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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2999 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: cancellazione di trascrizione domanda giudiziale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandro Nencioni, presso il cui studio in Terricciola (PI),
Via Chiesa Vecchia n.3, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
Terme Lari (PI), Via Melagro n. 31/A;
(C.F. ), residente in [...]CP_2 C.F._3
Terme Lari (PI), Via Melagro n. 32;
(C.F. ), residente in [...]CP_3 C.F._4
(PI), Via del Pino n. 5.
RESISTENTI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinchè, accertata e dichiarata la mancata iscrizione a ruolo della domanda giudiziale trascritta in data 26.10.2015 al n. 9303 di registro particolare contro a favore di CP_1 CP_2
ordini alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di CP_3
Livorno di provvedere alla cancellazione della stessa.
Più in particolare, per quanto d'interesse, ha dedotto che:
a) in seguito al decreto di trasferimento n. 23 del 24.02.2023, emesso dal
G.E. del Tribunale di Pisa, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.
n. 353/2014 pendente a carico di e è CP_2 CP_1
divenuto proprietario dell'immobile posto nel Comune di Casciana
Terme Lari, meglio identificato nel citato provvedimento;
b) con tale provvedimento, il G.E. disponeva che il Conservatore dei
Registri Immobiliari di Livorno procedesse alla trascrizione del decreto e alla cancellazione delle varie formalità pregiudizievoli, fatta eccezione per la domanda giudiziale, trascritta in data 26 ottobre 2015 al n. 9303 di registro particolare contro e e a favore di CP_1 CP_2
“avente ad oggetto esecuzione in forma specifica, annotata di CP_3
proposizione di ricorso al Tribunale in data 1 Marzo 2016 al n. 510 di registro particolare”, relativamente alle particelle n. 269, 270, 271, 274, 275, 276,
277, 219, 225, 226, 463, 647, 649, 651, 643, 700, 702 del Foglio 11 del
N.C.T. del Comune di Casciana Terme Lari Sezione di Casciana Terme ed altre;
2 c) nello stesso provvedimento, il G.E. precisava che: “detta trascrizione, essendo di data posteriore alla trascrizione del pignoramento, non è opponibile alla procedura e non pregiudica le ragioni dell'acquirente ma non potrà essere cancellata nell'ambito della presente procedura”;
d) su richiesta dell'odierno ricorrente, la cancelleria civile del Tribunale di
Pisa, in data 17.07.2023, attestava che non risultava alcuna iscrizione nel ruolo degli affari civili tra e da un lato, e CP_1 CP_2
dall'altro; CP_3
e) pertanto, l'istante ha interesse ad ottenere un titolo per procedere alla cancellazione della citata trascrizione.
2. Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, i convenuti non si sono costituiti per cui, all'udienza del 13.02.25, il G.I. ne ha dichiarato la contumacia e ha fissato l'udienza del 26.06.2025 per la discussione orale della causa.
3. La domanda va accolta.
Posto che la domanda giudiziale, avanzata da nei confronti di CP_3
e era stata trascritta ai sensi e per gli effetti CP_1 CP_2
dell'art. 2652 c.c. e debitamente annotata ex art. 2654 c.c., si deve rilevare che la disposizione di cui all'art. 2668 c.c. prevede che “la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”. Ne consegue che, avendo il ricorrente dato atto della rinuncia dell'attrice a proseguire nell'azione mediante il deposito dell'attestazione della mancata iscrizione a ruolo della domanda trascritta e tenuto conto che alcun rilievo è stato mosso dalle parti interessate stante la loro mancata costituzione in giudizio, si deve procedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data
3 26.10.2015 al n. 9303 di registro particolare contro e CP_1 CP_2
e a favore di
[...] CP_3
4. Le spese di lite vanno compensate in ragione della mancata opposizione alla domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Livorno di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta nei confronti di e CP_1 CP_2
e a favore di in data 26.10.2015 al n. 9303 di
[...] CP_3
registro particolare e delle relative annotazioni;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
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