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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4302/2023
TRA
, difesa dall'avv. GELO FERDINANDO;
Parte_1
RICORRENTE
E
difesi dal dott. Controparte_1
ROMANO VINCENZO;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/03/23 la ricorrente esponeva:
«1. Che, con Ordinanza del n. 112 del 06/05/2022 Controparte_1
è stata indetta la procedura per la costituzione di graduatorie provinciali per supplenze per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 (c.d. GPS).
2. Che, l'art. 2 comma 5 della predetta Ordinanza dispone che ”Per
l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b) della legge 124/1999, sono utilizzate le GAE (graduatorie provinciali ad esaurimento). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.”
3. Che, l'art. 3 della citata Ordinanza prevede “1. Ai sensi dell'articolo
4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a)
e b).
2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5,
6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla
1 presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.
3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione. (….). Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.”
4. Che, la ricorrente ha presentato rituale domanda di iscrizione nelle graduatorie provinciali per supplenze di cui alla citata Ordinanza per la provincia di Napoli chiedendo di essere iscritta nelle graduatorie di prima fascia relative alla classe di concorso ADSS sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
5. Che, con decreto dirigenziale n. 12523 del 02.08.2022, l'
[...]
Controparte_2 pubblicava le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI – posto comune e sostegno- del personale docente, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.
...
8. Che, la ricorrente è stata inserita nella graduatoria di prima fascia relativa alla classe di concorso ADSS, così ripubblicata, alla posizione
3220 con il punteggio di punti 43,50.
9. Che, con Circolare ministeriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 28597 del 29.07.2022 sono state impartite
Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA– Anno Scolastico 2022/23;
10. Che il citato provvedimento stabiliva che il personale interessato
2 dovesse presentare apposita istanza telematica nel periodo compreso tra il
02.08.2022 ed il 16.08.2022 esprimendo le proprie preferenze di sede ed indicando eventuali titoli di priorità nell'assegnazione della sede ai sensi della legge 104/1992.
11. Che, in data 13.08.2022, l'istante presentava rituale istanza telematica di partecipazione alla procedura tramite la piattaforma informatica Polis - Istanze on line, indicando le seguenti preferenze di sede nel seguente ordine:
Ordine Inseg. Preferenza Tipo contratto
(1) (1) Controparte_3 CP_4 (2) (1) Controparte_5 CP_4 (3) (1) ANNUALE Controparte_6 (4) (1) Controparte_7 CP_4
(5) (1) Controparte_8 CP_4
(6) (1) Controparte_9 CP_4
(7) (1) Controparte_10 CP_4
(8) 037 (1) CP_10 CP_4
(9) 036 (1) CP_10 CP_4
(10) 035 (1) ANNUALE CP_10
(11) 034 (1) ANNUALE CP_10
(12) 033 (1) CP_10 CP_4
(13) (1) Controparte_3 Controparte_11
[...] (14) (1) Controparte_5 Controparte_11
[...] (15) (1) FINO AL TERMINE DELLE Controparte_6 ATTIVITA' DIDATTICHE
(16) (1) FINO AL TERMINE DELLE Controparte_7 ATTIVITA' DIDATTICHE
CP_1 (17) (1) FINO AL TERMINE Controparte_8 ATTIVITA' CP_11 CP_1 (18) (1) FINO AL TERMINE Controparte_9 ATTIVITA' DIDATTICHE
(19) 038 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(20) 037 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(21) 036 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(22) 035 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(23) ADSS 034 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
CP_ (24) DISTRETTO 033 (1) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
(25) 040 (1) ANNUALE CP_10
3 (26) 040 (1) FINO CP_10 Controparte_11
DIDATTICHE
[...] (27) (1) ANNUALE Controparte_12
(28) (1) FINO Controparte_12 [...]
Controparte_11 (29) (1) ANNUALE Controparte_13 CP_1 (30) (1) FINO AL TERMINE Controparte_13 ATTIVITA' DIDATTICHE
(31) (1) ANNUALE Controparte_14
(32) (1) FINO AL TERMINE DELLE Controparte_14 ATTIVITA' DIDATTICHE
(33) 046 (1) ANNUALE CP_10
(34) 046 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(35) 046 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(36) 047 (1) ANNUALE CP_10
(37) 047 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(38) 048 (1) ANNUALE CP_10 CP_ CP_1 (39) 048 (1) AL TERMINE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
(40) 049 (1) ANNUALE CP_10
(41) 049 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE
CP_ (42) (1) ANNUALE (2) AL Controparte_15 CP_1 TERMINE ATTIVITA'
DIDATTICHE
(43) 025 (1) ANNUALE CP_10
(44) 025 (1) FINO AL TERMINE DELLE CP_10 ATTIVITA' DIDATTICHE (2)
ANNUALE
Espone ancora che in data 09/09/22 veniva data comunicazione circa i posti disponibili ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a. s. 2022/23– scuole secondarie di secondo grado e che sia con il primo bollettino, sia con il secondo, pubblicati rispettivamente il
10/09/22 e il 27/09/22 la ricorrente «non risultava tra gli aspiranti individuati come aventi diritto all'assunzione a tempo determinato»
(l'ultimo aspirante avente diritto era risultato essere, nel primo bollettino, il n. 2849 con punteggio 48 e nel secondo bollettino il n. 3164 con punteggio 44).
Espone ancora
«19. Che, con provvedimento prot. 18992 del 14.10.2022 a firma del
Direttore dell' veniva Controparte_2
4 pubblicato il terzo bollettino con l'esito delle operazioni finalizzate al conferimento di incarichi di supplenza per il corrente anno scolastico.
...
21. Che, con provvedimento prot. 20736 del 07.11.2022 a firma del CP_16 dell' veniva pubblicato il Controparte_2 quarto bollettino con l'esito delle operazioni finalizzate al conferimento di incarichi di supplenza per il corrente anno scolastico».
Espone che anche a seguito della pubblicazione del terzo e del quarto bollettino «la ricorrente non risultava tra gli aspiranti individuati come aventi diritto all'assunzione a tempo determinato».
Lamenta:
«23. Che tuttavia, la P.A. provvedeva ad assegnare ben 32 supplenze sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado a candidati con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente.
24. Che, in particolare, veniva individuata come destinataria di incarico di supplenza su cattedra ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto d'Istruzione Statale Munthe di cod. NAPM39000N - indicato dalla prof.ssa come sua 42esima CP_15 Pt_1 preferenza - la prof.ssa la quale risultava inserita Persona_1 nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con il punteggio di 42,50, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente. Ebbene, la disponibilità della cattedra in questione era certamente nota all' sin dal 15.09.2022, allorchè il D.S. del CP_1 predetto Istituto comunicava la rinuncia di un supplente nominato il
10.09.2022, reiterando detta comunicazione il 04.10.2022. Ne deriva che la cattedra in questione doveva essere inserita tra quelle disponibili per le assunzioni effettuate in occasione del secondo e terzo scorrimento delle
GPS che avevano preceduto quello del 07.11.2022. (cfr. Nota D.S. Istituto
Axel Munthe prot. 6883 del 18.11.2022)
25. Che, parimenti, risultavano come destinatari di incarico di supplenza su 3 cattedre ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto d'Istruzione Statale Nitti di Portici del
Distretto 035 - indicato dalla prof.ssa come sua 22esima preferenza Pt_1
- i prof. , e , tutti inseriti Persona_2 Persona_3 Persona_4 nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con il punteggio di 43,00, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente. Ebbene, la disponibilità delle cattedre in questione era certamente nota all' sin dal 27.09.2022, (cfr. Nota D.S. CP_1
Istituto Nitti)
26. Che, parimenti, risultavano come destinatari di incarico di supplenza
5 su 5 cattedre ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso il di Meta di Sorrento - indicato dalla CP_17 prof.ssa come sua 14esima preferenza sintetica espressa per Pt_1
l'intero Comune di Meta di Sorrento ove peraltro ha sede una sola scuola secondaria di secondo grado – docenti inseriti nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con punteggio, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e, precisamente, i docenti (p.ti 42,50), (p.ti 42,50), Controparte_18 CP_19 [...]
(p.ti 42,00), (p.ti 42) e (p.ti CP_20 CP_21 Controparte_22
42,00). Ebbene, la disponibilità delle cattedre in questione era certamente nota all' sin dal 30.06.2022, (cfr. Nota D.S. Liceo Marone di CP_1
Meta 5564 del 30.06.2022)
27. Che, parimenti, risultavano individuati come destinatari di supplenze su 5 cattedre ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso il l'Istituto Tecnico Marie Curie di Napoli, compreso nel distretto scolastico 049 - indicato dalla prof.ssa come sua 41 Pt_1 esima preferenza sintetica – docenti inseriti nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con punteggio, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e, precisamente, i docenti
(p.ti 43,00), (p.ti 42,50), Controparte_23 Controparte_24 CP_25
(p.ti 42,50), (p.ti 42,50) e (p.ti
[...] Controparte_26 CP_27
42,50). Ebbene, la disponibilità delle cattedre in questione esisteva sin dal 01.09.2022 e non era affatto sopravvenuta.
28. Che, parimenti, risultava individuata come destinataria di supplenza su cattedra ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso il di Torre del Greco, compreso nel distretto CP_28 scolastico 036 - indicato dalla prof.ssa come sua nona preferenza Pt_1 sintetica – una docente inserita nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con punteggio, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e, precisamente, la docente Persona_5
(punteggio 43,00). Ebbene, la disponibilità delle cattedre in questione esisteva sin dal 01.09.2022 e non era affatto sopravvenuta.
29. Che, parimenti, risultavano individuate come destinatarie di supplenze su due cattedre ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Tecnico Caruso di Napoli, compreso nel distretto scolastico 046 - indicato dalla prof.ssa come sua 34esima Pt_1 preferenza sintetica – due docenti inserite nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con punteggio, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e, precisamente, la docente
(punteggio 43,00) e la docente (p. 43,00). Persona_6 Persona_7
Ebbene, la disponibilità delle cattedre in questione esisteva sin dal
6 01.09.2022 e non era affatto sopravvenuta.
30. Che, parimenti, risultava individuato come destinatario di supplenza su cattedra ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Tecnico De Cillis di Napoli, compreso nel distretto scolastico 049 - indicato dalla prof.ssa come sua 41esima Pt_1 preferenza sintetica – un docente inserito nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con punteggio, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e, precisamente, il docente
(punteggio 43,00). Ebbene, la disponibilità delle Persona_8 cattedre in questione esisteva sin dal 01.09.2022 e non era affatto sopravvenuta.
31. Che, parimenti, risultava individuato come destinatario di supplenza su cattedra ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Pareto di Pozzuoli, compreso nel distretto scolastico 025 - indicato dalla prof.ssa come sua 44esima Pt_1 preferenza sintetica – un docente inserito nella graduatoria provinciale per supplenze relative alla classe di concorso ADSS con punteggio, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e, precisamente, il docente
(punteggio 43,00). Ebbene, la disponibilità della cattedra Persona_9 in questione era certamente nota all' sin dal 30.06.2022. CP_1
32. Che, parimenti, risultava individuato come destinatario di supplenza su cattedra ADSS per 18 ore settimanali sino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Pitagora di Pozzuoli, compreso nel distretto scolastico 025 - indicato dalla prof.ssa come sua 44esima Pt_1 preferenza sintetica – un docente inserito nella graduatoria provinciale per supplenze relativa alla classe di concorso ADSS con punteggio, inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e, precisamente, il docente
(punteggio 43,00). Ebbene, la disponibilità delle cattedre Persona_10 in questione esisteva sin dal 01.09.2022 e non era affatto sopravvenuta».
Tanto premesso, chiede:
«1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo determinato alle dipendenze del come Controparte_1 insegnante di scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso
ADSS, con decorrenza dal 14.10.2022 al 30.06.2023.
2. Emettere pronuncia costitutiva del suddetto rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs. 165/2001.
3. Condannare l'amministrazione scolastica resistente ad assumere la ricorrente in servizio con contratto avente decorrenza dal 14.10.2022 sino al 30.06.2023 ovvero, in mancanza, al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità subito dalla stessa per la perdita del punteggio per titoli di servizio che avrebbe maturato per il corrente anno
7 scolastico;
per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica resistente a riconoscere alla ricorrente a fini giuridici e di carriera il servizio relativo al periodo dal 14.10.2022 sino al 30.06.2023 e ad attribuire in suo favore il relativo punteggio».
Il si costituisce chiedendo dichiararsi il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario e nel merito richiama i principi espressi con l'O.M. 112/2022, che regola le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, rilevando che
«l'odierna ricorrente non ha espresso la propria preferenza con riferimento agli incarichi di lavoro disponibili per il turno di nomina e conferiti attraverso il bollettino del 14.10.2022; per questo motivo, Ella è stata considerata rinunciataria, alla luce della disciplina appena citata.
In particolare, si rappresenta che lo status di “rinunciatario” è dipeso dalla circostanza che le preferenze espresse (codici puntuali scuole e codici sintetici – distretti e comuni) nella domanda di supplenza non includevano: la cattedra al Liceo Statale di Ischia (NAPC22000A) e spezzoni orario presso NATF15000E, NAIS12000V, NAPS07000R, NAIS03700Q
...
Per questo motivo, la ricorrente, avendo rinunciato, non ha potuto partecipare alle operazioni successive, relative alle disponibilità sopravvenute: in ossequio alle citate disposizioni, infatti,
l'Amministrazione ha provveduto allo scorrimento della graduatoria.
Del resto, la normativa in analisi preclude, a seguito di rinuncia all'incarico, il rifacimento delle operazioni, nel caso di sopravvenienza di posti: esso, infatti, ostacolerebbe il buon andamento dell'azione
Amministrativa, imponendo di compiere ex novo le attività di conferimento degli incarichi, ogniqualvolta si manifestino delle nuove disponibilità di posti, nel corso di un singolo anno scolastico».
Preliminarmente va affermata la giurisdizione dell'a.g.o., alla luce dei principi richiamati dalla stessa convenuta. secondo cui la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo nella diversa fattispecie in cui l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente
8 di natura normativa subprimaria (Cassazione Sezione Unite Sentenza del
13.09.2017, n. 21198).
Nella specie, la parte non censura alcuna specifica norma regolamentare, limitandosi ad invocare i principi generali di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ma senza impugnare i principi posti dalla fonte normativa data dall'ordinanza ministeriale 112/2022.
Nel merito, il ricorso è infondato.
È pacifico che la parte ricorrente non ha esercitato, allo scorrere delle graduatorie, le preferenze per le sedi oggetto delle assegnazioni ad altri aspiranti con minor punteggio in graduatoria, ciò che in base alle disposizioni contenute nell'o.m. 112/2022 deve considerarsi alla stregua di una rinuncia alle sedi.
La ricorrente propone al riguardo una lettura del testo normativo che è, ad avviso del giudice adito, in netto contrasto con il suo tenore letterale, nella misura in cui invoca il principio, espresso per la verità in altro giudizio (Ordinanza del 27.4.2022 del Tribunale di Cosenza), secondo cui l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi Con rientranti nel perimetro geografico dell' competente e non in altre non potrebbe essere equiparata alla rinuncia per mancata presentazione dell'istanza da parte del docente ovvero alla rinuncia all'incarico, che si verifica nel caso del docente che, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, "ci ripensi" e decida di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Pertanto, rileva la ricorrente, «il
Tribunale laziale ha ritenuto che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine».
Ma questo è proprio quanto richiede l'o.m. 112/2022, avente per oggetto
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, che all'articolo 12, commi 3 e 4, chiarisce: «Costituisce
9 altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento».
La norma, inoltre, ai commi 10 e 11 precisa:
«10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento».
La parte, tuttavia, lamentando «come nel bollettino pubblicato il
07.11.2022, figurino un gran numero di candidati inseriti nelle GPS di CP_1 prima fascia relativa alla classe di concorso che hanno visto soddisfatte le proprie preferenze di sede ed ottenuto l'assunzione a tempo determinato, pur essendo titolari di punteggi inferiori a quello vantato dalla ricorrente» lamenta che l'operato della P.a. si porrebbe «in palese contrasto con i principi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175
e 1375 c.c., avendo costretto i docenti inseriti in graduatoria ad esprimere le proprie preferenze di sede, senza pubblicare preventivamente un quadro esaustivo e completo delle cattedre effettivamente disponibili.
Pertanto, la ricorrente è stata costretta a scegliere “al buio” le proprie preferenze di sede, affidandosi sostanzialmente alla “sorte”, secondo un meccanismo che appare assolutamente distonico rispetto ai principi di lealtà e reciproca collaborazione che devono presiedere ai rapporti tra il privato e la P.a. Basti osservare che ai candidati è stato richiesto di
10 esprimere delle preferenze senza conoscere se in talune sedi vi fossero effettivamente posti disponibili, così costringendoli ad esprimere delle preferenze che si sarebbero potute rivelare inutili (per assenza di posti),
a discapito di altre ove avrebbero potuto vedere sodisfatto il proprio diritto all'assunzione. Indi, stante la mancata pubblicazione preventiva delle cattedre disponibili per gli incarichi di supplenza, alla mancata indicazione da parte dell'interessata di alcune sedi scolastiche non può essere attribuito il significato di una consapevole rinuncia all'assunzione».
Sotto tale profilo, con le note di trattazione scritta depositate il
03/12/23, la difesa di parte ricorrente rileva:
«L'Avv. Ferdinando Gelo per la ricorrente impugna e contesta le avverse deduzioni. In particolare, si eccepisce l'infondatezza dell'affermazione secondo cui “l'odierna ricorrente non ha espresso la propria preferenza con riferimento agli incarichi di lavoro disponibili per il turno di nomina e conferiti attraverso il bollettino del 14.10.2022; per questo motivo, Ella
è stata considerata rinunciataria, alla luce della disciplina appena citata.”
Tale affermazione non coglie nel segno in quanto la ricorrente ha specificamente censurato l'operato della P.A. nella parte in cui, senza alcuna valida giustificazione, ha omesso di inserire tra gli incarichi di lavoro disponibili per il turno di nomina di cui al bollettino del
14.10.2022, un gran numero di cattedre ADSS esistenti presso Istituti indicati tra le sue preferenze, disponibili dall'inizio dell'anno e la cui Con disponibilità era nota all' ben prima del 14.10.2022 e che invece sono comparse, come per magia, solo in occasione di successivi scorrimenti delle
GPS a tutto vantaggio di candidati meno meritevoli.
In particolare, la difesa erariale non ha contestato specificamente ex art. 115 c.p.c. le affermazioni di parte ricorrente in ordine al momento in cui CP_1 era emersa la disponibilità di una cattedra presso l'Istituto Axel
Munthe di (cfr. Nota D.S. Istituto Axel Munthe prot. 6883 del CP_15
18.11.2022). Parimenti non contestate sono le affermazioni relative alla CP_1 cattedre disponibili, presso l'Istituto Nitti di Portici, l'Istituto
Caruso di Napoli, l'Istituto Degni di Torre del Greco, l'Istituto Marone di
Meta di Sorrento, l'Istituto Pitagora di Pozzuoli, l'Istituto Pareto di
Pozzuoli (tutte indicate tra le preferenze della ricorrente) che inspiegabilmente non sono state inserite tra quelle disponibili per il turno di nomina del 14.10.2022, pur essendo disponibili da data anteriore al 14.10.22 ed essendo tale circostanza già nota alla stessa P.A.
Nondimeno, la difesa erariale non ha fornito alcuna giustificazione al fatto che, pur essendo a conoscenza della disponibilità di tali cattedre
11 ben prima del 14.10.2022 (cfr. All. 13), abbia assegnato i suddetti incarichi lavorativi solo in occasione di successivi scorrimenti delle graduatorie a tutto vantaggio di candidati con minor punteggio. Ne consegue che la gestione dell'intera procedura da parte della P.a. non si è conformata ai principi di correttezza e buona fede né a quelli di efficienza ed imparzialità dell'agire amministrativo».
Ed ancora, con le note del 03/10/24, rileva: «pacifico ed incontestato che la P.A. abbia omesso di inserire tra le cattedre disponibili in occasione delle operazioni di assunzione a tempo determinato del 14.10.2022, 1 CP_1 cattedra disponibile presso l'Istituto Munthe di , 3 cattedre CP_15 CP_1 CP_1
disponibili presso l'Istituto Nitti di Portici, 5 cattedre CP_1 disponibili presso il di Meta di Sorrento, 5 cattedre CP_17 disponibili presso l'Istituto Curie di Napoli, 2 cattedre ADSS disponibili presso l'Istituto Caruso di Napoli, 1 cattedra ADSS disponibile presso il CP_1 di Torre del Greco, 1 cattedra disponibile presso CP_28
l'Istituto De Cillis di Napoli, 4 cattedre disponibili presso il Liceo
Galilei di Napoli, 1 Cattedra disponibile presso l'Istituto Levi di
Portici, 1 cattedra disponibile presso l'Istituto Duca degli Abruzzi di
Napoli e che si trattasse, non di sopravvenienze, bensì di cattedre vacanti che le Istituzioni scolastiche interessate avevano comunicato ancor prima dell'inizio dell'anno scolastico all'
[...]
il quale, per sua evidente Controparte_2 negligenza, aveva inizialmente omesso di inserire tra i posti disponibili per l'assunzione di supplenti».
Ma, posto che trattasi di problematica comune a tutti gli aspiranti e non specifica della parte ricorrente, alla luce del rispetto, da parte dell'amministrazione, della normativa che presiede il conferimento degli incarichi di supplenza, l'operato della stessa non appare censurabile sulla base della clausola generale di buona fede, non essendo dato individuare uno specifico obbligo di aggiornare continuamente l'elenco delle disponibilità man mano che si verificano le condizioni per una modifica delle stesse, non solo al momento iniziale della procedura ma anche ogni qual volta le graduatorie vengono aggiornate per scorrimento, né è dato al giudice ordinario (ferma restando la giurisdizione del g.a. sulle questioni che implicano la contestazione dei principi posti dalla fonte regolamentare) non solo proporre una soluzione additiva della fonte normativa, ma addirittura trarre da tale operazione delle conseguenze che in ogni caso non potrebbero scaturire ex se da tale interpolazione del testo normativo: a tacer d'altro, infatti, non si vede come si possa adottare una soluzione che finirebbe con il riconoscere il diritto all'assunzione in favore di chi non avesse in ipotesi operato la scelta per
12 la sede specifica, negando conseguentemente quel medesimo diritto a chi, per contro, quella scelta l'avesse espressamente operata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14
n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 12/06/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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