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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Claudia Dipasquale Parte_1
- attore -
e
con il proc. dom. avv. Lamberto Ferrara Controparte_1
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, e previe le pronunce e declaratorie meglio viste
In via principale
ACCERTARE e DICHIARARE l' – in Controparte_1
persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante pro-tempore -
responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e/o ai sensi degli artt. 2043, 2049
e 2059 c.c. nella causazione dei fatti di cui in premessa e dei danni tutti arrecati alla IG.ra . Parte_1
Conseguentemente
1 CONDANNARE l'ente convenuto in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni (nessuno escluso),
patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attrice per danno biologico e/o invalidità permanente e temporanea nella misura indicata nella relazione medico-legale del Dott. e Dott.ssa Persona_1 Persona_2
(14% I.P; 30 giorni I.T.T.; 60 gg I.T.P. al 50%) e/o in quell'altra misura meglio vista e ritenuta e, comunque, da individuarsi in corso di causa.
Per gli ulteriori pregiudizi di natura non patrimoniale (morale, esistenziale, da perdita di chanches) nella misura che risulterà in corso di causa secondo la valutazione equitativa dell'Illustrissimo Giudicante ex art. 1226 c.c..
Per il danno patrimoniale così come risulta dalla documentazione che ci si riserva fin d'ora di produrre e/o in quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta equa in corso di causa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A, da liquidarsi con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
Per Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
previa ogni declaratoria del caso e di legge, respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili e infondate in fatto e diritto per le causali dedotte e/o per i motivi meglio visti e ritenuti e/o emergendi in corso di causa. Vinte le spese e gli onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
esponendo
- di aver avuto una “storia” di endometriosi pelvica, e di essere stata nel corso degli anni sottoposta a diversi interventi riguardanti il sistema ovarico;
- che nel luglio 2019, a seguito di visita determinata dalla presenza di sintomatologia dolorosa addomino-pelvica, le era stata certificata la presenza di un “residuo ovarico destro regolare” mentre a sinistra un “ovaio ipomobile, adeso al viscere e contenente formazione corpuscolata”;
- di essere stata pertanto ricoverata, a settembre 2019, presso l'ente ospedaliero convenuto per essere sottoposta a intervento di “annessiectomia destra”,
atteso il fatto che in cartella clinica, nella proposta di inserimento in lista di attesa, la diagnosi riportava “recidiva endometriosi annessiale destra”, con correlata e sovrapponibile indicazione nella cartella infermieristica;
- che effettivamente l'intervento si svolgeva con la “lisi delle aderenze” presenti
a destra e a sinistra, e con l'asportazione (annessiectomia) dell'ovaio destro;
- che successivi esami ecografici confermavano la presenza di formazioni cistiche nell'ovaio di sinistra;
- che quanto sopra esposto evidenziava il fatto che il ginecologo (appartenente alla struttura convenuta) che aveva visitato e programmato l'intervento, pur avendo correttamente rilevato la presenza di formazioni cistiche nell'ovaio
sinistro, aveva tuttavia disposto (e determinato) l'esecuzione di un intervento di asportazione del residuo ovarico presente a destra, accertato come funzionante e sano;
- che si era, in sostanza, determinato un errore di lateralità nell'esecuzione dell'intervento, determinandosi l'asportazione della tuba e dell'ovaio di destra,
sani.
3 Su detti presupposti, dunque, l'attrice domandava la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni cagionati, che in relazione alla componente biologica stimava, sulla scorta di perizia medico legale di parte, come pari al 14%
della invalidità permanente totale, con numerosi giorni di invalidità temporanea;
svolgeva altresì domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e di ogni ipotizzabile ulteriore profilo di danno.
L si costituiva in giudizio contestando in Controparte_1
fatto e in diritto la domanda attrice, e in particolare evidenziava
- che l'intervento programmato aveva fin dal principio riguardato la lateralità
destra, ed era stato correttamente eseguito;
- che l'errore di lateralità, affermato dall'attrice, costituiva una mera congettura della parte non supportata da alcun concreto elemento, in particolare non potendosi affermare che il residuo ovarico presente a destra fosse sano e asportato per errore.
L'ente convenuto concludeva pertanto domandando l'integrale rigetto delle domande dell'attrice.
* * * * *
Considerato che
- la ctu medico legale - realizzata a ministero del dr. , medico Persona_3
legale, e del dr. specialista in ostetricia e ginecologia - evidenzia Persona_4
effettivamente il ricorrere dell'errore di lateralità oggetto di doglianza,
imponendo di affermare come scelta incongrua (ed evidentemente errata e comunque non giustificata) quella di procedere alla rimozione degli annessi ovarici di destra nonostante esiti ecografici indicativi della presenza di cisti nell'ovaio di sinistra e della conseguente eventuale opportunità di procedere alla rimozione di detto ovaio e non di quello controlaterale;
4 - a sostegno di detta conclusione i ctu evidenziano, nella relazione peritale e nei successivi chiarimenti, che
▪ “nella cartella clinica è presente un referto relativo ad una visita del Dr.
risalente al 23/7/19 presso il quale la RA , all'epoca CP_2 Pt_1
dei fatti 37enne, si era recata per il manifestarsi di una sintomatologia algica
addomino pelvica, che la p. stessa riferisce prevalente all'emiaddome dx ... la
visita ginecologica del 23/7/19 descrive un utero retroversoflesso, mobile e
non dolente, mentre dolore suscita la mobilizzazione dell'annesso dx. In
questa occasione il Dr. effettua una ecografia della pelvi che mostra CP_2
le pareti uterine sede di adenomiosi, l'ovaio dx residuo regolare e una
formazione corpuscolata … in sede ovarica sinistra” (ctu pag.8, grassetto dello scrivente);
▪ in detta situazione è stata sicuramente corretta la scelta di intervenire chirurgicamente, non essendo risolutiva la terapia farmacologica1, ma risulta incongrua la programmazione di un intervento a destra invece che a sinistra:
“nel caso della RA , la scelta effettuata dal Dr. è stata Pt_1 CP_2
quella chirurgica ed è infatti proposto il ricovero per procedere ad intervento
di annessiectomia destra laparoscopica … l'eco TV costituisce l'approccio di
prima scelta per diagnosticare la presenza di una cisti ovarica … sembra …
evidente che l'intervento proposto a carico dell'ovaio destro contrasti con il
referto della ecografia contestualmente eseguita in cui si parla di un annesso
dx sede di corpo luteo, di una flogosi della salpinge, aree endometriosiche e
di formazione cistica all'ovaio di sinistra” (pag.8); ▪ evidenziano in particolare i ctu che “ad una diagnosi corretta è seguita però
una indicazione al ricovero incongruente circa la lateralità e a seguire circa
l'intervento proposto e infine con l'intervento effettuato. Si parla sempre di
annesso dx anzichè sinistro, sede descritta della cisti. Come già evidenziato,
al momento della diagnosi di dimissione in una dicitura di ovariectomia
sinistra la parola “sinistra” viene sbarrata con un tratto di penna per
sostituirla a mano e senza controfirmare, con la dicitura destra” (pag.9);
▪ in sede di chiarimenti i ctu hanno quindi sottolineato che “senza dubbi
l'intervento proposto ed eseguito con asportazione dell'emiovaio destro
dimostra un errore di lateralità, dal momento che l'esame ecografico
descriveva come normale tale emiovaio con presenza invece di una cisti a
carico dell'annesso di sinistra … gli accertamenti strumentali hanno
documentato la presenza di una formazione cistica a carico dell'annesso di
sinistra; l'intervento è stato erroneamente condotto a destra con asportazione
di un residuo ovarico funzionante (interessato da precedenti interventi
correlati con la patologia endometriosica di base) con conseguente riduzione
della riserva ovarica”;
▪ nonostante l'errore, e in un'ottica di contestualizzazione degli esiti invalidanti di quanto accaduto, i ctu affermano che “l'intervento così come eseguito si è
rilevato utile per la risoluzione della sintomatologia dolorosa, in conseguenza
della rimozione delle aderenze viscerali con successivo miglioramento delle
condizioni generali della paziente” (pag.10); tuttavia, “pur in presenza di un
miglioramento generale del quadro clinico (dovuto come si è detto alla
risoluzione, tutt'oggi presente, della sintomatologia dolorosa a carico del
quadrante inferiore destro dell'addome) deve essere considerato come esito
peggiorativo, derivante dall'intervento chirurgico, la perdita di un residuo
6 ovarico documentalmente funzionante e della relativa tuba (annessi di
destra) da inquadrare come danno anatomico con verosimile minima
incidenza dal punto di vista fisiologico (riduzione della riserva ovarica) e in
assenza di ripercussione sulla sfera sessuale, psicologica e sulla incidenza
sulla vita di relazione” (pag.11);
▪ su detti presupposti di fatto, i ctu ritengono essersi determinato a carico dell'attrice una invalidità permanente del 5% della totale (“il danno
permanente conseguente … deve essere considerato minimo e quantificabile
percentualmente in misura non superiore al 3%, trattandosi di puro danno
anatomico senza particolare apprezzabile incidenza sulla vita futura della
paziente” – detta quantificazione veniva ricondotta al 5% all'esito del contraddittorio endoprocedimentale), avendo modo di specificare nei chiarimenti alla ctu che “l'emiovarosalpingectomia non ha comportato una
perdita di funzione ma solo la riduzione della riserva ovarica di un ovaio che
era già stato trattato in precedenza per la patologia endometriosica;
non
risulta preclusa la possibilità di concepire tanto che la p. assume
regolarmente terapia anticoncezionale come faceva prima dell'intervento;
non è presente una condizione similmenopausale e non sussiste per la p. un
rischio più elevato di andare incontro a fenomeni di osteoporosi rispetto a
soggetti di pari età e sesso”;
▪ per contro, i ctu non rilevano la sussistenza di un periodo di invalidità
temporanea ascrivibile all'errore di lateralità, in considerazione del fatto che
“contestualmente a tale intervento è stata condotta la lisi delle aderenze tra
ovaio e strutture peritoneali adiacenti (parete pelvica, anse intestinali),
intervento per il quale lo stesso periodo di convalescenza appare
giustificabile. L'intervento, che ribadiamo è stato errato per quello che
7 riguarda la lateralità, ha pertanto comportato la risoluzione della
sintomatologia dolorosa che da tale epoca non si è più ripresentata. Anche
nel corso delle operazioni peritali la p. ha confermato la persistenza di uno
stato di sostanziale benessere”; affermano in definitiva i ctu che “non vi è
stato un periodo di inabilità temporanea totale e parziale maggiore rispetto a
quello a cui la p. è stata costretta per gli esiti dell'intervento chirurgico subito
nei confronti del quale vi erano comunque le indicazioni a procedere”;
- facendo proprie lo scrivente le conclusioni dei ctu, ampiamente argomentate ed esenti da vizi logici, va pertanto affermata la responsabilità dell'ente convenuto per la programmazione ed esecuzione di intervento affetto, come diffusamente sopra indicato, da errore di lateralità; errore che (evidenziato il fatto che nessun elemento istruttorio risulta indicativo di una attuale opportunità di procedere ad asportazione dell'ovaio di sinistra, pur in presenza di cisti) ha cagionato all'attrice una invalidità permanente pari al 5% della totale;
- il conseguente danno non patrimoniale va liquidato sulla base degli importi previsti dal Codice delle Assicurazioni, come segue:
- per l'invalidità permanente al 5%, considerato che l'attrice al momento dei fatti per cui è causa aveva 37 anni, euro 6.145,61, nulla riconoscendosi in aumento rispetto al punto base in difetto di allegazione e prova di una specifica incidenza di quanto occorso su aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità; su detto importo spettano all'attrice gli interessi legali dalla presente decisione al saldo;
8 - la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
vanno parimenti poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 6.145,61, oltre interessi come indicato in motivazione;
- pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1
di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
- condanna a rifondere le spese di lite in Controparte_1
favore di e con distrazione in favore dell'avv. Claudia Parte_1
Dipasquale, dichiaratosi antistatario;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori medi in
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 9.4.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In situazioni di questo tipo, due sono le strade previste: il trattamento farmacologico e/o quello chirurgico ... la scelta chirurgica ha come scopo la rimozione della o delle formazioni cistiche ovariche presenti, la lisi delle eventuali e probabili aderenze e la diatermocoagulazione di focolai endometriosici peritoneali. Il beneficio che la p. trae da tale trattamento è in genere una consistente riduzione, fino alla scomparsa, della patologia algica addominale” (ctu pag.8).
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