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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3903 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Alessandro Bacchi;
opponente contro
e per essa, la mandataria CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini;
opposta
e nei confronti di
e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Massimei e dall'Avv. Stefano Padovani;
terza intervenuta OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – FIDEIUSSIONE –
POLIZZA FIDEIUSSORIA
CONCLUSIONI:
PER PARTE OPPONENTE: “Accertare e dichiarare la nullità
e/o estinzione della garanzia fideiussoria sottoscritta da
per le ragioni espresse in narrativa e, Parte_1
segnatamente, per violazione della normativa Antitrust e,
comunque, per la violazione dell'art.1957 c.c.; per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e /o inefficace
il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni espresse in
narrativa; Accertare e /o dichiarare la inesistenza e /o
la nullità della garanzia e /o comunque la estinzione
della stessa per le ragioni espresse in narrativa con ogni
conseguenza di legge in capo al garante”;
PER PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia,
in via principale, nel merito confermare in ogni sua parte
il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia n.
994/2023 del 29/06/2023 R.G. 2455/2023 Rep. 1942/2023 del
29/06/2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data
04/08/2023; in via subordinata: condannare il sig.
al pagamento della somma che verrà Parte_1
determinata all'esito del presente giudizio di opposizione
anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. Con vittoria di spese e
di compensi professionali”;
PER PARTE INTERVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Perugia, in via principale, nel merito confermare in ogni
pag. 2/18 sua parte il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Perugia n. 994/2023 del 29/06/2023 R.G. 2455/2023 Rep.
1942/2023 del 29/06/2023, provvisoriamente esecutivo,
notificato in data 04/08/2023; in via subordinata:
condannare il sig. al pagamento della Parte_1
somma che verrà determinata all'esito del presente
giudizio di opposizione anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
opponeva il provvedimento monitorio n. 944/2023 del
29.6.2023, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto al medesimo opponente, quale fideiussore della società “Il
Mercatino di & C. S.n.c.”, il pagamento Parte_3
della somma di euro 191.212,27, oltre interessi ed accessori, in favore di quale credito CP_1
derivante dal rapporto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 28.7.2006 dalla suddetta società debitrice principale.
1.1 A fondamento dell'opposizione, parte opponente allegava:
- che, in via preliminare, era rilevabile il difetto di legittimazione della mandataria a Controparte_2
svolgere attività di riscossione crediti, poiché non iscritta all'Albo ex art. 106 TUB;
pag. 3/18 - che il credito non era provato, posto che in sede monitoria parte opposta si era limitata alla produzione del saldo conto certificato e non già di tutti gli estratti conto dall'accensione alla chiusura del conto corrente;
- che la fideiussione prestata in favore della società
debitrice era conforme allo schema contrattuale ABI del
2003, dichiarato da AN d'AL in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a) della legge n. 287/1990;
- che, in particolare, le clausole di cui agli artt.
2), 7) e 9) della fideiussione in oggetto erano coincidenti con le clausole n. 2), 6) e 8) del suddetto schema ABI, dichiarate contrarie alle norme per la tutela della concorrenza;
- che, pertanto, il contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente doveva ritenersi nullo, con ciò determinando l'infondatezza della pretesa avanzata mediante il provvedimento monitorio opposto;
- che, in via subordinata, la nullità delle medesime clausole determinava la nullità parziale del contratto di garanzia;
- che, in particolare, dalla nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. ne derivava l'estinzione della garanzia fideiussoria, essendo trascorsi i sei mesi previsti dalla citata norma senza che il creditore avesse esercitato azioni nei confronti del debitore principale o pag. 4/18 dei garanti;
- che, ad ogni modo, non vi era prova che parte opposta avesse proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento dell'obbligata principale;
- che tale circostanza, impedendo l'esercizio del diritto di regresso nei confronti del debitore principale,
aveva comunque determinato l'estinzione della garanzia prestata;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato.
1.2. Si costituiva in giudizio e, per CP_1
essa, la mandataria la quale chiedeva Controparte_2
il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto, rappresentando:
- che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, la mandataria non rivestiva il ruolo di Controparte_2
bensì quello di sulla quale, Parte_4 Parte_5
dunque, non gravava l'obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB;
- che il credito era provato, in quanto discendente da un contratto di mutuo fondiario e non da un rapporto di conto corrente, non essendo, quindi, necessario produrre gli estratti periodici connessi con il contratto di conto corrente;
- che l'eccezione di nullità della fideiussione, ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287/1990,
pag. 5/18 era inconferente nel caso di specie, posto che l'opponente aveva sottoscritto una fideiussione specifica;
- che, in ogni caso, il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. era stato rispettato, poiché la società creditrice aveva tempestivamente proposto la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale;
- che, infine, il deposito della domanda di insinuazione al passivo del fallimento escludeva la fondatezza dell'eccezione di estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1955 c.c.
1.3. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio e, per essa, Controparte_3
, la quale esponeva: Controparte_5
- che aveva stipulato con CP_1 CP_3
un contratto di cessione dei crediti, ai sensi
[...]
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del quale il cessionario aveva acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia economica dal 1.1.2024, crediti di titolarità di derivanti da finanziamenti concessi sotto CP_1
varie forme;
- che unitamente ai crediti erano stati trasferiti a tutti gli altri diritti della cedente Controparte_3
come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi inclusi garanzie, privilegi e accessori;
- che della cessione è stato data avviso in GU Parte
pag. 6/18 Seconda n.67 dell'8.6.2024;
- che tra i crediti ceduti mediante tale operazione di cessione, vi era anche il credito oggetto del presente giudizio;
- che, pertanto, interveniva nel giudizio, CP_3
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare di richiamando tutte le domande CP_1
e gli atti della cedente.
1.4. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
1.5. All'udienza del 26.3.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies,
c.p.c.
***
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della mandataria così come formulata Controparte_2
dall'opponente.
Nella specie, parte opponente ha eccepito come la società mandataria non sia iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, con conseguente difetto di rappresentanza e impossibilità allo svolgimento dell'attività di recupero crediti per cui è causa.
Dirimente, al riguardo, si pone quanto espresso da pag. 7/18 recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
7243/2024), secondo la quale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6,
della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori,
facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Ne consegue che l'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non è causa d'invalidità del mandato negoziale conferito a tale soggetto e degli atti (anche processuali) compiuti in esecuzione di tale mandato quale servicer, ai sensi della l. 130/1999 sulle cartolarizzazioni;
omissione che,
quindi, non può dirsi incidente sul rapporto di rappresentanza in questione e sui relativi effetti.
Nel caso di specie, oltretutto, risulta che CP_2
pag. 8/18 è stata delegata all'attività di riscossione del CP_1
credito per cui è causa da Controparte_6
quale regolarmente iscritto nell'elenco di Controparte_7
cui all'art. 106 TUB (cfr. doc. n. 5, fascicolo monitorio); circostanza, quest'ultima, che può ritenersi sufficiente a soddisfare quanto richiesto dalla norma suddetta.
2.2. Nel merito, parte opponente contesta, in primo luogo, la debenza del credito già azionato in sede monitoria da parte dell'opposta, in quanto non provato.
L'eccezione è infondata, posto che risulta dimostrato non solo il debito gravante sulla società debitrice principale “ , Parte_6
derivante dal contratto di mutuo stipulato in data
28.7.2006 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), ma anche il rapporto di garanzia di cui è parte l'odierno opponente,
quale fideiussore della medesima società debitrice (cfr.
doc. n. 2 fascicolo monitorio).
Invero, nel caso di specie, sarebbe stato onere di parte opponente dimostrare la modifica o l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria assunta dalla debitrice principale mediante il contratto di mutuo in oggetto,
sorto per un ammontare certo e, in relazione al quale,
pertanto, risulta operante il principio di persistenza del credito.
2.3. Ciò posto, l'opponente contesta la nullità del pag. 9/18 contratto di fideiussione stipulato in favore della società debitrice principale per violazione della normativa Antitrust, in quanto atto negoziale redatto in conformità allo schema contrattuale ABI 2003, quale intesa dichiarata da AN d'AL (con provvedimento n.
55/2005) contraria alle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato (l. n. 287/1990). Parte
opponente rileva, invero, come le clausole di cui agli artt. 2, 7 e 9 contenute nella fideiussione in oggetto siano coincidenti con le clausole di cui agli artt. 2, 6 e
8 dello schema predisposto dall'ABI, ritenute, appunto,
espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza e,
come tali, affette dal vizio della nullità. Ne consegue,
in particolare, la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI – art. 7 del contratto di fideiussione) e, quindi, l'estinzione della garanzia fideiussoria, in forza dell'avvenuto decorso del termine decadenziale previsto dalla suddetta disposizione normativa.
L'eccezione è infondata.
Come è noto, il provvedimento n. 55/2005, con cui AN
d'AL ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2
lett. a), L. 10 ottobre 1990, n. 287 di talune clausole inserite nel modulo negoziale adottato dalle associate
ABI, ha riguardato espressamente la fideiussione omnibus,
non già la fideiussione specifica.
pag. 10/18 Tanto si desume, in primis, dal provvedimento assunto dalla AN d'AL, nel corpo del quale la medesima
Autorità ha tratteggiato le significative difformità che ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando come il portato anticoncorrenziale non deriva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive in sé e per sé considerate, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, per sua natura coinvolgente una serie indefinita di rapporti anche futuri. In altri termini, secondo quanto espresso dal provvedimento della
AN d'AL, l'illiceità delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, “possano ostacolare "la pattuizione di migliori
clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi
a uno standard negoziale che prevede una deteriore
disciplina contrattuale della posizione del garante". In
buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle
clausole "incriminate" dal modello negoziale che
disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è
la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente
legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard
negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo
della fideiussione specifica dipende allora proprio dal
fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da AN
pag. 11/18 d'AL si renda applicabile alle sole fideiussioni
omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata
accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole
sanzionate” (cfr. Cass., sent. n. 21841/2024; Cass., ord.
26847 del 2024; Cass., ord. n. 657/2025).
Pertanto, sarebbe stato onere di parte opponente,
secondo le ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990, al fine di dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione, con riferimento al modello di fideiussione sottoscritta dall'odierno opposto, non potendo a tale fine avvalersi della prova privilegiata costituita dal provvedimento n. 55 del 2005.
Diversamente, l'opponente si è limitato a richiamare la delibera n. 55/2005 della AN d'AL e a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in oggetto, senza tuttavia dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate;
intesa che, si ribadisce, è
elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990, posto che nel caso di specie il suddetto provvedimento dell'Autorità di settore, espresso con pag. 12/18 specifico riferimento alle fideiussioni omnibus e non estensibile a quelle specifiche, non costituisce prova privilegiata in ordine all'asserito rapporto tra la fideiussione a valle e l'intesa a monte ABI 2003.
Di conseguenza, non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto di cui all'art. 1957
c.c. prevista nel contratto di fideiussione de quo,
dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della
AN d'AL non reputa la correlativa clausola di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI
integrante intesa anticoncorrenziale;
ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie.
Non può ritenersi, dunque, integrato l'effetto estintivo del rapporto fideiussorio per decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.,
in quanto validamente derogato dall'art. 7 del medesimo contratto di garanzia, secondo cui “i diritti derivanti
dalla AN dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore
derivante dagli affidamenti garantiti dalla presente,
senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o
garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che
si intende derogato”.
2.4. Del pari, l'eccezione di estinzione della pag. 13/18 fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c. è
infondata, atteso che – come visto - dalla documentazione versata in atti risulta che in data Controparte_8
18.3.2016, all'epoca quale soggetto titolare del credito,
ha proposto domanda di insinuazione del credito al passivo del fallimento (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte opposta), così non pregiudicando la surrogazione del garante nei diritti verso la società debitrice principale.
La società opposta ha, oltretutto, depositato copia della comunicazione di esecutività dello stato passivo attestante l'ammissione del credito oggetto di domanda di insinuazione (cfr. p. 19, all. n. 1 alla memoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c.), nonché copia del riparto relativo ai crediti sociali, da cui emerge che il credito insinuato e per cui è causa ha trovato parziale soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale nella misura di euro 73.432,99 (cfr. p. 6, all. n. 2 alla memoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c.).
Considerato, dunque, che il credito attualmente vantato dall'opposta è pari ad euro 117.779,28 (191.212,27 –
73.432,99), il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato, con condanna del fideiussore/parte opponente al pagamento del residuo debito non ancora soddisfatto dalla società debitrice principale.
3. Quanto alla titolarità del credito in capo all'intervenuta Bolina SPV, la documentazione prodotta,
pag. 14/18 vale a dire l'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta
Ufficiale, non è documento idoneo a dimostrare la cessione del credito in suo favore, a fronte della puntuale contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione.
Sul punto, secondo il condivisibile insegnamento della
Corte di Cassazione (ord. 24798 del 2020), “la parte che
agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione
di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di
cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta”.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato il contenuto di tale onere sottolineando come (Cass. ord.
17944 del 2023) “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti” di cessione del credito “ai
fini della relativa prova non è sufficiente quella della
notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta
mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice
procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze
di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione
pag. 15/18 può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
parte cedente”. Una volta provato il contratto di cessione del credito, l'inclusione in esso del credito nei confronti del debitore ceduto può essere provata anche mediante avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco", senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. sent.
n. 4277 del 2023; sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 9412
del 2023).
Nel caso di specie, come visto, a fronte della contestazione di parte opponente in ordine “all'esistenza della cessione del credito” non ha fornito CP_3
prova del contratto di cessione.
Conseguentemente, va accolta l'eccezione formulata sul punto dall'opponente.
4. Alla luce delle superiori considerazioni il d.i.
opposto va revocato e l'opponente condannato a corrispondere ad il minore importo di euro CP_1
117.779,28, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese di lite del monitorio.
4.1. In ragione del criterio della soccombenza:
pag. 16/18 - l'opponente va condannato a corrispondere ad CP_1
le spese di lite del presente giudizio, esclusa la fase della decisione;
- va condannata a corrispondere CP_3
all'opponente le spese di lite, relative alla sola fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3903 del 2023 sull'opposizione proposta da nei confronti di e per Parte_1 CP_1
essa, la mandataria nonché nei Controparte_2
confronti di e per essa, quale Controparte_3
mandataria, così Controparte_5
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 994/2023 emesso dal
Tribunale di Perugia in data 29.6.2023;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 117.779,28, oltre CP_1
interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese di lite del monitorio;
- condanna a corrispondere ad Parte_1 CP_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 9.850,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- condanna a corrispondere a CP_3 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
pag. 17/18 di euro 4.253,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, il 26.3.2025 Il Giudice Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 18/18
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3903 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Alessandro Bacchi;
opponente contro
e per essa, la mandataria CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini;
opposta
e nei confronti di
e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Massimei e dall'Avv. Stefano Padovani;
terza intervenuta OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – FIDEIUSSIONE –
POLIZZA FIDEIUSSORIA
CONCLUSIONI:
PER PARTE OPPONENTE: “Accertare e dichiarare la nullità
e/o estinzione della garanzia fideiussoria sottoscritta da
per le ragioni espresse in narrativa e, Parte_1
segnatamente, per violazione della normativa Antitrust e,
comunque, per la violazione dell'art.1957 c.c.; per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e /o inefficace
il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni espresse in
narrativa; Accertare e /o dichiarare la inesistenza e /o
la nullità della garanzia e /o comunque la estinzione
della stessa per le ragioni espresse in narrativa con ogni
conseguenza di legge in capo al garante”;
PER PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia,
in via principale, nel merito confermare in ogni sua parte
il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia n.
994/2023 del 29/06/2023 R.G. 2455/2023 Rep. 1942/2023 del
29/06/2023, provvisoriamente esecutivo, notificato in data
04/08/2023; in via subordinata: condannare il sig.
al pagamento della somma che verrà Parte_1
determinata all'esito del presente giudizio di opposizione
anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. Con vittoria di spese e
di compensi professionali”;
PER PARTE INTERVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Perugia, in via principale, nel merito confermare in ogni
pag. 2/18 sua parte il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Perugia n. 994/2023 del 29/06/2023 R.G. 2455/2023 Rep.
1942/2023 del 29/06/2023, provvisoriamente esecutivo,
notificato in data 04/08/2023; in via subordinata:
condannare il sig. al pagamento della Parte_1
somma che verrà determinata all'esito del presente
giudizio di opposizione anche ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
opponeva il provvedimento monitorio n. 944/2023 del
29.6.2023, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto al medesimo opponente, quale fideiussore della società “Il
Mercatino di & C. S.n.c.”, il pagamento Parte_3
della somma di euro 191.212,27, oltre interessi ed accessori, in favore di quale credito CP_1
derivante dal rapporto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 28.7.2006 dalla suddetta società debitrice principale.
1.1 A fondamento dell'opposizione, parte opponente allegava:
- che, in via preliminare, era rilevabile il difetto di legittimazione della mandataria a Controparte_2
svolgere attività di riscossione crediti, poiché non iscritta all'Albo ex art. 106 TUB;
pag. 3/18 - che il credito non era provato, posto che in sede monitoria parte opposta si era limitata alla produzione del saldo conto certificato e non già di tutti gli estratti conto dall'accensione alla chiusura del conto corrente;
- che la fideiussione prestata in favore della società
debitrice era conforme allo schema contrattuale ABI del
2003, dichiarato da AN d'AL in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a) della legge n. 287/1990;
- che, in particolare, le clausole di cui agli artt.
2), 7) e 9) della fideiussione in oggetto erano coincidenti con le clausole n. 2), 6) e 8) del suddetto schema ABI, dichiarate contrarie alle norme per la tutela della concorrenza;
- che, pertanto, il contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente doveva ritenersi nullo, con ciò determinando l'infondatezza della pretesa avanzata mediante il provvedimento monitorio opposto;
- che, in via subordinata, la nullità delle medesime clausole determinava la nullità parziale del contratto di garanzia;
- che, in particolare, dalla nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. ne derivava l'estinzione della garanzia fideiussoria, essendo trascorsi i sei mesi previsti dalla citata norma senza che il creditore avesse esercitato azioni nei confronti del debitore principale o pag. 4/18 dei garanti;
- che, ad ogni modo, non vi era prova che parte opposta avesse proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento dell'obbligata principale;
- che tale circostanza, impedendo l'esercizio del diritto di regresso nei confronti del debitore principale,
aveva comunque determinato l'estinzione della garanzia prestata;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato.
1.2. Si costituiva in giudizio e, per CP_1
essa, la mandataria la quale chiedeva Controparte_2
il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto, rappresentando:
- che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, la mandataria non rivestiva il ruolo di Controparte_2
bensì quello di sulla quale, Parte_4 Parte_5
dunque, non gravava l'obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB;
- che il credito era provato, in quanto discendente da un contratto di mutuo fondiario e non da un rapporto di conto corrente, non essendo, quindi, necessario produrre gli estratti periodici connessi con il contratto di conto corrente;
- che l'eccezione di nullità della fideiussione, ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287/1990,
pag. 5/18 era inconferente nel caso di specie, posto che l'opponente aveva sottoscritto una fideiussione specifica;
- che, in ogni caso, il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. era stato rispettato, poiché la società creditrice aveva tempestivamente proposto la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale;
- che, infine, il deposito della domanda di insinuazione al passivo del fallimento escludeva la fondatezza dell'eccezione di estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1955 c.c.
1.3. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio e, per essa, Controparte_3
, la quale esponeva: Controparte_5
- che aveva stipulato con CP_1 CP_3
un contratto di cessione dei crediti, ai sensi
[...]
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del quale il cessionario aveva acquistato pro soluto e in blocco, con efficacia economica dal 1.1.2024, crediti di titolarità di derivanti da finanziamenti concessi sotto CP_1
varie forme;
- che unitamente ai crediti erano stati trasferiti a tutti gli altri diritti della cedente Controparte_3
come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi inclusi garanzie, privilegi e accessori;
- che della cessione è stato data avviso in GU Parte
pag. 6/18 Seconda n.67 dell'8.6.2024;
- che tra i crediti ceduti mediante tale operazione di cessione, vi era anche il credito oggetto del presente giudizio;
- che, pertanto, interveniva nel giudizio, CP_3
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare di richiamando tutte le domande CP_1
e gli atti della cedente.
1.4. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
1.5. All'udienza del 26.3.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies,
c.p.c.
***
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della mandataria così come formulata Controparte_2
dall'opponente.
Nella specie, parte opponente ha eccepito come la società mandataria non sia iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, con conseguente difetto di rappresentanza e impossibilità allo svolgimento dell'attività di recupero crediti per cui è causa.
Dirimente, al riguardo, si pone quanto espresso da pag. 7/18 recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
7243/2024), secondo la quale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6,
della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori,
facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Ne consegue che l'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non è causa d'invalidità del mandato negoziale conferito a tale soggetto e degli atti (anche processuali) compiuti in esecuzione di tale mandato quale servicer, ai sensi della l. 130/1999 sulle cartolarizzazioni;
omissione che,
quindi, non può dirsi incidente sul rapporto di rappresentanza in questione e sui relativi effetti.
Nel caso di specie, oltretutto, risulta che CP_2
pag. 8/18 è stata delegata all'attività di riscossione del CP_1
credito per cui è causa da Controparte_6
quale regolarmente iscritto nell'elenco di Controparte_7
cui all'art. 106 TUB (cfr. doc. n. 5, fascicolo monitorio); circostanza, quest'ultima, che può ritenersi sufficiente a soddisfare quanto richiesto dalla norma suddetta.
2.2. Nel merito, parte opponente contesta, in primo luogo, la debenza del credito già azionato in sede monitoria da parte dell'opposta, in quanto non provato.
L'eccezione è infondata, posto che risulta dimostrato non solo il debito gravante sulla società debitrice principale “ , Parte_6
derivante dal contratto di mutuo stipulato in data
28.7.2006 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), ma anche il rapporto di garanzia di cui è parte l'odierno opponente,
quale fideiussore della medesima società debitrice (cfr.
doc. n. 2 fascicolo monitorio).
Invero, nel caso di specie, sarebbe stato onere di parte opponente dimostrare la modifica o l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria assunta dalla debitrice principale mediante il contratto di mutuo in oggetto,
sorto per un ammontare certo e, in relazione al quale,
pertanto, risulta operante il principio di persistenza del credito.
2.3. Ciò posto, l'opponente contesta la nullità del pag. 9/18 contratto di fideiussione stipulato in favore della società debitrice principale per violazione della normativa Antitrust, in quanto atto negoziale redatto in conformità allo schema contrattuale ABI 2003, quale intesa dichiarata da AN d'AL (con provvedimento n.
55/2005) contraria alle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato (l. n. 287/1990). Parte
opponente rileva, invero, come le clausole di cui agli artt. 2, 7 e 9 contenute nella fideiussione in oggetto siano coincidenti con le clausole di cui agli artt. 2, 6 e
8 dello schema predisposto dall'ABI, ritenute, appunto,
espressione di un'intesa restrittiva della concorrenza e,
come tali, affette dal vizio della nullità. Ne consegue,
in particolare, la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI – art. 7 del contratto di fideiussione) e, quindi, l'estinzione della garanzia fideiussoria, in forza dell'avvenuto decorso del termine decadenziale previsto dalla suddetta disposizione normativa.
L'eccezione è infondata.
Come è noto, il provvedimento n. 55/2005, con cui AN
d'AL ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2
lett. a), L. 10 ottobre 1990, n. 287 di talune clausole inserite nel modulo negoziale adottato dalle associate
ABI, ha riguardato espressamente la fideiussione omnibus,
non già la fideiussione specifica.
pag. 10/18 Tanto si desume, in primis, dal provvedimento assunto dalla AN d'AL, nel corpo del quale la medesima
Autorità ha tratteggiato le significative difformità che ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando come il portato anticoncorrenziale non deriva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive in sé e per sé considerate, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, per sua natura coinvolgente una serie indefinita di rapporti anche futuri. In altri termini, secondo quanto espresso dal provvedimento della
AN d'AL, l'illiceità delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, “possano ostacolare "la pattuizione di migliori
clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi
a uno standard negoziale che prevede una deteriore
disciplina contrattuale della posizione del garante". In
buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle
clausole "incriminate" dal modello negoziale che
disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è
la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente
legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard
negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo
della fideiussione specifica dipende allora proprio dal
fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da AN
pag. 11/18 d'AL si renda applicabile alle sole fideiussioni
omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata
accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole
sanzionate” (cfr. Cass., sent. n. 21841/2024; Cass., ord.
26847 del 2024; Cass., ord. n. 657/2025).
Pertanto, sarebbe stato onere di parte opponente,
secondo le ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990, al fine di dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione, con riferimento al modello di fideiussione sottoscritta dall'odierno opposto, non potendo a tale fine avvalersi della prova privilegiata costituita dal provvedimento n. 55 del 2005.
Diversamente, l'opponente si è limitato a richiamare la delibera n. 55/2005 della AN d'AL e a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in oggetto, senza tuttavia dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate;
intesa che, si ribadisce, è
elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990, posto che nel caso di specie il suddetto provvedimento dell'Autorità di settore, espresso con pag. 12/18 specifico riferimento alle fideiussioni omnibus e non estensibile a quelle specifiche, non costituisce prova privilegiata in ordine all'asserito rapporto tra la fideiussione a valle e l'intesa a monte ABI 2003.
Di conseguenza, non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto di cui all'art. 1957
c.c. prevista nel contratto di fideiussione de quo,
dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della
AN d'AL non reputa la correlativa clausola di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI
integrante intesa anticoncorrenziale;
ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie.
Non può ritenersi, dunque, integrato l'effetto estintivo del rapporto fideiussorio per decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.,
in quanto validamente derogato dall'art. 7 del medesimo contratto di garanzia, secondo cui “i diritti derivanti
dalla AN dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore
derivante dagli affidamenti garantiti dalla presente,
senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o
garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che
si intende derogato”.
2.4. Del pari, l'eccezione di estinzione della pag. 13/18 fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c. è
infondata, atteso che – come visto - dalla documentazione versata in atti risulta che in data Controparte_8
18.3.2016, all'epoca quale soggetto titolare del credito,
ha proposto domanda di insinuazione del credito al passivo del fallimento (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte opposta), così non pregiudicando la surrogazione del garante nei diritti verso la società debitrice principale.
La società opposta ha, oltretutto, depositato copia della comunicazione di esecutività dello stato passivo attestante l'ammissione del credito oggetto di domanda di insinuazione (cfr. p. 19, all. n. 1 alla memoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c.), nonché copia del riparto relativo ai crediti sociali, da cui emerge che il credito insinuato e per cui è causa ha trovato parziale soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale nella misura di euro 73.432,99 (cfr. p. 6, all. n. 2 alla memoria ex art. 171-ter, n.2, c.p.c.).
Considerato, dunque, che il credito attualmente vantato dall'opposta è pari ad euro 117.779,28 (191.212,27 –
73.432,99), il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato, con condanna del fideiussore/parte opponente al pagamento del residuo debito non ancora soddisfatto dalla società debitrice principale.
3. Quanto alla titolarità del credito in capo all'intervenuta Bolina SPV, la documentazione prodotta,
pag. 14/18 vale a dire l'avviso di cessione dei crediti in Gazzetta
Ufficiale, non è documento idoneo a dimostrare la cessione del credito in suo favore, a fronte della puntuale contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione.
Sul punto, secondo il condivisibile insegnamento della
Corte di Cassazione (ord. 24798 del 2020), “la parte che
agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione
di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di
cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta”.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato il contenuto di tale onere sottolineando come (Cass. ord.
17944 del 2023) “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti” di cessione del credito “ai
fini della relativa prova non è sufficiente quella della
notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta
mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice
procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze
di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione
pag. 15/18 può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
parte cedente”. Una volta provato il contratto di cessione del credito, l'inclusione in esso del credito nei confronti del debitore ceduto può essere provata anche mediante avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco", senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. sent.
n. 4277 del 2023; sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 9412
del 2023).
Nel caso di specie, come visto, a fronte della contestazione di parte opponente in ordine “all'esistenza della cessione del credito” non ha fornito CP_3
prova del contratto di cessione.
Conseguentemente, va accolta l'eccezione formulata sul punto dall'opponente.
4. Alla luce delle superiori considerazioni il d.i.
opposto va revocato e l'opponente condannato a corrispondere ad il minore importo di euro CP_1
117.779,28, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese di lite del monitorio.
4.1. In ragione del criterio della soccombenza:
pag. 16/18 - l'opponente va condannato a corrispondere ad CP_1
le spese di lite del presente giudizio, esclusa la fase della decisione;
- va condannata a corrispondere CP_3
all'opponente le spese di lite, relative alla sola fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3903 del 2023 sull'opposizione proposta da nei confronti di e per Parte_1 CP_1
essa, la mandataria nonché nei Controparte_2
confronti di e per essa, quale Controparte_3
mandataria, così Controparte_5
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 994/2023 emesso dal
Tribunale di Perugia in data 29.6.2023;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 117.779,28, oltre CP_1
interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, oltre spese di lite del monitorio;
- condanna a corrispondere ad Parte_1 CP_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 9.850,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- condanna a corrispondere a CP_3 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
pag. 17/18 di euro 4.253,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, il 26.3.2025 Il Giudice Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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