Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2024, proposto da
AR US, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Bianchi e Federico Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento reso dal Comune di Gaeta in data 24 maggio 2024, con il quale è stato comunicato il “mancato accoglimento” della Scia condizionata prot. nr 70030 del 20.10.2021, di cui alla successiva integrazione del 18.04.2024 prot. nr 28111, con la conseguente archiviazione per il dedotto “esito negativo”.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, la memoria e i relativi allegati del Comune di Terracina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa SA IA ST MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, di dinego ed archiviazione della SCIA condizionata prot. n.70030/2021 del 20.10.2021 e successiva integrazione prot. n. 28111/2024 del 18.04.2024, relativa alla realizzazione su area di proprietà, in Catasto al foglio 206 part. 90, avente destinazione “parcheggio”, di n. 11 parcheggi privati coperti, da asservire al vicino locale commerciale ove lo stesso esercita l’attività di bar e rivendita di tabacchi, chiedendo altresì la condanna del Comune di Terracina al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle opere oggetto di SCIA condizionata.
1. In data 24 maggio l’Ente ha inviato al sig. US comunicazione di non accoglimento e di archiviazione con esito negativo della SCIA; rilevando che “la proposta progettuale presentata non rispetta le previsioni urbanistiche né di PRG né del PPE - “Centro Storico in declivio e pianura”, che destinano l’area ad un uso pubblico (parcheggio e/o verde), e pertanto un utilizzo prettamente privato non può essere consentito”.
Avverso il suindicato provvedimento il ricorrente ha proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi.
I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 legge 241 del 1990 comma 3°, 4°, 6° bis, art. 21 novies: s econdo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, atteso che esso sarebbe intervenuto successivamente al decorso termine di trenta giorni previsto dall’articolo 19, comma 6 bis della L. 1990 n. 241 per l’adozione dei provvedimenti di diniego o di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA, con la conseguenza che al momento dell’adozione del provvedimento di diniego il titolo autorizzativo si sarebbe già formato per silenzio. A dire del ricorrente non sussisterebbero neanche le condizioni previste dall’art. 21 nonies per l’esercizio dell’autotutela, in presenza delle quali l’art. 19, comma 4, legge 1990 n. 241 ammette, eccezionalmente l’esercizio tardivo del potere repressivo della pubblica amministrazione, oltre il termine di trenta giorni sopraindicato.
II Violazione e mancata applicazione della legge 1187/1968 art. 2; art. 4 legge nr 10 del 1977 (rectius articolo 9 DPR 2001 n. 327): secondo il ricorrente avendo la destinazione a parcheggio/verde impressa all’area in questione dal PPE natura espropriativa, detto vincolo avrebbe perso efficacia a causa della mancata attuazione del piano particolareggiato. Inoltre, poiché il vincolo a parcheggio impresso dal PRG alla zona “A” in cui ricade l’area di proprietà del ricorrente avrebbe natura espropriativa, detto vincolo sarebbe decaduto in conseguenza del decorso del termine di cinque anni in assenza della realizzazione dell’opera pubblica.
III. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; omissiva, erronea e manifesta contraddittorietà della motivazione: secondo il ricorrente “l’assenza di ogni vincolo di piano, ormai superato temporalmente, imponeva all’ente di specificare la concretezza ed attualità dell’interesse pubblico a mantenere la limitazione al diritto di proprietà, in difetto di ogni evento ablativo di tale diritto”
4. Il Comune di Terracina si è costituito in resistenza al ricorso, chiedendone il rigetto.
5. In vista dell’udienza fissata per la trattazione del merito le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle rispettive posizioni.
6. All’udienza del 9 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
7. Il ricorso è manifestamente infondato.
7.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
L’art. 19, terzo comma, della legge n. 241 del 1990 attribuisce all’amministrazione, cui sia stata presentata una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), un termine di sessanta giorni per intervenire ed inibire lo svolgimento dell’attività segnalata.
L’esercizio di questo potere (denominato potere inibitorio puro) non richiede una motivazione particolare, dovendo l’amministrazione limitarsi ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene sussistente un contrasto fra la SCIA e la vigente normativa. Il termine sessanta giorni è posto quindi a tutela dell’affidamento del segnalante ed ha perciò carattere perentorio.
In base al secondo periodo del terzo comma della legge n. 241 del 1990, successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, l’amministrazione può ancora intervenire per inibire la prosecuzione dell’attività segnalata ritenuta illegittima, esercitando però un diverso potere, assimilabile al potere di autotutela previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, del quale condivide i presupposti. In questo caso pertanto, la stessa amministrazione, nella motivazione dell’atto, non può limitarsi a dar conto del contrasto fra l’attività segnalata e la vigente normativa ma, dopo aver compiuto una comparazione fra interesse pubblico e interesse privato, deve illustrare le superiori ragioni di interesse pubblico, diverse da quelle alla mera inibizione dell’attività ritenuta illegittima, che la inducono ad intervenire.
Il comma 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 prevede che, nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni stabilito per l’esercizio del potere inibitorio puro è ridotto a trenta. Questa norma si pone in linea con l’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale dispone la che la SCIA edilizia deve essere presentata al comune almeno trenta giorni prima dell’inizio lavori.
Il successivo art. 23-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina l’ipotesi di SCIA condizionata all’ottenimento di autorizzazioni preliminari. Il secondo comma di questo articolo dispone che, in caso di presentazione di SCIA condizionata, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei necessari atti di assenso preventivi.
La giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza dell’atto di autorizzazione preventiva, la SCIA condizionata è inefficace, con conseguente non applicabilità del termine di decadenza fissato in trenta giorni entro cui l’amministrazione dovrebbe esercitare il potere inibitorio attribuitole dalla legge. Pertanto, se il privato dà corso ai lavori in assenza di autorizzazione preventiva, l’attività deve qualificarsi come abusiva e l’amministrazione può intervenire in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 ottobre 2024 n. 8663 id. 28 ottobre 2024 n. 8591; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 30 dicembre 2024, n.1452). Al contrario, dal momento di rilascio dell’autorizzazione preventiva, la SCIA condizionata acquista efficacia e, da questo momento, l’amministrazione non può quindi far altro che intervenire con il potere inibitorio o con il potere di autotutela previsti e disciplinati dal richiamato art. 19, terzo comma, della legge n. 241 del 1990.
Ciò precisato, va ora osservato che, nel caso concreto, come risulta dal Certificato di destinazione Urbanistica prodotto dal Comune di Terracina (doc. 6 produzione comunale), l’area in questione ricade all’interno del Piano Particolareggiato ·Esecutivo del Centro Storico in declivio e pianura compresa l’area archeologica portuale, approvato dalla Regione Lazio con atto n.2163 del 28.04.1980 ed ha destinazione “parcheggio”.
Sulla stessa area, inoltre incombono i seguenti vincoli:
- Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale Regionale n. 1 del 13.07.2009: Aree di attenzione per pericolo di frana e d’inondazione, Corsi d’acqua principali classificati pubblici con D.G.R. n. 452 del 01.04.05 (artt.9 e 27);
- Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui alle D.C.R. 21.04.2021, n. 5, Pubblicato sul BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n.2 – Tavola B: - insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto.
L’area inoltre ricade nel paesaggio degli insediamenti urbani di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui alle D.C.R. 21.04.2021, n. 5;
La Scia depositata dal ricorrente non si è mai perfezionata e mai è divenuta efficace.
Infatti, il ricorrente in data 20 ottobre 2021 ha presentato presso lo sportello SUAP del Comune di Terracina, una SCIA condizionata al rilascio di atti di assenso preventivo. Tuttavia, la SCIA presentata dalla ricorrente è carente della documentazione relativa alla presentazione delle istanze per il rilascio dei pareri di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti sull’area. In particolare: i) l’istanza per la richiesta di nulla Osta alla Soprintendenza Archeologica risulta presentata ad integrazione solamente in data 18/04/2024 con prot.n. 28111 (doc. 3 produzione comunale); ii) non risulta presentata l’istanza per l’acquisizione di parere relativo al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, trattandosi di area posta a ridosso del Canale Linea Pio VI, nella fascia dei 150 ml.; iii) parimenti non risulta quella per l’acquisizione del parere paesistico, ricadendo l’area interessata nel PTPR (Tavola A e Tavola B).
In carenza della documentazione necessaria per l’acquisizione dei previsti propedeutici nulla osta/autorizzazioni/pareri, il Comune non poteva procedere ad indire alcuna Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.14 e seguenti della Legge n.241/1990 per l’acquisizione dei pareri a cui è condizionato il rilascio della Scia; con la conseguenza che la SCIA condizionata presentata dal ricorrente non è mai divenuta efficace e l’Amministrazione era legittimata ad intervenire, ai sensi dell’art. 21 bis, per l’inibizione dell’attività abusiva. Infatti, in assenza di SCIA l’attività intrapresa dal ricorrente in virtù della comunicazione di inizio lavori del 23 marzo 2024 è da ritenersi abusiva.
Il ricorrente, peraltro, era perfettamente a conoscenza dell’abusività dell’attività intrapresa. Infatti, a pag. 2 della SCIA presentata il 20 ottobre 2021 lo stesso ha dichiarato “di essere a conoscenza che l’intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso”.
A ciò si aggiunge che anche per l’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui la SCIA si fosse perfezionata, in ogni caso l’Amministrazione avrebbe potuto esercitare il proprio potere inibitorio a prescindere dalle stringenti condizioni di cui all’art. 21 nonies, (sussistenza di ragioni di interesse pubblico, rispetto del termine di dodici mesi, contemperamento dell’interesse pubblico con quello dei privati) al ricorrere delle quali l’intervento repressivo della pubblica amministrazione può essere esercitato dopo il decorso del termine previsto dalla legge per la formazione del titolo tacito. Il comma 2-bis dell’art. 21 nonies, infatti, in ipotesi di provvedimento ottenuto tramite false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci, permette all'amministrazione di intervenire in autotutela senza limiti stringenti, tutelando l'interesse pubblico prevalente sull'affidamento del privato. Orbene, nella relazione tecnica asseverata depositata dal tecnico incaricato in allegato alla Scia prot. 70030/2021 (cfr. Doc. 2), viene dichiarata, contrariamente a quanto risulta dal CDU (cfr. Doc. 6), l’assenza di vincoli archeologici/storico culturali (sez. 18 della relazione) e di vincoli idrogeologici (sez. 20 della relazione); con la conseguenza che il potere repressivo e di vigilanza della pubblica amministrazione, nel caso in esame, non subisce preclusioni di sorta.
Da quanto dedotto è evidente l’infondatezza delle censure formulate con il primo motivo di ricorso.
7.2. Con riferimento al secondo e termo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, il Collegio rileva quanto segue.
Risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica (doc. 6 produzione comunale) che l’area in questione ricade de in Zona “A”, all’interno del “Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico in declivio e pianura compresa l’area archeologica e portuale”, approvato con DGR 2163 del 28/04/1980, con destinazione “parcheggio”.
Per le aree aventi tale destinazione, individuate nella Tavola 11 del Piano, l’art.14 delle Norme Tecniche di Attuazione del precitato P.P.E. (doc. 7 produzione comunale) statuisce che “Devono essere tutte di uso pubblico, compresi i sottopassi di strade od edifici. In nessun caso tali aree possono essere occupate da manufatti di alcun tipo”.
Inoltre la zona “A” di PRG, che identifica le aree destinate a centro storico (includendo agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, nonché le zone circostanti ad essi assimilabili) si caratterizza per finalità di conservazione, risanamento e valorizzazione del patrimonio storico, con conseguente possibilità di realizzare solo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento conservativo e, in rari casi, ristrutturazione edilizia, finalizzati a mantenere le caratteristiche originali, e non invece nuove trasformazioni del suolo. In particolare, le NTA del vigente PRG del Comune di Terracina (doc. 8 produzione comunale ) prevedono:
· art 3 - “Norme Generali”: “Gli edifici ricadenti in zona destinata a verde pubblico......non potranno essere modificati nelle consistenze attuali né potranno subire trasformazioni od opere di manutenzione straordinaria...E’ consentita la sola manutenzione ordinaria.”;
· art 9 – “Zona A Verde Pubblico E Parco Territoriale”: “ In queste zone è prevista la possibilità di attrezzature per lo sport e l’utilizzazione parziale a parcheggi”.
Va dunque esaminata la questione della natura del vincolo di destinazione a parcheggio gravante sull’area de qua, da valutarsi in relazione alle limitazioni che esso impone al c.d. “statuto proprietario”.
Come è noto, la questione della natura espropriativa o conformativa del vincolo a parcheggio apposto dalla risalente pianificazione attuativa sull’area in questione incide sulla eventuale idoneità dello stesso ad esprimere una vis ultrattiva rispetto alla scadenza del termine decennale di efficacia del PPE, giusti gli artt. 16, comma 5 e 17, comma 1, l. n. 1150 del 1962. Infatti, nel caso in cui il vincolo abbia natura conformativa (e non espropriativa), la prescrizione del piano particolareggiato del 1980 comporterebbe la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata e resterebbe così efficace a tempo indeterminato. In argomento si osserva che se l’art. 16, comma 5, l. n. 1150 cit. individua in dieci anni il termine massimo di attuazione del piano esecutivo, il successivo art. 17, comma 1, invece, prescrive che: “ Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”
E’ jus receptum in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica; di contro, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 17 aprile 2019, n. 20).
In altri termini, i primi sono vincoli che conformano il diritto di proprietà, iscrivendolo in uno statuto speciale e circoscrivendone le facoltà, mentre le previsioni riconducibili al potere ablatorio non incidono sulla configurazione del diritto di proprietà, non riguardano un modo di essere della stessa, ma svuotano il diritto dominicale delle sue facoltà.
Al riguardo, la stessa condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che «una previsione dello strumento urbanistico può ad un tempo comportare sia un vincolo preordinato all’esproprio (che decade col decorso del termine di cinque anni, quando non è dichiarata la pubblica utilità dell’opera), sia la conformazione della proprietà privata» (sentenza Sez. V n. 5074 del 14 ottobre 2014); ciò avviene tipicamente attraverso la destinazione “a verde pubblico o privato” di un’area (sentenza Sez. V, n. 688 del 2015), ovvero attraverso la destinazione a “giardini pubblici e parchi di quartiere ovvero impianti sportivi anche coperti”, in quanto tali realizzabili anche da privati (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152).
Col decorso del relativo termine quinquennale decade la previsione espropriativa, mentre continua ad avere efficacia la previsione conformativa, l’unica poi divenuta così giuridicamente rilevante (Cons. Stato, Sez. IV; 29 ottobre 2018, n. 6152; Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 688; Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5074) e, pertanto, continua a rilevare il vincolo conformativo, funzionale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896, Cons. Stato, sez. IV, n. 5582/15; sez. IV, n. 4976/14; Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022).
In riferimento al vincolo destinato a parcheggio il Collegio ritiene di condividere e di fare propria la maggioritaria giurisprudenza amministrativa secondo cui sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento, come ad esempio parcheggi o impianti sportivi.
Tale principio risulta l’unico in linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale (tra le altre, si veda la sent, n. 179/1999) e della giurisprudenza amministrativa (ex aliis Cons. Giust. Amm. Sic., 22 novembre 2012, n. 1035; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5666).
Pertanto, aderendo a tale filone giurisprudenziale, devono ritenersi conformativi e al di fuori della schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 aprile 2018, n. 2170 e Sez. II, 23 giugno 2017, n. 3436).
Con riferimento al Comune di Terracina, questa sezione ha ritenuto che “la destinazione a “parcheggio pubblico” impressa dal P.R.G. rappresenta un vincolo conformativo e non espropriativo. Ciò significa, ulteriormente, che il vincolo di natura conformativa posto sui terreni dei ricorrenti non soffre decadenze, per essere tale regime riservato ai vincoli di natura espropriativa. Difatti, a tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che, “la destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico - impressa in base a previsioni di tipo urbanistico - non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce vincolo conformativo, e non anche espropriativo, della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa (T.A.R. Puglia, Bari, n. 269/2021; T.A.R. Liguria, n.45/2020; Consiglio di Stato, n.4748/2017).” (Tar Latina, sezione Seconda, 2 novembre 2023 n. 765).
Sulla scorta di questi condivisibili principi deve escludersi che la destinazione a parcheggi impressa dell’area di proprietà dell’odierno ricorrente concreti un vincolo espropriativo o sostanzialmente espropriativo, come tale soggetto a decadenza quinquennale, ravvisandosi di contro un vincolo conformativo
Nella fattispecie, poi, la dimostrazione della natura conformativa del vincolo in questione, che consente possibilità di interventi ad iniziativa privata, anche mediante forme di partnariato pubblico privato è rafforzata dal fatto che lo stesso ricorrente, pochi mesi prima la presentazione della SCIA condizionata di cui trattasi (prot. nr 70030 del 20.10.2021), con nota del 10/06/2021 prot.n.41681 aveva presentato al Settore urbanistica del Comune istanza di parere preliminare ad una proposta di convenzione per la realizzazione di posti auto privati, da attuarsi mediante sottoscrizione di convenzione, con sistemazione urbana (doc.9 produzione comunale) rimasta inesitata.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il Collegio ritiene che il vincolo di destinazione a parcheggio impresso alla intera area in cui è compresa la particella di proprietà del ricorrente deve ritenersi di natura conformativa.
A nulla vale pertanto, il rilievo di parte ricorrente relativo alla decadenza del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico in declivio e pianura compresa l’area archeologica e portuale (approvato con DGR 2163 del 28/04/1980 e con efficacia decennale per l’attuazione, da parte della P. A., delle previsioni di lottizzazione, con vincolo preordinato all’esproprio di durata quinquennale, come statuito dal DPR 327/2001, art.9, comma 2), poiché in vero, pur essendo decaduta la dichiarazione di pubblica utilità, permangono le destinazioni di zona conformative di PPE e PRG a “parcheggio e/o verde”, entrambe vincolate ad un utilizzo meramente pubblico, con esclusione, pertanto, di qualsiasi utilizzo privato anche in assenza di realizzazione di manufatti di ogni genere.
Alla luce delle superiori considerazioni, il diniego opposto dall’Amministrazione alla realizzazione di parcheggi ad uso privato nella zona di che trattasi appare legittimo, e ciò a maggior ragione qualora si consideri che la zona “A” di PRG, che identifica le aree destinate a centro storico (includendo agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, nonché le zone circostanti ad essi assimilabili) si caratterizza per finalità di conservazione, risanamento e valorizzazione del patrimonio storico, con conseguente possibilità di realizzare solo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento conservativo e, in rari casi, ristrutturazione edilizia, finalizzati a mantenere le caratteristiche originali, e non invece nuove trasformazioni del suolo (vedasi art. 3 NN.TT.AA del PRG, doc. 8 produzione comunale). Con riferimento alle zone destinate a “Verde Pubblico e Parco Territoriale”, l’art. 9 delle NN.TT.AA: del PRG prevede la “possibilità di attrezzature per lo sport e l’utilizzazione parziale a parcheggi”.
In sintesi, pur essendo decaduto il piano attuativo, resta pienamente operativo il vincolo conformativo derivante dalla zonizzazione di PRG (zona “A”), che non consente l’intervento progettato dal ricorrente.
Da quanto superiormente argomentato, discende l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.
8.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9- Alla reiezione della domanda caducatoria consegue l’insussistenza del principale presupposto fondante la domanda risarcitoria ex art.2043 c.c., ovvero l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Anche tale domanda deve essere pertanto respinta per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Terracina, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila /00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ON MA AN, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SA IA ST MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IA ST MB | ES ON MA AN |
IL SEGRETARIO