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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1771/2022 R.G., promosso da
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
MILITELLO (ME) il 24/03/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLO MARZIA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] NT C.F._2
MILITELLO (ME) il 01/08/1972 elettivamente domiciliato in VIA FILOSSENO 13
MARINA DI CARONIA presso lo studio dell'avv. FRAGALE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022, premetteva di aver Parte_1 contratto, in data 11 agosto 2003, matrimonio concordatario con NT
, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Marco d'Alunzio
[...] al n. 8, parte II, Serie A, Anno 2003; che dal matrimonio erano nati tre figli: Per_1
1 (14.06.2007), (02.04.2010) e Per_2 Persona_3 Persona_4
(15.09.2013); che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile, a causa delle condotte del marito;
ciò premesso chiedeva la separazione con addebito al l'affido esclusivo dei figli alla madre con CP_1 regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento della prole di € 750,00, oltre Istat e al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione per intero dell'assegno unico universale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva – successivamente all'udienza presidenziale, precisamente in data 15.9.2023 – chiedendo NT la pronunzia di separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli con dimora preferenziale presso la madre alla quale assegnare la casa familiare;
il resistente, poi, si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 450,00 oltre a far fronte al 50% delle spese straordinarie.
In corso di causa, dopo l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Presidente con ordinanza dell'11.6.2023, le parti chiedevano un rinvio per trasformare il rito in consensuale e, successivamente all'udienza del 9.4.2025, aderivano alla proposta formulata dal Giudice con provvedimento del 19.2.2025 come di seguito trascritta: “- rinuncia alla domanda di addebito attesa l'inutilità pratica della stessa, poiché il resistente non ha avanzato domanda di assegno di mantenimento;
- affido condiviso dei figli e domiciliazione presso la madre, cui resta assegnata la casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita come da ordinanza presidenziale;
- assegno per il mantenimento dei figli a carico del resistente di € 600,00, rivalutabile annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo CNF.”
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di aderire alla prefata proposta con richiesta di compensazione delle spese processuali, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi alle condizioni concordate.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
2 1. Pronunzia la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui alla proposta del
19.2.2025 come recepita dalle parti all'udienza del 9.4.2025;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1771/2022 R.G., promosso da
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
MILITELLO (ME) il 24/03/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLO MARZIA, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] NT C.F._2
MILITELLO (ME) il 01/08/1972 elettivamente domiciliato in VIA FILOSSENO 13
MARINA DI CARONIA presso lo studio dell'avv. FRAGALE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022, premetteva di aver Parte_1 contratto, in data 11 agosto 2003, matrimonio concordatario con NT
, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Marco d'Alunzio
[...] al n. 8, parte II, Serie A, Anno 2003; che dal matrimonio erano nati tre figli: Per_1
1 (14.06.2007), (02.04.2010) e Per_2 Persona_3 Persona_4
(15.09.2013); che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile, a causa delle condotte del marito;
ciò premesso chiedeva la separazione con addebito al l'affido esclusivo dei figli alla madre con CP_1 regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento della prole di € 750,00, oltre Istat e al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione per intero dell'assegno unico universale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva – successivamente all'udienza presidenziale, precisamente in data 15.9.2023 – chiedendo NT la pronunzia di separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli con dimora preferenziale presso la madre alla quale assegnare la casa familiare;
il resistente, poi, si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 450,00 oltre a far fronte al 50% delle spese straordinarie.
In corso di causa, dopo l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Presidente con ordinanza dell'11.6.2023, le parti chiedevano un rinvio per trasformare il rito in consensuale e, successivamente all'udienza del 9.4.2025, aderivano alla proposta formulata dal Giudice con provvedimento del 19.2.2025 come di seguito trascritta: “- rinuncia alla domanda di addebito attesa l'inutilità pratica della stessa, poiché il resistente non ha avanzato domanda di assegno di mantenimento;
- affido condiviso dei figli e domiciliazione presso la madre, cui resta assegnata la casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita come da ordinanza presidenziale;
- assegno per il mantenimento dei figli a carico del resistente di € 600,00, rivalutabile annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo CNF.”
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di aderire alla prefata proposta con richiesta di compensazione delle spese processuali, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi alle condizioni concordate.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
2 1. Pronunzia la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui alla proposta del
19.2.2025 come recepita dalle parti all'udienza del 9.4.2025;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3