedotto che:
1. i ricorrenti sono comproprietari pro indiviso per 1/3 e per 2/3 Parte_1 di un immobile ad uso civile abitazione con retrostante Parte_2 appezzamento di terreno utilizzato ad orto e con garage situato in frazione Arena
Metato, Via Nino Bixio n.20 (particella 213 e 538 graffate tra loro),
2. dall'anno 1923 fino ad oggi, in continuità ininterrotta, i danti causa dei ricorrenti e poi anche quest'ultimi accedevano ed accedono dalla via Nino Bixio, all'orto ed al garage posti sul retro del loro fabbricato attraversando sia a piedi - e dal 1975 con mezzi meccanici - un tratto di appezzamento di terreno confinante (particella 215),
3. sulla particella 215 veniva edificato nell'anno 1974/1975 un complesso immobiliare composto da n.4 unità abitative, con circostante resede pertinenziale, attualmente intestate ai convenuti,
4. la costruzione del nuovo edificio, eseguita ad una distanza ravvicinata di circa m
3,00 (mt 2,20 considerando il marciapiede intorno) dall'unghia arginale della fossetta di scolo larga circa 50 cm, di loro esclusiva proprietà, ridusse sensibilmente la larghezza e l'ampiezza del passaggio carrabile rispetto a quello goduto in precedenza dai ricorrenti creando al contempo per i proprietari del nuovo fabbricato un passaggio oltremodo stretto e disagevole per raggiungere con le auto ed anche con la roulotte i loro garage posti sul retro del palazzo
5.
per questi motivi
nell'anno 1976 (padre della odierna ricorrente Parte_5 ed allora proprietario dell'immobile di via Nino Bixio n.20) e gli allora proprietari del civico 18 di Via Nino Bixio si accordarono nel comune interesse per ampliare il
2 passaggio carrabile nel punto più stretto tra le loro rispettive proprietà ovvero tra la fossa di scolo corrente lungo il muretto di recinzione ed il marciapiede Pt_2 del fabbricato dei convenuti,
6. l'accordo prevedeva la ricopertura e la tombatura della fossetta di scolo da parte del nel tratto che interessava, e di contro il rilascio dell'autorizzazione da Pt_2 parte dei proprietari del civico 18 di Via Bixio di continuarlo a far passare su quel tratto del resede pertinenziale del fabbricato per raggiungere a piedi e con l'auto il suo garage,
7. da quel momento in avanti, cioè dal 1976 in poi, e le sue figlie Parte_5
e e poi successivamente il marito di quest'ultima ovvero attuale CP_8 Pt_2 comproprietario dell'immobile, hanno utilizzato e utilizzano Parte_1 pacificamente e liberamente quel passaggio carrabile,
8. di recente vi è stata un'immotivata opposizione verbale ricevuta dal Sig. Pt_1 da parte degli attuali proprietari del civico n.18 di Via Nino Bixio di
[...] transitare sul resede della particella 215 e anche un successivo tentativo di ostruire l'ingresso al suo orto e al garage attraverso l'apposizione al suolo di picchetti e filo di ferro,
9. il solo passaggio pedonale sia inadatto e/o insufficiente alle esigenze della manutenzione e coltivazione dell'orto verso il quale è necessario accedere con i mezzi meccanici,
10. Tali esigenze sono ulteriormente aumentate a seguito dell'acquisizione del possesso di una presella di terreno agricolo di 350 metri quadrati attigua al loro orto
Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_9 CP_5
, chiedendo di dichiarare la domanda
[...] Controparte_6 improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di disporre la conversione del rito e nel merito hanno domandato il rigetto delle domande;
in particolare hanno dedotto che:
3 11. la tombatura della fossetta è avvenuta nell'esclusivo interesse del avendo i Pt_2
danti causa dei convenuti circa tre metri per passare lungo i loro edifici e recarsi nei garages,
12. non vi fu alcun accordo verbale con i danti causa dei convenuti ma solo una situazione di mera tolleranza, dovuta ai buoni rapporti di vicinato,
13. È difficile pensare che l'eventuale concessione di una servitù di passaggio sia stata costituita in assenza di qualsiasi contropartita,
14. dopo che il sig. ha smesso di guidare nessuno degli occupanti la casa sita in Pt_2
Via Bixio n. 20 ha più usufruito del passaggio se non in ipotesi eccezionali,
15. La figlia del non era solita passarvi, in quanto parcheggiava l'auto fuori, e Pt_2 in un caso urtò il muro e provocò dei graffi,
16. Anche gli attuali ricorrenti solo raramente hanno usufruito del passaggio,
17. D'altronde il box in oggetto consente l'alloggio di macchine molto piccole (il sig. aveva una vecchia Fiat 600), Pt_2
18. Non è mai esistito l'animus possidendi con riferimento alla servitù di passaggio, essendovi un accordo di natura verbale tra le parti che ne escludeva, per la sua natura, l'esistenza.
19. sarebbe inoltre mancante l'elemento temporale in quanto l'utilizzo da parte del sig. sarebbe avvenuto dal 1976 fino a metà degli anni '80 quando ha smesso di Pt_2 guidare (il decesso è avvenuto nel 1989), non avendo mai le figlie utilizzato tale passaggio,
20. La servitù non avrebbe le caratteristiche di apparenza in quanto non vi è un'opera specificamente destinata all'esercizio della servitù,
21. Ancora più infondata è la tesi secondo la quale la servitù si estenderebbe oltre la fine della proprietà dei convenuti (terreno della sig.ra sia in quanto non Pt_6 si allega neppure la circostanza che la promittente venditrice dei ricorrenti usasse transitare dal cortile dei resistenti sia che i ricorrenti usassero passare da tale percorso per accedere a tale terreno
22. Preso atto delle richieste il sig. ha recintato la sua proprietà con paletti CP_1 divisori,
4 23. Difettano i presupposti per l'applicazione dell'art.1052 c.c.
Si sono costituiti e chiedendo di dichiarare Parte_3 Parte_4
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, di pronunciare il mutamento del rito e nel merito il rigetto delle domande dei ricorrenti. Nel merito dei fatti hanno contestato la ricostruzione attoree, formulando difese analoghe a quelle degli altri resistenti.
Il giudice istruttore precedentemente assegnatario ha disposto prima l'avvio della procedura di mediazione obbligatorio e con provvedimento del 22.11.2018 ha disposto il mutamento del rito.
La causa veniva istruita tramite prova documentale e per testi.
All'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte regolarmente depositate, e concessi i termini per il deposito di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Preliminarmente quanto alla mancata dichiarazione di interruzione del processo si rinvia a quanto dedotto dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 24.10.2023, con conseguente rigetto dell'istanza di parte convenuta.
1. Sulla domanda principale di usucapione ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Parte attrice domanda in via principale di accertare la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della sua proprietà e gravante su quella dei convenuti, tale da permettere l'accesso dalla pubblica via Nino Bixio alla parte retrostante la proprietà dei ricorrenti, ossia all'orto, al garage, e alla presella di terreno di cui hanno il possesso in forza di contratto preliminare di compravendita del 14.04.2015.
In via preliminare si osserva che i testimoni escussi in sede di istruttoria orale hanno fornito dichiarazioni contrastanti in merito al passaggio degli attori sullo stradello oggetto di contenzioso, sia con riferimento al passaggio pedonale che al passaggio di automobili;
tuttavia, ai fini che interessano, è dirimente richiamare la normativa di riferimento, citata anche dalla parte attrice.
L'art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti – stabilisce che “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando
5 non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”; in relazione al requisito dell'apparenza la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente.” (Cassazione Civile sentenza n. 12362 del 2009 confermata da successiva n. 25270 del 2024).
Parte attrice nulla deduce in merito al requisito dell'apparenza e alla presenza di opere o segni visibili ed inequivocabili dell'accesso al fondo dominante, con conseguente carenza di un presupposto indefettibile della domanda di usucapione di servitù; la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un
"quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta).” (Cassazione Civile sentenza 15447 del 2007).
L'importanza assunta dal requisito dell'apparenza sta nella necessità di escludere che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente o per mera tolleranza;
pertanto, a fronte della possibilità di acquistare il diritto di servitù attraverso situazioni di fatto derivanti dal possesso o dalla destinazione, è necessario che l'esistenza di tali servitù sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'avvenuto costante passaggio – peraltro nel caso di specie giustificato, secondo la ricostruzione attorea, da un accordo verbale intercorso tra i dante causa delle parti –.
6 Nel caso di specie, oltre alla carenza di allegazione sul punto, nemmeno dalle foto prodotte da parte attrice si evince l'apparenza della servitù dedotta.
Parimenti irrilevante è l'asserito accordo verbale raggiunto tra il dante causa degli attori e controparte in quanto la servitù – ai sensi dell'art. 1058 c.c. – si può costituire per contratto o per testamento, contratto che deve essere redatto in forma scritta (arg. ex art. 1350 comma 1 n. 4 c.c.).
Per le ragioni di cui sopra la domanda di acquisto di servitù di passaggio per intervenuta usucapione non merita accoglimento.
1. Sulla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c.
Parte attrice domanda in via subordinata la costituzione di una servitù coattiva, stante l'assoluta inidoneità del solo passaggio pedonale “alle intuibili esigenze della manutenzione e coltivazione dell'orto verso il quale è necessario accedere con i mezzi meccanici per la rimozione dei residui delle pulizie delle erbe e degli stralci delle potature e per il trasporto delle sementi e delle attrezzature
(vanghe, rastrelli ,falci, tagliaerba, motozappa, tagliasiepe,ecc.ecc.),esigenze ulteriormente aumentate a seguito dell'acquisizione del possesso di una presella di terreno agricolo di 350 metri quadrati attigua all'orto dei ricorrenti avvenuta con il preliminare di compravendita (doc. 31)” (pag. 5 atto introduttivo).
In punto di diritto è necessario richiamare quanto statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “Per accogliere la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo
a favore di un fondo non intercluso, il giudice non può limitarsi ad accertare l' inidoneità del passaggio esistente e l' impossibilità ad ampliarlo, ma deve altresì accertare se la maggiore utilità che ne deriverebbe risponde alle esigenze dell' agricoltura o dell' industria, mirando l' art. 1052 cod. civ., a differenza dell' art. 1051 cod. civ. che tutela l' interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto ( nella specie, poiché sul preteso fondo dominante vi era una struttura alberghiera, la Suprema Corte ha cassato e rinviato al giudice di merito per accertare se il più comodo e facile accesso richiesto facilitasse l' incremento turistico della zona)” (Cassazione Civile sentenza n. 2624 del 1984) oltre che “La costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art.1052 cod. civ., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica
7 l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola”
(Cassazione Civile sentenza n. 5489 del 2006).
Visto quanto sopra nel caso di specie la parte si limita ad allegare delle esigenze individuali di manutenzione e coltivazione dell'orto – di cui è allegata una sola foto da cui non si comprende nemmeno l'effettiva cura e cultura – mentre in merito al terreno acquistato, che ha in parte destinazione agricola, nulla viene specificato circa la sua concreta destinazione ed utilizzo.
La carenza di allegazioni in ordine alle modalità e all'intensità di sfruttamento dell'orto e del terreno acquistato escludono che possa ritenersi integrato il requisito delle esigenze della agricoltura o dell'industria, con conseguente rigetto della domanda.
La carenza dei presupposti di diritto delle domande di parte attrice giustifica il rigetto della reiterata richiesta di CTU.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle parti resistente costituite, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la sovrapposizione delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2598/2017, disattesa ogni contraria istanza
RIGETTA la domanda di Parte_1 Parte_2
CONDANNA e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali a favore di , CP_1 Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e complessivamente liquidate in 3.809,00 per
[...] Controparte_7 compensi, iva e c.p.a. per legge, oltre 15% di spese generali.
CONDANNA e gli attori delle spese Parte_1 Parte_2 processuali a favore di e complessivamente Parte_3 Parte_4 liquidate in 3.809,00 per compensi, iva e c.p.a. per legge, oltre 15% di spese generali.
Pisa, 04/02/2025
8 Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2598/17 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Pisa, Via A. Della Pura n. 5 presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Carlo Francione, giusta procura in atti
Ricorrenti attori
, (C.F. ), elettivamente Parte_3 C.F._3 Parte_4 domiciliati in Pisa, Via San martino n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Niccoli, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, resistenti convenuti
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_4 C.F._7 [...]
(C.F. , (C.F. CP_5 C.F._8 Controparte_6
e (C.F. C.F._9 Controparte_7 CodiceFiscale_10 elettivamente domiciliati in Vecchiano (PI), Via Provinciale n. 196m presso e nello studio degli avv.ti Bruno Santoni e Ilaria Del Gratta del Foro di Pisa, che li difendono giusta procura in atti
Resistenti convenuti
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
1 Hanno agito in giudizio, con ricorso ai sensi dell'art. 702bis, e Parte_1 al fine di vedere accertata l'usucapione di una servitù di passo Parte_2 pedonale e carrabile in favore del proprio fondo, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di San LI Terme (PI) al foglio 20 particella 213 e 538 a carico del resede del fondo di proprietà dei convenuti posto al civico n.18 di Via Nino Bixio rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San LI Terme (PI) al foglio 20 , particella 215 mappale 2849 o, in subordine, dichiarare ex art. 1052 c.c. la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.
Parte attrice ha dedotto che:
1. i ricorrenti sono comproprietari pro indiviso per 1/3 e per 2/3 Parte_1 di un immobile ad uso civile abitazione con retrostante Parte_2 appezzamento di terreno utilizzato ad orto e con garage situato in frazione Arena
Metato, Via Nino Bixio n.20 (particella 213 e 538 graffate tra loro),
2. dall'anno 1923 fino ad oggi, in continuità ininterrotta, i danti causa dei ricorrenti e poi anche quest'ultimi accedevano ed accedono dalla via Nino Bixio, all'orto ed al garage posti sul retro del loro fabbricato attraversando sia a piedi - e dal 1975 con mezzi meccanici - un tratto di appezzamento di terreno confinante (particella 215),
3. sulla particella 215 veniva edificato nell'anno 1974/1975 un complesso immobiliare composto da n.4 unità abitative, con circostante resede pertinenziale, attualmente intestate ai convenuti,
4. la costruzione del nuovo edificio, eseguita ad una distanza ravvicinata di circa m
3,00 (mt 2,20 considerando il marciapiede intorno) dall'unghia arginale della fossetta di scolo larga circa 50 cm, di loro esclusiva proprietà, ridusse sensibilmente la larghezza e l'ampiezza del passaggio carrabile rispetto a quello goduto in precedenza dai ricorrenti creando al contempo per i proprietari del nuovo fabbricato un passaggio oltremodo stretto e disagevole per raggiungere con le auto ed anche con la roulotte i loro garage posti sul retro del palazzo
5.
per questi motivi
nell'anno 1976 (padre della odierna ricorrente Parte_5 ed allora proprietario dell'immobile di via Nino Bixio n.20) e gli allora proprietari del civico 18 di Via Nino Bixio si accordarono nel comune interesse per ampliare il
2 passaggio carrabile nel punto più stretto tra le loro rispettive proprietà ovvero tra la fossa di scolo corrente lungo il muretto di recinzione ed il marciapiede Pt_2 del fabbricato dei convenuti,
6. l'accordo prevedeva la ricopertura e la tombatura della fossetta di scolo da parte del nel tratto che interessava, e di contro il rilascio dell'autorizzazione da Pt_2 parte dei proprietari del civico 18 di Via Bixio di continuarlo a far passare su quel tratto del resede pertinenziale del fabbricato per raggiungere a piedi e con l'auto il suo garage,
7. da quel momento in avanti, cioè dal 1976 in poi, e le sue figlie Parte_5
e e poi successivamente il marito di quest'ultima ovvero attuale CP_8 Pt_2 comproprietario dell'immobile, hanno utilizzato e utilizzano Parte_1 pacificamente e liberamente quel passaggio carrabile,
8. di recente vi è stata un'immotivata opposizione verbale ricevuta dal Sig. Pt_1 da parte degli attuali proprietari del civico n.18 di Via Nino Bixio di
[...] transitare sul resede della particella 215 e anche un successivo tentativo di ostruire l'ingresso al suo orto e al garage attraverso l'apposizione al suolo di picchetti e filo di ferro,
9. il solo passaggio pedonale sia inadatto e/o insufficiente alle esigenze della manutenzione e coltivazione dell'orto verso il quale è necessario accedere con i mezzi meccanici,
10. Tali esigenze sono ulteriormente aumentate a seguito dell'acquisizione del possesso di una presella di terreno agricolo di 350 metri quadrati attigua al loro orto
Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_9 CP_5
, chiedendo di dichiarare la domanda
[...] Controparte_6 improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di disporre la conversione del rito e nel merito hanno domandato il rigetto delle domande;
in particolare hanno dedotto che:
3 11. la tombatura della fossetta è avvenuta nell'esclusivo interesse del avendo i Pt_2
danti causa dei convenuti circa tre metri per passare lungo i loro edifici e recarsi nei garages,
12. non vi fu alcun accordo verbale con i danti causa dei convenuti ma solo una situazione di mera tolleranza, dovuta ai buoni rapporti di vicinato,
13. È difficile pensare che l'eventuale concessione di una servitù di passaggio sia stata costituita in assenza di qualsiasi contropartita,
14. dopo che il sig. ha smesso di guidare nessuno degli occupanti la casa sita in Pt_2
Via Bixio n. 20 ha più usufruito del passaggio se non in ipotesi eccezionali,
15. La figlia del non era solita passarvi, in quanto parcheggiava l'auto fuori, e Pt_2 in un caso urtò il muro e provocò dei graffi,
16. Anche gli attuali ricorrenti solo raramente hanno usufruito del passaggio,
17. D'altronde il box in oggetto consente l'alloggio di macchine molto piccole (il sig. aveva una vecchia Fiat 600), Pt_2
18. Non è mai esistito l'animus possidendi con riferimento alla servitù di passaggio, essendovi un accordo di natura verbale tra le parti che ne escludeva, per la sua natura, l'esistenza.
19. sarebbe inoltre mancante l'elemento temporale in quanto l'utilizzo da parte del sig. sarebbe avvenuto dal 1976 fino a metà degli anni '80 quando ha smesso di Pt_2 guidare (il decesso è avvenuto nel 1989), non avendo mai le figlie utilizzato tale passaggio,
20. La servitù non avrebbe le caratteristiche di apparenza in quanto non vi è un'opera specificamente destinata all'esercizio della servitù,
21. Ancora più infondata è la tesi secondo la quale la servitù si estenderebbe oltre la fine della proprietà dei convenuti (terreno della sig.ra sia in quanto non Pt_6 si allega neppure la circostanza che la promittente venditrice dei ricorrenti usasse transitare dal cortile dei resistenti sia che i ricorrenti usassero passare da tale percorso per accedere a tale terreno
22. Preso atto delle richieste il sig. ha recintato la sua proprietà con paletti CP_1 divisori,
4 23. Difettano i presupposti per l'applicazione dell'art.1052 c.c.
Si sono costituiti e chiedendo di dichiarare Parte_3 Parte_4
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, di pronunciare il mutamento del rito e nel merito il rigetto delle domande dei ricorrenti. Nel merito dei fatti hanno contestato la ricostruzione attoree, formulando difese analoghe a quelle degli altri resistenti.
Il giudice istruttore precedentemente assegnatario ha disposto prima l'avvio della procedura di mediazione obbligatorio e con provvedimento del 22.11.2018 ha disposto il mutamento del rito.
La causa veniva istruita tramite prova documentale e per testi.
All'udienza del 17.10.2024 – tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte regolarmente depositate, e concessi i termini per il deposito di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Preliminarmente quanto alla mancata dichiarazione di interruzione del processo si rinvia a quanto dedotto dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 24.10.2023, con conseguente rigetto dell'istanza di parte convenuta.
1. Sulla domanda principale di usucapione ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Parte attrice domanda in via principale di accertare la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della sua proprietà e gravante su quella dei convenuti, tale da permettere l'accesso dalla pubblica via Nino Bixio alla parte retrostante la proprietà dei ricorrenti, ossia all'orto, al garage, e alla presella di terreno di cui hanno il possesso in forza di contratto preliminare di compravendita del 14.04.2015.
In via preliminare si osserva che i testimoni escussi in sede di istruttoria orale hanno fornito dichiarazioni contrastanti in merito al passaggio degli attori sullo stradello oggetto di contenzioso, sia con riferimento al passaggio pedonale che al passaggio di automobili;
tuttavia, ai fini che interessano, è dirimente richiamare la normativa di riferimento, citata anche dalla parte attrice.
L'art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti – stabilisce che “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando
5 non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”; in relazione al requisito dell'apparenza la giurisprudenza è costante nell'affermare che “Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente.” (Cassazione Civile sentenza n. 12362 del 2009 confermata da successiva n. 25270 del 2024).
Parte attrice nulla deduce in merito al requisito dell'apparenza e alla presenza di opere o segni visibili ed inequivocabili dell'accesso al fondo dominante, con conseguente carenza di un presupposto indefettibile della domanda di usucapione di servitù; la giurisprudenza di legittimità evidenzia che “In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un
"quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta).” (Cassazione Civile sentenza 15447 del 2007).
L'importanza assunta dal requisito dell'apparenza sta nella necessità di escludere che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente o per mera tolleranza;
pertanto, a fronte della possibilità di acquistare il diritto di servitù attraverso situazioni di fatto derivanti dal possesso o dalla destinazione, è necessario che l'esistenza di tali servitù sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'avvenuto costante passaggio – peraltro nel caso di specie giustificato, secondo la ricostruzione attorea, da un accordo verbale intercorso tra i dante causa delle parti –.
6 Nel caso di specie, oltre alla carenza di allegazione sul punto, nemmeno dalle foto prodotte da parte attrice si evince l'apparenza della servitù dedotta.
Parimenti irrilevante è l'asserito accordo verbale raggiunto tra il dante causa degli attori e controparte in quanto la servitù – ai sensi dell'art. 1058 c.c. – si può costituire per contratto o per testamento, contratto che deve essere redatto in forma scritta (arg. ex art. 1350 comma 1 n. 4 c.c.).
Per le ragioni di cui sopra la domanda di acquisto di servitù di passaggio per intervenuta usucapione non merita accoglimento.
1. Sulla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c.
Parte attrice domanda in via subordinata la costituzione di una servitù coattiva, stante l'assoluta inidoneità del solo passaggio pedonale “alle intuibili esigenze della manutenzione e coltivazione dell'orto verso il quale è necessario accedere con i mezzi meccanici per la rimozione dei residui delle pulizie delle erbe e degli stralci delle potature e per il trasporto delle sementi e delle attrezzature
(vanghe, rastrelli ,falci, tagliaerba, motozappa, tagliasiepe,ecc.ecc.),esigenze ulteriormente aumentate a seguito dell'acquisizione del possesso di una presella di terreno agricolo di 350 metri quadrati attigua all'orto dei ricorrenti avvenuta con il preliminare di compravendita (doc. 31)” (pag. 5 atto introduttivo).
In punto di diritto è necessario richiamare quanto statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “Per accogliere la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo
a favore di un fondo non intercluso, il giudice non può limitarsi ad accertare l' inidoneità del passaggio esistente e l' impossibilità ad ampliarlo, ma deve altresì accertare se la maggiore utilità che ne deriverebbe risponde alle esigenze dell' agricoltura o dell' industria, mirando l' art. 1052 cod. civ., a differenza dell' art. 1051 cod. civ. che tutela l' interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto ( nella specie, poiché sul preteso fondo dominante vi era una struttura alberghiera, la Suprema Corte ha cassato e rinviato al giudice di merito per accertare se il più comodo e facile accesso richiesto facilitasse l' incremento turistico della zona)” (Cassazione Civile sentenza n. 2624 del 1984) oltre che “La costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art.1052 cod. civ., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica
7 l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola”
(Cassazione Civile sentenza n. 5489 del 2006).
Visto quanto sopra nel caso di specie la parte si limita ad allegare delle esigenze individuali di manutenzione e coltivazione dell'orto – di cui è allegata una sola foto da cui non si comprende nemmeno l'effettiva cura e cultura – mentre in merito al terreno acquistato, che ha in parte destinazione agricola, nulla viene specificato circa la sua concreta destinazione ed utilizzo.
La carenza di allegazioni in ordine alle modalità e all'intensità di sfruttamento dell'orto e del terreno acquistato escludono che possa ritenersi integrato il requisito delle esigenze della agricoltura o dell'industria, con conseguente rigetto della domanda.
La carenza dei presupposti di diritto delle domande di parte attrice giustifica il rigetto della reiterata richiesta di CTU.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle parti resistente costituite, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la sovrapposizione delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2598/2017, disattesa ogni contraria istanza
RIGETTA la domanda di Parte_1 Parte_2
CONDANNA e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali a favore di , CP_1 Controparte_2 [...]
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e complessivamente liquidate in 3.809,00 per
[...] Controparte_7 compensi, iva e c.p.a. per legge, oltre 15% di spese generali.
CONDANNA e gli attori delle spese Parte_1 Parte_2 processuali a favore di e complessivamente Parte_3 Parte_4 liquidate in 3.809,00 per compensi, iva e c.p.a. per legge, oltre 15% di spese generali.
Pisa, 04/02/2025
8 Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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