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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5736/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Elena SALVIONI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, assistito e difeso dall'Avv. Fedra Controparte_1 C.F._2
ARDIGÒ e dall'Avv. Paolo MONARI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 20 marzo Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di TI (BG) Parte_1 Controparte_1
in data 31 dicembre 1994. Dalla loro unione sono nati (14 luglio 1995), (9 novembre 1997) e (22 Per_1 Per_2 Per_3
settembre 2002), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
separazione personale dal marito e di disporre il godimento da parte del signor del diritto di CP_1
abitazione ex art. 1022 c.c. presso la casa coniugale.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e Controparte_1
ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 20 marzo 2025, le parti, comparse personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui all'accordo e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre le condizioni pattuite dai coniugi a base della presente decisione,
considerata la non contrarietà a norme imperative.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel comune di TI (BG) in data 31 dicembre 1994;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di TI (Atto n. 4, Parte I, Ufficio 1, Anno 1994);
3. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
• Impegno della signora a versare, a decorrere dal mese di aprile 2025, la somma di € Pt_1
300 al signor , somma rivalutabile secondo indici ISTAT da aprile 2026, entro il 15 CP_1
di ogni mese su conto corrente che verrà indicato dal marito, a titolo di assegno di mantenimento;
• Impegno della moglie a lasciare nella disponibilità del marito l'immobile in cui risiede con impegno del marito a effettuare la voltura delle utenze e di provvedere alle spese ordinarie relative all'immobile, fermo restando che le spese straordinarie (tra cui l'intervento già previsto la manutenzione/riparazione) e il mutuo rimarranno a carico della signora Pt_1
quale proprietaria esclusiva del bene e mutuataria;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Elena SALVIONI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, assistito e difeso dall'Avv. Fedra Controparte_1 C.F._2
ARDIGÒ e dall'Avv. Paolo MONARI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 20 marzo Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di TI (BG) Parte_1 Controparte_1
in data 31 dicembre 1994. Dalla loro unione sono nati (14 luglio 1995), (9 novembre 1997) e (22 Per_1 Per_2 Per_3
settembre 2002), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
separazione personale dal marito e di disporre il godimento da parte del signor del diritto di CP_1
abitazione ex art. 1022 c.c. presso la casa coniugale.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e Controparte_1
ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
All'udienza del 20 marzo 2025, le parti, comparse personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui all'accordo e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre le condizioni pattuite dai coniugi a base della presente decisione,
considerata la non contrarietà a norme imperative.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel comune di TI (BG) in data 31 dicembre 1994;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di TI (Atto n. 4, Parte I, Ufficio 1, Anno 1994);
3. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
• Impegno della signora a versare, a decorrere dal mese di aprile 2025, la somma di € Pt_1
300 al signor , somma rivalutabile secondo indici ISTAT da aprile 2026, entro il 15 CP_1
di ogni mese su conto corrente che verrà indicato dal marito, a titolo di assegno di mantenimento;
• Impegno della moglie a lasciare nella disponibilità del marito l'immobile in cui risiede con impegno del marito a effettuare la voltura delle utenze e di provvedere alle spese ordinarie relative all'immobile, fermo restando che le spese straordinarie (tra cui l'intervento già previsto la manutenzione/riparazione) e il mutuo rimarranno a carico della signora Pt_1
quale proprietaria esclusiva del bene e mutuataria;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello