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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2127/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa MA Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2127/2022 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1962 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA,
VIA A. MANZONI N. 63, presso lo studio dell'avv. DI NATALE SABRINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
Contro
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/01/1962;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 30/01/2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 29/04/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , Controparte_1
sposato a FLORIDIA il 16/12/2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di FLORIDIA anno 2000, n. 81, Parte II, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia
MA il 16.4.1985, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Chiedeva, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Floridia in via Palestro n. 202, in suo favore, di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00 e, infine, di assegnare l'autovettura Fiat Lancia- targata BN149CP alla ricorrente, quale proprietaria del detto veicolo, nonché di assegnare l'autovettura Fiat Punto-targata CC793DN al , in quanto proprietario. CP_1
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza dell'11.7.2022, il Presidente, essendo impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione anche per l'assenza della controparte, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la misura mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
nominava, quindi, Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno
24.1.2023.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
Ritualmente notificata copia del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, all'udienza dinanzi al Giudice
Istruttore, attesa la mancata costituzione del convenuto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
pagina 2 di 5 All'udienza del 30.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, quindi, precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c,
In data 21.7.2023 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
La natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente, l'interruzione della convivenza e il trasferimento del resistente all'estero ove vive e risiede da anni, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione di
[...]
, sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della CP_1
convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La casa coniugale
Nessuna statuizione va adottata in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da , attesa l'assenza nel caso de quo di figli Parte_1
minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con la stessa.
All'uopo, in punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente. Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Per cui, ritiene il Collegio che nel caso di ispecie non vi siano i presupposti necessari per disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Il contributo al mantenimento della moglie
pagina 3 di 5 Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla sig.ra in quanto, come evincibile dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte Pt_1 all'udienza presidenziale, mentre quest'ultima non dispone di redditi propri, il convenuto svolge attività di carpentiere e, pertanto, dispone di un reddito di lavoro di cui, tuttavia, non si conosce la misura. Del resto, il convenuto, edotto delle dichiarazioni della moglie sulla attività lavorativa dallo stesso svolta, non ha intesto costituirsi prospettando la totale assenza di capacità economica in capo allo stesso o lo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie.
Deve, quindi, confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie nella misura mensile di € 200,00.
La domanda di assegnazione delle autovetture
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda avente ad oggetto l'assegnazione delle autovetture Fiat Lancia-targata BN149CP e Fiat Punto-targata CC793DN rispettivamente a parte ricorrente ed a parte resistente, trattandosi di domanda del tutto autonoma e distinta (e, dunque, non cumulabile) alle pretese azionate nel presente giudizio di separazione, come tale sottoposta al diverso rito ordinario di cognizione.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto ed il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a FLORIDIA il 16/12/2000 Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2000, n. 81,
Parte II);
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 moglie nella misura di € 200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat);
3. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione delle autovetture indicate in ricorso;
4. spese irripetibili;
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 3.04.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa MA Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa MA Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2127/2022 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1962 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA,
VIA A. MANZONI N. 63, presso lo studio dell'avv. DI NATALE SABRINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
Contro
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/01/1962;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 30/01/2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 29/04/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , Controparte_1
sposato a FLORIDIA il 16/12/2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di FLORIDIA anno 2000, n. 81, Parte II, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia
MA il 16.4.1985, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Chiedeva, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Floridia in via Palestro n. 202, in suo favore, di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00 e, infine, di assegnare l'autovettura Fiat Lancia- targata BN149CP alla ricorrente, quale proprietaria del detto veicolo, nonché di assegnare l'autovettura Fiat Punto-targata CC793DN al , in quanto proprietario. CP_1
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo al resistente che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza dell'11.7.2022, il Presidente, essendo impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione anche per l'assenza della controparte, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la misura mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
nominava, quindi, Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno
24.1.2023.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
Ritualmente notificata copia del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, all'udienza dinanzi al Giudice
Istruttore, attesa la mancata costituzione del convenuto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
pagina 2 di 5 All'udienza del 30.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, quindi, precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c,
In data 21.7.2023 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
La natura delle allegazioni mosse dalla ricorrente, l'interruzione della convivenza e il trasferimento del resistente all'estero ove vive e risiede da anni, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione di
[...]
, sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della CP_1
convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La casa coniugale
Nessuna statuizione va adottata in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da , attesa l'assenza nel caso de quo di figli Parte_1
minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con la stessa.
All'uopo, in punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente. Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Per cui, ritiene il Collegio che nel caso di ispecie non vi siano i presupposti necessari per disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Il contributo al mantenimento della moglie
pagina 3 di 5 Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla sig.ra in quanto, come evincibile dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte Pt_1 all'udienza presidenziale, mentre quest'ultima non dispone di redditi propri, il convenuto svolge attività di carpentiere e, pertanto, dispone di un reddito di lavoro di cui, tuttavia, non si conosce la misura. Del resto, il convenuto, edotto delle dichiarazioni della moglie sulla attività lavorativa dallo stesso svolta, non ha intesto costituirsi prospettando la totale assenza di capacità economica in capo allo stesso o lo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie.
Deve, quindi, confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie nella misura mensile di € 200,00.
La domanda di assegnazione delle autovetture
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda avente ad oggetto l'assegnazione delle autovetture Fiat Lancia-targata BN149CP e Fiat Punto-targata CC793DN rispettivamente a parte ricorrente ed a parte resistente, trattandosi di domanda del tutto autonoma e distinta (e, dunque, non cumulabile) alle pretese azionate nel presente giudizio di separazione, come tale sottoposta al diverso rito ordinario di cognizione.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto ed il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a FLORIDIA il 16/12/2000 Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FLORIDIA anno 2000, n. 81,
Parte II);
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 moglie nella misura di € 200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat);
3. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione delle autovetture indicate in ricorso;
4. spese irripetibili;
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 3.04.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa MA Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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