Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 923/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 27 marzo 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 923/23 R.G.L. promossa da:
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivana Pavarino ed Arianna Arione
[...] dell'Avvocatura dell' CP_1
ricorrente c o n t r o
Controparte_2
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) L' agisce in regresso per quanto corrisposto ad in CP_1 CP_3
conseguenza di infortunio sul lavoro da questi subito in data 27.11.2012 in qualità di lavoratore alle dipendenze di CP_2
Allega il ricorrente che il 27.11.2012 il lavoratore, addetto alla manutenzione e produttività dell'impianto di vulcanizzazione, aveva avuto affidato, dal capo squadra il compito di mettere in funzione due presse (P4 e Parte_1
P9) per la produzione di pneumatici, sulle quali erano stati da poco effettuati interventi di manutenzione da parte di personale appartenente a ditta esterna;
che veva, in particolare, il compito di controllare, prima che le presse CP_3
venissero rimesse in funzione, che la sostituzione dello stampo fosse stata
1
che il lavoratore si era accorto che la pressa non riusciva a completare l'operazione di chiusura a causa di un distanziale troppo alto;
che, nel percorrere la passerella metallica che passa a fianco delle parti centrali delle presse, il lavoratore aveva visto che la pressa P6 aveva un bullone sfilato sul pistone;
che, pertanto, per evitare che si potesse danneggiare il filetto del pistone, aveva deciso di riavvitarlo a mano in quanto la pressa appariva ferma;
che, nel momento in cui afferrava con indice e pollice della mano destra il bullone, la pressa si azionava e gli schiacciava entrambe le dita, provocandogli lesioni con grado di menomazione del 13% secondo il D.Lgs. n.
38 del 2000.
Tanto premesso, tenuto conto di aver erogato al lavoratore € 18.008,98 per indennità, interessi, indennizzo, certificazioni, visite, rimborso giornate lavorative e rimborso spese viaggio, ritenuta la responsabilità datoriale, così come emergente dalla sentenza di primo grado in sede penale (riformata in appello per intervenuta prescrizione) e dagli accertamenti svolti dallo per violazione dell'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008 e CP_4 dell'art. 2087 cod. civ., così conclude: «Voglia il G.U. adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la civile responsabilità di – Controparte_5
C.F. - in persona del legale rappresentante pro tempore, per P.IVA_1
l'infortunio occorso al sig. in data 27/11/2012 con CP_3 conseguente condanna della stessa al pagamento in favore dell' della CP_1
somma di Euro 18.008,98 oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese».
Malgrado rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 cod. proc. civ., la convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
II) Sono stati sentiti come testimoni il lavoratore infortunato CP_3
ed il funzionario Parte_2
2 Il primo, ha dichiarato che il responsabile dei meccanici di reparto, Parte_1
poiché doveva essere fatta partire una pressa di produzione ed era
[...] necessario verificare l'eventuale presenza di difetti, gli aveva chiesto se poteva provvedere all'incombente, anche se non si trattava di una mansione propria del lavoratore;
di aver svolto il controllo;
di aver riscontrato che una pressa, a causa della presenza di un distanziale non a norma, presentava movimenti cinematici anomali;
che, mentre transitava accanto alle presse, aveva notato che c'era una vite che non era accoppiata al pistone che fa aprire lo stampo, di aver cercato di recuperare il bullone, prima con un cacciavite, ma senza esito, poi con la mano, dopo aver accertato che la pressa fosse ferma, ma in quel momento la pressa ha aperto il settore andando a schiacciargli il pollice e l'indice della mano destra;
che, per sicurezza, al controllo delle presse dovrebbero essere presenti due addetti;
che nel punto ove si trovano i pistoni non vi è alcun riparo, per cui si può venire a contatto con le parti meccaniche della pressa.
Il secondo, ha confermato gli accertamenti svolti e riportati nel verbale in atti.
Nonostante il procedimento penale, deputato all'accertamento della sussistenza del delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa relativa agli infortuni sul lavoro, si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, l' ha CP_1
comunque titolo per agire in via di regresso, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR
n. 1124 del 1965, previo accertamento incidenter tantum della sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, in forza della piena autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.
La responsabilità del datore di lavoro in merito alle lesioni patite da CP_3 isulta certamente sussistente ad esito dell'istruttoria.
[...]
In particolare, oltre alla violazione della regola cautelare di cui all'art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008, consistita nella omessa predisposizione di idonee segnalazioni, acustiche e/o visive, volte ad avvertire che le presse sono in funzione, nonché l'omessa predisposizione di protezioni atte ad impedire
3 che, nella zona in cui è avvenuto l'infortunio, il personale possa venire in contatto con parti meccaniche in movimento.
Non solo, ma risulta violato anche il precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. per essere stato il lavoratore comandato dal capo reparto allo svolgimento di una prestazione non rientrante nelle proprie mansioni, senza previa idonea formazione.
sulla quale gravava il relativo onere probatorio (in tal senso: Cass. CP_2
sez. L, 19.6.2020, n. 12041), non ha fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di aver adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica lavorativa erano necessarie per la tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Risulta, pertanto, dimostrata la sussistenza del delitto aggravato di lesioni personali colpose commesso dal datore di lavoro in danno di CP_3
L'importo domandato dall' in via di regresso risulta dalla CP_1
documentazione prodotta e la sua quantificazione risulta corretta, alla luce della normativa in materia.
Pertanto, deve essere condanna a pagare all' € 18.008,98 oltre CP_2 CP_1
interessi.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia di Controparte_2
accertata la responsabilità civile di Controparte_2 per l'infortunio occorso ad il 27.11.2021, dichiara
[...] CP_3
tenuta e condanna Azioni a pagare CP_2 Controparte_2 all' € 18.008,98 oltre interessi legali;
CP_1
4 condanna a rimborsare all' Controparte_2 CP_1 le spese processuali che liquida in € 43,00 per contributo unificato ed in €
4.000,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 27 marzo 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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