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Ordinanza 10 gennaio 2025
Ordinanza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, ordinanza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2723 / 2024
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai Magistrati
- Dott. FRANCESCO LUPIA- Presidente
- Dott.ssa ROSA MARIA BOVA – Giudice;
- Dott.ssa CHIARA PULICATI – Giudice rel. ed est.;
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2723 /2024 promossa ex art. 669 terdecies c.p.c. da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetto Longino Lombardi (c. C.F._2
F. ), presso il quale elett.te domiciliano in Paliano (FR) al V.le Garibaldi, CodiceFiscale_3
n. 7/F (pec: Email_1
RECLAMANTI
contro
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
PIZZUTI MASSIMO (C. ), dall'Avv. Patrizia Cola (C. F. CodiceFiscale_5
) e dall'Avv. Pierpaolo Ranaldi (C. F. ) ed elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliato presso lo studio dei difensori sito in OLEVANO ROMANO, VIA SAN MARTINO
ANNUNZIATA 16 (pec: - - Email_2 Email_3
Email_4
RECLAMATO
Pag. 1 a 5 A scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore Dott.ssa Pulicati all'udienza del 09/10/2024, il Collegio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il reclamo promosso avverso l'ordinanza ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., emessa in data 23.7.2024 a definizione del procedimento possessorio recante R. G. n. 528/2024 merita accoglimento nei termini appresso esposti.
In via preliminare, il Collegio prende atto del deposito dell'istanza di parte reclamante del 28.11.2024 per la rimessione in istruttoria del reclamo al fine di procedere ad integrazione documentale in contraddittorio. Tale istanza è da considerarsi rigettata, in quanto tardiva. So osserva in via meramente incidentale che l'integrazione documentale viene ritenuta superflua. Ne discende che la documentazione allegata alla predetta istanza non può trovare ingresso nel procedimento e viene ritenuta inutilizzabile.
Nel merito, il reclamo è fondato, in quanto l'ordinanza reclamata risulta erronea per non aver ben valorizzato gli elementi di fatto emersi in corso di causa, nonché le dichiarazioni dei sommari informatori sentiti all'udienza del 28.5.2024.
Come evidenziato nell'ordinanza oggetto di reclamo, l'azione ex art. 1168 c.c. ha lo scopo di reintegrare nel possesso chi ne sia stato spogliato in modo violento o clandestino;
la tutela concerne una situazione di fatto, e non una situazione di diritto, indipendentemente dalla legittimità dell'esercizio del possesso.
Ebbene, risulta provato che gli odierni reclamanti utilizzavano l'accesso attraverso il cancello sito in
Genazzano (RM) Strada Regionale 155 (Via Prenestina) alt. Km. 54+200 per poter entrare nei locali ove sono riposte le bottiglie di vino prodotte dalla loro azienda, e che alcuno spoglio essi hanno operato nei confronti dell'odierno reclamato.
Concorrono a fornire la prova di ciò le seguenti circostanze.
Innanzitutto, si precisa che il possesso delle chiavi del cancello non è l'unico elemento su cui deve essere fondata la prova del possesso. Difatti, deve essere valorizzata la circostanza che, oltre il cancello, è ubicato il deposito delle bottiglie di vino prodotte dai reclamanti. Pertanto, indipendentemente dalla disponibilità esclusiva o condivisa delle chiavi con il reclamato, vi è certezza che il cancello alt. Km 54+200 è l'unico punto di accesso al deposito in quesitone e che è sempre stato utilizzato dai reclamanti. A tale conclusione si giunge anche osservando il cancello posto alt.
Pag. 2 a 5 Km 54 (foto n. 2, all. 4, fascicolo fase possessoria di ), che secondo il reclamato Controparte_1
era usato dai reclamanti per accedere al fondo dove insiste l'attività vinicola degli stessi. Il cancello, posto nella parte estrema della vigna, è evidentemente in disuso, e la striscia di terreno posta tra la strada e il cancello è colma di vegetazione, chiaro segnale che non viene utilizzato né come passaggio pedonale né come passo carrabile per gli automezzi.
Non appare dunque verosimile la dichiarazione di che, all'udienza del 28.5.2024, Testimone_1 così dichiarava: “Conosco i luoghi di causa perché erano di mio suocero, si tratta di un fabbricato e di terreni adiacenti;
per accedere all'area ci sono tre cancelli sulla provinciale, via prenestina;
il
utilizzava principalmente due ingressi, mentre il terzo ingresso era stato concesso al CP_1
padre della e utilizzato dai Sig.ri e il aveva le chiavi Parte_1 Pt_2 Parte_1 CP_1 per accedere dai due cancelli principali” e poi il verbale così prosegue: “Viene mostrata al sommario informatore la foto n. 2 allegata al ricorso e il sommario informatore riconosce che si tratta del terzo ingresso, menzionato prima, concesso alla Viene mostrata al sommario informatore la Parte_1
foto all. 9 foto n. 2 alla memoria di costituzione dei resistenti e il sommario informatore riconosce che si tratta del secondo accesso all'immobile del .”. Pertanto, la dichiarazione è in CP_1 contrasto con le evidenze fotografiche, non appare veritiera ed inficia l'intera dichiarazione di
[...]
che, conseguentemente, non poteva essere posta a fondamento della decisione della fase Tes_1 possessoria. Stessa considerazione per le dichiarazioni di Quest'ultima, Testimone_2 inoltre, così rispondeva, confermando di fatto il possesso dell'area da parte dei reclamanti: “ADR: “il mi ha riferito che entro gennaio avrebbe rimosso le bottiglie che si trovavano nel piano Pt_2 terra dello stabile di ”. CP_1
A parere del Collegio, inoltre, sono state male interpretate le dichiarazioni di , sentito Testimone_3
alla medesima udienza del 28.5.2024.
Lo stesso così dichiarava: «“Conosco i luoghi di causa perché lavoro anche nelle vigne dei Sig.ri
e so che vicino c'è un terreno di un altro signore che penso sia il , Pt_2 Parte_1 CP_1 non sono però mai entrato lì”. Viene mostrata al sommario la foto n. 1 allegata al ricorso e la foto all. 9 alla memoria del resistente;
“non ho mai visto entrare il dal cancello che si vede CP_1 nella foto n. 1, lui accedeva dall'accesso che si vede nella foto all. 9 foto n. 2”. “Mi reco quasi tutti
i giorni presso le vigne, quando non vado a Velletri”; “entrando dal cancello che si vede nella foto
n. 1 si trovano i macchinari che utilizziamo per lavorare”; “Solo una volta ho visto il CP_1 in quest'area ed era circa tre mesi fa;
io mi trovavo fuori dall'area e ho visto che dentro l'area
c'erano circa 4/5 persone, il cancello era aperto e ho visto il lucchetto tagliato;
io allora ho chiamato
Pag. 3 a 5 il al telefono e ho passato il telefono a una persona che ho riconosciuto nel sommario Pt_2
informatore entrato prima e hanno iniziato a litigare e rivolgere minacce;
mentre loro erano ancora lì, io sono andato a mettere un nuovo lucchetto perché me lo aveva detto il Sig. e poi ho Pt_2
dato le chiavi ai signori presenti lì perché me lo hanno chiesto loro;
nei giorni successivi non ho più visto i signori accedere da quel cancello;
dopo circa dieci giorni il ha sostituito il Pt_2 lucchetto”. »
Dalle dichiarazioni dell'informatore non viene provato lo spossessamento operato dagli odierni reclamanti nei confronti del reclamato, bensì la circostanza contraria, per essersi l'informatore avveduto del lucchetto tagliato e per aver poi egli stesso, pur privo di titolo, consegnato un mazzo di chiavi del nuovo lucchetto ai reclamati (che veniva dopo dieci giorni nuovamente cambiato). Le dichiarazioni sono coerenti con lo stato dei luoghi e con la circostanza, incontestata e pacifica, che subito oltre il cancello in questione vi sono il magazzino ad uso deposito nonché i macchinari della azienda agricola di Parte_1
Pertanto, anche se l'azienda agricola di Angelis ha la propria unità locale in Genazzano, Parte_1
strada regionale 155, km 54 (cfr visura camerale), risulta dagli atti di causa e dalle dichiarazioni dei sommari informatori che il deposito dei reclamanti è collocato oltre il cancello alt. Km 54+200 e che di esso i reclamanti si servono abitualmente per accedere ai beni di loro proprietà.
Si sottolinea, inoltre, che il possesso delle chiavi da parte di non è sintomatico Controparte_1
del possesso di cui ha chiesto, erroneamente, tutela nel giudizio possessorio, in quanto la situazione di fatto da tutelare è quella di spettanza degli odierni reclamanti, che risultano possessori dell'area retrostante il cancello, di cui si devono necessariamente servire quale via di accesso. La mera consegna della chiave del lucchetto non implica immissione nel possesso dell'area, specie quando transitoria e avvenuta per ragioni di cortesia.
Tutte le altre circostanze rappresentate dalle parti, concernenti la proprietà dei luoghi, la concessione demaniale e la sentenza di usucapione, sono irrilevanti rispetto all'oggetto del reclamo e al giudizio possessorio, attenendo, semmai, ad un eventuale giudizio petitorio di rivendica dell'area da parte del legittimo proprietario.
Ogni altra questione si intende assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte reclamata per lite temeraria.
Pag. 4 a 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, stante l'assenza di istruttoria e di particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accoglie il reclamo e, in riforma dell'ordinanza reclamata, ordina a di Controparte_1 ripristinare l'originario stato dei luoghi a propria cura e spese, rimuovendo ciò che impedisce o ostruisce il passaggio ai reclamanti e attraverso il Parte_1 Parte_2
cancello sito in Genazzano (RM) Strada Regionale 155 (via prenestina) alt. Km. 54+200;
- Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria spiegata dai reclamanti nei confronti del reclamato;
- Condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore dei reclamanti, Controparte_1
liquidate per onorari in 1.500,00 euro oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, per la fase di reclamo, nonché in 2.500,00 euro oltre IVA e CPA e spese generali come per legge per la fase di prime cure, da distrarsi tutte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 6.12.2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai Magistrati
- Dott. FRANCESCO LUPIA- Presidente
- Dott.ssa ROSA MARIA BOVA – Giudice;
- Dott.ssa CHIARA PULICATI – Giudice rel. ed est.;
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2723 /2024 promossa ex art. 669 terdecies c.p.c. da:
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetto Longino Lombardi (c. C.F._2
F. ), presso il quale elett.te domiciliano in Paliano (FR) al V.le Garibaldi, CodiceFiscale_3
n. 7/F (pec: Email_1
RECLAMANTI
contro
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
PIZZUTI MASSIMO (C. ), dall'Avv. Patrizia Cola (C. F. CodiceFiscale_5
) e dall'Avv. Pierpaolo Ranaldi (C. F. ) ed elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliato presso lo studio dei difensori sito in OLEVANO ROMANO, VIA SAN MARTINO
ANNUNZIATA 16 (pec: - - Email_2 Email_3
Email_4
RECLAMATO
Pag. 1 a 5 A scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore Dott.ssa Pulicati all'udienza del 09/10/2024, il Collegio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il reclamo promosso avverso l'ordinanza ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., emessa in data 23.7.2024 a definizione del procedimento possessorio recante R. G. n. 528/2024 merita accoglimento nei termini appresso esposti.
In via preliminare, il Collegio prende atto del deposito dell'istanza di parte reclamante del 28.11.2024 per la rimessione in istruttoria del reclamo al fine di procedere ad integrazione documentale in contraddittorio. Tale istanza è da considerarsi rigettata, in quanto tardiva. So osserva in via meramente incidentale che l'integrazione documentale viene ritenuta superflua. Ne discende che la documentazione allegata alla predetta istanza non può trovare ingresso nel procedimento e viene ritenuta inutilizzabile.
Nel merito, il reclamo è fondato, in quanto l'ordinanza reclamata risulta erronea per non aver ben valorizzato gli elementi di fatto emersi in corso di causa, nonché le dichiarazioni dei sommari informatori sentiti all'udienza del 28.5.2024.
Come evidenziato nell'ordinanza oggetto di reclamo, l'azione ex art. 1168 c.c. ha lo scopo di reintegrare nel possesso chi ne sia stato spogliato in modo violento o clandestino;
la tutela concerne una situazione di fatto, e non una situazione di diritto, indipendentemente dalla legittimità dell'esercizio del possesso.
Ebbene, risulta provato che gli odierni reclamanti utilizzavano l'accesso attraverso il cancello sito in
Genazzano (RM) Strada Regionale 155 (Via Prenestina) alt. Km. 54+200 per poter entrare nei locali ove sono riposte le bottiglie di vino prodotte dalla loro azienda, e che alcuno spoglio essi hanno operato nei confronti dell'odierno reclamato.
Concorrono a fornire la prova di ciò le seguenti circostanze.
Innanzitutto, si precisa che il possesso delle chiavi del cancello non è l'unico elemento su cui deve essere fondata la prova del possesso. Difatti, deve essere valorizzata la circostanza che, oltre il cancello, è ubicato il deposito delle bottiglie di vino prodotte dai reclamanti. Pertanto, indipendentemente dalla disponibilità esclusiva o condivisa delle chiavi con il reclamato, vi è certezza che il cancello alt. Km 54+200 è l'unico punto di accesso al deposito in quesitone e che è sempre stato utilizzato dai reclamanti. A tale conclusione si giunge anche osservando il cancello posto alt.
Pag. 2 a 5 Km 54 (foto n. 2, all. 4, fascicolo fase possessoria di ), che secondo il reclamato Controparte_1
era usato dai reclamanti per accedere al fondo dove insiste l'attività vinicola degli stessi. Il cancello, posto nella parte estrema della vigna, è evidentemente in disuso, e la striscia di terreno posta tra la strada e il cancello è colma di vegetazione, chiaro segnale che non viene utilizzato né come passaggio pedonale né come passo carrabile per gli automezzi.
Non appare dunque verosimile la dichiarazione di che, all'udienza del 28.5.2024, Testimone_1 così dichiarava: “Conosco i luoghi di causa perché erano di mio suocero, si tratta di un fabbricato e di terreni adiacenti;
per accedere all'area ci sono tre cancelli sulla provinciale, via prenestina;
il
utilizzava principalmente due ingressi, mentre il terzo ingresso era stato concesso al CP_1
padre della e utilizzato dai Sig.ri e il aveva le chiavi Parte_1 Pt_2 Parte_1 CP_1 per accedere dai due cancelli principali” e poi il verbale così prosegue: “Viene mostrata al sommario informatore la foto n. 2 allegata al ricorso e il sommario informatore riconosce che si tratta del terzo ingresso, menzionato prima, concesso alla Viene mostrata al sommario informatore la Parte_1
foto all. 9 foto n. 2 alla memoria di costituzione dei resistenti e il sommario informatore riconosce che si tratta del secondo accesso all'immobile del .”. Pertanto, la dichiarazione è in CP_1 contrasto con le evidenze fotografiche, non appare veritiera ed inficia l'intera dichiarazione di
[...]
che, conseguentemente, non poteva essere posta a fondamento della decisione della fase Tes_1 possessoria. Stessa considerazione per le dichiarazioni di Quest'ultima, Testimone_2 inoltre, così rispondeva, confermando di fatto il possesso dell'area da parte dei reclamanti: “ADR: “il mi ha riferito che entro gennaio avrebbe rimosso le bottiglie che si trovavano nel piano Pt_2 terra dello stabile di ”. CP_1
A parere del Collegio, inoltre, sono state male interpretate le dichiarazioni di , sentito Testimone_3
alla medesima udienza del 28.5.2024.
Lo stesso così dichiarava: «“Conosco i luoghi di causa perché lavoro anche nelle vigne dei Sig.ri
e so che vicino c'è un terreno di un altro signore che penso sia il , Pt_2 Parte_1 CP_1 non sono però mai entrato lì”. Viene mostrata al sommario la foto n. 1 allegata al ricorso e la foto all. 9 alla memoria del resistente;
“non ho mai visto entrare il dal cancello che si vede CP_1 nella foto n. 1, lui accedeva dall'accesso che si vede nella foto all. 9 foto n. 2”. “Mi reco quasi tutti
i giorni presso le vigne, quando non vado a Velletri”; “entrando dal cancello che si vede nella foto
n. 1 si trovano i macchinari che utilizziamo per lavorare”; “Solo una volta ho visto il CP_1 in quest'area ed era circa tre mesi fa;
io mi trovavo fuori dall'area e ho visto che dentro l'area
c'erano circa 4/5 persone, il cancello era aperto e ho visto il lucchetto tagliato;
io allora ho chiamato
Pag. 3 a 5 il al telefono e ho passato il telefono a una persona che ho riconosciuto nel sommario Pt_2
informatore entrato prima e hanno iniziato a litigare e rivolgere minacce;
mentre loro erano ancora lì, io sono andato a mettere un nuovo lucchetto perché me lo aveva detto il Sig. e poi ho Pt_2
dato le chiavi ai signori presenti lì perché me lo hanno chiesto loro;
nei giorni successivi non ho più visto i signori accedere da quel cancello;
dopo circa dieci giorni il ha sostituito il Pt_2 lucchetto”. »
Dalle dichiarazioni dell'informatore non viene provato lo spossessamento operato dagli odierni reclamanti nei confronti del reclamato, bensì la circostanza contraria, per essersi l'informatore avveduto del lucchetto tagliato e per aver poi egli stesso, pur privo di titolo, consegnato un mazzo di chiavi del nuovo lucchetto ai reclamati (che veniva dopo dieci giorni nuovamente cambiato). Le dichiarazioni sono coerenti con lo stato dei luoghi e con la circostanza, incontestata e pacifica, che subito oltre il cancello in questione vi sono il magazzino ad uso deposito nonché i macchinari della azienda agricola di Parte_1
Pertanto, anche se l'azienda agricola di Angelis ha la propria unità locale in Genazzano, Parte_1
strada regionale 155, km 54 (cfr visura camerale), risulta dagli atti di causa e dalle dichiarazioni dei sommari informatori che il deposito dei reclamanti è collocato oltre il cancello alt. Km 54+200 e che di esso i reclamanti si servono abitualmente per accedere ai beni di loro proprietà.
Si sottolinea, inoltre, che il possesso delle chiavi da parte di non è sintomatico Controparte_1
del possesso di cui ha chiesto, erroneamente, tutela nel giudizio possessorio, in quanto la situazione di fatto da tutelare è quella di spettanza degli odierni reclamanti, che risultano possessori dell'area retrostante il cancello, di cui si devono necessariamente servire quale via di accesso. La mera consegna della chiave del lucchetto non implica immissione nel possesso dell'area, specie quando transitoria e avvenuta per ragioni di cortesia.
Tutte le altre circostanze rappresentate dalle parti, concernenti la proprietà dei luoghi, la concessione demaniale e la sentenza di usucapione, sono irrilevanti rispetto all'oggetto del reclamo e al giudizio possessorio, attenendo, semmai, ad un eventuale giudizio petitorio di rivendica dell'area da parte del legittimo proprietario.
Ogni altra questione si intende assorbita.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte reclamata per lite temeraria.
Pag. 4 a 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, stante l'assenza di istruttoria e di particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accoglie il reclamo e, in riforma dell'ordinanza reclamata, ordina a di Controparte_1 ripristinare l'originario stato dei luoghi a propria cura e spese, rimuovendo ciò che impedisce o ostruisce il passaggio ai reclamanti e attraverso il Parte_1 Parte_2
cancello sito in Genazzano (RM) Strada Regionale 155 (via prenestina) alt. Km. 54+200;
- Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria spiegata dai reclamanti nei confronti del reclamato;
- Condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore dei reclamanti, Controparte_1
liquidate per onorari in 1.500,00 euro oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, per la fase di reclamo, nonché in 2.500,00 euro oltre IVA e CPA e spese generali come per legge per la fase di prime cure, da distrarsi tutte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 6.12.2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5