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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1447 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Polimeno
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
- parte ammessa C.F._2
al patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere femminile ai sensi della L. n. 164/82 e del d. lgs n. 150/2011.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “- autorizzare Parte_1 all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile in femminile;
- disporre la contestuale rettificazione la rettificazione degli atti di stato civile ORDINANDO all'ufficiale dello
Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita (Carrara (MS) Atto N. 265 parte 1 serie A - anno 2004) la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico da in Lara”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24/09/2024 e regolarmente notificato alla Procura della
Repubblica-sede, ha chiesto disporsi la rettifica del sesso anagrafico da maschile Parte_1
Per_ in femminile e del nome anagrafico da ” a , nonché di autorizzare l'adeguamento Pt_1
dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di essere celibe e di non aver figli;
- di aver manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità femminile e una naturale
Per_ inclinazione ad assumere comportamenti femminili, riconoscendosi nel nome
- di esser stato preso in carico dal consultorio “Transgenere” di Torre del Lago (LU), convenzionato con la Regione Toscana e l'AUSL Toscana Nord Ovest, e dall'endocrinologa dott.ssa , specialista in terapia gender affirming; Persona_2
- dall'avvio della terapia ormonale femminilizzante (febbraio del 2023), di vivere stabilmente nel genere femminile, presentandosi come donna e venendo riconosciuta universalmente come tale in tutti gli ambiti della sua vita;
- di vivere nella difficoltà di possedere documenti anagrafici maschili, che sono fonte di costante disagio;
- di avere esigenza di effettuare gli interventi chirurgici di riassegnazione di sesso da maschile in femminile, soffrendo molto per il disagio legato alla presenza di caratteri sessuali maschili che desidera fortemente modificare.
Ha altresì aggiunto di aver assunto atteggiamenti e modalità fenotipiche più tipiche del genere femminile e di manifestare caratteristiche psicologiche prettamente femminili, tali da evidenziare una disforia di genere con conseguente necessità di adeguamento tra identità psichica e sociale e identità anagrafica e somatica.
pag. 2 di 7 Conseguentemente, parte attrice ha altresì dedotto di: i) aver ormai da tempo assunto comportamenti normalmente ascrivibili al genere femminile;
ii) essere stata presa in carico dal
Consultorio Transgenere di Torre del Lago con lo psicologo-psicoterapeuta dott. Testimone_1
per la valutazione psicologica/psichiatrica; iii) aver iniziato una cura ormonale affidandosi a una specialista in endocrinologia (dott.ssa ); iv) sperimentare un forte disagio nel Persona_2
possedere documenti anagrafici maschili;
v) manifestare un forte desiderio di ottenere il riconoscimento anagrafico del sesso femminile;
vi) volersi sottoporre ad intervento chirurgico per la riassegnazione di sesso da maschile in femminile.
Parte attrice ha quindi chiesto al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e di disporre la rettifica del proprio sesso anagrafico da maschile in femminile e il cambio del nome, da “ ” in Pt_1
Per_
.
È stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo al P.M. poiché non effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.14, c. 5, c.p.c., in particolare dei 60 giorni tra notifica del ricorso e data di udienza.
All'udienza così fissata per il giorno 24.4.2025, è stata sentita parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), la causa è stata discussa oralmente ex art. 473-bis. 22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
la causa
è stata, quindi, trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero
(pervenuto in data 12.5.2025), è stata pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di “escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n.
221/2015 e sent. n. 180/2017). Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
pag. 3 di 7 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15138/2015).
L'interpretazione così fornita del combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c.
4, d.lgs. n. 150/2011 deve, peraltro, essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso della serietà dell'intento, nonché della irreversibilità della scelta della persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione del 19.6.2024, redatta dallo psicologo-psicoterapeuta (dott. Tes_1
del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (centro convenzionato con la
[...]
Regione Toscana, e in collaborazione con l'AUSL 12 di Versilia Viareggio per il trattamento e il supporto alle persone transessuali, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), e dalle relazioni del 8.04.2024 e del 14.10.2024 dell'endocrinologa (dott.ssa ) riversate in atti, si evince che Persona_2 Parte_1
- vive nel ruolo femminile stabilmente dall'avvio della terapia ormonale, ma l'identità femminile può dirsi intimamente presente probabilmente fin dall'età infantile e adolescenziale. In tutti gli ambienti di riferimento della sua vita mostra la propria identità
Per_ femminile. Viene riconosciuto come donna e come tale le persone si relazionano a lui.
è il nome usato stabilmente nella vita di tutti i giorni e con cui viene universalmente riconosciuto dalle persone di riferimento;
- ha mostrato fin dall' infanzia segni di disforia di genere, con una naturale espressione di genere femminile;
- ha avuto, fin dall'età infantile, esperienze di crossdressing provando abiti femminili e ha manifestato da sempre interesse e attrazione per giochi e passatempi femminili, desiderio di cambiamento dei caratteri sessuali del corpo, crescente identificazione con il genere femminile, e sviluppo di una progettualità di vita significativa come donna. In particolare, con la preadolescenza e con lo sviluppo puberale, si assiste all'aumento del disagio verso i caratteri sessuali del sesso biologico maschile, per cui in adolescenza inizia a informarsi sulle modalità e le possibilità terapeutiche per il cambio di sesso;
pag. 4 di 7 - dal punto di vista dell'orientamento sessuale viene riferita attrazione prevalente per individui di sesso femminile. Da sempre riporta un disagio crescente verso i caratteri sessuali del corpo legati al sesso biologico maschile, che creano sofferenza e limitazioni nella sfera sessuale, spingendo ancora di più alla decisione di modificare i caratteri sessuali del corpo attraverso la GAHT (Gender Affirming Hormone Therapy) e le procedure chirurgiche di riassegnazione di sesso, maturando progressivamente fin dall'età adolescenziale la volontà di effettuare l'intervento di vaginoplastica. Il disagio verso i genitali maschili è presente da sempre, in modo crescente;
- sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, è stato certificata la diagnosi di
Disforia di Genere in Adolescenti e Adulti, di tipo AMAB (Assigned Male At Birth) ovvero
MtF (Male-to-Female);
- l'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormonale e chirurgia di riassegnazione di sesso;
- a febbraio 2023 inizia la Gender Affirming Hormone Therapy (terapia ormonale sostitutiva) femminilizzante seguita dall'endocrinologa dott.ssa Assume Persona_2
antiandrogeni ed estrogeni (Androcur e RO, poi sostituito con cerotti di Dermestril).
Si sottopone ad analisi e controlli medici regolari per monitorare gli esiti della terapia ormonale femminilizzante e il suo stato di salute. Ad oggi continua la terapia ormonale e viene seguito dall'endocrinologa dott.ssa Per_3
- la terapia ormonale è portata avanti in modo continuativo e con regolari analisi mediche, non riportando significativi effetti collaterali conseguenti all'uso di ormoni femminilizzanti;
- è intenzionato a effettuare l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso tramite vaginoplastica con tecnica classica, di cui ha mostrato una conoscenza approfondita anche in relazione all'irreversibilità dell'intervento stesso.
Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza del 24.4.2025, ha confermato Parte_1
un cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il Parte_1
pag. 5 di 7 suo corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirgli di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento della domanda di rettificazione dell'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa del genere femminile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo Per_ nome, con conseguente assegnazione a del nome di e il sesso femminile, Parte_1
conformemente a quanto richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Quanto all'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, a rigore, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale, questa non sarebbe più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione del nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità dell'intervento, volto a realizzare una parificazione delle caratteristiche anatomiche del soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Sul punto, e in termini, è intervenuta di recente la Corte costituzionale che, con sentenza n.
143/2024 del 23.7.2024, ha eliminato l'obbligo dell'autorizzazione giudiziale relativamente all'accesso ai trattamenti medico-chirurgici perla rettificazione del sesso. Nello specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Invero, dal momento che il percorso di transizione di genere può “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese
pag. 6 di 7 irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrispondente più alla ratio legis.
Ogni altra questione assorbita.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo a (nato a [...] l'[...]), Parte_1
con attribuzione allo stesso del sesso femminile;
Per_
- dispone la rettifica del nome di parte attrice da “ ” a;
Pt_1
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile in femminile, per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 8.05.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1447 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Polimeno
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
- parte ammessa C.F._2
al patrocinio a spese dello Stato -
RICORRENTE
IL PUBBLICO MINISTERO-SEDE
PARTE NECESSARIA
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere femminile ai sensi della L. n. 164/82 e del d. lgs n. 150/2011.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “- autorizzare Parte_1 all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile in femminile;
- disporre la contestuale rettificazione la rettificazione degli atti di stato civile ORDINANDO all'ufficiale dello
Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita (Carrara (MS) Atto N. 265 parte 1 serie A - anno 2004) la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico da in Lara”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24/09/2024 e regolarmente notificato alla Procura della
Repubblica-sede, ha chiesto disporsi la rettifica del sesso anagrafico da maschile Parte_1
Per_ in femminile e del nome anagrafico da ” a , nonché di autorizzare l'adeguamento Pt_1
dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di essere celibe e di non aver figli;
- di aver manifestato sin dall'infanzia una psicosessualità femminile e una naturale
Per_ inclinazione ad assumere comportamenti femminili, riconoscendosi nel nome
- di esser stato preso in carico dal consultorio “Transgenere” di Torre del Lago (LU), convenzionato con la Regione Toscana e l'AUSL Toscana Nord Ovest, e dall'endocrinologa dott.ssa , specialista in terapia gender affirming; Persona_2
- dall'avvio della terapia ormonale femminilizzante (febbraio del 2023), di vivere stabilmente nel genere femminile, presentandosi come donna e venendo riconosciuta universalmente come tale in tutti gli ambiti della sua vita;
- di vivere nella difficoltà di possedere documenti anagrafici maschili, che sono fonte di costante disagio;
- di avere esigenza di effettuare gli interventi chirurgici di riassegnazione di sesso da maschile in femminile, soffrendo molto per il disagio legato alla presenza di caratteri sessuali maschili che desidera fortemente modificare.
Ha altresì aggiunto di aver assunto atteggiamenti e modalità fenotipiche più tipiche del genere femminile e di manifestare caratteristiche psicologiche prettamente femminili, tali da evidenziare una disforia di genere con conseguente necessità di adeguamento tra identità psichica e sociale e identità anagrafica e somatica.
pag. 2 di 7 Conseguentemente, parte attrice ha altresì dedotto di: i) aver ormai da tempo assunto comportamenti normalmente ascrivibili al genere femminile;
ii) essere stata presa in carico dal
Consultorio Transgenere di Torre del Lago con lo psicologo-psicoterapeuta dott. Testimone_1
per la valutazione psicologica/psichiatrica; iii) aver iniziato una cura ormonale affidandosi a una specialista in endocrinologia (dott.ssa ); iv) sperimentare un forte disagio nel Persona_2
possedere documenti anagrafici maschili;
v) manifestare un forte desiderio di ottenere il riconoscimento anagrafico del sesso femminile;
vi) volersi sottoporre ad intervento chirurgico per la riassegnazione di sesso da maschile in femminile.
Parte attrice ha quindi chiesto al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili e di disporre la rettifica del proprio sesso anagrafico da maschile in femminile e il cambio del nome, da “ ” in Pt_1
Per_
.
È stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo al P.M. poiché non effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 473-bis.14, c. 5, c.p.c., in particolare dei 60 giorni tra notifica del ricorso e data di udienza.
All'udienza così fissata per il giorno 24.4.2025, è stata sentita parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova (peraltro non richiesti), la causa è stata discussa oralmente ex art. 473-bis. 22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
la causa
è stata, quindi, trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero
(pervenuto in data 12.5.2025), è stata pertanto rimessa alla decisione del Collegio.
Nel merito, giova preliminarmente precisare che la Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164/1982, si è pronunciata nel senso di “escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n.
221/2015 e sent. n. 180/2017). Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
pag. 3 di 7 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 15138/2015).
L'interpretazione così fornita del combinato disposto degli artt. 1 c. 1, legge n. 164/1982 e 31, c.
4, d.lgs. n. 150/2011 deve, peraltro, essere coordinata con la necessità di un accertamento rigoroso della serietà dell'intento, nonché della irreversibilità della scelta della persona desiderosa di mutare i propri dati anagrafici frutto di un percorso individuale serio e univoco da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed infatti, dalla relazione del 19.6.2024, redatta dallo psicologo-psicoterapeuta (dott. Tes_1
del Consultorio Transgenere di Torre del Lago Puccini (centro convenzionato con la
[...]
Regione Toscana, e in collaborazione con l'AUSL 12 di Versilia Viareggio per il trattamento e il supporto alle persone transessuali, le cui certificazioni e documentazioni mediche, quindi, sono dotate di piena dignità probatoria e valutativa), e dalle relazioni del 8.04.2024 e del 14.10.2024 dell'endocrinologa (dott.ssa ) riversate in atti, si evince che Persona_2 Parte_1
- vive nel ruolo femminile stabilmente dall'avvio della terapia ormonale, ma l'identità femminile può dirsi intimamente presente probabilmente fin dall'età infantile e adolescenziale. In tutti gli ambienti di riferimento della sua vita mostra la propria identità
Per_ femminile. Viene riconosciuto come donna e come tale le persone si relazionano a lui.
è il nome usato stabilmente nella vita di tutti i giorni e con cui viene universalmente riconosciuto dalle persone di riferimento;
- ha mostrato fin dall' infanzia segni di disforia di genere, con una naturale espressione di genere femminile;
- ha avuto, fin dall'età infantile, esperienze di crossdressing provando abiti femminili e ha manifestato da sempre interesse e attrazione per giochi e passatempi femminili, desiderio di cambiamento dei caratteri sessuali del corpo, crescente identificazione con il genere femminile, e sviluppo di una progettualità di vita significativa come donna. In particolare, con la preadolescenza e con lo sviluppo puberale, si assiste all'aumento del disagio verso i caratteri sessuali del sesso biologico maschile, per cui in adolescenza inizia a informarsi sulle modalità e le possibilità terapeutiche per il cambio di sesso;
pag. 4 di 7 - dal punto di vista dell'orientamento sessuale viene riferita attrazione prevalente per individui di sesso femminile. Da sempre riporta un disagio crescente verso i caratteri sessuali del corpo legati al sesso biologico maschile, che creano sofferenza e limitazioni nella sfera sessuale, spingendo ancora di più alla decisione di modificare i caratteri sessuali del corpo attraverso la GAHT (Gender Affirming Hormone Therapy) e le procedure chirurgiche di riassegnazione di sesso, maturando progressivamente fin dall'età adolescenziale la volontà di effettuare l'intervento di vaginoplastica. Il disagio verso i genitali maschili è presente da sempre, in modo crescente;
- sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, è stato certificata la diagnosi di
Disforia di Genere in Adolescenti e Adulti, di tipo AMAB (Assigned Male At Birth) ovvero
MtF (Male-to-Female);
- l'identità di genere appare definitivamente acquisita e stabile, frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo primario del cambiamento di sesso in senso femminile realizzato attraverso la valutazione psicologica e i trattamenti medici come terapia ormonale e chirurgia di riassegnazione di sesso;
- a febbraio 2023 inizia la Gender Affirming Hormone Therapy (terapia ormonale sostitutiva) femminilizzante seguita dall'endocrinologa dott.ssa Assume Persona_2
antiandrogeni ed estrogeni (Androcur e RO, poi sostituito con cerotti di Dermestril).
Si sottopone ad analisi e controlli medici regolari per monitorare gli esiti della terapia ormonale femminilizzante e il suo stato di salute. Ad oggi continua la terapia ormonale e viene seguito dall'endocrinologa dott.ssa Per_3
- la terapia ormonale è portata avanti in modo continuativo e con regolari analisi mediche, non riportando significativi effetti collaterali conseguenti all'uso di ormoni femminilizzanti;
- è intenzionato a effettuare l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso tramite vaginoplastica con tecnica classica, di cui ha mostrato una conoscenza approfondita anche in relazione all'irreversibilità dell'intervento stesso.
Invero, l'esame diretto di espletato all'udienza del 24.4.2025, ha confermato Parte_1
un cambiamento ormai irreversibile anche dal punto di vista fisico-estetico e una ferma e consapevole volontà di completare il percorso transizionale con l'intervento chirurgico e di sancire irreversibilmente la propria vera identità di genere anche sul piano giuridico.
Il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a tale processo di cambiamento consentono di ritenere che abbia maturato una piena consapevolezza circa l'incongruenza tra il Parte_1
pag. 5 di 7 suo corpo e il vissuto d'identità come fino ad ora sperimentato, così da consentirgli di concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che le risultanze appena evidenziate – lette alla luce dei principi di diritto sopra richiamati – non possano che condurre all'accoglimento della domanda di rettificazione dell'atto di nascita formulata da parte attrice, con conseguente attribuzione alla stessa del genere femminile.
A quanto appena disposto deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo Per_ nome, con conseguente assegnazione a del nome di e il sesso femminile, Parte_1
conformemente a quanto richiesto. Ciò al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
In proposito, può richiamarsi non soltanto l'art. 5 legge n. 164/1982 (“Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), ma anche la normativa in materia di stato civile (cfr. art. 35 D.P.R. n. 396/00), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso.
Quanto all'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, a rigore, stante il suesposto orientamento giurisprudenziale, questa non sarebbe più necessaria una volta ottenuta l'attribuzione del nuovo genere, non essendovi più – in tal caso – alcun rischio di creare incertezza nei rapporti giuridici e non sussistendo più dubbi sulla finalità dell'intervento, volto a realizzare una parificazione delle caratteristiche anatomiche del soggetto con la sua ormai definitivamente accertata identità di genere.
Sul punto, e in termini, è intervenuta di recente la Corte costituzionale che, con sentenza n.
143/2024 del 23.7.2024, ha eliminato l'obbligo dell'autorizzazione giudiziale relativamente all'accesso ai trattamenti medico-chirurgici perla rettificazione del sesso. Nello specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, c. 4, d.lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Invero, dal momento che il percorso di transizione di genere può “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese
pag. 6 di 7 irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Di talché, in questi casi il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrispondente più alla ratio legis.
Ogni altra questione assorbita.
Nulla dispone in punto di spese legali, in assenza di effettivo contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone la rettifica dell'atto di nascita relativo a (nato a [...] l'[...]), Parte_1
con attribuzione allo stesso del sesso femminile;
Per_
- dispone la rettifica del nome di parte attrice da “ ” a;
Pt_1
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile in femminile, per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di procedere, dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza, alle necessarie correzioni, iscrizioni ed annotazioni sull'atto di nascita relativo e agli altri adempimenti di legge.
Nulla in punto di spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 8.05.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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