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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3896/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa LI Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3896/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024, promossa da: nato a [...] l'[...], C. F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Filippi (C.F.: ) e dall'Avv. Emanuele Polverini (C. F. CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini (RN), viale Regina C.F._3
Margherita n. 86, PEC: e Email_1
giusta procura in atti;
Email_2
Ricorrente
Contro
, nata a [...], il [...], ivi residente Via Pascoli n. 92 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Enrico Monti (C.F. C.F._4
) e dall'Avv. Laura Roncada (C.F. ), C.F._5 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori sito in
Rimini, via Sigismondo n. 75 PEC: e Email_3
giusta procura in atti;
Email_4
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 il sig. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio contratto in data 10.09.2000 con la sig.ra e nel corso del quale è nata la figlia Controparte_1
LI (9.09.2004). Il ricorrente ha riferito che a seguito dell'insorgere di innumerevoli litigi ha chiesto la separazione giudiziale e a partire dall'udienza presidenziale del 16.06.2020 i due non si sono più riconciliati ed è cessata ogni forma di comunione sia materiale che spirituale.
Il sig. pertanto, ha sottolineato la ricorrenza dei presupposti per la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e ha altresì chiesto che venga dichiarata la reciproca indipendenza dei coniugi visto il fatto che la sig.ra nelle more, è divenuta titolare della totalità dei beni facenti capo al defunto padre. CP_1
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e con CP_1 riferimento alla eredità ricevuta ha precisato che il solo bene di cui ha acquisito la titolarità è un appartamento vetusto e datato. La resistente ha altresì dichiarato di svolgere la professione di maestra elementare presso la scuola E. Toti di Rimini e di percepire uno stipendio di circa 1.800,00 mensili. Al contrario, secondo quanto da lei riferito, il marito gode di una migliore situazione reddituale, lavorando alle dipendenze della e avendo ricevuto assieme alla sorella una ingente eredità da parte di una Controparte_2 sua zia per un importo di circa 785.000,00.
Per tali ragioni la resistente ha concluso chiedendo che le venga riconosciuto assegno divorzile oltre alla corresponsione del mantenimento per la figlia LI.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione (7.03.2023) le parti hanno dato atto della pendenza del giudizio di separazione e il Presidente non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con memoria depositata in data 27.03.2023, il sig. ha contestato la richiesta di assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia e in via subordinata ha chiesto che il mantenimento venga ridotto ad euro 300,00. A sostegno della sua tesi il ricorrente ha addotto il miglioramento delle condizioni economiche di controparte e il contemporaneo peggioramento della sua situazione patrimoniale, derivante dalla estromissione dalla casa coniugale di sua esclusiva titolarità. Lo stesso ha altresì escluso la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda relativa all'assegno divorzile, vista anche la situazione patrimoniale della resistente e la sua elevata capacità patrimoniale. pagina 2 di 7 Con atto depositato in data 5.05.2023, la sig.ra ha contestato la domanda di controparte di CP_1 riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e ha chiesto la conferma del contributo di euro 500,00.
La stessa ha chiesto la conferma delle disposizioni relative alla assegnazione della casa coniugale in quanto ancora LI convive con lei e tale abitazione costituisce un punto fermo e di riferimento per la figlia la cui perdita potrebbe determinare un vero e proprio vulnus per la sua personalità.
All'udienza del 18.05.2023 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale di divorzio e hanno chiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c. Il presente Tribunale ha pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 14.03.2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle relative istanze istruttorie e con ordinanza depositata il medesimo giorno il Giudice ha disposto in ordine ai mezzi di prova e ha fissato per l'interrogatorio formale e per la prova testimoniale l'udienza del 10.04.2024. In tale circostanza è stato effettuato l'interrogatorio formale della resistente e l'esame del sig. attuale Pt_2 compagno della stessa. Si precisa che prima di detta udienza le parti hanno depositato la documentazione richiesta e, più nel dettaglio, il ricorrente ha depositato le sue dichiarazioni dei redditi aggiornate e la sig.ra il contratto di locazione dell'immobile di sua titolarità. All'udienza del 26.09.2024 le parti hanno CP_1 precisato le loro conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento con atto depositato in data 8.04.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass.
n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie, attinenti all'assegnazione della casa coniugale e alle statuizioni relative al mantenimento della figlia, dovendosi evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni la sig.ra non riproposto la domanda avente ad oggetto l'attribuzione dell'assegno divorzile. CP_1
pagina 3 di 7 Parte ricorrente ha dedotto che non ricorrono più i presupposti per la conferma della disciplina inerente alla assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto l'immobile è di sua esclusiva titolarità e, inoltre, la sig.ra non vive più lì con la figlia, convivendo con il suo nuovo compagno in CP_1 un altro immobile di titolarità di quest'ultimo.
Parte resistente ha dedotto che deve essere confermata la assegnazione a lei della casa coniugale in quanto non corrisponde al vero quanto affermato da controparte ossia che lei vive altrove con il suo nuovo compagno, continuando, al contrario, a convivere ancora con la figlia LI.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha affermato l'assegnazione della casa familiare non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione, e per l'effetto non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo se tutti i figli sono stati affidati all'altro coniuge. Gli interessi di natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico (Cassazione civile, sez. I, 22.11.2010, n. 23591). Sempre la Cassazione ha evidenziato che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è assegnato alla moglie, tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei figli e, dunque, dell'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la loro convivenza dei genitori, l'ambiente domestico. Per tale motivo il giudice del merito deve valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (Cassazione civile, sez. I,
13.10.2021, n. 27907). Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale è inscindibilmente legata alla tutela in via prioritaria dell'interesse del figlio e del legame che viene ad instaurarsi con l'immobile e l'assegnazione in caso di figlio maggiorenne postula il requisito della convivenza con il genitore.
Nel caso di specie, all'esito della istruttoria, è emerso che la sig.ra ancora convive con la figlia CP_1
LI nell'immobile sito in Rimini (RN), Via Pascoli n. 92. Tale circostanza è stata confermata sia dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla stessa resistente sia dall'esame del nuovo compagno della sig.ra Più nel dettaglio, la sig.ra all'udienza del 10 aprile 2024 ha negato di CP_1 CP_1 vivere stabilmente con il suo nuovo compagno e ha riferito di vivere ancora attualmente con la figlia nella casa coniugale (“io vivo anche attualmente con mia figlia in viale Giovanni Pascoli n. 92 Rimini”). Nella medesima udienza è stato sentito quale testimone il sig. il quale, dopo aver dichiarato di essere il nuovo Pt_2 compagno della resistente, ha negato di convivere con lei e a riguardo ha affermato che: “non è vero che la sig.ra non abita più presso la abitazione sita in via Pascoli n. 92 in quanto ancora vive lì”. Sempre il sig. CP_1 Pt_2 ha affermato che non è corrisponde al vero che “nella abitazione sita in via Pascoli 92 ci abita soltanto Per_1 ma lì vi abita anche sua madre”. Infine, il teste ha riferito che a volte capita che la sig.ra si fermi a CP_1 pagina 4 di 7 dormire da lui ma ha precisato che: “ciò accade quando la figlia della sig.ra non è presente a casa perché è fuori CP_1
o con amiche o altro”.
Dalle dichiarazioni esaminate, pertanto, emerge che ricorrono i presupposti per la conferma della assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto la stessa ancora convive lì con la figlia e non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente che lei vive altrove con il nuovo compagno. Al contrario, la sig.ra ancora convive con la figlia nell'immobile sito in Rimini (RN), Via Pascoli n. 92. CP_1
La circostanza che in talune occasioni la resistente pernotti fuori non esclude e non elide in alcun modo la convivenza con la figlia, trattandosi di occasioni sporadiche (ciò avviene talvolta e quando la figlia è altrove). Inoltre, detta soluzione è altresì conforme all'interesse della figlia la quale sebbene maggiorenne ancora non è soggetto economicamente autonomo ed indipendente e vedrà così tutelato il suo diritto al mantenimento del suo habitat familiare e delle sue abitudini di vita.
In conclusioni, ritiene il presente Collegio che debba essere rigettata la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la revoca delle statuizioni in materia di assegnazione della casa coniugale.
SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Parte ricorrente ha dedotto che ricorrono gli estremi per revocare le disposizioni in materia di mantenimento della figlia in quanto LI non ha un buon andamento scolastico e, in via subordinata, il contributo dovrà comunque essere ridotto in misura non eccedente gli euro 300,00.
Parte resistente, al contrario, ha dedotto che ancora la figlia non è soggetto economicamente indipendente ed autosufficiente e ricorrono pertanto i presupposti per confermare la somma di euro 500,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente giova osservare che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ex art. 337 ter c.c. Nella quantificazione dell'assegno il Giudice deve considerare le attuali esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Acquista rilievo ai fini della determinazione del quantum dovuto anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento (Cassazione civile, sez. I, 16.09.2024, n. 24731). La prosecuzione del percorso di studi da parte del figlio neomaggiorenne, quindi, di per sé costituisce circostanza che fonda la prosecuzione dell'obbligo di mantenerlo.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che la figlia LI stia proseguendo nel suo percorso di studi. Il solo profilo che è stato addotto a fondamento della domanda di revoca del mantenimento da parte del ricorrente è quello relativo al cattivo rendimento scolastico della figlia ma tale circostanza non rileva quale elemento di per sé solo idoneo a giustificare il venire meno dell'obbligo di mantenimento tenuto altresì conto che tale fatto non è stato provato dal sig. Pt_1
L'età di LI e il fatto comprovato che la stessa convive ancora con la madre e stia ancora ultimando il suo percorso di studi, denotano la sua assenza di autosufficienza e indipendenza e conferma il ricorrere delle circostanze per la conferma in ordine all'an dei presupposti per il mantenimento della figlia.
Residua pertanto da dover essere esaminata la questione relativa al quantum dovuto dal ricorrente.
Giova sottolineare che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, pur essendo deputato esclusivamente a tutela del prioritario interesse del figlio, costituisce anche un valore economico del quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli (pur non integrando una componente dell'assegno di mantenimento). Tale circostanza rileva nel caso di specie vista la conferma della assegnazione della casa coniugale di titolarità esclusiva del ricorrente alla sig.ra CP_1
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, il sig. è dipendente della Pt_1 società e percepisce un reddito di circa 19.000,00 euro netti all'anno come risulta dalla CP_2 documentazione depositata 8.04.2024. Inoltre, egli è titolare del bene immobile nel quale convive con la sua nuova compagna.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, la sig.ra come dalla CP_1 stessa dichiarato, percepisce un reddito mensile di circa euro 1.900,00 ed è titolare di un immobile che è stato concesso in locazione e dal quale ricava una somma annua di circa 7.000,00.
Ritiene il presente Collegio che, sulla base della situazione reddituale delle parti e alla luce della conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra sia congrua e proporzionata la CP_1 determinazione in euro 400,00 della somma che il ricorrente dovrà versare alla resistente per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite tenuto conto dell'esito del presente procedimento debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Rigetta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Pascoli n. 92 alla sig.ra Controparte_1
pagina 6 di 7 ➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni mese, alla Parte_1 sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di Controparte_1 euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio.
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa LI Dai Checchi Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3896/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024, promossa da: nato a [...] l'[...], C. F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Filippi (C.F.: ) e dall'Avv. Emanuele Polverini (C. F. CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini (RN), viale Regina C.F._3
Margherita n. 86, PEC: e Email_1
giusta procura in atti;
Email_2
Ricorrente
Contro
, nata a [...], il [...], ivi residente Via Pascoli n. 92 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Enrico Monti (C.F. C.F._4
) e dall'Avv. Laura Roncada (C.F. ), C.F._5 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori sito in
Rimini, via Sigismondo n. 75 PEC: e Email_3
giusta procura in atti;
Email_4
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 il sig. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio contratto in data 10.09.2000 con la sig.ra e nel corso del quale è nata la figlia Controparte_1
LI (9.09.2004). Il ricorrente ha riferito che a seguito dell'insorgere di innumerevoli litigi ha chiesto la separazione giudiziale e a partire dall'udienza presidenziale del 16.06.2020 i due non si sono più riconciliati ed è cessata ogni forma di comunione sia materiale che spirituale.
Il sig. pertanto, ha sottolineato la ricorrenza dei presupposti per la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e ha altresì chiesto che venga dichiarata la reciproca indipendenza dei coniugi visto il fatto che la sig.ra nelle more, è divenuta titolare della totalità dei beni facenti capo al defunto padre. CP_1
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e con CP_1 riferimento alla eredità ricevuta ha precisato che il solo bene di cui ha acquisito la titolarità è un appartamento vetusto e datato. La resistente ha altresì dichiarato di svolgere la professione di maestra elementare presso la scuola E. Toti di Rimini e di percepire uno stipendio di circa 1.800,00 mensili. Al contrario, secondo quanto da lei riferito, il marito gode di una migliore situazione reddituale, lavorando alle dipendenze della e avendo ricevuto assieme alla sorella una ingente eredità da parte di una Controparte_2 sua zia per un importo di circa 785.000,00.
Per tali ragioni la resistente ha concluso chiedendo che le venga riconosciuto assegno divorzile oltre alla corresponsione del mantenimento per la figlia LI.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione (7.03.2023) le parti hanno dato atto della pendenza del giudizio di separazione e il Presidente non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con memoria depositata in data 27.03.2023, il sig. ha contestato la richiesta di assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia e in via subordinata ha chiesto che il mantenimento venga ridotto ad euro 300,00. A sostegno della sua tesi il ricorrente ha addotto il miglioramento delle condizioni economiche di controparte e il contemporaneo peggioramento della sua situazione patrimoniale, derivante dalla estromissione dalla casa coniugale di sua esclusiva titolarità. Lo stesso ha altresì escluso la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda relativa all'assegno divorzile, vista anche la situazione patrimoniale della resistente e la sua elevata capacità patrimoniale. pagina 2 di 7 Con atto depositato in data 5.05.2023, la sig.ra ha contestato la domanda di controparte di CP_1 riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e ha chiesto la conferma del contributo di euro 500,00.
La stessa ha chiesto la conferma delle disposizioni relative alla assegnazione della casa coniugale in quanto ancora LI convive con lei e tale abitazione costituisce un punto fermo e di riferimento per la figlia la cui perdita potrebbe determinare un vero e proprio vulnus per la sua personalità.
All'udienza del 18.05.2023 le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale di divorzio e hanno chiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c. Il presente Tribunale ha pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 14.03.2024 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle relative istanze istruttorie e con ordinanza depositata il medesimo giorno il Giudice ha disposto in ordine ai mezzi di prova e ha fissato per l'interrogatorio formale e per la prova testimoniale l'udienza del 10.04.2024. In tale circostanza è stato effettuato l'interrogatorio formale della resistente e l'esame del sig. attuale Pt_2 compagno della stessa. Si precisa che prima di detta udienza le parti hanno depositato la documentazione richiesta e, più nel dettaglio, il ricorrente ha depositato le sue dichiarazioni dei redditi aggiornate e la sig.ra il contratto di locazione dell'immobile di sua titolarità. All'udienza del 26.09.2024 le parti hanno CP_1 precisato le loro conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento con atto depositato in data 8.04.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass.
n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie, attinenti all'assegnazione della casa coniugale e alle statuizioni relative al mantenimento della figlia, dovendosi evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni la sig.ra non riproposto la domanda avente ad oggetto l'attribuzione dell'assegno divorzile. CP_1
pagina 3 di 7 Parte ricorrente ha dedotto che non ricorrono più i presupposti per la conferma della disciplina inerente alla assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto l'immobile è di sua esclusiva titolarità e, inoltre, la sig.ra non vive più lì con la figlia, convivendo con il suo nuovo compagno in CP_1 un altro immobile di titolarità di quest'ultimo.
Parte resistente ha dedotto che deve essere confermata la assegnazione a lei della casa coniugale in quanto non corrisponde al vero quanto affermato da controparte ossia che lei vive altrove con il suo nuovo compagno, continuando, al contrario, a convivere ancora con la figlia LI.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha affermato l'assegnazione della casa familiare non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione, e per l'effetto non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo se tutti i figli sono stati affidati all'altro coniuge. Gli interessi di natura strettamente economica dei coniugi ovvero degli stessi figli assumono rilievo nella misura in cui non prevalgano, comportandone sacrificio, sulle esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico (Cassazione civile, sez. I, 22.11.2010, n. 23591). Sempre la Cassazione ha evidenziato che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è assegnato alla moglie, tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei figli e, dunque, dell'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la loro convivenza dei genitori, l'ambiente domestico. Per tale motivo il giudice del merito deve valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (Cassazione civile, sez. I,
13.10.2021, n. 27907). Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale è inscindibilmente legata alla tutela in via prioritaria dell'interesse del figlio e del legame che viene ad instaurarsi con l'immobile e l'assegnazione in caso di figlio maggiorenne postula il requisito della convivenza con il genitore.
Nel caso di specie, all'esito della istruttoria, è emerso che la sig.ra ancora convive con la figlia CP_1
LI nell'immobile sito in Rimini (RN), Via Pascoli n. 92. Tale circostanza è stata confermata sia dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla stessa resistente sia dall'esame del nuovo compagno della sig.ra Più nel dettaglio, la sig.ra all'udienza del 10 aprile 2024 ha negato di CP_1 CP_1 vivere stabilmente con il suo nuovo compagno e ha riferito di vivere ancora attualmente con la figlia nella casa coniugale (“io vivo anche attualmente con mia figlia in viale Giovanni Pascoli n. 92 Rimini”). Nella medesima udienza è stato sentito quale testimone il sig. il quale, dopo aver dichiarato di essere il nuovo Pt_2 compagno della resistente, ha negato di convivere con lei e a riguardo ha affermato che: “non è vero che la sig.ra non abita più presso la abitazione sita in via Pascoli n. 92 in quanto ancora vive lì”. Sempre il sig. CP_1 Pt_2 ha affermato che non è corrisponde al vero che “nella abitazione sita in via Pascoli 92 ci abita soltanto Per_1 ma lì vi abita anche sua madre”. Infine, il teste ha riferito che a volte capita che la sig.ra si fermi a CP_1 pagina 4 di 7 dormire da lui ma ha precisato che: “ciò accade quando la figlia della sig.ra non è presente a casa perché è fuori CP_1
o con amiche o altro”.
Dalle dichiarazioni esaminate, pertanto, emerge che ricorrono i presupposti per la conferma della assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto la stessa ancora convive lì con la figlia e non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente che lei vive altrove con il nuovo compagno. Al contrario, la sig.ra ancora convive con la figlia nell'immobile sito in Rimini (RN), Via Pascoli n. 92. CP_1
La circostanza che in talune occasioni la resistente pernotti fuori non esclude e non elide in alcun modo la convivenza con la figlia, trattandosi di occasioni sporadiche (ciò avviene talvolta e quando la figlia è altrove). Inoltre, detta soluzione è altresì conforme all'interesse della figlia la quale sebbene maggiorenne ancora non è soggetto economicamente autonomo ed indipendente e vedrà così tutelato il suo diritto al mantenimento del suo habitat familiare e delle sue abitudini di vita.
In conclusioni, ritiene il presente Collegio che debba essere rigettata la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la revoca delle statuizioni in materia di assegnazione della casa coniugale.
SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Parte ricorrente ha dedotto che ricorrono gli estremi per revocare le disposizioni in materia di mantenimento della figlia in quanto LI non ha un buon andamento scolastico e, in via subordinata, il contributo dovrà comunque essere ridotto in misura non eccedente gli euro 300,00.
Parte resistente, al contrario, ha dedotto che ancora la figlia non è soggetto economicamente indipendente ed autosufficiente e ricorrono pertanto i presupposti per confermare la somma di euro 500,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente giova osservare che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ex art. 337 ter c.c. Nella quantificazione dell'assegno il Giudice deve considerare le attuali esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Acquista rilievo ai fini della determinazione del quantum dovuto anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento (Cassazione civile, sez. I, 16.09.2024, n. 24731). La prosecuzione del percorso di studi da parte del figlio neomaggiorenne, quindi, di per sé costituisce circostanza che fonda la prosecuzione dell'obbligo di mantenerlo.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata che la figlia LI stia proseguendo nel suo percorso di studi. Il solo profilo che è stato addotto a fondamento della domanda di revoca del mantenimento da parte del ricorrente è quello relativo al cattivo rendimento scolastico della figlia ma tale circostanza non rileva quale elemento di per sé solo idoneo a giustificare il venire meno dell'obbligo di mantenimento tenuto altresì conto che tale fatto non è stato provato dal sig. Pt_1
L'età di LI e il fatto comprovato che la stessa convive ancora con la madre e stia ancora ultimando il suo percorso di studi, denotano la sua assenza di autosufficienza e indipendenza e conferma il ricorrere delle circostanze per la conferma in ordine all'an dei presupposti per il mantenimento della figlia.
Residua pertanto da dover essere esaminata la questione relativa al quantum dovuto dal ricorrente.
Giova sottolineare che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, pur essendo deputato esclusivamente a tutela del prioritario interesse del figlio, costituisce anche un valore economico del quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli (pur non integrando una componente dell'assegno di mantenimento). Tale circostanza rileva nel caso di specie vista la conferma della assegnazione della casa coniugale di titolarità esclusiva del ricorrente alla sig.ra CP_1
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, il sig. è dipendente della Pt_1 società e percepisce un reddito di circa 19.000,00 euro netti all'anno come risulta dalla CP_2 documentazione depositata 8.04.2024. Inoltre, egli è titolare del bene immobile nel quale convive con la sua nuova compagna.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, la sig.ra come dalla CP_1 stessa dichiarato, percepisce un reddito mensile di circa euro 1.900,00 ed è titolare di un immobile che è stato concesso in locazione e dal quale ricava una somma annua di circa 7.000,00.
Ritiene il presente Collegio che, sulla base della situazione reddituale delle parti e alla luce della conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra sia congrua e proporzionata la CP_1 determinazione in euro 400,00 della somma che il ricorrente dovrà versare alla resistente per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite tenuto conto dell'esito del presente procedimento debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Rigetta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Rimini (RN), Via Pascoli n. 92 alla sig.ra Controparte_1
pagina 6 di 7 ➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni mese, alla Parte_1 sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di Controparte_1 euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio.
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
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