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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/09/2024, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 12/02/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2198/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Sfravara, C.F. C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, C.F._2
32, (fax 090/6011531; PEC: , giusta procura in atti Email_1
Ricorrente
CONTRO
L' Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso dal dott. Giovanni P.IVA_1
Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato
[...]
(C.F. ) e domiciliato Controparte_2 CP_3 C.F._3
presso il Servizio per il di Messina con sede in Viale San Martino n.62 – 98122 Messina CP_4
(PEC dipartimento.azienda. egione.sicilia.it); Email_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante pro - Controparte_5
tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. rappresentato e difeso, P.IVA_2 P.IVA_3
per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Persona_1
Repertorio 37590, raccolta 7131, dall' Avvocato Oliviero Atzeni, C.F. C.F._4
1 PEC, t,, ed elettivamente domiciliato, con il suo Email_3 procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
Resistenti
OGGETTO: Retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 01/07/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l' Controparte_1
e l' , deducendo di essere inserito nelle
[...] CP_6
graduatorie ex L.R. Sic. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore delle Amministrazioni resistenti come operaio a tempo determinato (TD), con la qualifica di addetto mezzi meccanici.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra TD e OTI (Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di
16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2017 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato, dal
2018 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 27 mensilità alle dipendenze dell' Controparte_1
.
[...]
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna di parte resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 1.728,00 (64 euro per 27 mensilità), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
L Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria del 21/11/2023 e, in via
[...]
preliminare chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, del presente giudizio con altri analoghi già pendenti.
2 Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli TD rispetto ai OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli TD svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge.
Contestava, inoltre, il conteggio operato dal ricorrente, ritenendolo errato, in rapporto alle giornate lavorate per ogni mese.
In ogni caso, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc del credito vantato dal ricorrente, rilevando che l'amministrazione sarebbe tenuta soltanto al pagamento delle sole integrazioni limitatamente ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 17/11/2023, prendendo atto della domanda CP_6 avanzata da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
ha dichiarato di essere inserito nelle graduatorie ex L.R. Sic. 16/96, e di aver Parte_1 prestato per molti anni attività lavorativa in favore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello come operaio a tempo determinato (TD), Controparte_1
assolvendo alle medesime mansioni disimpegnate dagli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Contr Lamentava, dunque, l'illegittima disparità di trattamento tra TD e determinata dagli artt. 11 Contr CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono solo in favore degli a corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £
7.500 (successivamente 4 euro) per ogni anno di servizio maturato, crescente fino a un massimo di
16 anni, così da arrivare ad un importo mensile di € 64.
Va premesso che risulta pacifica, incontestata e documentalmente provata attraverso gli attestati e le buste paga in atti, la circostanza che il ricorrente ha lavorato per diversi anni alle dipendenze della
Regione Siciliana – Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
3 in virtù di rapporti di lavoro a termine dal 1998 al 2022, con la qualifica di addetto mezzi meccanici.
È, altresì, pacifico che è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996
(G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e 14/2006, svolgendo le predette mansioni alle dipendenze del Ministero della Regione Siciliana – Assessorato dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per 30 giornate annuali nel 1998, per 49 giornate annuali nel 2000, per 51 giornate annuali nel 2001 e 2002, per 48 giornate annuali nel 2003, per 51 giornate annuali nel 2004 e 2005, per 69 giornate annuali nel 2006, per 78 giornate annuali nel 2007
e 2008, per 87 giornate annuali nel 2009, per 90 giornate annuali nel 2010, per 101 giornate annuali nel 2011, per 83 giornate annuali nel 2012, per 78 giornate annuali nel 2013 e 2014, per 101 giornate annuali nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, per 88 giornate annuali nel 2020, per 101 giornate annuali nel 2021, 2022 e 2023.
Occorre, dunque, rammentare che il rapporto di lavoro a termine contratto dal ricorrente è stato svolto nell'ambito del Servizio Forestale della , la cui attività è diretta alla Controparte_1 sistemazione idraulica e forestale del territorio ed è riconducibile nell'alveo dell'art. 2135 c.c., quale attività agricola diretta alla conservazione e alla massima utilizzazione del patrimonio forestale dell'ente regionale.
Ciò detto, non si ignora che parte della giurisprudenza abbia ritenuto che il rapporto degli operai forestali assunti dal servizio forestale regionale, ancorché assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, debba essere inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro degli operatori forestali ai fini istituzionali dell'Ente.
Date tali premesse, la natura pubblica del rapporto di lavoro del personale determinerebbe l'applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. 165/2001.
Sicché, dovendosi escludere la natura di imprenditori agricoli degli enti pubblici economici e non, ne deriverebbe l'inapplicabilità al caso di specie della deroga al regime del D. Lgs. 368/2001, prevista dall'art. 10 del medesimo corpo normativo.
Tuttavia, tale impostazione non appare condivisibile.
Infatti, pur riconoscendosi che il rapporto è stipulato tra il lavoratore ed un ente pubblico non economico, deve pure assumersi che si tratta pur sempre di un rapporto di lavoro di pubblico impiego di natura privatistica, agendo l'amministrazione come un datore di lavoro privato.
4 Ciò posto, al rapporto in questione risulta certamente applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n.
368/2001, ma non si vedono ragioni per escludere l'applicabilità anche della disciplina derogatoria prevista dall'art. 10. Infatti, l'anzidetta disposizione, in coerenza con la richiamata normativa sulla peculiarità del settore del lavoro agricolo e sulle esigenze dell'organizzazione del lavoro, prevede che “Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375”.
Dunque, posto che anche nel caso di specie l'ente pubblico non economico instaura con l'operaio a tempo determinato un rapporto di natura privatistica, non vi sono ragioni per ritenere che esso non sia qualificabile quale “datore di lavoro dell'agricoltura”, i cui rapporti con gli operai a tempo determinato sono esclusi dalla disciplina del decreto legislativo in questione.
E, del resto, tenuto conto del fatto che non vi sono elementi per ritenere che le caratteristiche dell'attività di natura agricola in senso lato esercitata dal datore di lavoro pubblico differisca da quella esercitata dal datore di lavoro privato, non vi sono nemmeno ragioni di ordine logico per giustificare una siffatta disparità di regime giuridico per i rapporti di lavoro intrattenuti con gli operai a tempo determinato.
Va, peraltro, ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato.
Ciò posto, va, altresì, specificato che entrambe le categorie di rapporto di lavoro (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46,
47 e 56.
Ai sensi dell'art. Art. 46, L. r. n. 16/96 Formazione dei contingenti “1. Ferma restando
l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.”
Ed ancora ai sensi dell'art. Art. 48 della predetta Legge, Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative: “
1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già
5 inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.
2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.”
Ed ancora, l'art. 56 della Legge Regionale n. 16/1996 indica il contingente di operai di cui l'Amministrazione si avvale, in ciascun distretto, per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo.
La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale, sono iscritti gli operatori che “sono già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative […] alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005”. E sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
Dunque, è evidente che gli operai a tempo determinato sono adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, svolgendo mansioni qualitativamente uguali a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale.
Peraltro, tali lavoratori sono soggetti alla medesima disciplina legislativa e contrattuale, come si evince dal combinato disposto degli artt. 45 ter e 49 l. n.16/1996, nonché dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla
6 Regione Siciliana (cfr. da ultimo Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (v. così Corte di Appello Catania n. 150/2020).
Ugualmente, le declaratorie contenute nel CCNL agli artt.35 e 49 CCNL 2006, non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a conferma che le mansioni espletate dal personale forestale dipendono esclusivamente dal livello posseduto, ma non anche dalla temporaneità o meno del contratto di lavoro.
Ciò posto, parte ricorrente rivendica il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni, come riconosciuta agli OTI dall'art. 11 accordo integrativo regionale, il quale operando una differenziazione tra operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato prevedeva che :
“La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così determinata: Per gli OTI a) dal salario nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001; b) Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell' 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. c) Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni. … Per gli TD : a) dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL del 01/01/1998 - 31/12/2001; b) Dal salario integrativo, che in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.”
Occorre altresì evidenziare che interpretando la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE, con univoco orientamento (sent. 22.12.2010, C 444/09 riuniti 456/09, sent. 13.9.2007, C-307/05), ha affermato che la clausola 4 al punto 1 è sufficientemente precisa e incondizionata, tanto da poter essere invocata ed applicabile anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, per il riconoscimento dei benefici economici connessi alla maturazione dell'anzianità di servizio.
Orbene, stante la portata generale del suddetto principio, la ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento non può concretizzarsi in una norma o nell'organizzazione del servizio, ma deve integrare un'oggettiva e proporzionale differenza del rapporto di lavoro o della prestazione, che esula dalla mera temporaneità del rapporto contrattuale.
A fronte di ciò, rimane priva di riscontro la tesi secondo cui le funzioni degli operai a tempo determinato sarebbero differenti da quelle degli operai a tempo indeterminato, atteso che tale allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio e che, in ogni caso, non si rinviene alcuna norma in cui ai lavoratori a tempo determinato è richiesta una prestazione lavorativa qualitativamente diversa rispetto a quella esigibile dal personale a tempo indeterminato.
7 Inoltre, deve rilevarsi che il c.d. terzo elemento, previsto e riconosciuto per i lavoratori a tempo determinato, non può ritenersi compensativo della mancata corresponsione dei miglioramenti economici relativi all'anzianità di servizio, ma piuttosto di altri emolumenti retributivi, come tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie.
In ragione di quanto esposto, si ritiene di dover riconoscere il diritto del ricorrente a percepire l'indennità professionale legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato.
In ordine al quantum debeatur, va altresì rilevato che la contrattazione fa esclusivo riferimento alle mensilità lavorate per ogni anno di permanenza nelle graduatorie di riferimento e non anche alle giornate di servizio effettivo.
L'art. 11, CIRL 2001, indica, per gli OTI, quale parte della retribuzione una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £ 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” e analoga disposizione è contenuta nel CIRL 2017 all'art. 4, ove “ai lavoratori L.T.I. spetta una indennità professionale, pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I., sino a un massimo di 16 anni”. CP_ Appaiono, dunque, infondati i rilievi mossi dall' resistente, atteso che la base di calcolo, individuata appunto negli anni di permanenza nelle graduatorie di appartenenza, è peraltro quella utilizzata dall'ente stesso per gli OTI, come emerge dalle buste paga e riferibili a OTI versate in atti, ai quali l'indennità è stata corrisposta indipendentemente dal numero delle giornate effettive di lavoro.
Ai fini del calcolo di tali incrementi retributivi va, pertanto, tenuto conto dei medesimi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale.
Sicché “l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”, conteggiando a tal fine anche le annualità prescritte, trattandosi di anzianità, insuscettibile di prescrizione (cfr. Corte d'Appello di Catania cit.).
In definitiva, rilevato che nel caso di specie l'anzianità di servizio di parte ricorrente, in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato sin dal 1998, risulta documentata dall'attestato di servizio e dai cedolini stipendiali in atti, va riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità professionale nella misura massima prevista di 64 euro mensili (4 euro mensili x 16 anni).
Inoltre, tenuto conto che la domanda di parte ricorrente è stata limitata, ai sensi dell'art. 2948 c.c. all'ultimo quinquennio antecedente il deposito del ricorso, va riconosciuto il suo diritto alla corresponsione dell'indennità professionale per 25 mensilità lavorate nell'ultimo quinquennio, come documentato dalle buste paga in atti.
8 Un'ultima precisazione va fatta in riferimento al quantum della pretesa di parte ricorrente, che deve circoscriversi agli atti prodotti nel presente giudizio, ed in particolare alle buste paga versate, dalle quali emerge che ha lavorato alle dipendenze dell'Assessorato Parte_1 dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per 25 mensilità (tenuto conto anche delle mensilità per le quali si è maturata la prescrizione prevista per legge ed eccepita da parte resistente) e conseguentemente la pretesa deve limitarsi all'importo di € 1.600,00 (calcolata in misura pari a 64 euro per 25 mensilità).
In ragione di ciò, l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea va condannato a corrispondere la somma complessiva di € 1.600,00 (calcolata, in misura pari a 64 euro per 25 mensilità), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020), nonché al versamento in favore dell' dei contributi CP_6
previdenziali e assistenziali su tale maggior imponibile, con la medesima decorrenza, con gli accessori e le sanzioni di legge.
Tenuto conto della soccombenza, l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea va condannato a rifondere in solido al ricorrente e all' le spese di giudizio CP_6
che, in considerazione del valore della controversia e della complessità delle questioni, si liquidano, ex DM. n. 174/22, come in dispositivo, tenuto conto della natura (rispettivamente causa di lavoro e di previdenza) e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta.
Quanto alle spese nei confronti dell' , va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di CP_6 legittimità secondo cui “gli avvocati dell' sono dipendenti di quest'ultimo ente, con la CP_6
conseguenza che la prestazione da loro resa in favore di detta P.A. non è assoggettata ad IVA ex
d.P.R. n. 633 del 1972, non venendo in rilievo una cessione di beni od una prestazione di servizi nell'esercizio di una professione… essi non sono iscritti all'albo ordinario degli avvocati, ma ad un albo speciale e, quindi, non alla Cassa previdenziale degli Avvocati, ma ad una apposita gestione separata, al che consegue la non debenza della CPA” (Cassazione civile, IV Sezione, sentenza
02/03/2023 n. 6346).
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
- Dichiara il diritto di a percepire l'indennità professionale di cui all'art. 11 del Parte_1
CIRL 2001 e art. 4 CIRL 2017, nella misura massima di 64 euro mensili;
9 - Condanna l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea a rifondere al ricorrente la somma di € 1.600,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna, inoltre, l'Assessorato resistente a versare all' la contribuzione previdenziale CP_6
dovuta in relazione ai maggiori imponibili, come sopra accertati nei limiti di legge;
- Condanna l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che si liquidano per ciascuna parte in €
1.030,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente anticipatario;
- Condanna l'Assessorato resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' che si CP_6 liquidano in € 258,00 per onorari, oltre spese generali.
Patti, 04/09/2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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