Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01246/2026REG.PROV.COLL.
N. 05573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5573 del 2025, proposto da:
So.Ge.Ma Società Generale Macinazione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, Paolo Pittori e Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente e Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 1921/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente e della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. RA MI e uditi per le parti gli avvocati Federico Mazzella e l’avvocato dello Stato GI Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente So.Ge.Ma Società Generale Macinazione s.r.l. impugnava dinanzi al T.a.r. Lombardia i seguenti atti:
«- il provvedimento di cui alla pec dell’11.3.2024 con cui CSEA ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno di competenza 2023 ai sensi di quanto riportato alla lett. b) dell’Allegato A alla Deliberazione 285/2018/R/eel e ss.mm.ii. di ARERA, “non avendo regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92”;
- il provvedimento di estremi sconosciuti con il quale ARERA ha disposto l’esclusione della ricorrente dall’elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni per l’anno di competenza 2023 nonché di quello, anch’esso di estremi sconosciuti, con il quale CSEA ha cancellato la ricorrente dall’elenco per il 2023;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese:
- la richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel - e la successiva Deliberazione 479/2021/R/eel di modifica della precedente - di ARERA in relazione alla lett. b) dell’Allegato A (recante “Modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x”), nella parte in cui stabilisce che “Per ciascun anno n, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce”;
- la Deliberazione 545/2023/R/eel di ARERA nella sezione 4 in cui, nel dettare “Orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità operative per l’applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore a decorrere dal 1° gennaio 2024”, al punto 4.19 ha inteso “confermare che per ciascun anno t, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo a una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce” …».
2. - A sostegno del ricorso di primo grado ed avverso i menzionati atti la società ricorrente articolava i seguenti motivi di censura:
« I. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DM 5.4.2013 e dell’art. 39 D.L. 83/2012.
II. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel - come modificata dalla successiva Deliberazione 479/2021/R/eel (a sua volta confermata dalla Deliberazione 545/2023/R/eel) - di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 25 e 97 Cost. e 1 della L. 689/1981, dell’art. 17 della Dir. 2003/96/CE, degli artt. 39 del D.L. 83/2012 e 6 del D.M. 5.4.2013, degli artt. 19 della L. 167/2019 e 6 del D.M. 21.12.2017, dell’art. 3 D.Lgs. 131/2023; violazione dei principi di legalità, tipicità, tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
III. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel - e delle successive Deliberazioni 479/2021/R/eel (di modifica della 285/2018) e 545/2023/R/eel (di conferma della 479/2021) - di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, per violazione e falsa applicazione della L. 481/1995 e dei Regolamenti di cui alle Delibere ARERA n. 243/12 e ss.mm.ii. e n. 598/23, degli artt. 39 del D.L. 83/2012 e 6 del D.M. 5.4.2013, degli artt. 19 della L. 167/2019 e 6 del D.M. 21.12.2017, dell’art. 3 D.Lgs. 131/2023; incompetenza e difetto di attribuzione.
IV. Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel - e delle successive Deliberazioni 479/2021/R/eel (di modifica della 285/2018) e 545/2023/R/eel (di conferma della 479/2021) - di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, difetto di motivazione. ».
3. - L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure dedotte.
4. - Con rituale atto di appello la società So.Ge.Ma Società Generale Macinazione s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Erroneità per travisamento dei fatti della sentenza n. 1918/2025 [ rectius n. 1921/2025] del TAR Lombardia in relazione al Capo III di rigetto del primo motivo di ricorso di primo grado (rubricato: “Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DM 5.4.2013 e dell’art. 39 D.L. 83/2012”).
II. Erroneità per omessa pronuncia della sentenza n. 1918/2025 [ rectius n. 1921/2025] del TAR Lombardia in relazione al Capo IV di rigetto del secondo motivo di ricorso di primo grado (rubricato: “Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel - come modificata dalla successiva Deliberazione 479/2021/R/eel (a sua volta confermata dalla Deliberazione 545/2023/R/eel) - di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 25 e 97 Cost. e 1 della L. 689/1981, dell’art. 17 della Dir. 2003/96/CE, degli artt. 39 del D.L. 83/2012 e 6 del D.M. 5.4.2013, degli artt. 19 della L. 167/2019 e 6 del D.M. 21.12.2017, dell’art. 3 D.Lgs. 131/2023; violazione dei principi di legalità, tipicità, tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dell’art. 49, par. 3, della 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”).
III. Erroneità per travisamento dei fatti e falsa applicazione di norme della sentenza n. 1918/2025 [ rectius n. 1921/2025] del TAR Lombardia in relazione al Capo V di rigetto del terzo motivo di ricorso di primo grado (rubricato: “Illegittimità del provvedimento di CSEA di esclusione della ricorrente datato 11.3.2024 e della ivi richiamata Deliberazione 285/2018/R/eel - e delle successive Deliberazioni 479/2021/R/eel (di modifica della 285/2018) e 545/2023/R/eel (di conferma della 479/2021) - di ARERA in relazione alla lettera b) dell’Allegato A, per violazione e falsa applicazione della L. 481/1995 e dei Regolamenti di cui alle Delibere ARERA n. 243/12 e ss.mm.ii. e n. 598/23, degli artt. 39 del D.L. 83/2012 e 6 del D.M. 5.4.2013, degli artt. 19 della L. 167/2019 e 6 del D.M. 21.12.2017, dell’art. 3 D.Lgs. 131/2023; incompetenza e difetto di attribuzione”). ».
5. - Resistevano al gravame l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Con il primo motivo di appello (pagg. 7 e 8) la società interessata contesta il capo 3 della sentenza di primo grado, laddove il T.a.r. afferma che la contestata comunicazione dell’11 marzo 2024 non è un atto di esclusione in quanto l’esclusione discende direttamente dal mancato pagamento nei termini; secondo la prospettazione dell’appellante, l’esclusione era già stata disposta in anticipo da CSEA, che ne rinviava l’evidenza al “ primo elenco utile ”.
Con il secondo motivo di appello (pagg. 8 e ss.) la ditta So.Ge.Ma Società Generale Macinazione s.r.l. si duole del capo della sentenza appellata che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse, poiché la società è stata iscritta negli elenchi successivi al 2023, ovvero agli anni 2024 e 2025, avendo regolarizzato la propria posizione. Deducendo, poi, un’omessa pronuncia, riproduce il secondo motivo del ricorso di primo grado, con cui si denuncia la natura sanzionatoria della decadenza per il mancato pagamento.
I motivi di appello sub I e II, che possono essere trattati congiuntamente avendo entrambi ad oggetto la natura giuridica dell’impugnato provvedimento dell’11 marzo 2024, sono infondati.
Invero, l’Allegato A, lett. b) (cfr. pag. 3) della delibera n. 285/2018/R/eel (di cui la richiamata comunicazione dell’11 marzo 2024 costituisce applicazione) prevede, tra l’altro, che: “ Per ciascun anno n, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce ” (analoga previsione si ritrova all’art. 8, comma 5, della delibera n. 921/2017/R/eel).
Pertanto, la decadenza opera ope legis per il mero superamento del termine legale, con conseguente natura dichiarativa dell’atto con cui l’Amministrazione accerta la sussistenza del suddetto presupposto temporale.
Tale accertamento è effettuato dalla CSEA, il soggetto pubblico che, per effetto del D.M. 21 dicembre 20217 e della delibera dell’Autorità n. 285/2018/R/eel, Allegato B, è istituzionalmente preposto alla gestione dei suddetti procedimenti.
Ricorre nella fattispecie per cui è causa un’ipotesi di decadenza legale che prescinde da situazioni soggettive e, come tale, si verifica per il solo fatto del decorso del tempo, senza che assumano rilevanza le ragioni che hanno determinato l’inosservanza del termine.
A tal riguardo si rileva che la ratio della decadenza è ravvisabile nell’esigenza oggettiva di garantire la certezza dei rapporti giuridici attraverso l’imposizione del compimento di un atto entro un termine perentorio.
Pertanto, la censurata PEC di CSEA è meramente ricognitiva dell’effetto automatico derivante dal mancato pagamento (pur se più volte sollecitato) della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione Cip 6/92.
In particolare, deve sottolinearsi che la società era stata resa edotta delle conseguenze della mancata regolarizzazione, non solo per espressa previsione della delibera n. 285/2018/R/eel, ma anche per il tramite della PEC CSEA del 27 gennaio 2023 e della PEC del 10 gennaio 2024.
Tali comunicazioni sono state completamente ignorate fino alla comunicazione di decadenza dell’11 marzo 2024.
La ditta appellante ha provveduto al pagamento solo il giorno dopo (e cioè in data 12 marzo 2024), vale a dire a distanza di due mesi e mezzo dalla scadenza del termine ordinario (31 dicembre 2023) e al 61° giorno dalla ulteriore comunicazione di CSEA del 10 gennaio 2024 (che prevedeva come termine di scadenza per il pagamento il 10 marzo 2024).
Quanto rappresentato dimostra la negligenza della ditta So.Ge.Ma Società Generale Macinazione s.r.l. che non ha provveduto a sanare la propria posizione entro il termine fissato ed al più tardi entro l’11 marzo 2024 (tenuto conto che il 10 marzo 2024 cadeva di domenica), avendo viceversa provveduto al pagamento soltanto in data 12 marzo 2024.
La posizione della società non è in alcun modo né scusabile, né sanabile.
Pertanto, il ricorso di primo grado è stato promosso avverso comunicazioni meramente ricognitive della mancata regolarizzazione del livello di contribuzione e la conseguente decadenza dal meccanismo, in applicazione dell’Allegato A, lett. b) dell’aggiornata delibera n. 285/2018/R/eel.
In conclusione, la decadenza, al momento della comunicazione, era già irrimediabilmente maturata.
La PEC di CSEA dell’11 marzo 2024 si limita a comunicare il prodursi degli effetti legati al trascorrere del tempo e alla mancata regolarizzazione della contribuzione, come previsto dalla menzionata delibera n. 285/2018/R/eel integrata dalla delibera n. 479/2021/R/eel.
Peraltro, l’appellante fa riferimento ad una asserita compromissione dei sistemi di pagamento causati da malfunzionamenti operativi (cfr. pag. 15 dell’atto di appello).
Sul punto, ritiene questo Collegio non verosimile la dedotta circostanza del malfunzionamento dei sistemi di pagamento e comunque indimostrata.
Rimane in ogni caso ferma la circostanza per cui la società ricorrente non ha regolarizzato immediatamente la propria posizione e non è entrata in contatto con gli uffici di CSEA, bensì, per sua stessa ammissione, ha provveduto al pagamento solo in data 12 marzo 2024, ovvero oltre il termine di scadenza previsto.
7.1.1. - L’appellante So.Ge.Ma Società Generale Macinazione s.r.l. ripropone nuovamente le proprie censure avverso la previsione della decadenza per l’anno 2023, ritenendola una sanzione sproporzionata, convenendo per la carenza di interesse per gli anni successivi (cfr. pagg. 9 e ss. dell’atto di appello).
Come detto, tuttavia, non viene in rilievo nel caso in esame una sanzione, né tanto meno la stessa può essere considerata una previsione sproporzionata.
La ratio di tale decadenza - si ribadisce - è agevolmente desumibile e consiste nell’esigenza di assicurare che l’iscrizione all’elenco degli energivori avvenga in tempi predefiniti e prestabiliti, in modo tale da consentire tempistiche certe in merito alla quantificazione e imposizione degli oneri generali gravanti sulla collettività, oneri che tale agevolazione finanzia.
Va, altresì, rimarcato che la decadenza non opera automaticamente per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione; l’ulteriore termine di 60 giorni concesso alle imprese costituisce una sorta di “ termine di grazia ”, che l’Autorità ha deciso di concedere alle imprese che, per loro colpa, sono rimaste tardive rispetto al termine perentorio originariamente previsto.
Si tratta, quindi, di una disposizione proporzionata che, per raggiungere l’obiettivo di regolamentare correttamente la gestione delle agevolazioni, da un lato, ha contemplato un termine decadenziale per prevenire negligenze e ritardi da parte delle imprese interessate, dall’altro, consente, nonostante il mancato adempimento nei termini, un ulteriore termine ultimo di regolarizzazione.
È chiaro che non rispettare nemmeno tale ultimo termine di 60 giorni per regolarizzare il proprio pagamento significherebbe esporre l’Amministrazione ad una gestione inefficiente e antieconomica della erogazione delle agevolazioni, che pregiudicherebbe l’efficace amministrazione degli aiuti a danno stesso dell’intera classe di energivori, in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
A tal riguardo afferma T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 12 ottobre 2022, n. 2245 con argomentazioni condivise da questo Collegio:
«… il Tribunale condivide le considerazioni di parte resistente illustrate con la memoria del 23 maggio 2022 secondo cui, in merito alla decorrenza delle agevolazioni da febbraio 2021, tale scelta regolatoria non integra una sanzione, tenuto conto che la decisione di introdurre misure di flessibilità per ovviare alla diffusa negligenza delle imprese energivore andava contemperata con altri interessi, tra cui quello di non far gravare tale negligenza né sul sistema, in termini di costi, né sulle imprese diligenti, in termini di ritardi nella gestione delle pratiche finalizzate al riconoscimento delle agevolazioni.
In tale prospettiva, l’introduzione di conseguenze penalizzanti che completano la disciplina della sessione suppletiva si presentano come profili necessari di essa: diversamente, infatti, la sessione suppletiva avrebbe esclusivamente l’effetto di spostare in avanti il termine perentorio originariamente previsto dalla deliberazione 921/2017/R/EEL per la presentazione delle autodichiarazioni.
Le previsioni contestate hanno, quindi, il ragionevole effetto deterrente di comportamenti caratterizzati da negligenza e tali da impattare complessivamente sul sistema. …».
Di contro, a fronte del pagamento della contribuzione, appare chiaramente colpevole il comportamento della ditta appellante, che, per negligenza, è incorsa nella decadenza prevista sin dalla delibera dell’Autorità n. 285/2018/R/eel.
Peraltro, se si parte dal presupposto che all’Autorità è demandata la definizione delle modalità attuative del D.M. 21 dicembre 2017 recante “ Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore ” (cfr. art. 6, comma 4, e art. 7, comma 2, anche avuto riguardo alle spese di gestione), tale previsione normativa si svuoterebbe di significato se, unitamente alle modalità e alle tempistiche di accesso, l’Amministrazione non avesse anche il potere di definire le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni poste.
In altri termini, se l’Autorità ha il potere di stabilire che, ai fini dell’accesso al meccanismo, le imprese debbano seguire un determinato iter ( rectius : - presentare la dichiarazione entro un termine perentorio; - pagare un contributo per le spese di gestione; - pagare il livello di contribuzione come successivamente comunicato da CSEA), allora, non può sostenersi che, in caso di mancato rispetto delle previsioni regolatorie, non vi sia alcuna conseguenza in termini di decadenza dal meccanismo.
Peraltro, la scelta regolatoria di cui alla delibera n. 285/2018/R/eel (nella versione modificata dalla delibera n. 479/2021/R/eel) non è qualificabile come sanzione, bensì come una misura di mitigazione rispetto alla decadenza derivante dalla scadenza del termine ordinario del 30 giugno 2023 e del 31 dicembre 2023.
Infatti, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il regolatore, a fronte della diffusa negligenza delle imprese che non provvedevano al versamento entro l’anno cui la contribuzione si riferiva, ha introdotto un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione, stabilendo che la CSEA debba informare e allertare le imprese dell’ultima scadenza per pagare e delle conseguenze dell’inadempimento.
Il presupposto dell’intervento regolatorio e, dunque, la sua piena legittimazione è da rinvenire nel termine perentorio previsto dall’Autorità ai fini della regolarizzazione del livello di contribuzione, necessaria per il mantenimento delle agevolazioni che, a sua volta, trova il suo fondamento giuridico nel D.M. 21 dicembre 2017, laddove demanda all’Autorità il compito di disciplinare i tempi e le modalità di accesso alle agevolazioni.
In altre parole, l’integrazione della delibera n. 285/2018/R/eel tramite la delibera n. 479/2021/R/eel, costituisce il punto di equilibrio nell’ambito della ponderazione dei seguenti interessi: (i) da un lato, l’interesse alla imparzialità, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che ha giustificato l’introduzione del termine perentorio per regolarizzare i pagamenti dell’ASOS ( i.e. oneri di sistema); (ii) dall’altro lato, l’esigenza di assicurare le finalità dell’aiuto di stato agli energivori previsto dal legislatore e autorizzato dalla Commissione europea: queste ultime finalità potrebbero, infatti, venire in qualche modo vulnerate dalla diffusa negligenza dei medesimi soggetti interessati.
La proporzionalità delle previsioni regolatorie è evidente, al pari del comportamento non diligente della ditta ricorrente nell’adempiere nei termini previsti alla propria obbligazione.
7.1.2. - In merito alla contestazione relativa alla asserita indeterminatezza della “ sanzione ” comminata, rileva questo Giudice che l’appellante incorre in un’interpretazione non condivisibile delle previsioni regolatorie.
Invero, la lett. b) dell’Allegato A della delibera n. 285/2018/R/eel non commina tout court l’esclusione / decadenza delle imprese dagli elenchi successivi a quello cui afferisce il mancato pagamento, ma si limita a prevedere un generale principio di regolarità contabile, secondo cui il mantenimento degli incentivi per l’anno in corso, e la possibilità di iscriversi agli elenchi degli anni successivi, dipende dalla regolarità dei pagamenti delle imprese che, diversamente, sarebbe totalmente a carico del sistema, poiché la componente ASOS posta a zero per le imprese di classe Val.x è a carico di tutti gli utenti finali.
In altre parole, finché l’impresa non paga e non regolarizza la propria posizione, non può iscriversi ai successivi elenchi.
La ratio delle previsioni è da rinvenire nel fatto che i costi del meccanismo agevolativo sono sopportati dalla collettività per il tramite del pagamento degli oneri generali di sistema.
L’agevolazione riconosciuta, infatti, grava su tutti i consumatori che non rientrano nella definizione di imprese a forte consumo di energia elettrica (famiglie e piccole e piccolissime imprese), i quali, oltre al pagamento in misura piena degli oneri generali di sistema, in particolare di una quota della componente tariffaria a sostegno delle fonti rinnovabili, sopportano anche i costi necessari a finanziare la contribuzione ridotta di alcuni clienti industriali, attraverso l’imposizione di una componente tariffaria aggiuntiva.
Ne consegue che non può condividersi la prospettazione della ditta istante secondo cui l’Autorità dovrebbe ammettere la procrastinazione del pagamento senza limiti temporali, gravando tutto ciò sui clienti finali.
Infatti, se solo un giorno di ritardo (si ricorda che sono due mesi e mezzo di ritardo rispetto al 31 dicembre 2023) dovrebbe essere giustificato a parere dell’appellante, allora potrebbe considerarsi giustificabile anche un ritardo di “soli” due o tre giorni e così via, con conseguente indeterminatezza, non già della asserita “ sanzione ” comminata, bensì dell’azione amministrativa che rischierebbe di essere anche discriminatoria rispetto alle imprese adempienti le quali, peraltro, non sarebbero in alcun modo incentivate a rispettare i termini di pagamento.
L’assunto, pertanto, non è meritevole di positivo apprezzamento, poiché non considera affatto le preminenti esigenze di carattere pubblico, ed è proprio per questa ragione che tale contemperamento è rimesso al regolatore e non ai desiderata delle imprese.
In conclusione, vista la chiarezza delle disposizioni regolatorie, le interlocuzioni intercorse tra le parti e la facilità del comportamento “diligente” richiesto alle imprese “energivore” non può che affermarsi la piena legittimità delle previsioni regolatorie e l’infondatezza delle censure proposte.
7.2. - Con il terzo motivo di appello la società istante contesta la sentenza impugnata per avere rigettato il terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui So.Ge.Ma Società Generale Macinazione s.r.l. aveva censurato il difetto di attribuzioni che vizia le impugnate delibere dell’Autorità e le comunicazioni di CSEA. La ricorrente fa discendere la doglianza dal fatto che il T.a.r. Lombardia menziona l’omesso versamento del contributo di cui all’art. 8 della delibera n. 921/2017/R/eel e non la mancata contribuzione di cui all’Allegato A alla delibera n. 285/2018.
Il motivo è infondato.
Invero, viene in rilievo una mera svista del primo Giudice.
La correttezza del ragionamento seguito dalla sentenza appellata non è inficiata dalla circostanza di avere fatto riferimento al mancato versamento del contributo di cui all’art. 8 della delibera n. 921/2017, anziché al mancato versamento della contribuzione di cui all’Allegato A, lettera b), della delibera n. 285/2018.
In ogni caso la conseguenza del mancato versamento nei termini è sempre quella della decadenza ope legis .
Anche per la fattispecie del tutto simile del mancato versamento del contributo, infatti, il comma 5 dell’art. 8 dell’Allegato A della delibera n. 921/2017 prevede che “ In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse ”.
La decadenza ope legis è, dunque, una norma di chiusura del sistema, che opera a tutela della collettività, in caso di mancato pagamento delle contribuzioni.
Quanto alla competenza dell’Autorità in materia, si ricorda che il D.M. 21 dicembre 2017 (cfr. art. 6) ha espressamente attribuito specifiche competenze proprio in merito alle tempistiche e alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni; la stessa previsione attribuisce a CSEA, ente pubblico economico, la gestione dell’elenco, nel rispetto delle previsioni regolatorie.
In particolare, il D.M. 21 dicembre 2017 (art. 6 comma 4, lett. a) attribuisce all’Autorità il compito di stabilire le tempistiche e le modalità con le quali devono essere presentate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso decreto per accedere alle agevolazioni, nonché, per quanto di maggior interesse nel caso in esame, “ le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di distribuzione le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare ” (lett. b).
Tale potere comporta, ovviamente, anche la previsione delle conseguenze in caso di inosservanza delle misure attuative e, quindi, le ipotesi di esclusione / decadenza anche in termini di pagamento del livello di contribuzione.
In altri termini, come già detto, se l’Autorità ha il potere di stabilire quali sono le condizioni per l’inserimento e per la permanenza in elenco, non può sostenersi che, in caso di mancato rispetto delle previsioni regolatorie, non vi sia alcuna conseguenza in termini di decadenza dal meccanismo.
Tra i compiti di CSEA rientra espressamente la gestione dell’elenco e quindi, alla stessa Cassa spettano i controlli finalizzati all’inserimento o meno, nonché alla cancellazione delle singole imprese energivore.
In tal senso, è la CSEA ad essere tenuta a comunicare se un’impresa, al verificarsi di determinate condizioni ovvero a seguito dell’istruttoria condotta su determinati requisiti di accesso, possa o meno essere inserita nel medesimo elenco e fruire delle relative agevolazioni, in applicazione delle delibere dell’Autorità.
La competenza della CSEA a gestire anche la comunicazione delle ipotesi di decadenza discende, in conclusione, sia dalle previsioni del D.M. 21 dicembre 2017, sia dalle misure attuative legittimamente adottate dall’Autorità con le successive delibere.
8. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende la reiezione dell’appello.
9. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI LI NT, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
RA Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RA MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MI | GI LI NT |
IL SEGRETARIO