Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2024 promossa da:
, (C.F. - in atto integrale di matrimonio Parte_1 C.F._1 [...] lettivamente domiciliata in OL (TO), VIA TRIESTE Parte_2
n.8, presso lo studio dell'avv. RICCARDI SABRINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._2
Riva di Pinerolo (10064- TO) via Motta ANctus e Rubiene n. 33, beneficiario di Amministrazione di
Sostegno, A.D.S.: Avv. nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
PEC: con Studio in CodiceFiscale_3 Email_1
Pinerolo (TO) via Carlo Alberto n. 1-
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con il sig. CP_1
celebrato in LU AN AN (TO) e trascritto nei registri dello stato civile del comune
[...] di LU AN AN al n. 16 P. II Serie A anno 1988 con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla perdita del cognome < che la sig. aveva aggiunto al CP_1 Parte_1 proprio a seguito del matrimonio.
2. Dare atto che i figli e sono entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti e che- pertanto- non sussistono i presupposti di legge per onerare i genitori degli obblighi economici legati al loro mantenimento.
3. Dare atto che i coniugi sono in grado di procurarsi in modo autonomo i mezzi per la propria sussistenza e che – pertanto - non sussistono i requisiti di legge per porre in capo ad uno l'onere di corrispondere un assegno divorzile all'altro.”
Per il P.M.: visto, chiede accogliersi la domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori (in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_1 Parte_2
) e contraevano matrimonio con rito concordatario in
[...] Controparte_1
LUSERNA SAN GIOVANNI il 24/09/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/08/1989 e il 23/05/1996, entrambi maggiorenni Per_2 Per_1 ed economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/01/2014.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, di darsi atto dell'indipendenza dei figli maggiorenni e parimenti darsi atto della autosufficienza economica dei coniugi.
non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 05/06/2024 è comparsa personalmente la parte ricorrente con il difensore e il giudice relatore dichiarava la contumacia del sig. . All'esito dell'ascolto, si Controparte_1 riservava di riferire al collegio per la decisione, stante la non necessità di provvedimenti urgenti e provvisori.
Con ordinanza del 27/6/2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo.
Con ordinanza in pari data il Giudice relatore fissava nuova udienza assegnando termine a parte Cont ricorrente per depositare il decreto di apertura/nomina di relativo al convenuto.
All'udienza dell'11/9/2024 è comparsa la difesa di parte ricorrente che ha richiamato le proprie conclusioni anche con riguardo alla corretta istaurazione del contradditorio.
Con ordinanza del 4/10/2024 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo ritenendo, alla luce della documentazione in atti, opportuno notificare il ricorso all'amministratore di sostegno.
All'udienza dell'8/1/2025 la difesa ha insistito sulle sue conclusioni e il giudice relatore, preso atto della regolarità della notifica all'amministratore di sostegno del si è riservato di CP_1 riferire al collegio. Il Pubblico Ministero chiede accogliersi la domanda.
***
Sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
Preliminarmente, appena il caso di richiamare l'ordinanza del 4/10/2024, in parte motiva, sulla corretta istaurazione del contradditorio, considerato che parte resistente è beneficiario di
Amministrazione di sostegno.
“(..);Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato presso l'indirizzo di residenza della sola parte amministrata non anche all'amministratore di sostegno;
rilevato che come da decreto di nomina di amministratore di sostegno n. 7403/2016 del 23/06/2016, come depositato in atti,
l'amministratore di sostegno ha il potere di esclusivo di compiere in nome e per conto del Beneficiario determinati atti tra i quali “resistere in giudizio”;
rilevato che secondo recentissimo arresto della S.C. <al fine di verificare la capacit processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione sostegno destinatario della notifica dell introduttivo un giudizio con essa regolarit contraddittorio introdotto nei suoi confronti occorre distinguere a seconda che l sia titolare poteri sostitutivi o mera assistenza: nel primo caso gli atti processo ancorch diretti al beneficiario vanno notificati esclusivamente all secondo invece il procedimento notificazione assume carattere complesso e pu ritenersi perfezionato quando portato conoscenza tanto parte quanto cos da permettere quest svolgere sua funzione assistenza n. sul presupposto sostitutiva avendo rappresentanza ne ha anche mente cod. proc. civ. le persone non hanno libero esercizio dei diritti possono stare in se rappresentate norme regolano loro conseguenza cass.>”
Alla luce delle considerazioni testé evidenziate si è reso necessario disporre l'integrazione del contradditorio, cui parte ricorrente ha tempestivamente provveduto.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Del resto, coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre domande Inammissibile per mancanza di interesse la domanda diretta ad ottenere un accertamento sulla autosufficienza dei coniugi in mancanza di domanda di assegno divorzile.
Si prende atto dell'indipendenza economica dei figli.
Spese di lite.
Nulla sulle spese tra le parti stante la non opposizione della convenuta e trattandosi di pronuncia adottata nell'interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
(in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_2
) e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/1/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
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