Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza breve 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2022, proposto da
NO NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenza Scagliotti, Francesco Volpe, Benedetta Pasti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cornedo Vicentino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale del Comune di Cornedo Vicentino n. 72 del 19.10.2021 recante “ esame osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Piano di Recupero del centro storico di Cornedo ”, pubblicata all'Albo Pretorio dal 20 ottobre 2021 al 5 novembre 2021;
- della delibera della Giunta Comunale del Comune di Cornedo Vicentino n. 92 del 9.10.2020 di adozione del predetto Piano;
nonché ogni altro atto presupposto o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. IC NO espone di essere proprietario nel Comune di Cornedo Vicentino di una Villa Veneta e dell’area pertinenziale, denominata Villa RU Bonetti, detta “ER, che risulta sottoposta a vari vincoli e, segnatamente, a vincolo monumentale diretto, impresso con D.M. 16.12.1969, ai sensi della l. 1089/1939, relativo alla parte edificata e alla corte fiorita, a vincolo paesaggistico, impresso con D.M. 22.02.1964, ai sensi della l. 1089/1939, relativo a tutta la restante area scoperta (orto, brolo e bosco) quale “area di notevole interesse pubblico”, nonché a vincolo paesaggistico ex lege per aree boscate (art. 142 lett. g. d.lgs 42/2004).
Gli strumenti urbanistici generali (PAT e PI) del Comune di Cornedo Vicentino inoltre vincolano l’intera proprietà unitariamente intesa (sia la parte edificata che tutta l’area scoperta bosco compreso) come “Contesto figurativo”.
Il medesimo Piano degli Interventi classifica la villa, ed anche una parte di scoperto circostante, come zona “A1 centro storico” (art. 18 NTO). Quanto a tutta la restante area scoperta (orto, brolo e bosco), il PI recepisce il vincolo paesaggistico di area di notevole interesse pubblico e la classifica, ai fini della sua tutela, come “Verde Privato” (art. 34 NTO).
Con la gravata delibera n. 92 del 9.10.2020 il Comune di Cornedo Vicentino ha adottato un nuovo Piano di Recupero del Centro Storico che ha rinnovato il vincolo per “area a verde pubblico o di interesse collettivo” su tutta l’area scoperta retrostante la villa (orto, brolo e bosco), già previsto dal precedente Piano.
Il nuovo strumento ha inoltre introdotto un percorso per la pubblica viabilità pedonale che taglia a metà il compendio interrompendo l’unitarietà del Contesto Figurativo.
Con delibera di Giunta n. 72 del 19.10.2021, il Comune di Cornedo Vicentino ha approvato il Piano di Recupero, controdeducendo alle osservazioni presentate dal ricorrente in data 11.11.2020 che, di fatto, sono state rigettate.
2. Il ricorrente lamenta l’illegittimità dei predetti provvedimenti sulla base delle seguenti articolate censure:
“1. Violazione di legge per violazione dell’art. 16 comma 3 l. 1150/1942 e dell’art. 146 d.lgs. 42/2004;
2. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del travisamento dei fatti e della falsità del presupposto;
3. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della illogicità, della irragionevolezza e della contraddittorietà. Violazione del principio di proporzionalità;
4. Violazione del principio di gerarchia dei piani urbanistici Violazione del PI vigente (Tavola 2-2 e art. 34 NTO). Violazione degli artt. 3 e 19 ss l. reg. veneto 11/2004 e degli artt. 27 e 28 l.
457/1978;
5. Violazione del principio di gerarchia dei piani urbanistici Violazione del PI vigente (Tavola 1-2 e art. 33 NTO). Violazione del PTRC (art. 74), del PTCP (artt. 44, 45 e 46), del PAT (artt. 57, 20, 7 e 8) Violazione dell’art. 40 l. reg. veneto 11/2004 e dell’art. 10 comma 4 lett. f) d.lsg 42/2004;
6. Violazione di legge per violazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 39 D.P.R. n. 327/2001 (TU Espropri).”
3. Il Comune di Cornedo Vicentino Chioggia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio
4. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale ha rappresentato che il Comune, successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio, ha adottato una Variante al Piano di Recupero del Centro Storico che interviene sulla Tavola 08 modificando la classificazione dell’area scoperta situata alle spalle dell’edificato, il tracciato del sentiero pedonale e la sua qualificazione. Nella nuova Tavola 08, l’area scoperta retrostante la villa e la barchessa risulta classificata “Verde privato” (come nel Piano degli Interventi) e non più “Verde di interesse collettivo”, mentre il sentiero pedonale si sviluppa lungo i confini, anziché attraversare la proprietà, ed è qualificato come “elementi di connessione urbana da preservare” anziché come “elementi di connessione urbana potenziali”.
Tenuto conto che la Variante al Piano di Recupero è ancora in corso di approvazione, e che il suo contenuto potrebbe essere satisfattivo delle ragioni dedotte in giudizio, il ricorrente ha chiesto, per ragioni di economia processuale, il rinvio dell’udienza di merito; in subordine si è riportato integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo chiedendone l’accoglimento.
5. All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi in collegamento da remoto, i difensori di parte ricorrente hanno confermato che l’iter di approvazione della variante non è ancora terminato, insistendo, quindi, in via principale, per il rinvio, e, in subordine, per l’accoglimento del ricorso. Al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
6. In via preliminare il Collegio ritiene di non poter accordare il rinvio dell’udienza di trattazione in ragione delle esigenze di celerità, che connotano in particolare le udienze di smaltimento arretrato, alla luce del chiaro disposto di cui all’art. 73, comma 1-bis del D.Lgs. n. 104/2010 ai sensi del quale “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali che sono riportati nel verbale di udienza ”.
Come precisato dalla giurisprudenza, “ la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al giudice, il quale deve verificare l'effettiva opportunità di rinviare l'udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell'udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l'altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall'Amministrazione, occorra riconoscere alla parte, che ne faccia richiesta, il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti .” (Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2010, n.1032; Cons. Stato, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6823; Consiglio di Stato sez. II, 27/11/2019, n.8100; Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1802).
Avuto riguardo al caso di specie, non ricorrono quei casi eccezionali o quelle particolarissime giustificazioni che, in deroga al principio di ragionevole durata del giudizio, legittimano il rinvio della causa.
7. Ciò posto il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo, avente carattere assorbente.
7.1. Con la prima censura il ricorrente deduce che, tenuto conto che il compendio immobiliare di “Villa ER è interessato da vincoli monumentali e paesaggistici, il Piano di Recupero, nel cui ambito esso è ricompreso, doveva essere sottoposto al parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 16 comma 3 l. 1150/1942. L’applicabilità della cennata previsione normativa al procedimento volto all’approvazione del Piano di Recupero discende, a detta del ricorrente, dall’art. 28 comma 4 l. 457/1987 ed è peraltro pacifica in giurisprudenza che ha affermato l’equipollenza tra piano particolareggiato e piano di recupero (v. ex multis Cons. Stato sent. n. 922/2008).
Pur nel silenzio della legislazione urbanistica regionale di cui alla L.R. n. 11/2004, l’applicabilità della disposizione di rango statale di cui all’art. 16 comma 3 l. 1150/1942 al caso di specie si impone anche in forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente e del paesaggio”, oltre che della competenza concorrente in materia “governo del territorio”.
7.2. Gli assunti di cui innanzi meritano totale adesione.
Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 “ I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposte alla competente soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici ”.
La suddetta previsione normativa trova applicazione anche al procedimento di approvazione dei piani di recupero, stante la loro assimilazione ai piani particolareggiati.
Al riguardo infatti la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che il piano di recupero è notoriamente, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore generale ed è quindi equivalente al piano particolareggiato (dal quale si differenzia in quanto finalizzato piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso (Cons. Stato sentenza n. 922/2008; Cons. Stato, sez. IV, sentenza 14 ottobre 2005, n 5824; sentenza sez. V, 13 febbraio 1999, n. 151).
Questo Tribunale (T.A.R. Veneto, sentenza n. 587/2014) ha affermato che, pur nel silenzio della legge regionale, detto parere debba essere acquisito ai fini dell’approvazione di un piano urbanistico attuativo, ritenendo l’art. 16 l. n. 1150/1942 una norma di tutela ambientale, ovvero una norma in materia soggetta alla competenza esclusiva dello Stato, non derogabile dalle Regioni in quanto volta, come ritenuto dalla Corte costituzionale, a garantire una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale. Richiamando l’insegnamento del Giudice delle Leggi (per tutti si veda Corte Cost. 232/08 e n.367/2007) ha quindi statuito “ che la disciplina regionale non può prevedere deroghe agli istituti di protezione ambientale, “qualora prevedano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito va ricondotta l’autorizzazione paesaggistica”. (…) la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica nel procedimento diretto all’approvazione di un piano di lottizzazione trova un riscontro positivo sia, nell’art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942 sia, ancora, nell’art. 28 della stessa normativa, disciplina quest’ultima che, per quanto attiene i principi in materia ambientale, non può considerarsi automaticamente superata con l’introduzione della Legge Reg. n. 11/2004.
In giurisprudenza (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-04-2010, n. 1511) è stata riconosciuta l’applicabilità dell’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nel procedimento di approvazione dei piani di lottizzazione. Si è affermato che l’art. 28 citato “ estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l'intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta all'epoca dei fatti, ossia nel regime transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del Dlgs. 42/2004 ”.
I principi sopra richiamati hanno trovato integrale conferma da parte del Consiglio di Stato (sent. n. 7619 del 16.11.2021) secondo cui “ costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che la conservazione dell’ambiente e del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione anche nelle Regioni a statuto speciale, e non solo in quelle a statuto ordinario come il Veneto. Di conseguenza, sempre in generale, il legislatore statale conserva in questa materia il potere di vincolare la potestà legislativa regionale, anche primaria, al rispetto delle norme statali qualificate come riforme economico sociali, e fra esse le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela. Sempre la Corte ha in questo senso affermato per quanto qui interessa in via diretta, che il legislatore regionale non può “introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale” e in particolare non può disciplinare in modo difforme dalla legge statale i presupposti ed il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: per tutte, da ultimo, sul punto C. cost. 22 luglio 2021, n. 160, da cui la citazione e ove ampi ulteriori richiami.
16.2. Ciò posto, in base alla nota regola per cui, nel dubbio, le norme vanno interpretate in senso conforme a Costituzione, il silenzio sul punto specifico della l.r. n. 11/2004 va interpretato, così come fatto dal giudice di primo grado, come privo di rilevanza, nel senso di lasciare intatta l’applicabilità della disciplina statale di cui al d. lgs. n. 42/2004. Di conseguenza, in base al combinato disposto dell’art. 16 della l. n. 1150/1942 e dell’art. 146 dello stesso d. lgs. n. 42/2004, per l’intervento per cui è causa è stata correttamente richiesta l’autorizzazione paesaggistica, su parere vincolante della Soprintendenza: in questo senso la giurisprudenza di questo Consiglio, in particolare sez. VI, 15 marzo 2010, n. 1491, e 5 febbraio 2010, n. 538 .”.
E’ stato altresì osservato che “ Qualora le aree inserite in un piano di recupero siano dichiarate di notevole interesse pubblico e sottoposte a vincolo ex l. n. 1497 del 1939, è necessario ai fini dell'approvazione del piano il parere della competente soprintendenza che deve essere emesso entro 2 mesi dalla richiesta.” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 08/10/1997, n. 1531).
7.3. Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie deve rilevarsi l’illegittimità delle Delibere giuntali impugnate, non avendo acquisito il Comune in via preventiva il prescritto parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 16 comma 3 l. 1150/1942.
Il Collegio ritiene che il vizio di legittimità testé accertato sia radicale, tenuto conto della sua consistenza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 5 del 27 aprile 2015).
8. In definitiva, l’acclarata fondatezza del primo motivo del ricorso comporta, con l’assorbimento delle restanti censure suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015), l’accoglimento dell’impugnativa. Conseguentemente gli atti impugnati vanno annullati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera della Giunta Comunale del Comune di Cornedo Vicentino n. 72 del 19.10.2021 recante “esame osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Piano di Recupero del centro storico di Cornedo” e la delibera della Giunta Comunale del Comune di Cornedo Vicentino n. 92 del 9.10.2020 di adozione del predetto Piano.
Condanna il Comune di Cornedo Vicentino al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO