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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.2515/2024 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Gabrieli Tommasi come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli Avv.ti R: Vestini e come da procura generale indicata nella CP_2 memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 26.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni. Contestava, in particolare, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, che aveva disconosciuto l'insussistenza del requisito sanitari a tal fine necessario.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
Esaurita la trattazione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia alla prosecuzione del giudizio, in tal modo manifestando inequivocabilmente la perdita di interesse a contestare le risultanze dell'accertamento tecnico eseguito nella precedente fase processuale.
L' non ha manifestato interesse alla prosecuzione del processo, CP_1
Le spese processuali si compensano in considerazione del peculiare epilogo della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Lecce, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.2515/2024 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Gabrieli Tommasi come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli Avv.ti R: Vestini e come da procura generale indicata nella CP_2 memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 26.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni. Contestava, in particolare, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, che aveva disconosciuto l'insussistenza del requisito sanitari a tal fine necessario.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
Esaurita la trattazione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia alla prosecuzione del giudizio, in tal modo manifestando inequivocabilmente la perdita di interesse a contestare le risultanze dell'accertamento tecnico eseguito nella precedente fase processuale.
L' non ha manifestato interesse alla prosecuzione del processo, CP_1
Le spese processuali si compensano in considerazione del peculiare epilogo della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Lecce, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)