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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10342 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa NT LL, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 18233/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Giorgio Maria Bosio) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, e deposito di atto di dissenso. Contestava le risultanze della ctu svolta nella precedente fase e concludeva chiedendo il riconoscimento dei presupposti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge
18/1980. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6 D.M. 01.02.1991
(esenzione dal Ticket sanitario - cod. C01), quest'ultimo già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto non può essere accolta.
Le argomentazioni che la parte ricorrente pone a fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio hanno ad oggetto generiche contestazioni della ctu medico-legale svolta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, di cui si censura l'esito negativo, reiterando la enunciazione delle patologie di cui soffre la parte ricorrente, senza però che siano evidenziati gli specifici elementi di erroneità, le ragioni della insufficiente o mancata valutazione.
Deve cioè ritenersi che nel presente giudizio, analogamente a quanto accade in un processo di impugnazione, la parte ricorrente non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione medico-legale, sul presupposto di un dissenso sulle conclusioni di quelle sfavorevoli ottenute nel precedente giudizio;
essa, piuttosto, deve indicare specifici motivi di gravame esponendo le ragioni per le quali ritiene non corrette le risultanze della ctu già espletata.
E tale situazione argomentativa non può ritenersi sussistere nel caso di specie, in cui alcun motivo specifico di contestazione è stato prospettato nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia che nella precedente fase di ATP, la parte ricorrente si è limitata a prospettare contestazioni alle risultanze della ctu medico-legale svolta, contestando le conclusioni raggiunte senza, tuttavia, proporre elementi di censura medico-legale specifica e dettagliata.
Analogamente, lo stesso tipo di contestazione è stata sollevata in questa sede, in cui la parte ricorrente ha avviato il giudizio di opposizione. Inoltre, dall'esame della “nuova” documentazione medica allegata al presente ricorso, non risulta emergere alcun fatto nuovo pagina 2 di 3 o sopravvenuto rispetto a quanto già noto al Consulente e di cui riferisce nella relazione peritale.
Pertanto, deve essere rigettata l'opposizione finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, disconosciuto nel precedente giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Dal momento che, in ragione delle argomentazioni che precedono, non sussistono i presupposti per poter procedere ad una rivalutazione complessiva dello stato invalidante della parte ricorrente, rigetta il ricorso.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili trovandosi la parte ricorrente nelle condizioni economiche previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU in quella fase espletata devono porsi definitivamente a carico dell' CP_1
avendo parte ricorrente comprovato il possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente “invalida ultra65enne con difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/98) con decorrenza dal mese di luglio 2024”, come accertato nella precedente fase di Accertamento Tecnico Preventivo;
- non assoggetta parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate nel decreto CP_1
emesso nel giudizio precedente.
Così deciso in Roma, 16 ottobre 2025
Il giudice
NT LL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa
CA ES LL pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa NT LL, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 18233/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Giorgio Maria Bosio) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, e deposito di atto di dissenso. Contestava le risultanze della ctu svolta nella precedente fase e concludeva chiedendo il riconoscimento dei presupposti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge
18/1980. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6 D.M. 01.02.1991
(esenzione dal Ticket sanitario - cod. C01), quest'ultimo già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto non può essere accolta.
Le argomentazioni che la parte ricorrente pone a fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio hanno ad oggetto generiche contestazioni della ctu medico-legale svolta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, di cui si censura l'esito negativo, reiterando la enunciazione delle patologie di cui soffre la parte ricorrente, senza però che siano evidenziati gli specifici elementi di erroneità, le ragioni della insufficiente o mancata valutazione.
Deve cioè ritenersi che nel presente giudizio, analogamente a quanto accade in un processo di impugnazione, la parte ricorrente non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione medico-legale, sul presupposto di un dissenso sulle conclusioni di quelle sfavorevoli ottenute nel precedente giudizio;
essa, piuttosto, deve indicare specifici motivi di gravame esponendo le ragioni per le quali ritiene non corrette le risultanze della ctu già espletata.
E tale situazione argomentativa non può ritenersi sussistere nel caso di specie, in cui alcun motivo specifico di contestazione è stato prospettato nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia che nella precedente fase di ATP, la parte ricorrente si è limitata a prospettare contestazioni alle risultanze della ctu medico-legale svolta, contestando le conclusioni raggiunte senza, tuttavia, proporre elementi di censura medico-legale specifica e dettagliata.
Analogamente, lo stesso tipo di contestazione è stata sollevata in questa sede, in cui la parte ricorrente ha avviato il giudizio di opposizione. Inoltre, dall'esame della “nuova” documentazione medica allegata al presente ricorso, non risulta emergere alcun fatto nuovo pagina 2 di 3 o sopravvenuto rispetto a quanto già noto al Consulente e di cui riferisce nella relazione peritale.
Pertanto, deve essere rigettata l'opposizione finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, disconosciuto nel precedente giudizio ex art. 445 bis c.p.c.
Dal momento che, in ragione delle argomentazioni che precedono, non sussistono i presupposti per poter procedere ad una rivalutazione complessiva dello stato invalidante della parte ricorrente, rigetta il ricorso.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili trovandosi la parte ricorrente nelle condizioni economiche previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU in quella fase espletata devono porsi definitivamente a carico dell' CP_1
avendo parte ricorrente comprovato il possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente “invalida ultra65enne con difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/98) con decorrenza dal mese di luglio 2024”, come accertato nella precedente fase di Accertamento Tecnico Preventivo;
- non assoggetta parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate nel decreto CP_1
emesso nel giudizio precedente.
Così deciso in Roma, 16 ottobre 2025
Il giudice
NT LL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa
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