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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 972/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 972 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 569/2022 del Giudice di Pace di Sant'Agata de'Goti (Bn), pubblicata in data 30 dicembre 2022, vertente
TRA
, p.i. in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Caserta, alla via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, c.f. , elett.te C.F._2 Controparte_3 C.F._3
dom.ti in Frattamaggiore (Na), al Corso Garibaldi n. 19, presso lo studio dell'avv. Biagio
Auletta, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
APPELLATI
NONCHÉ
p.i. , con sede in Mondolfo (Ps) alla Via Friuli n. 2 Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza “figurata” del 31.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 569/2022, con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata de'Goti (Bn) aveva accolto,
- Pagina 1 - previa riunione dei tre distinti giudizi, la domande risarcitorie promosse dai Sigg. CP
, e , nei confronti della e di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
Siffatte domande traevano origine dal sinistro stradale occorso in data Controparte_4
26.09.2019, ore 13:30 circa, in Durazzano (Bn), lungo Viale Sant'Alfonso, allorquando i
Sigg. e rispettivamente quale conducente e passeggero, Controparte_3 Controparte_2
a bordo del motociclo modello LI 50, tg. X8HZ69, di proprietà del Sig. CP
, venivano tamponati dal conducente del motociclo Piaggio Beverly 200, tg
[...]
BM35036, di proprietà della assicurato per la r.c.a. con la . Controparte_4 Parte_1
A sostegno del gravame deduceva, in particolare: erronea valutazione ed Parte_1
utilizzazione della prova testimoniale dal parte del giudice di prime cure, laddove al contrario essa risulterebbe inattendibile, lacunosa e priva di valenza giuridica e, pertanto, inidonea a provare il fatto ex art. 2697 c.c.; erronea valutazione della prova del nesso causale tra evento- lesioni-menomazioni, stante il difetto dei requisiti minimi di fidefacenza della documentazione sanitaria prodotta dagli attori posta incolpevolmente dal consulente a base della c.t.u.; erronea pronuncia sulle spese, comportando l'accoglimento la condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio e perché il giudice di prime cure non avrebbe dovuto riconoscere un importo anche per la fase di negoziazione assistita.
Per tali motivi chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza: accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, dichiarare le domande di , e Controparte_1 Controparte_3
infondate in fatto e diritto e condannare gli appellati alla restituzione di Controparte_2
quanto ricevuto a titolo di risarcimento (con interessi fino al saldo), compresi i costi delle c.t.u. espletate in primo grado e le spese legali riconosciute al difensore antistatario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di Controparte_1
risarcimento per danni a cose, con interessi fino al saldo, nonché, in ragione del rinnovo delle operazioni peritali, con ripetizione degli esami strumentali, condannare e Controparte_3
alla restituzione di quanto ricevuto con interessi fino al saldo o, in caso di Controparte_2
minore quantificazione del danno biologico, alla restituzione della differenza rispetto a quanto già incassato, nonché parametrare le spese legali di primo grado (con decurtazione dell'importo riconosciuto per la fase di negoziazione assistita), con ulteriore condanna dei costi di c.t.u., il tutto vinte le spese del presente grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio i Sigg. , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
i quali eccepivano: l'inammissibilità dell'appello, per genericità delle motivazioni poste a base del gravame, per mancata indicazione delle parti della sentenza da riformare e per mancata
- Pagina 2 - indicazione delle modifiche da apportarvi;
nonchè la sua infondatezza, stante la corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice del merito, tanto per la prova testimoniale quanto per il nesso causale evento-lesioni-menomazioni attraverso la valida documentazione medica in atti, correttamente valutata dal c.t.u., dr. . Per_1
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio del secondo grado.
Con ordinanza del 31.05.2024, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 31.1.2025, a seguito della quale veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non Controparte_4 costituitasi.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto di appello una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017), e dall'art. 348 c.p.c..
Nel merito, l'appello è infondato.
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione ed utilizzazione della prova testimoniale nella sentenza impugnata, poiché inattendibile, lacunosa e priva di valenza giuridica, e dunque inidonea al provare il fatto storico ex art. 2697 c.c..
Tuttavia, la lettura delle dichiarazioni testimoniali rese, in contraddittorio tra le parti, dal teste all'udienza del 12.4.2021, unitamente al materiale probatorio già Testimone_1
oggetto di corretta valutazione in prime cure, ovvero documentazione fotografica e medica versata nel primo grado nell'ambito dei giudizi riuniti, supporta nel complesso, in maniera chiara e coerente, la dinamica dei fatti emersa negli scritti difensivi degli appellati, sicché deve ritenersi accertato che effettivamente il sinistro per cui è causa è occorso in data
26.09.2019, ore 13:30 circa, in Durazzano (BN), lungo Viale Sant'Alfonso, allorquando, i
Sigg. e rispettivamente quale conducente e passeggero, Controparte_3 Controparte_2
a bordo dello motociclo modello LI 50, tg. X8HZ69, di proprietà di , Controparte_1
venivano tamponati dal conducente del motociclo Piaggio Beverly 200, tg BM35036, di proprietà della assicurato per la r.c.a. con la , con produzione Controparte_4 Parte_1
dei danni materiali e delle lesioni personali così come risultanti dall'istruttoria del primo grado di giudizio.
- Pagina 3 - Parte appellante, nel dettaglio, rileva una presunta inattendibilità del teste escusso poiché, da un lato, lo stesso avrebbe reso dichiarazioni lacunose o incomplete e, dall'altro, in virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra le parti.
Orbene, dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado emerge, al contrario, in modo chiaro e circostanziato, che il predetto teste, all'udienza del 12.04.2021, dopo aver dichiarato le proprie generalità, ha riferito la data, il luogo e l'orario del sinistro, nonché, contrariamente a quanto rilevato dall'appellante nel proprio atto di appello, il motivo per cui si trovava in Durazzano ovvero testualmente: “Era il 26 settembre del 2019 e mi trovavo in Durazzano (BN) precisamente alla Via D'Alfonso ed erano le 13:30 circa …
Precisamente mi trovavo nei pressi del negozio “Progetto Porte”, provando per tale via sia di essere stato presente sui luoghi di causa per propri motivi personali che di ricordarne le circostanze di tempo e di luogo.
Successivamente, sempre dal verbale di udienza, emerge che il teste è stato interrogato ulteriormente sui capi b) e c) dell'atto introduttivo di primo grado, capi che ricostruiscono precisamente quanto accaduto ed in merito alle circostanze ivi specificatamente indicate ha affermato: “improvvisamente un motociclo Beverly di colore panna nel tentativo improvviso di superare il motociclo LI di colore blu, lo tamponava, facendolo cadere al suolo sul lato destro, unitamente al conducente e al trasportato del motociclo LI che cadevano entrambi al suolo sul lato destro”. Ebbene dalle suddette dichiarazioni, chiare e coerenti, emerge che il teste ha ben rammentato la dinamica del sinistro e, nello specifico, dell'impatto, il colore dei due motoveicoli e il tipo, nonché che gli occupanti del mezzo danneggiato fossero caduti al suolo, insieme a quest'ultimo, sul lato destro.
Ancora, nel medesimo verbale, riferisce compiutamente i danni occorsi al motoveicolo
LI e le lesioni che gli occupanti dello stesso ( ”) hanno subito Parte_2
nell'immediatezza dell'incidente, oltre a fornire la descrizione esatta dell'occupante del motoveicolo danneggiante, che, peraltro, riferisce in aggiunta il teste, ha soccorso i due caduti dal veicolo danneggiato e fornito la propria utenza telefonica ed i dati assicurativi.
Privo di pregio è, altresì, il rilievo dell'appellante secondo cui il teste non avrebbe specificato con precisione quale dei due feriti fosse conducente e quale trasportato. Infatti, la prova orale de qua è stata dedotta, ammessa ed espletata su specifici capitoli, contenenti l'espresso riferimento a tale circostanza, confermati dal teste.
Il quale, ancora, riferisce, altresì, delle condizioni meteorologiche e del fondo stradale
(giornata soleggiata e fondo asciutto), dell'uso del casco da parte dei due motociclisti, del mancato intervento di forze dell'ordine e dell'ambulanza.
- Pagina 4 - Non solo. Sempre dai verbali di causa emerge che il Giudice di prime cure ha voluto richiamare il teste per un chiarimento relativamente alla ragione di tale viaggio a Durazzano da parte dei tre amici, tutti residenti in [...], e lo stesso ha chiarito che il e la CP_3
vi si erano recati per motivi di lavoro mentre egli li aveva accompagnati, a bordo di CP_2
un proprio motociclo, perché diretto al negozio Progetto Porte, e tanto contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nel primo motivo di ricorso.
Pertanto, in ordine al fatto storico e alla dinamica del sinistro, alcuna contraddizione o discrasia è emersa a seguito dell'attività istruttoria espletata in primo grado tra la deposizione resa dal teste escusso e le altre risultanze agli atti del processo, risaltando, per tale via, una piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza.
Si evidenzia, infatti, una pluralità di elementi inferenziali concordanti dal raffronto delle dichiarazioni testimoniali con le ulteriori dalle risultanze documentali e mediche (ad es. i due referti medici del pronto soccorso del vicino ospedale di Maddaloni, redatti in pari data, alle ore 14.09 e 14.10 circa e riportanti entrambi trauma da incidente stradale), confluite, peraltro, nelle consulenze tecniche, che conferma la correttezza di quanto già evidenziato in primo grado dagli appellati.
Infine, l'appellante vorrebbe far discendere una inattendibilità delle dichiarazioni del teste dal rapporto di amicizia intrattenuto con gli attori/odierni appellati. Il rilievo è privo di pregio.
Invero, è orientamento giurisprudenziale consolidato che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste debba avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già aprioristicamente, in quanto il giudizio sull'attendibilità risulterebbe altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza (Cass. n. 19215/2015).
L'incapacità a testimoniare e l'eventuale valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese operano infatti su due piani differenti. Mentre ex art. 246 c.p.c. la prima dipende dalla presenza di un interesse giuridico (e non di mero fatto) di parte idoneo a legittimare la partecipazione del teste al giudizio e la relativa violazione ridonda in termini di nullità relativa della testimonianza, suscettibile di sanatoria ex art. 157 c.p.c. co. 2, (v. Cass., Sez. Un.,
23/9/2013, n. 21670), la seconda, invece, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con
- Pagina 5 - le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) - cfr. ex plurimis,
Cass. n. 9630/2024.
La Suprema Corte insegna che non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti un vincolo anche di parentela o finanche coniugale, non potendo l'attendibilità essere esclusa, aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. n. 6001/2023, Cass. n.
2295/21).
A fortiori, il mero vincolo di conoscenza o amicizia che lega una delle parti in causa con il teste, che comunque è soggetto terzo rispetto al giudizio, in assenza di qualsivoglia interesse familiare o economico rilevante per la causa, non inficia ex se l'attendibilità del teste e non invalida la prova assunta.
Sicché nel caso di specie deve concludersi che essa, in assenza di elementi contrastanti o dissonanti rispetto al quadro istruttorio e presuntivo complessivamente emergente dagli atti di causa, è stata rettamente riconosciuta dal giudice di prime cure come attendibile, esaustiva e concordante.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la prova del nesso causale tra evento- lesioni-menomazioni, stante il difetto dei requisiti minimi di fidefacenza della documentazione sanitaria prodotta dagli attori, posta incolpevolmente dal consulente a base della c.t.u.. Il motivo è infondato.
Infatti, parte appellante attribuisce una carenza dei requisiti minimi di fidefacienza alla documentazione medica rilasciata dall'Albatros Medical Center di Trentola Ducenta (Ce) alla luce di certificazioni amministrative comprovanti la non operatività dello stesso e articoli di stampa che lo definirebbero “Centro Fantasma”. Allega, a sospetto, altresì l'attività medica del professionista del Pronto Soccorso, dott. , che compilò i relativi referti Persona_2
presso l'Ospedale di Maddaloni, nonché la credibilità del Controparte_5
che viene definito, senza alcuna precisazione in merito, come “attenzionato”,
[...]
Al riguardo, va rilevato che in prime cure sono state effettuate due consulenze medico-legali, ad opera del c.t.u., Dott. . Persona_3
Per entrambi i danneggiati, il consulente ha vagliato la documentazione sanitaria prodotta dalle parti e allegata alla ctu.
Per , nello specifico: referto PS Ospedale di Maddaloni del 26.09.2019; n. 3 Controparte_3
referti del dott. con studio in Napoli, rispettivamente del 15.10.2019, Persona_4
11.11.2019 e 20.12.2019, quest'ultimo riportante l'avvenuta guarigione con postumi
- Pagina 6 - permanenti;
e referto strumentale RMN del 22.10.2019 effettuato presso lo studio radiologico di CP_5 CP_5
Per nello specifico: referto PS Ospedale di Maddaloni del 26.09.2019; n. Controparte_2
3 referti visita medica Dr. specialista ortopedico Ospedale Cardarelli di Persona_5
Napoli, rispettivamente del 7.10.2019, 24.10.2019 e 19.11.2019, quest'ultimo riportante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti;
n. 3 referti ecografici (ginocchio dx. spalla dx, collo piede dx) effettuati presso il Centro Albatros di Trentola Ducenta il 28.10.2019; n. 1 referto visita medica Dr. , specialista ortopedico Ospedale Cardarelli di Napoli, Persona_6
del 19.11.2019.
Per ciascuno dei periziandi, l'accertamento medico legale del consulente del giudice è stato effettuato non solo col vaglio della documentazione clinica e sanitaria richiamata ma, altresì, in data 12.11.2021, con un approfondito esame obiettivo, che lo stesso consulente medico di parte dell'odierno appellante, pur contestandone le risultanze, non esita a definire scrupoloso.
E per entrambi il c.t.u. affermava, all'esito della visita ed alla luce del quadro obiettivo, con motivazione corretta sul piano logico e tecnico, che può essere posta a fondamento della presente decisione perché immune da ogni rilievo critico, non essendovi validi motivi per disattendere i risultati, la “piena compatibilità tra la dinamica dell'evento e la produzione delle lesioni personali”, sicché concludeva per il seguente accertamento medico-legale:
- : “Postumi di trauma da incidente stradale con escoriazioni per il corpo, Controparte_3
contusione e distorsione ginocchio dx con lesione del menisco laterale e distrazione del LCA, di spalla dx con lesione del muscolo sovraspinoso, contusione emitorace dx”, per una durata complessiva della malattia di gg 40 (ITT 100% gg 10, ITP 50% gg 15, ITP 25% gg 15) e postumi di danno biologico quantificati nel 4,5% di invalidità permanente parziale;
- “Postumi di trauma da incidente stradale con escoriazioni per il corpo, Controparte_2
contusione e distorsione ginocchio dx con lesione del corno posteriore del menisco mediale, distrazione del LCA come da interessamento lesivo, di spalla dx con distrazione del tendine del sovraspinoso e disomogeneità del tendine del sottoscapolare, caviglia dx con disomogeneità del legamento peroneo astragalico anteriore, lesione parziale del peroneo calcaneare”, per una durata complessiva della malattia di gg 40 (ITT 100% gg 10, ITP 50% gg 15, ITP 25% gg 15) e postumi di danno biologico quantificati nel 5% di invalidità permanente parziale.
Invero, non condivisibili sono le censure mosse al riguardo da parte appellante, dal momento che esse hanno ad oggetto non tanto la ctu in sé, quanto piuttosto presunte irregolarità amministrative dei centri medici nei quali sarebbero state effettuati gli esami strumentali i cui
- Pagina 7 - referti, prodotti dagli odierni appellati, sono così entrati a far parte del fascicolo medico-legale allegato alla ctu.
Al riguardo, va in ogni caso rilevato, innanzitutto, che le critiche mosse dall'appellante avverso tali atti si appalesano: o completamente non circostanziate e, dunque, già in sede di allegazione, tamquam non esset (è il caso dei referti del definito Controparte_5
“attenzionato”, senza aggiungere altro); o destituite di un benché minimo principio di prova
(nel caso dei referti del PS di Maddaloni, peraltro struttura pubblica, in relazione alla quale si afferma un mero sospetto basato su una presunta inchiesta menzionata in un articolo apparso sulla stampa quotidiana locale;
oppure, in ogni caso, infondate o, comunque, ininfluenti ai fini della decisione (come nel caso del centro Albatros, già oggetto di vaglio operato dal giudice di primo grado).
Infatti, quanto alle presunte irregolarità relative all'Albatros Medical Center di Trentola
Dugenta, parimenti non può concludersi per l'inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Vero è che in atti è versata documentazione del Comando di Polizia Municipale e del Comune di Trentola Ducenta dalla quale emergono irregolarità amministrative del centro diagnostico de quo e dei locali in cui si sarebbe svolta l'attività, risultanti chiusi in sede di ispezione.
Tuttavia, altresì, rilevante, in punto di utilizzabilità della documentazione medica rilasciata, è il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Trento r.g.n.r. 2494/2021 r.g.i.p.
2051/2021 del 15.02.2022, in copia in atti, laddove si afferma testualmente “come già accertato in altre denunce coinvolgenti il centro Albatros, menzionato dal P.M., non si trattava di un centro fantasma e lo stesso era risultato attivo nel periodo tra il 20.2.2019 e il
23.4.2020”. Il G.i.p., verificato che la partita iva della struttura era risultata attiva nel periodo di interesse, coerentemente conclude che un'attività poteva dunque essere svolta e che la mancanza di autorizzazioni all'esercizio della struttura non ne precludeva, in ogni caso, un suo funzionamento irregolare, disponendo così l'archiviazione.
L'appellante eccepisce la tardività del deposito in prime cure del menzionato decreto, ma l'eccezione è infondata poiché la produzione di un documento quale precedente giurisprudenziale non è equiparabile alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza rilevante per la decisione, che è invece attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie (Trib. Milano sez. IV, 13-16/02/2018, n.1645).
In conclusione, si ritiene, pertanto, che l'indagine del c.t.u. sia condivisibile nelle modalità e nelle conclusioni e che non vi siano elementi per i quali da essa occorra discostarsi.
Le lesioni riportate dagli odierni appellati, nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto, sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come
- Pagina 8 - descritta nelle dichiarazioni rese dal testimone escusso in primo grado ma, soprattutto, dall'insieme della documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti e dalle risultanze dell'espletata Ctu medico-legale correttamente resa dal dott. . Persona_3
Quanto all'ultimo motivo, relativo alla pronuncia sulle spese, il rigetto del presente gravame comporta la conferma della statuizione resa in primo grado, sicché esso è infondato.
Sull'avvenuto riconoscimento poi, in prime cure, di un importo anche per la fase di negoziazione assistita, va detto che in materia di circolazione stradale, con riguardo alle liquidazione delle spese legali stragiudiziali in sede di causa, si è già da tempo pronunciata la
Cassazione secondo cui: “Anche le spese per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale nella gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 26973, ud. 24/06/2008, dep. 11/11/2008, n.26973).
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa (Cass. n.
26368/2022, Cass. n. 997/2010; Cass. n. 6442/2017). A tal fine, è necessario che il giudice del merito valuti se il danno doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo: l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (cass. n. 24481/2020).
Rilevato che, all'esito di tale valutazione ex ante, la lite ben poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte, nella fase stragiudiziale, le relative spese sono dunque state correttamente liquidate dal giudice di primo grado.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
n. 147/2022 (scaglione € 5.200-€ 26.000) con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
− dichiara la contumacia di Controparte_4
- Pagina 9 - − rigetta l'appello;
− condanna la al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese di lite, che liquida in € 2.159,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
− dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 21.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 972 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 569/2022 del Giudice di Pace di Sant'Agata de'Goti (Bn), pubblicata in data 30 dicembre 2022, vertente
TRA
, p.i. in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Caserta, alla via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, c.f. , elett.te C.F._2 Controparte_3 C.F._3
dom.ti in Frattamaggiore (Na), al Corso Garibaldi n. 19, presso lo studio dell'avv. Biagio
Auletta, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
APPELLATI
NONCHÉ
p.i. , con sede in Mondolfo (Ps) alla Via Friuli n. 2 Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza “figurata” del 31.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 569/2022, con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata de'Goti (Bn) aveva accolto,
- Pagina 1 - previa riunione dei tre distinti giudizi, la domande risarcitorie promosse dai Sigg. CP
, e , nei confronti della e di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
Siffatte domande traevano origine dal sinistro stradale occorso in data Controparte_4
26.09.2019, ore 13:30 circa, in Durazzano (Bn), lungo Viale Sant'Alfonso, allorquando i
Sigg. e rispettivamente quale conducente e passeggero, Controparte_3 Controparte_2
a bordo del motociclo modello LI 50, tg. X8HZ69, di proprietà del Sig. CP
, venivano tamponati dal conducente del motociclo Piaggio Beverly 200, tg
[...]
BM35036, di proprietà della assicurato per la r.c.a. con la . Controparte_4 Parte_1
A sostegno del gravame deduceva, in particolare: erronea valutazione ed Parte_1
utilizzazione della prova testimoniale dal parte del giudice di prime cure, laddove al contrario essa risulterebbe inattendibile, lacunosa e priva di valenza giuridica e, pertanto, inidonea a provare il fatto ex art. 2697 c.c.; erronea valutazione della prova del nesso causale tra evento- lesioni-menomazioni, stante il difetto dei requisiti minimi di fidefacenza della documentazione sanitaria prodotta dagli attori posta incolpevolmente dal consulente a base della c.t.u.; erronea pronuncia sulle spese, comportando l'accoglimento la condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio e perché il giudice di prime cure non avrebbe dovuto riconoscere un importo anche per la fase di negoziazione assistita.
Per tali motivi chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza: accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, dichiarare le domande di , e Controparte_1 Controparte_3
infondate in fatto e diritto e condannare gli appellati alla restituzione di Controparte_2
quanto ricevuto a titolo di risarcimento (con interessi fino al saldo), compresi i costi delle c.t.u. espletate in primo grado e le spese legali riconosciute al difensore antistatario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di Controparte_1
risarcimento per danni a cose, con interessi fino al saldo, nonché, in ragione del rinnovo delle operazioni peritali, con ripetizione degli esami strumentali, condannare e Controparte_3
alla restituzione di quanto ricevuto con interessi fino al saldo o, in caso di Controparte_2
minore quantificazione del danno biologico, alla restituzione della differenza rispetto a quanto già incassato, nonché parametrare le spese legali di primo grado (con decurtazione dell'importo riconosciuto per la fase di negoziazione assistita), con ulteriore condanna dei costi di c.t.u., il tutto vinte le spese del presente grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio i Sigg. , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
i quali eccepivano: l'inammissibilità dell'appello, per genericità delle motivazioni poste a base del gravame, per mancata indicazione delle parti della sentenza da riformare e per mancata
- Pagina 2 - indicazione delle modifiche da apportarvi;
nonchè la sua infondatezza, stante la corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice del merito, tanto per la prova testimoniale quanto per il nesso causale evento-lesioni-menomazioni attraverso la valida documentazione medica in atti, correttamente valutata dal c.t.u., dr. . Per_1
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio del secondo grado.
Con ordinanza del 31.05.2024, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 31.1.2025, a seguito della quale veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non Controparte_4 costituitasi.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto di appello una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017), e dall'art. 348 c.p.c..
Nel merito, l'appello è infondato.
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione ed utilizzazione della prova testimoniale nella sentenza impugnata, poiché inattendibile, lacunosa e priva di valenza giuridica, e dunque inidonea al provare il fatto storico ex art. 2697 c.c..
Tuttavia, la lettura delle dichiarazioni testimoniali rese, in contraddittorio tra le parti, dal teste all'udienza del 12.4.2021, unitamente al materiale probatorio già Testimone_1
oggetto di corretta valutazione in prime cure, ovvero documentazione fotografica e medica versata nel primo grado nell'ambito dei giudizi riuniti, supporta nel complesso, in maniera chiara e coerente, la dinamica dei fatti emersa negli scritti difensivi degli appellati, sicché deve ritenersi accertato che effettivamente il sinistro per cui è causa è occorso in data
26.09.2019, ore 13:30 circa, in Durazzano (BN), lungo Viale Sant'Alfonso, allorquando, i
Sigg. e rispettivamente quale conducente e passeggero, Controparte_3 Controparte_2
a bordo dello motociclo modello LI 50, tg. X8HZ69, di proprietà di , Controparte_1
venivano tamponati dal conducente del motociclo Piaggio Beverly 200, tg BM35036, di proprietà della assicurato per la r.c.a. con la , con produzione Controparte_4 Parte_1
dei danni materiali e delle lesioni personali così come risultanti dall'istruttoria del primo grado di giudizio.
- Pagina 3 - Parte appellante, nel dettaglio, rileva una presunta inattendibilità del teste escusso poiché, da un lato, lo stesso avrebbe reso dichiarazioni lacunose o incomplete e, dall'altro, in virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra le parti.
Orbene, dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado emerge, al contrario, in modo chiaro e circostanziato, che il predetto teste, all'udienza del 12.04.2021, dopo aver dichiarato le proprie generalità, ha riferito la data, il luogo e l'orario del sinistro, nonché, contrariamente a quanto rilevato dall'appellante nel proprio atto di appello, il motivo per cui si trovava in Durazzano ovvero testualmente: “Era il 26 settembre del 2019 e mi trovavo in Durazzano (BN) precisamente alla Via D'Alfonso ed erano le 13:30 circa …
Precisamente mi trovavo nei pressi del negozio “Progetto Porte”, provando per tale via sia di essere stato presente sui luoghi di causa per propri motivi personali che di ricordarne le circostanze di tempo e di luogo.
Successivamente, sempre dal verbale di udienza, emerge che il teste è stato interrogato ulteriormente sui capi b) e c) dell'atto introduttivo di primo grado, capi che ricostruiscono precisamente quanto accaduto ed in merito alle circostanze ivi specificatamente indicate ha affermato: “improvvisamente un motociclo Beverly di colore panna nel tentativo improvviso di superare il motociclo LI di colore blu, lo tamponava, facendolo cadere al suolo sul lato destro, unitamente al conducente e al trasportato del motociclo LI che cadevano entrambi al suolo sul lato destro”. Ebbene dalle suddette dichiarazioni, chiare e coerenti, emerge che il teste ha ben rammentato la dinamica del sinistro e, nello specifico, dell'impatto, il colore dei due motoveicoli e il tipo, nonché che gli occupanti del mezzo danneggiato fossero caduti al suolo, insieme a quest'ultimo, sul lato destro.
Ancora, nel medesimo verbale, riferisce compiutamente i danni occorsi al motoveicolo
LI e le lesioni che gli occupanti dello stesso ( ”) hanno subito Parte_2
nell'immediatezza dell'incidente, oltre a fornire la descrizione esatta dell'occupante del motoveicolo danneggiante, che, peraltro, riferisce in aggiunta il teste, ha soccorso i due caduti dal veicolo danneggiato e fornito la propria utenza telefonica ed i dati assicurativi.
Privo di pregio è, altresì, il rilievo dell'appellante secondo cui il teste non avrebbe specificato con precisione quale dei due feriti fosse conducente e quale trasportato. Infatti, la prova orale de qua è stata dedotta, ammessa ed espletata su specifici capitoli, contenenti l'espresso riferimento a tale circostanza, confermati dal teste.
Il quale, ancora, riferisce, altresì, delle condizioni meteorologiche e del fondo stradale
(giornata soleggiata e fondo asciutto), dell'uso del casco da parte dei due motociclisti, del mancato intervento di forze dell'ordine e dell'ambulanza.
- Pagina 4 - Non solo. Sempre dai verbali di causa emerge che il Giudice di prime cure ha voluto richiamare il teste per un chiarimento relativamente alla ragione di tale viaggio a Durazzano da parte dei tre amici, tutti residenti in [...], e lo stesso ha chiarito che il e la CP_3
vi si erano recati per motivi di lavoro mentre egli li aveva accompagnati, a bordo di CP_2
un proprio motociclo, perché diretto al negozio Progetto Porte, e tanto contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nel primo motivo di ricorso.
Pertanto, in ordine al fatto storico e alla dinamica del sinistro, alcuna contraddizione o discrasia è emersa a seguito dell'attività istruttoria espletata in primo grado tra la deposizione resa dal teste escusso e le altre risultanze agli atti del processo, risaltando, per tale via, una piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza.
Si evidenzia, infatti, una pluralità di elementi inferenziali concordanti dal raffronto delle dichiarazioni testimoniali con le ulteriori dalle risultanze documentali e mediche (ad es. i due referti medici del pronto soccorso del vicino ospedale di Maddaloni, redatti in pari data, alle ore 14.09 e 14.10 circa e riportanti entrambi trauma da incidente stradale), confluite, peraltro, nelle consulenze tecniche, che conferma la correttezza di quanto già evidenziato in primo grado dagli appellati.
Infine, l'appellante vorrebbe far discendere una inattendibilità delle dichiarazioni del teste dal rapporto di amicizia intrattenuto con gli attori/odierni appellati. Il rilievo è privo di pregio.
Invero, è orientamento giurisprudenziale consolidato che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste debba avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già aprioristicamente, in quanto il giudizio sull'attendibilità risulterebbe altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza (Cass. n. 19215/2015).
L'incapacità a testimoniare e l'eventuale valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese operano infatti su due piani differenti. Mentre ex art. 246 c.p.c. la prima dipende dalla presenza di un interesse giuridico (e non di mero fatto) di parte idoneo a legittimare la partecipazione del teste al giudizio e la relativa violazione ridonda in termini di nullità relativa della testimonianza, suscettibile di sanatoria ex art. 157 c.p.c. co. 2, (v. Cass., Sez. Un.,
23/9/2013, n. 21670), la seconda, invece, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con
- Pagina 5 - le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) - cfr. ex plurimis,
Cass. n. 9630/2024.
La Suprema Corte insegna che non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti un vincolo anche di parentela o finanche coniugale, non potendo l'attendibilità essere esclusa, aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. n. 6001/2023, Cass. n.
2295/21).
A fortiori, il mero vincolo di conoscenza o amicizia che lega una delle parti in causa con il teste, che comunque è soggetto terzo rispetto al giudizio, in assenza di qualsivoglia interesse familiare o economico rilevante per la causa, non inficia ex se l'attendibilità del teste e non invalida la prova assunta.
Sicché nel caso di specie deve concludersi che essa, in assenza di elementi contrastanti o dissonanti rispetto al quadro istruttorio e presuntivo complessivamente emergente dagli atti di causa, è stata rettamente riconosciuta dal giudice di prime cure come attendibile, esaustiva e concordante.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante contesta la prova del nesso causale tra evento- lesioni-menomazioni, stante il difetto dei requisiti minimi di fidefacenza della documentazione sanitaria prodotta dagli attori, posta incolpevolmente dal consulente a base della c.t.u.. Il motivo è infondato.
Infatti, parte appellante attribuisce una carenza dei requisiti minimi di fidefacienza alla documentazione medica rilasciata dall'Albatros Medical Center di Trentola Ducenta (Ce) alla luce di certificazioni amministrative comprovanti la non operatività dello stesso e articoli di stampa che lo definirebbero “Centro Fantasma”. Allega, a sospetto, altresì l'attività medica del professionista del Pronto Soccorso, dott. , che compilò i relativi referti Persona_2
presso l'Ospedale di Maddaloni, nonché la credibilità del Controparte_5
che viene definito, senza alcuna precisazione in merito, come “attenzionato”,
[...]
Al riguardo, va rilevato che in prime cure sono state effettuate due consulenze medico-legali, ad opera del c.t.u., Dott. . Persona_3
Per entrambi i danneggiati, il consulente ha vagliato la documentazione sanitaria prodotta dalle parti e allegata alla ctu.
Per , nello specifico: referto PS Ospedale di Maddaloni del 26.09.2019; n. 3 Controparte_3
referti del dott. con studio in Napoli, rispettivamente del 15.10.2019, Persona_4
11.11.2019 e 20.12.2019, quest'ultimo riportante l'avvenuta guarigione con postumi
- Pagina 6 - permanenti;
e referto strumentale RMN del 22.10.2019 effettuato presso lo studio radiologico di CP_5 CP_5
Per nello specifico: referto PS Ospedale di Maddaloni del 26.09.2019; n. Controparte_2
3 referti visita medica Dr. specialista ortopedico Ospedale Cardarelli di Persona_5
Napoli, rispettivamente del 7.10.2019, 24.10.2019 e 19.11.2019, quest'ultimo riportante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti;
n. 3 referti ecografici (ginocchio dx. spalla dx, collo piede dx) effettuati presso il Centro Albatros di Trentola Ducenta il 28.10.2019; n. 1 referto visita medica Dr. , specialista ortopedico Ospedale Cardarelli di Napoli, Persona_6
del 19.11.2019.
Per ciascuno dei periziandi, l'accertamento medico legale del consulente del giudice è stato effettuato non solo col vaglio della documentazione clinica e sanitaria richiamata ma, altresì, in data 12.11.2021, con un approfondito esame obiettivo, che lo stesso consulente medico di parte dell'odierno appellante, pur contestandone le risultanze, non esita a definire scrupoloso.
E per entrambi il c.t.u. affermava, all'esito della visita ed alla luce del quadro obiettivo, con motivazione corretta sul piano logico e tecnico, che può essere posta a fondamento della presente decisione perché immune da ogni rilievo critico, non essendovi validi motivi per disattendere i risultati, la “piena compatibilità tra la dinamica dell'evento e la produzione delle lesioni personali”, sicché concludeva per il seguente accertamento medico-legale:
- : “Postumi di trauma da incidente stradale con escoriazioni per il corpo, Controparte_3
contusione e distorsione ginocchio dx con lesione del menisco laterale e distrazione del LCA, di spalla dx con lesione del muscolo sovraspinoso, contusione emitorace dx”, per una durata complessiva della malattia di gg 40 (ITT 100% gg 10, ITP 50% gg 15, ITP 25% gg 15) e postumi di danno biologico quantificati nel 4,5% di invalidità permanente parziale;
- “Postumi di trauma da incidente stradale con escoriazioni per il corpo, Controparte_2
contusione e distorsione ginocchio dx con lesione del corno posteriore del menisco mediale, distrazione del LCA come da interessamento lesivo, di spalla dx con distrazione del tendine del sovraspinoso e disomogeneità del tendine del sottoscapolare, caviglia dx con disomogeneità del legamento peroneo astragalico anteriore, lesione parziale del peroneo calcaneare”, per una durata complessiva della malattia di gg 40 (ITT 100% gg 10, ITP 50% gg 15, ITP 25% gg 15) e postumi di danno biologico quantificati nel 5% di invalidità permanente parziale.
Invero, non condivisibili sono le censure mosse al riguardo da parte appellante, dal momento che esse hanno ad oggetto non tanto la ctu in sé, quanto piuttosto presunte irregolarità amministrative dei centri medici nei quali sarebbero state effettuati gli esami strumentali i cui
- Pagina 7 - referti, prodotti dagli odierni appellati, sono così entrati a far parte del fascicolo medico-legale allegato alla ctu.
Al riguardo, va in ogni caso rilevato, innanzitutto, che le critiche mosse dall'appellante avverso tali atti si appalesano: o completamente non circostanziate e, dunque, già in sede di allegazione, tamquam non esset (è il caso dei referti del definito Controparte_5
“attenzionato”, senza aggiungere altro); o destituite di un benché minimo principio di prova
(nel caso dei referti del PS di Maddaloni, peraltro struttura pubblica, in relazione alla quale si afferma un mero sospetto basato su una presunta inchiesta menzionata in un articolo apparso sulla stampa quotidiana locale;
oppure, in ogni caso, infondate o, comunque, ininfluenti ai fini della decisione (come nel caso del centro Albatros, già oggetto di vaglio operato dal giudice di primo grado).
Infatti, quanto alle presunte irregolarità relative all'Albatros Medical Center di Trentola
Dugenta, parimenti non può concludersi per l'inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Vero è che in atti è versata documentazione del Comando di Polizia Municipale e del Comune di Trentola Ducenta dalla quale emergono irregolarità amministrative del centro diagnostico de quo e dei locali in cui si sarebbe svolta l'attività, risultanti chiusi in sede di ispezione.
Tuttavia, altresì, rilevante, in punto di utilizzabilità della documentazione medica rilasciata, è il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Trento r.g.n.r. 2494/2021 r.g.i.p.
2051/2021 del 15.02.2022, in copia in atti, laddove si afferma testualmente “come già accertato in altre denunce coinvolgenti il centro Albatros, menzionato dal P.M., non si trattava di un centro fantasma e lo stesso era risultato attivo nel periodo tra il 20.2.2019 e il
23.4.2020”. Il G.i.p., verificato che la partita iva della struttura era risultata attiva nel periodo di interesse, coerentemente conclude che un'attività poteva dunque essere svolta e che la mancanza di autorizzazioni all'esercizio della struttura non ne precludeva, in ogni caso, un suo funzionamento irregolare, disponendo così l'archiviazione.
L'appellante eccepisce la tardività del deposito in prime cure del menzionato decreto, ma l'eccezione è infondata poiché la produzione di un documento quale precedente giurisprudenziale non è equiparabile alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza rilevante per la decisione, che è invece attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie (Trib. Milano sez. IV, 13-16/02/2018, n.1645).
In conclusione, si ritiene, pertanto, che l'indagine del c.t.u. sia condivisibile nelle modalità e nelle conclusioni e che non vi siano elementi per i quali da essa occorra discostarsi.
Le lesioni riportate dagli odierni appellati, nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto, sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come
- Pagina 8 - descritta nelle dichiarazioni rese dal testimone escusso in primo grado ma, soprattutto, dall'insieme della documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti e dalle risultanze dell'espletata Ctu medico-legale correttamente resa dal dott. . Persona_3
Quanto all'ultimo motivo, relativo alla pronuncia sulle spese, il rigetto del presente gravame comporta la conferma della statuizione resa in primo grado, sicché esso è infondato.
Sull'avvenuto riconoscimento poi, in prime cure, di un importo anche per la fase di negoziazione assistita, va detto che in materia di circolazione stradale, con riguardo alle liquidazione delle spese legali stragiudiziali in sede di causa, si è già da tempo pronunciata la
Cassazione secondo cui: “Anche le spese per l'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale nella gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio della regolarità causale” (Cass. Civ. Sez. Un. n. 26973, ud. 24/06/2008, dep. 11/11/2008, n.26973).
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa (Cass. n.
26368/2022, Cass. n. 997/2010; Cass. n. 6442/2017). A tal fine, è necessario che il giudice del merito valuti se il danno doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo: l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (cass. n. 24481/2020).
Rilevato che, all'esito di tale valutazione ex ante, la lite ben poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte, nella fase stragiudiziale, le relative spese sono dunque state correttamente liquidate dal giudice di primo grado.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
n. 147/2022 (scaglione € 5.200-€ 26.000) con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
− dichiara la contumacia di Controparte_4
- Pagina 9 - − rigetta l'appello;
− condanna la al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese di lite, che liquida in € 2.159,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
− dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 21.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 10 -