Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 605 del R.G. per l'anno 2012 tra (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Scaramuzzino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla via Reno n. 10 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 5.10.2018
Parte attorea
Contro già quale Impresa Designata dal F.G.V.S., Controparte_1 Controparte_2 P.IV , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. P.IV_1
Antonello Bevilacqua, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Anile n.
3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Oggetto: lesione personale Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_3 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in data 10.04.2011, quantificati nella complessiva somma di euro 50.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa. In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che in data 10.4.2011, alle ore 10.10 circa, si trovava in località Castiglione nel comune di Falerna e mentre percorreva con la propria bicicletta detta via veniva coinvolto in un incidente stradale, causato da un veicolo non identificato che, nell'effettuare una manovra di sorpasso, lo urtava con lo specchietto retrovisore destro, facendolo rovinare sul ciglio della strada. Ha dedotto che il veicolo si è allontanato senza prestare soccorso;
che il medesimo, in conseguenza della caduta ha riportato lesioni personali, con postumi permanenti;
che la richiesta di risarcimento inviata alla convenuta non ha trovato riscontro.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta quale impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_2 variamente argomentando per l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta ha eccepito il difetto di prova del sinistro, dell'imputabilità alla condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, dell'impossibilità incolpevole di identificare il veicolo investitore e del nesso causale tra l'evento dannoso ed i danni oggetto della pretesa risarcitoria. Parte convenuta ha infine contestato la domanda attorea sotto il profilo del quantum, ritenuto eccessivo e privo di adeguato supporto probatorio.
3. Assegnato alle parti termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante prova testimoniale e CTU medico-legale e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.01.2020 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 21.09.2020 la causa è stata rimessa in istruttoria per l'acquisizione di copia della Relazione di intervento dei Carabinieri intervenuti il giorno del sinistro per cui è causa. Dopo diversi rinvii dovuti alle plurime sostituzioni del magistrato titolare ed al
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Presidente del Tribunale del 14.11.2024, la causa è stata assegnata al sottoscritto giudicante e all'udienza del 18.03.2025 è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, con orientamento suscettibile di estensione anche a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a) D.Lgs. 209/2005, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed i natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n. 1860 del 1990, nonché Cass. 4360/2012; Cass.
4480/2011; Cass. 18532/2007). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. In altri termini, l'imposizione di una rigorosa valutazione della prova nell'ambito dei giudizi avverso il FGVS è volta ad impedire mere pretese indennitarie a carico della collettività, atteso che la disciplina del detto Fondo vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr. Cass. n. 8086/1995).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Se è vero che non può imporsi a carico del danneggiato, un onere di diligenza tale da richiedere ad esempio di annotare il numero della targa o altri elementi idonei ad individuare il veicolo rimasto non identificato, è altrettanto vero che lo stesso deve fornire quantomeno elementi indiziari, sulla base dei quali potersi ricostruire il fatto (cfr. Cass. 24449/2005, secondo cui 'in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere
"tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali"). La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato come l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente - secondo l'id quod plerumque accidit - può principalmente ritenersi provata dal fatto che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia e le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, essendo invece irrilevante l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a
2 procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle (cfr. ancora Cass.,
8.3.1990, n. 1860). La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha peraltro specificato che non sussiste un automatismo tra la presentazione della denuncia o querela e l'accoglimento della pretesa, o, per contro, tra la loro mancata presentazione ed il rigetto della domanda. In altri termini, l'omessa denuncia all'autorità non è, di per sé, idonea ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze, infatti, costituiscono dei meri indizi e vanno apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazione astratte e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento (cfr., Cass. civ. sez. VI, ord. del
31.8.2020 n.18097; Cass. civ. sez. III del 4.11.2014 n. 23434).
Nel caso di specie, una ponderazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto induce a ritenere infondata la domanda risarcitoria per carenza di prova dei presupposti di legge. Nel caso in esame, difatti, l'insieme degli elementi probatori acquisiti lasciano dubitare della stessa veridicità del sinistro, così come descritta in atti, non potendosi ritenere provato che il sinistro si sia verificato a causa della condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Deve evidenziarsi come sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Falerna
Scalo. Dalla relazione di intervento si evince che gli Agenti sono intervenuti sul posto alle ore 10,20 circa e giunti sul posto vi era personale sanitario del 118 di Falerna, che aveva già provveduto a soccorrere il ciclista. Gli Agenti hanno accertato che sul posto non vi erano testimoni che avevano assistito al sinistro stradale.
Quanto emerge dalla relazione di intervento dei Carabinieri induce a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, e , le cui Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni risultano peraltro tra loro discordanti e contraddittorie. Infatti, entrambi i testimoni hanno dichiarato di trovarsi sul posto insieme, a bordo dell'autovettura condotta da , di aver assistito al sinistro e di aver prestato soccorso al danneggiato. Testimone_2 ha dichiarato che i due sarebbero rimasti sul posto sino all'arrivo Testimone_1 dell'autoambulanza, mentre ha dichiarato di essere rimasto sul posto sino a Testimone_2 quando l'autoambulanza è andata via. Quest'ultimo ha però anche dichiarato di non essere presente all'arrivo dei Carabinieri, circostanza questa incompatibile con quanto riportato nella relazione di intervento dei Carabinieri, che hanno riferito di aver trovato sul posto i sanitari del 118.
Inoltre, ha dichiarato che avrebbe lasciato il proprio numero Testimone_1 Testimone_2 di telefono al danneggiato e ha dichiarato di aver lasciato il proprio numero al Testimone_2 danneggiato. Tuttavia l'attore ha omesso di riferire della presenza dei due testimoni sia ai Carabinieri, che come evidenziato hanno accertato l'assenza di testimoni e sia alla compagnia assicurativa, nella richiesta di risarcimento. Inoltre, le dichiarazioni dei testimoni risultano contraddittorie nell'indicazione delle condizioni del danneggiato. Infatti, ha dichiarato che aveva dolore alla spalla e forse Testimone_1 Pt_1 anche alla gamba e che non aveva sangue o ferite evidenti. ha invece dichiarato Testimone_2 che aveva graffi sul viso e all'orecchio e che lamentava dolore alla schiena e forse anche al Pt_1 collo.
Le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni dei testimoni appaiono peraltro contrastanti con il nitido ricordo, invece, dell'incidente, della dinamica e persino dei punti d'urto tra il veicolo sconosciuto e la bicicletta. La ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, per i profili sopra evidenziati, non consente dunque, in difetto di ulteriori riscontri obiettivi, di ritenere assolto da parte dell'attore l'onere, sul medesimo gravante, di dimostrare oltre che il fatto storico del sinistro, la presenza del
3 veicolo rimasto sconosciuto e la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta colposa del conducente del veicolo non identificato, oltre che l'incolpevole impossibilità di identificare il veicolo danneggiante.
Come sopra evidenziato, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve essere particolarmente rigoroso sia in punto di coinvolgimento nel sinistro di altro veicolo, sia quanto al fatto che lo stesso non è stato identificato e non era identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza e sia con riguardo alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto per l'evento dannoso occorso. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra rilevato, l'onere della prova gravante sul danneggiato non può ritenersi assolto, con conseguente rigetto della domanda 5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, con riduzione alla metà considerata la non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla decisione e la limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta;
2) condanna parte attorea al pagamento, in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, a carico di parte attorea, soccombente.
Così deciso in Lamezia Terme, 25 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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