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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2467/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Catanzaro via Acri n.46 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Argirò Raffaele (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 7.12.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia per il grado di inabilità aggravato nella misura del 20% o nella diversa misura percentuale emergente nel corso del giudizio, in conseguenza dell'infortunio riportato in data 12 aprile 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal dr. in data 12/04/2022, ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 20 punti percentuale o comunque nella diversa
1 percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al dr. CP_1 la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico- Parte_1 fisica sofferta a causa dell'infortunio del 12/04/2022, valutabile in 20 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletata consulenza tecnica, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano,
2 quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che:
è affetto da: “Disturbo post-traumatico da stress;
Sindrome soggettiva del
Parte_1 traumatizzato cranico;
l'epoca di insorgenza della suddetta patologia può, tranquillamente, farsi risalire al 12 aprile 2022, epoca in cui il Dott. subì – all'interno del Reparto
Parte_1 di Malattie Infettive del P.O. di Vibo Valentia e durante lo svolgimento della propria attività lavorativa;
si può tranquillamente assicurare il nesso causale tra l'evento traumatico (aggressione fisica da parte di familiari di un paziente deceduto poco prima nel Reparto di Malattie Infettive del P.O. di Vibo Valentia) subito in data 12 aprile 2022 dal Dott. ed il quadro
Parte_1 patologico da cui lo stesso è affetto;
il danno biologico scaturente dall'alterazione dell'integrità psico-fisica determinata dal quadro patologico da cui è affetto il Sig. a
Parte_1 seguito dell'aggressione subita in data 12 aprile 2022, determinato sulla base della tabella delle menomazioni allegata al DM del 12 luglio 2000, è da quantificarsi nella misura del 16% (sedici per cento); la decorrenza del suddetto danno biologico scaturente dall'alterazione dell'integrità psico- fisica può, tranquillamente, farsi risalire al 16 febbraio 2023 epoca della visita specialistica Psichiatrica c/o il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ASP di Catanzaro di cui al punto 17 della documentazione sanitaria esaminata.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare il danno del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente , in relazione all'infortunio Parte_1
3 sul lavoro occorsogli il 12 aprile 2022, la rendita vitalizia in misura pari al 16% con decorrenza da 16 febbraio 2023, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Argirò Raffaele in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Catanzaro via Acri n.46 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Argirò Raffaele (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 7.12.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia per il grado di inabilità aggravato nella misura del 20% o nella diversa misura percentuale emergente nel corso del giudizio, in conseguenza dell'infortunio riportato in data 12 aprile 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal dr. in data 12/04/2022, ha causato una Parte_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 20 punti percentuale o comunque nella diversa
1 percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
- condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al dr. CP_1 la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico- Parte_1 fisica sofferta a causa dell'infortunio del 12/04/2022, valutabile in 20 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletata consulenza tecnica, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano,
2 quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che:
è affetto da: “Disturbo post-traumatico da stress;
Sindrome soggettiva del
Parte_1 traumatizzato cranico;
l'epoca di insorgenza della suddetta patologia può, tranquillamente, farsi risalire al 12 aprile 2022, epoca in cui il Dott. subì – all'interno del Reparto
Parte_1 di Malattie Infettive del P.O. di Vibo Valentia e durante lo svolgimento della propria attività lavorativa;
si può tranquillamente assicurare il nesso causale tra l'evento traumatico (aggressione fisica da parte di familiari di un paziente deceduto poco prima nel Reparto di Malattie Infettive del P.O. di Vibo Valentia) subito in data 12 aprile 2022 dal Dott. ed il quadro
Parte_1 patologico da cui lo stesso è affetto;
il danno biologico scaturente dall'alterazione dell'integrità psico-fisica determinata dal quadro patologico da cui è affetto il Sig. a
Parte_1 seguito dell'aggressione subita in data 12 aprile 2022, determinato sulla base della tabella delle menomazioni allegata al DM del 12 luglio 2000, è da quantificarsi nella misura del 16% (sedici per cento); la decorrenza del suddetto danno biologico scaturente dall'alterazione dell'integrità psico- fisica può, tranquillamente, farsi risalire al 16 febbraio 2023 epoca della visita specialistica Psichiatrica c/o il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ASP di Catanzaro di cui al punto 17 della documentazione sanitaria esaminata.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare il danno del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente , in relazione all'infortunio Parte_1
3 sul lavoro occorsogli il 12 aprile 2022, la rendita vitalizia in misura pari al 16% con decorrenza da 16 febbraio 2023, calcolata secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, fino al saldo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Argirò Raffaele in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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