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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato vista la domanda depositata da , nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...], cod. fisc.
con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti C.F._1 ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 30.9.2024; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato non sono è pervenute osservazioni da parte dei creditori;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori (art. 70 co. 9 CCII). Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine al fattispecie in esame. Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e pagina1 di 3 ancor meno la presenza di mala fede a carico della ricorrente e ciò alla luce del fatto che dal 2022 la , a seguito della separazione ha dovuto far Pt_1 fronte al mantenimento di sé stessa e della figlia mediante l'importo previsto a titolo di reddito di cittadinanza, non percependo nessun contributo al mantenimento da parte del proprio ex marito. Tanto premesso, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue: pagamento dell'importo di € 60.000,00 messo a disposizione, a titolo gratuito, dal figlio della , , nato il [...] a [...], Pt_1 Parte_2
c.f.: , come da proposta in atti. C.F._2
Tale somma verrà impiegata per il pagamento dei seguenti debiti:
- debiti in prededuzione, pari ad € 9.215,19, pagamento integrale immediato;
detto importo sarà comunque corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato letta la relazione finale dell'OCC;
- debito ipotecario BNL spa, pari ad € 118.675,27, falcidia del 60,7% circa, con pagamento del 39,3% circa, pari ad € 46.693,81, pagamento immediato.
- debiti privilegiati, pari ad € 4.000,00, mediante pagamento immediato. Pertanto, sarà corrisposto ai creditori, a fronte di debiti complessivamente ammontanti ad € 131.889,56, l'importo complessivo di € 60.000,00 (€ 9.454,29 debiti in prededuzione al 100% + € 50.545,71 debiti ipotecari al 42,60% € 4.000,00 debiti privilegati come da accordo raggiunto tra il ricorrente e il proprio procuratore). In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC. Si precisa infine che, così come previsto dal piano, il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che così come previsto dall'art. 71 co. 4 CCI solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC (art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
[...] dispone pagina2 di 3 che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo su segnalazione del Gestore dell'OCC; dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 27/03/2025.
Il Giudice Dott. Michele De Palma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato vista la domanda depositata da , nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...], cod. fisc.
con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti C.F._1 ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 30.9.2024; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato non sono è pervenute osservazioni da parte dei creditori;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori (art. 70 co. 9 CCII). Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine al fattispecie in esame. Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e pagina1 di 3 ancor meno la presenza di mala fede a carico della ricorrente e ciò alla luce del fatto che dal 2022 la , a seguito della separazione ha dovuto far Pt_1 fronte al mantenimento di sé stessa e della figlia mediante l'importo previsto a titolo di reddito di cittadinanza, non percependo nessun contributo al mantenimento da parte del proprio ex marito. Tanto premesso, il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue: pagamento dell'importo di € 60.000,00 messo a disposizione, a titolo gratuito, dal figlio della , , nato il [...] a [...], Pt_1 Parte_2
c.f.: , come da proposta in atti. C.F._2
Tale somma verrà impiegata per il pagamento dei seguenti debiti:
- debiti in prededuzione, pari ad € 9.215,19, pagamento integrale immediato;
detto importo sarà comunque corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato letta la relazione finale dell'OCC;
- debito ipotecario BNL spa, pari ad € 118.675,27, falcidia del 60,7% circa, con pagamento del 39,3% circa, pari ad € 46.693,81, pagamento immediato.
- debiti privilegiati, pari ad € 4.000,00, mediante pagamento immediato. Pertanto, sarà corrisposto ai creditori, a fronte di debiti complessivamente ammontanti ad € 131.889,56, l'importo complessivo di € 60.000,00 (€ 9.454,29 debiti in prededuzione al 100% + € 50.545,71 debiti ipotecari al 42,60% € 4.000,00 debiti privilegati come da accordo raggiunto tra il ricorrente e il proprio procuratore). In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC. Si precisa infine che, così come previsto dal piano, il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che così come previsto dall'art. 71 co. 4 CCI solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC (art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
[...] dispone pagina2 di 3 che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo su segnalazione del Gestore dell'OCC; dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 27/03/2025.
Il Giudice Dott. Michele De Palma
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