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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 2053/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 2053/2024 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
(CF: ) nata in [...] Parte_1 C.F._1 in data 01/02/1990 con l'Avv. Giorgia FALCHI del Foro di Viterbo RICORRENTE E
(CF nato in [...] in Controparte_1 C.F._2 data 06/10/1985 con l'Avv. Domenico GORZIGLIA del foro di Viterbo RESISTENTE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI all'udienza del 19.3.2025 le parti hanno così concluso parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e celebrato il 31/03/2012, in Viterbo, Parte_1 Controparte_1 con rito civile, atto trascritto presso il Comune di Viterbo, nr. 13, parte 1, Serie Uff. 1, anno 2012) e, conseguentemente, ordinare all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viterbo, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni alle seguenti condizioni: 1) I coniugi già separati vivranno con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Il si impegna a corrispondere al figlio minore la somma di CP_1 Persona_1
€ 200,00 mensili oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento;
3) La IG.ra manterrà l'affidamento esclusivo del figlio. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali;
Parte resistente: “Voglia autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere per reciproche anticipazioni;
4) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altro rapporto di natura economica e non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra. 5) disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
6) disporre un diritto di visita di una volta al mese, presso la CC di Cassino, disporre altresì due videochiamate settimanali.; 7) prevedere la somma di Euro 50,00 di mantenimento in favore del minore. Dichiarando altresì lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Si richiede si voglia disporre CTU al fine di valutare le capacità genitoriali e le modalità di affido e di visita. Salvo ogni altro diritto, con vittoria di spese!
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio celebrato in Viterbo in data 31.3.2012 con dando Controparte_1 atto, nell'atto introduttivo, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n.898. A fondamento della domanda deduceva: a) che il giorno 31.03.2012 aveva contratto matrimonio con il resistente in Viterbo con atto trascritto presso il competente ufficio dello stato civile al n. 13, anno 2012, parte I, serie 1; b) che dalla loro unione il 18.3.2013 era nato il figlio;
c) che a partire dal 2013 la relazione Per_1 tra i coniugi si era deteriorata a causa delle condotte violente dal fatti per i quali CP_1 al resistente era stato più volte applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare1 e di avvicinamento alla moglie e al figlio minore2; d) che divenuta intollerabile la convivenza, instaurato giudizio di separazione personale, tale giudizio si era concluso con sentenza n. 954/2021 emessa in data 3.8.2021 dal Tribunale di Viterbo, decisione poi riformata il 2.10.2023 dalla Corte di Appello di Roma ( sentenza n. 6232/2023). Tale autorità aveva stabilito l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, il riconoscimento al padre di un diritto di visita nonché la previsione di un contributo mensile di euro 200,00, a carico del per il mantenimento del CP_1 figlio;
e) che dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente di Tribunale nel giudizio di separazione i coniugi non avevano più vissuto insieme e che, pertanto, doveva ritenersi definitivamente venuta meno la possibilità di ricostituzione della unione familiare;
f) che in relazione alla sua condizione economica, la stessa rappresentava di non essere autosufficiente, svolgendo soltanto saltuariamente alcuni lavori, avendo, infine trovato ospitalità unitamente al figlio presso i suoi genitori che la sostenevano. Alla luce di tali circostanze la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza di divorzio e stabilendo, in relazione al figlio , l'affidamento esclusivo ed il riconoscimento Per_1 di un contributo per il suo mantenimento di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Costituendosi in giudizio il resistente ha aderito alla domanda di divorzio contestando, tuttavia, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente in relazione alla quali ha formulato specifiche conclusioni alle quali si è riportato. In particolare, ha contestato la richiesta di affidamento esclusivo del minore, deducendo di essere sempre stato un genitore collaborativo, presente ed interessato allo sviluppo psico-fisico del figlio. In ordine alla propria situazione economica, ha rappresentato di essere, al momento, del tutto impossibilitato a versare la somma richiesta dalla ricorrente in quanto, trovandosi in stato di detenzione, l'unica fonte di sostentamento derivava dallo svolgimento di lavori che svolgeva all'interno della casa circondariale, con un compenso non superiore a euro 300,00 mensili. Sulla base di tali elementi, ha quindi concluso chiedendo l'affidamento condiviso del figlio con diritto di visita una volta al mese presso la casa circondariale di Cassino, oltre al diritto di vedere il minore a mezzo di videochiamate due volte a settimana, con contributo per il mantenimento del figlio non superiore a euro 50,00 mensili. All'esito dell'udienza di prima comparizione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed avanzata all'udienza del 5.2.2025 proposta conciliativa che non veniva accolta dal resistente, in assenza di prove da assumere, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio - da qualificare come domanda di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili - avanzata da entrambe le parti può essere accolta. A tal riguardo risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di tale domanda, in particolare: a) l'emanazione del provvedimento giudiziale definitivo con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i medesimi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale. In merito alla collocazione del figlio , appare necessario confermare il regime Per_1 già disposto in sede di separazione affidando, quindi, il minore in via esclusiva alla madre. Con riguardo a tale aspetto giova premettere che il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 18817/2015).
Inoltre, pur dovendo garantire un diritto del minore alla bigenitorialità anche nel caso di affidamento esclusivo, tale diritto in alcuni casi può, tuttavia, trovare una deroga potendosi affidare al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali relative alla salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Ciò accade in situazioni, come quella in esame, in cui il genitore non affidatario renda impraticabile tale diritto. Orbene, nel caso di specie dall'esame degli atti risulta che il è attualmente CP_1 detenuto presso la casa Circondariale di Cassino, impossibilitato, quindi, a prendersi cura in alcun modo del figlio;
né mai lo stesso aveva da tempo contribuito al suo mantenimento, risultando, egli sempre assente in tutti aspetti di vita e di relazione del bambino (cfr sentenza corte appello di Roma n. 8520/2020). Dalle prospettazioni della ricorrente - non oggetto di specifica contestazione - risulta, inoltre, una forma di disinteresse del nei confronti del figlio che si era CP_1 manifestata già in un periodo precedente l'inizio della detenzione del resistente, non avendo egli mai preso parte alle decisioni concernenti la vita del bambino. Né, parte resistente ha prodotto documentazione volta a dimostrare il contrario, né sono state articolate prove utili a tale ultimo fine. Di particolare rilievo, inoltre, è la circostanza relativa alla intervenuta condanna del resistente con sentenza n. 8525/20, della Corte d'Appello di Roma di conferma la sentenza di primo grado, alla pena di mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis e 581 c.p. commessi in danno della moglie. A tal riguardo giova rilevare che dalla indicata sentenza di condanna risulta che il nelle circostanze esaminate “ebbe ad ingiuriare e minacciare gravemente la CP_1 moglie anche alla presenza del figlio, destinatario, quindi, anch'egli degli agiti violenti del padre e della violenza assistita da questi rivolta verso la madre. E', inoltre, del tutto significativo che, interrogato dagli assistenti sociali sui suoi affetti, il bambino abbia riferito di essere legato ai nonni materni, agli zii ed ai cugini, ma non abbia menzionato, né il padre, né i suoi familiari e, piuttosto, abbia spontaneamente dichiarato di non volerlo più vedere e di aver timore che questi possa “ancora far del male alla sua mamma (cfr pag. 7 sentenza Corte appello di Roma n. 6232/2023, all. 4 ricorrente). Tali elementi non consentono quindi di ritenere sussistenti i presupposti per un affidamento condiviso del minore, né per ammettere modalità di frequentazione dello stesso minore con il padre, come da quest'ultimo richieste. Tanto più che la frequentazione medesima, seguendo le richieste del dovrebbe avvenire in CP_1 carcere e, quindi, in un luogo, oltre che particolarmente distante (Cassino) da quello di residenza del figlio, non certamente idoneo e favorevole per un bambino che di 12 anni che, oltretutto, è stato testimone e vittima di fatti di violenza.
Una eventuale ripresa potrà avvenire soltanto dopo la rimessione in libertà del resistente con appositi incontri protetti che saranno organizzati dai servizio sociali competenti. Quanto alle richieste di colloqui telefonici, anche video, tale possibilità potrà essere ammessa in assenza di divieti del regolamento penitenziario. Alla luce di tali valutazioni, appare quindi legittimo disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre affidando alla stessa anche le decisioni di maggior interesse per il minore. Quanto al mantenimento del figlio minore appare legittimo confermare quanto già stabilito in sede di separazione, fissando il contributo in euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico, in assenza di esplicita richiesta da parte dei coniugi, potrà essere interamente percepito da parte resistente in considerazione del collocamento presso la medesima del figlio minore. L'esito del giudizio impone la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Viterbo il 31.3.2012 tra
[...]
nata in [...] il [...] e nato in [...] Parte_1 Controparte_1
(Bielorussia) il 06/10/1985 (atto n. 13, Anno 2012, Parte II, Serie 1) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone l'affidamento esclusivo del figlio nato il [...] alla Persona_1 madre, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima ed alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
3. il padre potrà incontrare il figlio minore soltanto al termine del suo stato di detenzione, nel corso di incontri che saranno organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti secondo tempi e modalità che saranno individuati dagli stessi Servizi Sociali. I colloqui telefonici tra il padre con il figlio, anche in videochiamate, potranno essere eseguiti, salvo contrarie disposizioni previste per il regime carcerario;
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 di euro 200,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
5. l'assegno unico sarà corrisposto a cura dell' nella misura del 100% in favore CP_2 della ricorrente;
6. condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva, CPA e 15% spese generali, da destinare in favore dell'Erario in ragione dell' ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 15.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza ufficio GIP del Tribunale di Viterbo dell'8.10.2014 RGNR n. 4825/2014- 3612/14; 2Ordinanza ufficio GIP del Tribunale di Viterbo del 17.4-2018 RGNR 3923/2017- 1331/2018; Decreto Tribunale per i Minorenni del 5.6.2018 proc. n. 3950/18;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 2053/2024 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
(CF: ) nata in [...] Parte_1 C.F._1 in data 01/02/1990 con l'Avv. Giorgia FALCHI del Foro di Viterbo RICORRENTE E
(CF nato in [...] in Controparte_1 C.F._2 data 06/10/1985 con l'Avv. Domenico GORZIGLIA del foro di Viterbo RESISTENTE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI all'udienza del 19.3.2025 le parti hanno così concluso parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e celebrato il 31/03/2012, in Viterbo, Parte_1 Controparte_1 con rito civile, atto trascritto presso il Comune di Viterbo, nr. 13, parte 1, Serie Uff. 1, anno 2012) e, conseguentemente, ordinare all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viterbo, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni alle seguenti condizioni: 1) I coniugi già separati vivranno con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Il si impegna a corrispondere al figlio minore la somma di CP_1 Persona_1
€ 200,00 mensili oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento;
3) La IG.ra manterrà l'affidamento esclusivo del figlio. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali;
Parte resistente: “Voglia autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere per reciproche anticipazioni;
4) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altro rapporto di natura economica e non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra. 5) disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
6) disporre un diritto di visita di una volta al mese, presso la CC di Cassino, disporre altresì due videochiamate settimanali.; 7) prevedere la somma di Euro 50,00 di mantenimento in favore del minore. Dichiarando altresì lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Si richiede si voglia disporre CTU al fine di valutare le capacità genitoriali e le modalità di affido e di visita. Salvo ogni altro diritto, con vittoria di spese!
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio celebrato in Viterbo in data 31.3.2012 con dando Controparte_1 atto, nell'atto introduttivo, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n.898. A fondamento della domanda deduceva: a) che il giorno 31.03.2012 aveva contratto matrimonio con il resistente in Viterbo con atto trascritto presso il competente ufficio dello stato civile al n. 13, anno 2012, parte I, serie 1; b) che dalla loro unione il 18.3.2013 era nato il figlio;
c) che a partire dal 2013 la relazione Per_1 tra i coniugi si era deteriorata a causa delle condotte violente dal fatti per i quali CP_1 al resistente era stato più volte applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare1 e di avvicinamento alla moglie e al figlio minore2; d) che divenuta intollerabile la convivenza, instaurato giudizio di separazione personale, tale giudizio si era concluso con sentenza n. 954/2021 emessa in data 3.8.2021 dal Tribunale di Viterbo, decisione poi riformata il 2.10.2023 dalla Corte di Appello di Roma ( sentenza n. 6232/2023). Tale autorità aveva stabilito l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, il riconoscimento al padre di un diritto di visita nonché la previsione di un contributo mensile di euro 200,00, a carico del per il mantenimento del CP_1 figlio;
e) che dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente di Tribunale nel giudizio di separazione i coniugi non avevano più vissuto insieme e che, pertanto, doveva ritenersi definitivamente venuta meno la possibilità di ricostituzione della unione familiare;
f) che in relazione alla sua condizione economica, la stessa rappresentava di non essere autosufficiente, svolgendo soltanto saltuariamente alcuni lavori, avendo, infine trovato ospitalità unitamente al figlio presso i suoi genitori che la sostenevano. Alla luce di tali circostanze la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza di divorzio e stabilendo, in relazione al figlio , l'affidamento esclusivo ed il riconoscimento Per_1 di un contributo per il suo mantenimento di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Costituendosi in giudizio il resistente ha aderito alla domanda di divorzio contestando, tuttavia, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente in relazione alla quali ha formulato specifiche conclusioni alle quali si è riportato. In particolare, ha contestato la richiesta di affidamento esclusivo del minore, deducendo di essere sempre stato un genitore collaborativo, presente ed interessato allo sviluppo psico-fisico del figlio. In ordine alla propria situazione economica, ha rappresentato di essere, al momento, del tutto impossibilitato a versare la somma richiesta dalla ricorrente in quanto, trovandosi in stato di detenzione, l'unica fonte di sostentamento derivava dallo svolgimento di lavori che svolgeva all'interno della casa circondariale, con un compenso non superiore a euro 300,00 mensili. Sulla base di tali elementi, ha quindi concluso chiedendo l'affidamento condiviso del figlio con diritto di visita una volta al mese presso la casa circondariale di Cassino, oltre al diritto di vedere il minore a mezzo di videochiamate due volte a settimana, con contributo per il mantenimento del figlio non superiore a euro 50,00 mensili. All'esito dell'udienza di prima comparizione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed avanzata all'udienza del 5.2.2025 proposta conciliativa che non veniva accolta dal resistente, in assenza di prove da assumere, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio - da qualificare come domanda di scioglimento del matrimonio e non di cessazione degli effetti civili - avanzata da entrambe le parti può essere accolta. A tal riguardo risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di tale domanda, in particolare: a) l'emanazione del provvedimento giudiziale definitivo con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i medesimi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale. In merito alla collocazione del figlio , appare necessario confermare il regime Per_1 già disposto in sede di separazione affidando, quindi, il minore in via esclusiva alla madre. Con riguardo a tale aspetto giova premettere che il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 18817/2015).
Inoltre, pur dovendo garantire un diritto del minore alla bigenitorialità anche nel caso di affidamento esclusivo, tale diritto in alcuni casi può, tuttavia, trovare una deroga potendosi affidare al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali relative alla salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Ciò accade in situazioni, come quella in esame, in cui il genitore non affidatario renda impraticabile tale diritto. Orbene, nel caso di specie dall'esame degli atti risulta che il è attualmente CP_1 detenuto presso la casa Circondariale di Cassino, impossibilitato, quindi, a prendersi cura in alcun modo del figlio;
né mai lo stesso aveva da tempo contribuito al suo mantenimento, risultando, egli sempre assente in tutti aspetti di vita e di relazione del bambino (cfr sentenza corte appello di Roma n. 8520/2020). Dalle prospettazioni della ricorrente - non oggetto di specifica contestazione - risulta, inoltre, una forma di disinteresse del nei confronti del figlio che si era CP_1 manifestata già in un periodo precedente l'inizio della detenzione del resistente, non avendo egli mai preso parte alle decisioni concernenti la vita del bambino. Né, parte resistente ha prodotto documentazione volta a dimostrare il contrario, né sono state articolate prove utili a tale ultimo fine. Di particolare rilievo, inoltre, è la circostanza relativa alla intervenuta condanna del resistente con sentenza n. 8525/20, della Corte d'Appello di Roma di conferma la sentenza di primo grado, alla pena di mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis e 581 c.p. commessi in danno della moglie. A tal riguardo giova rilevare che dalla indicata sentenza di condanna risulta che il nelle circostanze esaminate “ebbe ad ingiuriare e minacciare gravemente la CP_1 moglie anche alla presenza del figlio, destinatario, quindi, anch'egli degli agiti violenti del padre e della violenza assistita da questi rivolta verso la madre. E', inoltre, del tutto significativo che, interrogato dagli assistenti sociali sui suoi affetti, il bambino abbia riferito di essere legato ai nonni materni, agli zii ed ai cugini, ma non abbia menzionato, né il padre, né i suoi familiari e, piuttosto, abbia spontaneamente dichiarato di non volerlo più vedere e di aver timore che questi possa “ancora far del male alla sua mamma (cfr pag. 7 sentenza Corte appello di Roma n. 6232/2023, all. 4 ricorrente). Tali elementi non consentono quindi di ritenere sussistenti i presupposti per un affidamento condiviso del minore, né per ammettere modalità di frequentazione dello stesso minore con il padre, come da quest'ultimo richieste. Tanto più che la frequentazione medesima, seguendo le richieste del dovrebbe avvenire in CP_1 carcere e, quindi, in un luogo, oltre che particolarmente distante (Cassino) da quello di residenza del figlio, non certamente idoneo e favorevole per un bambino che di 12 anni che, oltretutto, è stato testimone e vittima di fatti di violenza.
Una eventuale ripresa potrà avvenire soltanto dopo la rimessione in libertà del resistente con appositi incontri protetti che saranno organizzati dai servizio sociali competenti. Quanto alle richieste di colloqui telefonici, anche video, tale possibilità potrà essere ammessa in assenza di divieti del regolamento penitenziario. Alla luce di tali valutazioni, appare quindi legittimo disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre affidando alla stessa anche le decisioni di maggior interesse per il minore. Quanto al mantenimento del figlio minore appare legittimo confermare quanto già stabilito in sede di separazione, fissando il contributo in euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico, in assenza di esplicita richiesta da parte dei coniugi, potrà essere interamente percepito da parte resistente in considerazione del collocamento presso la medesima del figlio minore. L'esito del giudizio impone la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Viterbo il 31.3.2012 tra
[...]
nata in [...] il [...] e nato in [...] Parte_1 Controparte_1
(Bielorussia) il 06/10/1985 (atto n. 13, Anno 2012, Parte II, Serie 1) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone l'affidamento esclusivo del figlio nato il [...] alla Persona_1 madre, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima ed alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
3. il padre potrà incontrare il figlio minore soltanto al termine del suo stato di detenzione, nel corso di incontri che saranno organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti secondo tempi e modalità che saranno individuati dagli stessi Servizi Sociali. I colloqui telefonici tra il padre con il figlio, anche in videochiamate, potranno essere eseguiti, salvo contrarie disposizioni previste per il regime carcerario;
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 di euro 200,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
5. l'assegno unico sarà corrisposto a cura dell' nella misura del 100% in favore CP_2 della ricorrente;
6. condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva, CPA e 15% spese generali, da destinare in favore dell'Erario in ragione dell' ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 15.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza ufficio GIP del Tribunale di Viterbo dell'8.10.2014 RGNR n. 4825/2014- 3612/14; 2Ordinanza ufficio GIP del Tribunale di Viterbo del 17.4-2018 RGNR 3923/2017- 1331/2018; Decreto Tribunale per i Minorenni del 5.6.2018 proc. n. 3950/18;