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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/07/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 3239, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Marinelli, ricorrente
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Celiberti, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 20.6.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione .
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 15.3.2024 , Parte_1 premesso che:
- in data 28.7.2001 aveva contratto matrimonio concordatario in Sammichele di Bari (anno 2001, parte
II, serie A, atto n. 17) con;
Controparte_1
- che dall'unione coniugale era nata la figlia (n. il 3.12.2011); Persona_1
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi;
1 - in data 18.11.2021 il Tribunale di Veron a – luogo in cui i coniugi avevano stabilito la vita familiare
– pronunciava , con sentenza non definitiva n.
2267/2021, la separazione personale dei coniugi;
- il giudizio di separazione si concludeva con sentenza del 16.8.2022 la quale, tra l'altro, autorizzava la al trasferimento della CP_1 residenza della minore in Sammichele di Bari;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni stabilite con la sentenza di separazione, le quali prevedevano a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1 di €500,00 mensili, di cui €350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore (oltre spese straordinarie) ed €150,00 a titolo di assegno muliebre.
Con decreto del 27.3.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a l Giudice delegato per l'udienza dell'11.10.2024
(successivamente differita al 14.3.2025); assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio. Con comparsa del 7.3.2025 la aderiva Controparte_1 alla domanda del ricorre nte.
Disposto un differimento dell'udienzaper la definizione delle trattative d i componimento della lite, con nota del 10.6.2025 le parti depositavano la convenzione di divorzio debitamente sottoscritta . All'udienza del 20.6.2025 la causa, trattata in forma cartolare, era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
///
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato , per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta dai coniugi e depositata in atti il 10.6.2025, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 3239/2024 pendente tra e Parte_1
, con l'intervento del P.M. in sede, Controparte_1 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Sammichele di Bari il 28.7.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2001, atto n. 17, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in giudizio il 10.6.2025, da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione civile d el Tribunale, il giorno 1^ luglio 2025
IL GI UD I C E ES T E N SO R E DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E SI D E N T E
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