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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2881/2022
Il giorno 03/04/2025, nella causa iscritta al n RG 2881 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2881/2022 promossa da:
), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso la Casa Comunale, in , P. le P. Guglielmotti 7, con gli avv.ti Parte_1
MARINO MARINA ), OCCAGNA DOMENICO e C.F._1 Parte_2
, dai quali rappresentato e difeso giusta procura generale
[...]
APPELLANTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA COLA DI RIENZO CP_1 C.F._2
111 00192 ROMA con l'avv. DE ANGELIS PAOLO ) dal quale C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 5 1. Il Comune di ha proposto appello avverso la sentenza n. 1966/2021, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di il 29.6.2022, con cui è stata accolta l'opposizione proposta da Parte_1 per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 011.2018.1000049843000 del CP_1
17.12.2018 per € 387,67 relativa al canone acqua del 2012.
A fondamento dell'appello, ha sostenuto che il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto la maturazione del termine di prescrizione, senza considerare l'intervenuta interruzione per effetto del sollecito di pagamento inoltrato con la raccomandata n. 61430109377-8, ricevuta dal destinatario in data 14.9.2015; inoltre, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un ulteriore di diritto, nella parte in cui non ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 17117, notificata da in data 30.3.2017, in base alla mera circostanza che CP_3
l'ingiunzione fosse stata indirizzata “al civico 71 e non al civico 71 A”; ciò in quanto la circostanza integrava al più una mera imprecisione, che, peraltro, non aveva impedito all'agente postale di individuare l'abitazione del destinatario e accertare, con atto pubblico, la sua temporanea assenza.
Si è costituito insistendo per la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e CP_1 concludendo per il rigetto dell'appello.
La quale concessionaria della riscossione, è rimasta Controparte_4 contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va chiarito che l'appello è ammissibile, non operando i limiti di cui all'art. 339 ultimo comma c.p.c., essendo la sentenza appellata resa secondo diritto.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in caso del tutto analogo a quello che ci occupa, infatti, la sentenza del giudice di pace che accerti la prescrizione del credito relativo al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, avendo ad oggetto un diritto indisponibile del è resa secondo diritto, indipendentemente dal valore Pt_1 della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 18184 del 25/08/2014).
Nel merito, l'appello è fondato.
In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi
3 di 5 dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso (Cass. Sez. Un. n. 3162 del 09/02/2011).
Nel caso di specie, il termine quinquennale deve farsi decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei consumi idrici riferiti all'anno 2012 e, quindi, dal 31.12.2012.
Orbene, risulta che il ha inviato l'atto denominato “sollecito di Parte_1 pagamento canone idrico e messa in mora”, che risulta ricevuta da il 4.9.2015. A tale atto deve CP_1 attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 ultimo comma c.c., con la conseguenza che dalla data di ricezione della raccomandata decorre un nuovo termine di prescrizione di pari durata che, al momento della notifica della ingiunzione di pagamento in data 23.1.2019, non era ancora maturato.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione della pretesa sottesa all'ingiunzione di pagamento sollevata da è infondata e merita di essere rigettata, con conseguente rigetto CP_1 dell'opposizione proposta in primo grado.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese liquidate in favore di (costituita in primo grado), devono essere distratte in CP_2 favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 1966/2021, emessa dal
Giudice di Pace di il 29.6.2022, così decide: Parte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 694,50 in favore del CP_1
di cui € 603,00 per compensi ed € 91,50 per spese vive, e in € Parte_1
241,00 per compensi relativi al giudizio di primo grado da distrarsi in favore dell'avv. Ornella
Marotta quale antistatario per il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per CP_2 legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
4 di 5 Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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