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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 862 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Oristano, alla piazza Eleonora d'Arborea n. 4, presso lo studio dell'Avv.
HR AR, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto;
e
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Oristano, alla via Tore Carta n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gabriella
Aru, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli istanti il
06 ottobre 1990 e trascritto al comune di Oristano negli atti di matrimonio al n° 110, parte 2 S. A
Pagina 1 dell'anno 1990, ponendo a carico del Signor l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente alla Signora a titolo di assegno divorzile non rivalutabile, ed entro i Parte_2 primi dieci giorni di ciascun mese, la somma di euro 200,00”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
con alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso
[...] Parte_2 congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 20.03.2025, i ricorrenti e Parte_1 Pt_2 hanno adito il Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere la pronuncia della cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo in capo al di corrispondere in favore della Pt_1 la somma mensile pari a euro 200,00 a titolo di assegno divorzile. Pt_2
A sostegno di quanto domandato, le parti hanno allegato che:
- in data 06.10.1990 avevano contratto matrimonio concordatario in Oristano trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Oristano (atto n. 110, parte 2, serie A, anno
1990);
- tramite sentenza non definitiva n. 8/2013, pubblicata il 03.01.2013, il Tribunale di Oristano aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- con successiva sentenza n. 285/2016, pubblicata il 23.03.2016 all'esito del procedimento di separazione giudiziale n. RG. 1662/2011, il suddetto Tribunale aveva stabilito, per quel che qui rileva, le seguenti condizioni di separazione: l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio nato a [...] il [...], con collocamento prevalente dello stesso Per_1 presso la madre;
l'assegnazione alla dell'abitazione coniugale;
l'obbligo a carico del Pt_2 di contribuire al mantenimento del figlio minore e del figlio già maggiorenne Pt_1 Per_1 ma all'epoca non autosufficiente nato a [...] il [...], corrispondendo Per_2 un assegno mensile di Euro 250,00 per ciascuno, oltre al 70 % delle spese straordinarie;
l'obbligo a carico del Signor di contribuire al mantenimento della Signora Parte_1
, corrispondendole un assegno mensile di Euro 200,00; Parte_2
- tramite decreto n. 3221/2016 del 03.10.2016, emesso all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione n. RG. 999/2016 v.g., il Tribunale di Oristano aveva disposto la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal nei confronti del figlio Pt_1 Per_2 stante l'accertata intervenuta indipendenza economica di quest'ultimo;
Pagina 2 - con decreto n. 957/2023, emesso in data 07.03.2023 nell'ambito dell'ulteriore procedimento di modifica delle condizioni di separazione n. RG. 2012/2022 v.g., l'intestato Tribunale aveva stabilito anche la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti dell'altro figlio anch'egli divenuto nelle more maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- dalla data dell'avvenuta separazione personale dei coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tutto ciò premesso, stante la permanenza delle medesime condizioni economiche accertate dal
Tribunale nel decreto del 07.03.2023, i coniugi hanno dato atto di voler addivenire congiuntamente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni economiche sopra riportate.
Tramite apposita dichiarazione sottoscritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate in ricorso dichiarando, altresì, di voler rinunciare a comparire personalmente in udienza e dando atto di non intendere riconciliarsi.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., non è stato ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle suddette conclusioni con riserva di riferire al
Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti, difatti, tramite la produzione degli atti della separazione, hanno dato prova che al momento della domanda erano legalmente separate e, in particolare, che dalla data della separazione personale alla data del deposito del ricorso introduttivo nell'odierno giudizio erano ampiamente decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, peraltro, deve desumersi che la separazione dei coniugi sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L. 06.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Parte_2
Devono, inoltre, essere integralmente recepite da questo Collegio anche le residue condizioni economiche stabilite concordemente dalle parti, in quanto eque e conformi a soddisfare gli interessi di entrambi i coniugi.
Pagina 3 Sul punto, in particolare, deve rilevarsi che le parti nel ricorso introduttivo hanno dato atto del permanere delle medesime condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione e, per l'effetto, hanno domandato che venisse confermata la somma mensile pari a euro 200,00 dovuta dal Pt_1 in favore della a titolo di assegno divorzile. Pt_2
Alla luce di ciò, stante la volontà concorde delle parti e l'assenza di intervenuti mutamenti economico patrimoniali in capo alle stesse come rappresentato sin dal ricorso introduttivo, deve ritenersi che nulla osti a recepire l'accordo dei coniugi in ordine alla misura dell'assegno divorzile.
La misura concordata, peraltro, deve ritenersi congrua e adeguata a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
La volontà concorde delle parti, rappresentata sin dalla proposizione del ricorso introduttivo, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto dell'accordo tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Oristano il 06.10.1990 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 110, parte 2, serie A, anno 1990);
- dispone l'obbligo a carico di di corrispondere mensilmente in favore di Parte_1
la somma mensile non rivalutabile pari a euro 200,00 entro i primi dieci Parte_2 giorni di ciascun mese a titolo di assegno divorzile;
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
4.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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