TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 637/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 637/2022, avente ad oggetto: “ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO”
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), con sede in piazza Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Coppola n. 2, elettivamente domiciliato in Catania, in via Gabriello Carnazza n. 51, presso lo studio dell'Avv. Agatino Cariola (c.f. ) del foro di Catania, da cui è rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE (IN RIASSUNZIONE)
CONTRO
1) , in persona dell'Assessore p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2
2) Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t. (c.f. ;
[...] P.IVA_2
3) Controparte_3
, in persona dell'Assessore p.t. (c. f. );
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi distintamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (c.f.
), domiciliata presso i propri uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174; P.IVA_3
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
4) , in persona dei Controparte_4 curatori fallimentari pro tempore - NON COSTITUITO;
5) , in persona del Sindaco p.t. – NON COSTITUITO;
Controparte_5
1 PARTI CONVENUTE (IN RIASSUNZIONE)
***
1. Con atto di citazione notificato il 07.04.2022 e depositato in pari data, in riassunzione del giudizio inizialmente proposto al TAR Sicilia - Sezione Catania (e definito con sentenza n. 600/2020, poi appellata innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giudizio definito da quest'ultimo con sentenza n. 27/2022 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.), il conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, l' Controparte_2 [...]
e l' Controparte_3 Controparte_1
, in persona dei rispettivi Assessori p.t., nonché la
[...] [...]
, in persona dei curatori p.t., ed il Controparte_4
, in persona del Sindaco p.t., chiedendo, previa disapplicazione di Controparte_5 alcuni provvedimenti adottati dall' Controparte_2
(quali in particolare il D.D.G. n. 224 del 10.08.2018 ed il D.R.S. n. 308 del 23.10.2018) nonché (per richiamo dal ricorso al TAR) degli atti presupposti e connessi, anche non conosciuti (quali: la nota della Ragioneria Generale della Regione n. 4997/2018; e le note del Controparte_6 nn. 6689/2018 e 43590/2018), l'accertamento del proprio diritto al pagamento di quanto
[...] asseritamente indebitamente trattenuto dall'ammontare dei trasferimenti regionali dovuti allo stesso ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni (in ragione delle anticipazioni effettuate dalla Regione, per conto del in favore della , con conseguente Pt_1 Parte_2 condanna dell' e della Funzione Pubblica convenuto Controparte_2 al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio a carico di tutti gli Assessorati convenuti.
2. Già innanzi al TAR, l'allora ricorrente, nel domandare l'annullamento (previa sospensiva) dei menzionati atti amministrativi, nonché l'accertamento e la ripetizione delle somme indebitamente trattenute ex art. 2033 c.c., aveva rappresentato quanto segue.
2.1.1. In relazione ai trasferimenti citati innanzi, per la liquidazione della prima-seconda trimestralità,
e poi della terza trimestralità dell'anno 2018, al erano state rispettivamente assegnate Parte_1 le somme di € 183.857,98 (in forza del D.D.G. n. 224/2018) ed € 125.414,30 (in forza del D.R.S. n. 308/2018). Tuttavia, lo stesso aveva subito trattenute imputate ad asserite anticipazioni Pt_1 erogate alla e precisamente: Parte_2
a) € 139.588,90 (prima-seconda semestralità) ed € 69.794,45 (terza trimestralità), in applicazione della nota della Ragioneria Generale della Regione n. 4997/2018;
b) € 34.003,46, in applicazione della nota del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti n. 6689/2018
(invero, rectius, 16689/2018);
c) € 12.417,23 in applicazione della nota del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti n. 43590/2018.
2.1.2. Il aveva rappresentato di avere appreso, da nota del Dipartimento Regionale Acqua e Pt_1
Rifiuti prot. 21218 del 28.05.2018 (indirizzata solo all' e conosciuta solo a Parte_3 seguito di accesso agli atti), che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia avrebbe erogato mediante anticipazioni direttamente all' la somma di € 2.959.400,34 Parte_3 per fornitura automezzi e pagamento di competenze tecniche. Somma da restituire o ripartire tra i
Comuni soci in relazione ai crediti vantati dall'ATO verso di loro, entro 10 giorni, con l'avvertimento
2 che, in caso di mancata restituzione o ripartizione, la somma sarebbe stata imputata ai Comuni soci in proporzione alle quote sociali, con recupero ex art. 19 comma 2-ter L.R. 9/2010. Aveva allora rappresentato altresì il di avere contestato la pretesa del Dipartimento con nota prot. 26798 Pt_1 del 17.07.2018, ed anzi essere già a sua volta, indipendentemente dai fatti attinenti alle anticipazioni in parola, creditore per € 332.403,99 dell'ATO in liquidazione (in forza di un accordo sulle partite contabili del 09.03.2015), le cui attività gestionali erano ormai cessate da tempo, essendo state le Parte
sostituite dalle SRR a partire dal settembre 2013.
2.2. Aveva evidenziato il Comune ricorrente che i provvedimenti con i quali erano state operate le trattenute sulle somme allo stesso spettanti fossero illegittimi, sulla base dei seguenti motivi.
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si era eccepita la nullità dei decreti di liquidazione della prima, seconda e terza trimestralità del 2018 (da intendersi: in relazione alle trattenute effettuate), in quanto sarebbero stati adottati in carenza di potere ed in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Sul punto, il aveva rilevato che nel caso di specie non avrebbe trovato applicazione l'art. 19 Pt_1 commi 2-bis e 2-ter della Legge Regionale n. 9/2010 (commi introdotti dalla L.R. 26/2012) in quanto anzitutto le norme in esame non avrebbero potuto avere applicazione retroattiva, e comunque: da una parte sarebbero mancati i requisiti da questa disciplina richiesti affinché le anticipazioni venissero concesse all'ATO, cioè la certificazione dei debiti esistenti alla data del 31.12.2011 e il piano Parte finanziario di rimborso asseverato proposto dall e dai Comuni (presupponendo il consenso degli enti locali a richiedere l'anticipazione e poi a restituire la spesa); e dall'altra, i provvedimenti presupposti a quelli impugnati, individuati nelle Disposizioni nn. 35/2010, 132 e 143 del 2011 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia (che fanno riferimento a quanto disposto dall'art. 6 L.R. 5/2014), avrebbero fatto riferimento a contesti normativi per forza di cose, anche in ragione della predetta irretroattività, differenti.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il aveva specificato che le predette Disposizioni nn. Pt_1
35/2010, 132 e 143 del 2011 prevedevano modalità di rimborso particolari e in nessuna di queste si Parte faceva riferimento al fatto che tali somme dovessero essere rimborsate dai Comuni soci dell' .
Aveva precisato inoltre che la normativa in materia di anticipazione delle somme per la gestione dei rifiuti presuppone una richiesta da parte dei Comuni a godere dell'anticipazione (richiesta che il non aveva mai fatto), sia in base all'art. 19 comma 2-ter cit., sia in base all'art.11 Parte_1 Parte della L.R. 6/2009 (ed anzi, traendosi dalla L.R. 21/2008 che l'anticipazione richiesta dall' avrebbe dovuto essere restituita solamente da quest'ultima). Aveva rilevato inoltre, l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Regione, la quale avrebbe agito senza ricorrere, al limite, alle procedure di cui all'art. 21 comma 17 L.R. 19/2005, con cui è stato istituito un fondo di rotazione appositamente pensato per gestire le situazioni di emergenza in materia di gestione dei rifiuti (e che però prevede anzitutto lo svolgimento dell'iter da parte del diverso Assessorato alle Autonomie Locali, ed un intervento del Presidente della Regione in via sostitutiva nei confronti degli enti locali inadempienti).
2.2.3. Con il terzo motivo, si era lamentata la mancata partecipazione al procedimento da parte del in particolare evidenziandosi come tutta la procedura (dalla richiesta delle anticipazioni alla Pt_1 determinazione degli importi da addebitare) si sarebbe svolta a sua insaputa, in aperta violazione sia dell'art. 1 comma 1 L 241/1990 sia dell'art. 41 della Carta di Nizza, nonché del principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici locali.
2.2.4. Con il quarto motivo, aveva eccepito l'illegittimità costituzionale del sistema introdotto con la
L.R. 5/2014, non ritenendo legittimo che la Regione “debba godere di un regime agevolato e
3 particolare per le somme dalla stessa anticipate”, a discapito dell'autonomia locale costituzionalmente garantita.
2.2.5. Con il quinto motivo si era lamentato che l'intero sistema di recupero delle anticipazioni in esame sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con il principio di par condicio creditorum, in quanto assicurerebbe solamente alla Regione un regime di maggior favore che consente di evitare il rischio di inadempimento, che invece grava su tutti gli altri creditori.
2.2.6. Con il sesto motivo, infine, si erano mossi dubbi di costituzionalità delle discipline regionali
(art. 4 L.R. 21/2008, art. 11 L.R. 6/2009, art. 19 commi 2-bis e 2-ter L.R. 9/2010), qualora si fosse ritenuto possibile che, in base ad esse, la Regione potesse procedere ad un sostanziale “prelievo forzoso” a carico dei Comuni e in proprio favore. In particolare, si era eccepita la violazione: del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito all'art. 97 Cost., delle norme sulla formazione dei bilanci comunali (di cui agli artt. 149 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, c.d. T.U.E.L.), nonché degli artt. 3, 5, 23, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e degli artt. 14 lett. o), 15 e 16 dello Statuto
. Ancora, si era evidenziata l'illegittimità nel ritenere il garante della gestione svolta Parte_4 Pt_1 dalle società d'ambito, posto che lo stesso non avrebbe alcun potere sull'ATO, disponendo solo di una quota minoritaria di partecipazione sulla stessa. Si era eccepito, infine, il contrasto con il diritto europeo dovuto dall'illegittima introduzione di un regime di favore per le società d'ambito rispetto agli altri concorrenti sul mercato, contrasto con il principio di libertà di concorrenza e del divieto di aiuti di Stato (artt. 3, 43, 49, 81 e 87 del Trattato CEE).
3. Costituitisi in giudizio in quella sede, gli Assessorati resistenti avevano domandato il rigetto del ricorso perché infondato.
4. Il TAR adito, con sentenza n. 600 del 06.03.2020 della Sez. I, aveva accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e compensando integralmente le spese di lite, in particolare condividendo le doglianze concernente i vizi procedimentali, in quanto aveva ravvisato che i provvedimenti rivolti all'adozione delle anticipazioni per cui è causa (che per stessa ammissione della Regione in giudizio non erano dati dalle citate disposizioni nn. 35/2010, 132/2011 e 143/2011, bensì dalla diversa disposizione n. 165/2011, a sua volta fondata sul diverso art. 45 della L.R. 11/2010) erano stati adottati in violazione delle regole che disciplinano i procedimenti amministrativi pertinenti, senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza, e senza che questo fosse posto nelle condizioni di Pt_1 partecipare al procedimento ed alla determinazione del provvedimento finale.
5. A seguito di appello promosso dagli assessorati resistenti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 27 del 11.01.2022, aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. (ritenendo assorbito l'appello incidentale del , annullando la sentenza di Parte_1 primo grado con fissazione del termine per riproposizione ex art. 11 comma 2 c.p.a., e compensando integralmente le spese di lite, ritenuto che nel caso di specie non fosse in gioco l'esercizio di potere autoritativo, bensì semplicemente l'esercizio di poteri civilistici relativi alle modalità di adempimento dell'obbligazione, per cui “In regione delle regole generali spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle partite patrimoniali intercorrenti tra i soggetti della presente vicenda, non rinvenendo posizioni di interesse legittimo in capo all'ente locale e spendita di potere autoritativo da parte della Regione.”. E d'altronde argomentando nel senso che l'oggetto del giudizio non sarebbe rientrato nell'alveo della materia di giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 comma 1 lett. p) c.p.a.
6. Riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a questo G.O., il attore in Parte_1 riassunzione, sostanzialmente riproduceva le doglianze già esposte in sede di giurisdizione amministrativa, precisando che, là dove si era dedotta la violazione di legge ai fini dell'annullamento degli atti, adesso si sarebbe dovuta considerare la violazione di norma ai fini della nullità ex art. 1418 c.c. degli atti stessi, o comunque la scorrettezza della P.A. rilevante ex artt. 1175 e 1375 c.c.
4 7. Costituitosi nel presente giudizio, l' rilevava l'infondatezza Controparte_1 della pretesa attorea. In particolare, a fronte di una asserita confusione dell'atto di parte attrice, precisava che la propria posizione dovesse essere limitata alle trattenute di € 139.588,90 (D.D.G 224/2018) ed € 69.794,45 (D.D.G. n. 308/2018) operate a fronte di precedenti anticipazioni di cassa effettuate in forza dell'art. 11 della L.R. 6/2009 e dell'art. 46 L.R. 11/2010, quale normativa introdotta per fare fronte a situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, che prevedeva un termine triennale per la restituzione delle anticipazioni, per effetto di trattenute sulle erogazioni trimestrali del Fondo per le Autonomie (poi estesa ad un decennio dalla L.R. 13/2014, che previde al riguardo dei CP_2 piani di rientro da approvare con decreto del Ragioniere Generale della Regione). Rilevava l'Assessorato convenuto che, già nelle more della stesura del decreto di approvazione del piano finanziario, era stata trasmessa al la nota prot. 56232/2015 con tutti i dettagli dell'operazione Pt_1 in questione, e che anche successivamente diverse sarebbero state le occasioni in cui sarebbero state inviate comunicazioni al Comune attore, il quale non avrebbe mai formulato contestazioni. Rilevava inoltre l'Assessorato che tutti i Comuni interessati erano stati informati dell'avvio dei piani di rientro decennali mediante pubblicazione sulla G.U.R.S. 11.24 del 12.06.2015 della nota prot. 18344/2015, con la quale si precisavano le modalità di determinazione delle rate dei predetti piani. Ancora, evidenziava che il recupero delle somme anticipate era stato effettuato annualmente fin dal 2010, e che nessun atto era stato impugnato in precedenza dal Rilevava pertanto l'intempestività Pt_1 della domanda attorea (in quanto argomentava nel senso che le doglianze avrebbero dovuto porsi già al tempo dell'erogazione delle somme) e chiedeva di accertare l'infondatezza della domanda stessa, con vittoria di spese.
8. Costituitosi in giudizio, l' Controparte_2 premetteva che i provvedimenti impugnati sono di pertinenza degli altri due Assessorati convenuti, formulava alcune precisazioni di merito, rilevava che gli importi trattenuti erano già stati riversati in conto entrata del bilancio regionale con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio dei Dipartimenti regionali interessati dai rispettivi piani di rientro. Rilevava poi la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 14, lett. o), dello Statuto regionale, esercitata con L.R. 48/1991, che rimanda di base alla disciplina statale, ma salve le disposizioni regioni sulla utilizzazione del trasferimento finanziari agli enti locali. Chiedeva pertanto di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, o in subordine, l'infondatezza della domanda. Con vittoria di spese.
9. Costituitosi in giudizio l' , in Controparte_3 primo luogo evidenziava come i Comuni sono obbligati ex lege ad intervenire finanziariamente per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio anche in via sussidiaria rispetto alle società
d'ambito di riferimento. Rappresentava, inoltre, che le anticipazioni sono state erogate dalla Regione sulla base delle certificazioni dei debiti al 31.07.2011 presentati dall'ATO. Con riferimento alle disposizioni impugnate, evidenziava che le trattenute oggetto di causa non sarebbero da ricondurre alle Disposizioni nn. 35/2010, 132 e 143 del 2011, bensì alla disposizione commissariale n. 165/2011, Parte con la quale è stata erogata, all' , un'anticipazione di cassa pari Controparte_4 ad € 9.440.158.90, diversa e indipendente da quella di € 2.959.400,34 per cui non si era ancora proceduto al recupero. Rilevava poi che le anticipazioni concesse dalla Regione hanno consentito lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nonostante la situazione debitoria delle società d'ambito. Infine, rappresentava che le trattenute operate dalla Regione non hanno alcuna conseguenza sui bilanci comunali, trattandosi di somme che i Comuni avrebbero dovuto comunque versare all'ATO, e che il Commissario Delegato ha anticipato, con l'agevolazione per i Comuni di restituire la somma anticipata per suo conto nell'arco temporale di dieci anni. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda ritenendola infondata. Con vittoria di spese.
5 10. La curatela del fallimento il , seppure ritualmente citati, Controparte_4 Controparte_5 non si sono costituiti in giudizio.
11. Istruita la causa mediante produzione documentale, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024. Quindi, con ordinanza del 14.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 03.02.2025.
§§§
1. Anzitutto, poiché tecnicamente non è stato ancora formalmente fatto, va dichiarata la contumacia delle parti convenute in riassunzione e Controparte_4 [...]
, in quanto non si sono costituite, nonostante regolare citazione in giudizio. CP_5
2. Preliminarmente, è necessario premettere all'esame della situazione oggetto di causa il quadro legislativo regionale rilevante in materia di trasferimenti tra Regione e Comuni da una parte, e gestione integrata dei rifiuti in Sicilia dall'altra, che costituisce la base di riferimento per comprendere i meccanismi posti a fondamento delle dinamiche oggetto nel presente giudizio.
2.1.1. Sotto il primo profilo, poiché nel caso di specie il lamenta di avere ricevuto Parte_1 trasferimenti in misura inferiore al dovuto, si rileva che l'art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 (come risultante dalle modifiche operate dalle Leggi Regionali 9/2015, 8/2017, 15/2017, 8/2018), costituisce il fondamento dei trasferimenti dalla Regione al Comune per il periodo considerato, prevedendo che
“1. Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui.”, con soppressione del “fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6”, ed abrogazione di “tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.” Il successivo comma 3 (aggiornato dalla L.R. 9/2015) prevede poi competenze e modalità per l'erogazione del trasferimento, da farsi comunque “in quattro trimestralità posticipate” (comma 4).
2.1.2. Da tale fondamento normativo traggono origine il D.D.G. n. 224/2018 e il D.R.S. n. 308/2018, di erogazione, rispettivamente, della prima-seconda trimestralità e della terza trimestralità del 2018, di cui parte attrice lamenta un quantum asseritamente inferiore al dovuto, in forza delle trattenute per cui è causa.
2.2. Tali trattenute vengono giustificate alla luce della disciplina degli interventi di anticipazione Parte operati dalla Regione in favore delle (c.d. , di cui quella qui coinvolta è la Parte_2
, poi poste in liquidazione, in base ad un complesso intreccio normativo Parte_3 relativo all' annosa questione relativa alla fornitura in loro favore di risorse per assicurarne il funzionamento.
2.2.1. Al riguardo, va anzitutto considerato l'obbligo per i Comuni soci dell'ATO di riferimento di provvedere all'approvvigionamento delle risorse necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Società d'Ambito relativa. Tale obbligo trovava fondamento nell'art. 21 comma 17 quarto periodo della L.R. 19/2005, per il quale (grassetti aggiunti) “I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo Parte di spesa con adeguata dotazione.” Disposizione che, a seguito della successione dalle alle nuove SRR, è stata tecnicamente poi abrogata per effetto dell'art. 15 L.R. 9/2013, quando nel frattempo l'art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. 9/2010 aveva previsto (dopo la premessa del comma 1 per cui “I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 6 n. 152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.”) che (comma 2) “2. Ai sensi del comma 1 i comuni: […] c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;” In altre parole, traendosi da tali dati legislativi che non è mai stato in discussione l'obbligo da parte dei
Comuni di apportare le risorse di bilancio necessarie ad assicurare lo svolgimento, prima da parte della , poi della nuova figura del S.R.R. , del servizio essenziale di gestione integrata Parte_2 del ciclo dei rifiuti.
2.2.2. Sintomatico dell'esigenza di far fronte con strumenti di emergenza rispetto alla grave crisi di Parte liquidità a cui andarono incontro le nel periodo, la Regione intervenne con l'art. 11 della L.R.
6/2009, che (come poi modificato dall'art. 9 comma 2 L.R. 13/2014), rubricato “Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria” dispone (grassetti aggiunti) “
1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti. […]”.
2.2.3. D'altro canto, l'art. 45 della L.R. 11/2010, rubricato “Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro”, ritoccato nel suo comma 3 dalla L.R. 49/2012, ha poi previsto che (grassetti aggiunti) “1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo
61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. […] 3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. 4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.”.
7 2.2.4. Quale chiusura del sistema, e con rilevanza fondamentale nel nostro caso (come si spiegherà in fine del paragrafo e in seguito), in quanto fa direttamente riferimento alle gestioni liquidatorie e alla rapida estinzione dei debiti concernenti la gestione integrata dei rifiuti, la L.R. 9/2010, inoltre, all'art. 19, come modificato dalle Leggi Regionali 26/2012, 49/2012, 3/2013, 13/2014, ha previsto (grassetti e grassetti sottolineati aggiunti) “
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. […] 2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica CP_3 coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all .2.1.3.99 - capitolo 243311 e l .3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del Pt_5 Pt_5 presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali
Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. […] 2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. […]”. Derivandone allora da parte del comma 2-ter un meccanismo procedurale di recupero su orizzonte temporale decennale per tutte le anticipazioni regionali disposte per far fronte all'emergenza rifiuti, sulla base sì di un piano finanziario di rimborso concordato tra e Comuni soci, ma prevedendosi altresì una deadline al 30.09.2012, Parte_2 superata infruttuosamente la quale la Regione avrebbe potuto recuperare direttamente pro quota dai
Comuni soci le anticipazioni operate.
3. Richiamato il quadro legislativo di riferimento, si può ora operare il corretto inquadramento degli atti presupposti a quelli impugnati.
3.1. L'odierno attore in riassunzione chiede la disapplicazione dei provvedimenti regionali con i quali sono state disposte le trattenute sulle quote di propria competenza, ed in particolare il D.D.G. n.
224/2018 dell'Assessorato ed il D.R.S. Controparte_2
308/2018 dello stesso Assessorato, con i quali sono state operate trattenute per un ammontare complessivo di € 433.668,37. Il Comune attore però inquadra tali provvedimenti quali atti successivi alle Disposizioni del Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti numeri 35/2010, 132/2011
e 143/2011, le quali dispongono anticipazioni per complessivi € 2.959.400,30 e (come correttamente evidenziato dallo stesso attore) prevedono modalità di rimborso specifiche e differenti rispetto al quadro normativo di riferimento.
3.2.1. Il convenuto Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, contrariamente alla ricostruzione operata dall'attore, chiarisce però (cfr. pag. 5 della sua comparsa di risposta) che le
Disposizioni commissariali numeri 35/2010, 132/2011 e 143/2011 riguardano anticipazioni di cassa il cui recupero non è ancora avvenuto e le cui quote sono ancora da ripartire tra i comuni che le hanno
8 ottenute. Dalla ricostruzione del suddetto Assessorato si evince che l'atto presupposto ai provvedimenti impugnati è invece la diversa Disposizione Commissariale n. 165/2011 (cfr. all. 4 alla comparsa), con la quale sono state disposte anticipazioni di cassa per complessivi € 9.440.158.90, di cui la somma trattenuta di € 433.668,37 rappresenta una parte della quarta rata nell'ambito delle dieci rate/annualità previste, conformemente a quanto disposto dalla legge. Non riguardando, dunque, le somme richieste dall' con la nota prot. n. 21218 del 28.05.2018 (che invece Controparte_3 riguarda gli € 2.959.400,30 di cui si è detto sopra), e di cui viene detto peraltro essere stata inviata a tutti i Comuni facenti parte dell'ATO, e che fu effettivamente riscontrata dal come Parte_1 da ammissione dello stesso (cfr. citazione in riassunzione a pag. 92, ed all. 13 alla stessa) con nota prot. 26798 del 17.07.2018.
3.2.2. Con considerazione che sarà utile riportare in funzione del ragionamento successivo (e che si ritiene non sia inficiata dalla tardività della costituzione rispetto ai venti giorni anteriori all'udienza di citazione, in quanto si fa riferimento a difese volte a contestare il fondamento dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda, e non invece ad introdurre diversi fatti impeditivi, modificativi, estintivi, che invece sarebbero oggetto delle eccezion in senso proprio), l'Assessorato afferma non solo che “con note prott. n. 3130 del 25/01/2013, 16474 del 30/04/2014, 24195 del 19/06/2014 e 29341 del 25/07/2014” (cfr. allegati da 7 a 10 della sua comparsa di risposta) si era Parte Parte richiesto all' il piano finanziario di rimborso (senza che mai avesse riscontrato le suddette note), ma altresì che l'ultima di tali note, ossia la 29341/2014 era stata trasmessa altresì a tutti i Parte Comuni facenti parte dell' stessa. Ciò che effettivamente si riscontra (ed in effetti non solo per quest'ultima, ma anche per quella immediatamente precedente, ossia la 24195/2014), a differenza delle precedenti, dall'indirizzamento per conoscenza della nota anche “Ai Comuni soci dell'
[...]
. Nonché dal fatto che nel corpo del testo della nota 29341/2014 si fa pure riferimento al Pt_3 pervenimento di note, trasmesse anche all' da parte di alcuni Comuni dell'ambito Parte_3
(ossia , , e ), a dimostrazione che il Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 Parte recapito della precedente nota 24195/2014 per conoscenza a tutti i Comuni soci dell' ragionevolmente fosse stato effettuato regolarmente.
3.3. In assenza di una espressa e specifica contestazione successiva da parte dell'odierno attore rispetto a tali elementi, trattandosi (specie in relazione alle ultime allegazioni in ordine alle note di cui agli allegati da 7 a 10 della comparsa di risposta), di allegazioni di fatti, unitamente alle riflessioni svolte poc'anzi sulla loro valenza argomentativa, deve ritenersi assodata ex art. 115 c.p.c., o comunque prudentemente comprovata ex art. 116 c.p.c., la ricostruzione operata sul punto da parte dell' convenuto. Quindi le anticipazioni di cassa oggetto di causa sono da ricondurre alla CP_1
Disposizione Commissariale n. 165/2011, e le richieste rivolte all'ATO di comunicazione del piano di riparto, per le ultime due di esse, furono oggetto di trasmissione anche ai Comuni soci, che dunque furono posti nelle condizioni di interloquire attivamente, sia con la , sia con la stessa Parte_2
Regione.
3.4. Ora, con il citato provvedimento n. 165/2011 il Presidente della Regione Siciliana, nella veste di
Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'OPCM n. 3887/2010:
a) ha disposto (art. 1) che “Nelle more della sottoscrizione dei piani di rientro dei debiti, è disposto il pagamento a favore degli ATO sottoindicati delle somme nella misura del l5% dell'ammontare dei debiti certificati dai liquidatori nei confronti di terzi creditori presentati al Servizio XXV della Ragioneria Generale della Regione degli importi così specificati”, seguendo una tabella in cui effettivamente si riscontra l'erogazione del citato importo di € 9.440.158,90 in favore di Pt_6
(sulla base della situazione debitoria al 31.07.2011);
[...]
9 b) ha operato nella parte dispositiva già un primo riferimento, all'art. 3, all' “art. 45 della l.r. n. 11/2010”, evidenziandosi che le somme predette sono “anticipate per conto dei Comuni”;
Part c) ha conclusivamente disposto, all'art. 5, che “Le somme erogate agli in liquidazione, ai sensi dell'art. 45 della l. r. n. 11/2010, dovranno essere inserite nei piani di rientro dei debiti da sottoscrivere da parte dei Comuni entro e non oltre il 31 dicembre 2011.”, facendosi dunque nuovamente esplicito riferimento a tale norma.
4. Alla luce del quadro normativo sopra esposto, si ritiene allora che, visto il fondamento della predetta Disposizione n. 165/2011 nell'art. 45 della L.R. 11/2010, debba trovare piena applicazione rispetto alle procedure di recupero dell'anticipazione l'art. 19 comma 2-ter della L.R. 9/2010, per come aggiornato dalle successive novelle sopra riportate. Ciò in quanto, sebbene il complesso delle modifiche sia intervenuto in data successiva alle erogazioni delle anticipazioni da parte della Regione, risulta comunque precedente all'avvio della fase di recupero, che è da collocarsi nel 2015, per come risulta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.), parte 1 n. 24 del
12.06.2015 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta dell'Assessorato all'Economia), della nota prot. 18344 del 01.04.2015 (quale allegato in coda al decreto del 22.04.2015 dell'Assessorato Autonomie Locali
e Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale Autonomie Locali, concernente la liquidazione della quarta trimestralità dell'assegnazione regionale di parte corrente), con cui si andavano a fissare le modalità di determinazione delle rate dei piani di rientro. Ciò che dunque è valso come adempimento informativo anche nei confronti del attore. E d'altronde, si ricorda sempre, l'art. 19 L.R. Pt_1
9/2010 sopra citato espressamente dispone, al comma 2-bis secondo periodo, con una valenza generalizzata della disciplina posta da questo stesso comma, per cui (grassetto aggiunto) “Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti.”.
5.1. Tenuto conto di quanto sopra, non si ritiene condivisibile la ricostruzione di parte attrice secondo cui, per accedere alle anticipazioni in parola, sarebbero stati assolutamente necessari due requisiti, da Parte individuarsi nella certificazione dei debiti da parte dell' e nel piano di rimborso asseverato dal
Così come non può essere condiviso neanche l'assunto secondo cui le anticipazioni di cassa Pt_1 presupporrebbero il consenso necessario del interessato, da esprimersi mediante Pt_1 presentazione del piano di rimborso.
5.2. Deve piuttosto ritenersi anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'ATO abbia legittimamente richiesto le anticipazioni in parola presentando la propria Controparte_4 certificazione dei debiti per come richiesto dalla legge, e come peraltro si evince dalla Disposizione Commissariale n. 165/2011 di concessione delle anticipazioni, in cui si fa espressa menzione di tale Parte adempimento da parte dell' .
5.3. Inoltre, dal tenore della normativa di riferimento, alla luce della intervenuta modifica normativa, non si ritiene che il consenso del fosse requisito necessario, né che fosse necessaria la Pt_1 Parte presentazione di un piano di rientro da questo asseverato affinché l' potesse ottenere le anticipazioni in parola. L'art. 19 L.R. 9/2010, infatti, prevede espressamente che la concessione di anticipazioni potesse avvenire “sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011”. Del piano finanziario di rimborso si parla in un'altra fase, diversa da quella della richiesta, cioè al momento della restituzione delle somme già anticipate, e non viene individuato come un elemento necessario per consentire lo svolgimento della procedura in questione. Sul punto, infatti, la norma prevede: da un lato che il piano finanziario di rimborso vada proposto dall'Autorità d'ambito e dai Comuni soci asseverato mediante delibera di giunta;
e dall'altro, in caso di mancata presentazione del piano, prevede modalità alternative di recupero. Si legge infatti espressamente che
10 “In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci”. (cfr. quanto detto in precedenza al par. 2.2.4., nella parte finale).
5.4. Alla luce della superiore ricostruzione, deve ritenersi che la previsione normativa della possibilità di proporre il piano di rientro/rimborso da parte del vada inquadrata nell'ambito della leale Pt_1 collaborazione tra pubbliche amministrazioni, come uno strumento che consenta il dialogo tra P.A., nell'ottica di una migliore organizzazione e gestione delle proprie rispettive funzioni. Tuttavia tenuto conto che, di base, per previsione di legge, i singoli Comuni soci sono comunque tenuti a intervenire finanziariamente per la copertura dei costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti anche in via sussidiaria all'ATO di rispettiva pertinenza (cfr. supra al par. 2.2.1.), è da ritenersi pienamente Parte legittimo l'operato della Regione che ha ritenuto, stante l'inadempimento dell' , di recuperare le somme anticipate rivalendosi sul singolo il quale, reso edotto (per come si è specificato nei Pt_1 paragrafi precedenti) tanto dell'avvio e fissazione dei criteri per l'avvio della fase di recupero, quanto Parte delle sollecitazioni che venivano operate nei confronti dell' a trasmettere il piano di rientro (e dunque, come tale, posto nelle condizioni di partecipare ai relativi procedimenti), ha in effetti esso stesso liberamente deciso di non intervenire nel procedimento, decidendo di non presentare la propria proposta di piano di rimborso. Applicandosi allora la regola di chiusura prevista di default per la mancata presentazione del piano, con il riparto pro quota d'ufficio.
6. Infondato risulta essere anche quanto si trae dalle argomentazioni del attore secondo cui Pt_1 sostanzialmente lo stesso avrebbe avuto conoscenza del procedimento in questione solamente nel
2018.
6.1. Dagli atti di causa risulta provato che l'attore ha avuto conoscenza del procedimento quantomeno a far data dal 2015 (ed in effetti, in relazione a quanto si è detto al superiore par. 3.2.2., anche dal tardo 2014). Infatti, la Regione ha provveduto ad informare tutti i Comuni interessati dell'avvio delle procedure di recupero mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, parte 1 n.
24 del 12.06.2015. Inoltre, e a maggior ragione, è pure presente in atti la ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 19.10.2015 con la quale l'Assessorato all'Economia trasmetteva propriamente al Comune attore la nota prot. 56232 del 16.10.2015 avente ad oggetto “invio schede relative alle anticipazioni effettuate dalla Regione Sicilia si sensi dell'art. 11 della legge regionale 14/05/2009 n. 6”. (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta del suddetto Assessorato). Per cui, deve pertanto ritenersi che il fosse già a conoscenza delle anticipazioni concesse dalla Regione Pt_1 compiutamente quantomeno a far data dal 2015 (se non già nel 2014).
6.2. Inoltre, e con considerazione di ordine generale, appare oltremodo inverosimile pensare che il attore, socio dell' cui lo stesso ha affidato le funzioni di gestione del Pt_1 Parte_3 servizio in materia di rifiuti, non abbia avuto modo di rendersi conto, fin dal 2011 (ossia quando sono state concesse le anticipazioni di cui si tratta), che il servizio di gestione dei rifiuti veniva svolto Parte regolarmente nonostante la gravosissima situazione finanziaria in cui l' versava.
6.3. Le predette argomentazioni, pure di rinforzo rispetto, comunque, alle superiori argomentazioni di infondatezza nel merito già svolte al par. 5, appaiono sufficienti a puntellare il rigetto anche in termini di intempestività dell'esperimento dell'azione giudiziaria, in quanto lo stesso attore Pt_1 allora ben avrebbe potuto agire fin dal momento dell'erogazione delle anticipazioni, impugnando i decreti con cui venivano concesse, o quantomeno, al limite, dal 2015. Ciò che dunque determina una valutazione complessiva di infondatezza dei motivi legati al caso di specie, indicati nelle lettere A),
B) e C) della citazione in riassunzione.
11 7. Ciò detto, a partire dal motivo indicato in lettera D), si passa variamente a contestazioni anche di altro tipo, ossia: d'un canto ancora delle ordinarie censure degli atti amministrativi per mancata osservanza di disposizioni di legge (cfr. la prima parte della lettera D), poi la lettera E), e poi di nuovo la lettera G)); d'altro canto, anche relative alla legittimità costituzionale e comunitaria della stessa disciplina legislativa posta a fondamento delle trattenute oggetto del presente giudizio (cfr. la seconda parte della lettera D) e la lettera F)).
7.1.1. Sul primo ordine di censure, rapidamente, si evidenzia anzitutto che la prima parte della lettera D) (con riferimento, dunque alla violazione/falsa applicazione dell'art. 6 L.R. 5/2014) viene meramente abbozzata, mentre invece la successiva lettera G) sul punto riproduce sostanzialmente la doglianza di merito sul necessario consenso del che è già stata valutata come infondata ai Pt_1 paragrafi precedenti, ai quali dunque si può rinviare.
7.1.2. Quanto invece alla lettera E), non è condivisibile la tesi dell'attore secondo cui il sistema del recupero delle anticipazioni concesse all'ATO previsto dalla L.R. 9/2010 contrasterebbe con il principio di uguaglianza e in particolar modo con il principio di par condicio creditorum ex art. 2741
c.c., e artt. 52 e 111 R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare), sulla base delle seguenti tre considerazioni.
a) In primo luogo, in via di premessa, la par condicio creditorum è un principio generale della materia fallimentare, ma è la stessa disciplina fallimentare a prevedere plurimi temperamenti e deroghe alla stessa, per cui la eventuale previsione di altre deroghe legislativamente previste non sarebbe una sorpresa.
b) In secondo luogo, e con valenza tranciante, la ricostruzione concettuale operata da parte attrice tende a confondere la figura della (oggi fallita) rispetto al rapporto che in questa Parte_2 sede è in gioco, che sussiste tra la Regione ed uno dei Comuni soci della suddetta Società (che peraltro assume la veste di una società di capitali, quale s.p.a., e dunque con autonomia patrimoniale perfetta, salve le disposizioni speciale che regolano il suo regime giuridico). Più specificamente, non si pone in questa sede un problema di elusione della par condicio creditorum da parte della Regione semplicemente in quanto non si ha a che fare con un credito che questa fa valere nei confronti dell'ATO fallita, bensì (sulla base di specifiche disposizioni di legge che lo prevedono) nei confronti Parte dei Comuni soci dell' . Tenuti a loro volta a finanziare l'ATO stessa, e rispetto ai quali l'intervento regionale ha operato in funzione di anticipazione di pagamenti che quelli avrebbero Parte dovuto già operare in favore dell' . In altri termini, presupponendo invece il ragionamento di parte attrice, portato alle estreme conseguenze, allora dovrebbe considerarsi non legittimo anche, da parte del creditore, aggredire il fideiussore del debitore principale qualora quest'ultimo dovesse essere andato incontro a fallimento. Con un'impostazione di fondo che certamente non può essere condivisa.
c) Inoltre, ed infine, a voler tacer d'altro, a dimostrazione del loro carattere essenziale, si ricorda pure che le somme erogate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sono passibili di vincolo di impignorabilità da parte dell'ente locale. Sul punto appaiono chiare le previsioni di legge, in particolare in base al seguente combinato disposto:
1) l'art. 4 comma 2 lett. d) della L.R. 9/2010, che dispone che i Comuni “provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;
”;
12 2) l'art. 159 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che prevede che “
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: […] c) espletamento dei servizi locali indispensabili.”;
3) l'art. 255 comma 10 del T.U.E.L., che stabilisce che “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata […]”;
8.1. Con riferimento poi alla seconda parte della lettera D) e alla lettera F), va anzitutto premesso che, specie in relazione ad un giudice di prima istanza, il fatto che una delle parti richieda di sollevare una questione di legittimità costituzionale (ai sensi dell'art. 1 L. Cost. 1/1948) ovvero il rinvio pregiudiziale europeo (di cui all'art. 267 TFUE), non comporta automaticamente che il giudice debba operare di conseguenza. A parte altri presupposti, infatti, pur nelle dovute differenze, non sarà sollevata questione di costituzionalità qualora il giudice a quo la ritenga manifestamente infondata, così come non sarà sollevata la c.d. pregiudiziale europea (cfr. art. 267 par. 2 TFUE) qualora questi ravvisi che il dubbio interpretativo (o, attraverso il dubbio interpretativo, il dubbio sul possibile contrasto tra diritto interno e diritto europeo) non vi sia.
8.2. Ora, in tali lettere parte attrice argomenta:
1) sull'asserita incostituzionalità della normativa disciplinante il regime delle anticipazioni, per profili di contrasto con gli artt. 3, 5, 23, 97, 114, 117, 118, 119 Cost., artt. 14 lett. o), 15 e 16 dello Statuto siciliano, nonché con le norme sulla formazione dei bilanci comunali;
2) sull'incompatibilità della predetta disciplina con il diritto dell'Unione Europea, per affermato contrasto con gli artt. 3, 43, 49, 81 e 87 del Trattato CEE (riferimento quest'ultimo da riadattare rispetto alle nuove denominazioni e numerazioni dei trattati europei dal 2009, di cui l'ex Trattato CEE (poi CE) è ormai da intendersi TFUE).
Ma si tratta di questioni o manifestamente infondate o irrilevanti.
8.2.1. Anzitutto, sul punto 1), si osserva che la stessa parte attrice chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla base della stessa premessa di merito del caso di specie, ossia l'assunto per il quale si avrebbe una necessaria previsione di consenso del per cui viene detto che la Pt_1 questione si porrebbe nel solo caso in cui si dovesse escludere questa necessità ed allora si dovrebbe configurare una sorta di prelievo forzoso da parte della Regione. Ora, di base l'impostazione della dicotomia è erronea, per le argomentazioni svolte precedentemente ai parr. dal 3 al 6 della parte motiva, nel senso che è dunque sì prevista la partecipazione attiva da parte del insieme Pt_1 all'ATO, ma senza che ciò possa comportare un blocco del procedimento al superamento infruttuoso della deadline di legge. E fermo restando che il attore è stato posto nelle condizioni di Pt_1 partecipare al relativo procedimento, ma ha ritenuto di non intervenire, né al momento dell'erogazione delle somme, né successivamente, ed in particolare nel 2015 quando ha avuto contezza dell'avvio delle procedure di recupero, ritenendo quindi sia di non proporre il proprio piano di rientro sia di non impugnare i provvedimenti con cui sono state concesse le anticipazioni in parola.
Con la conseguenza che, a monte, la q.l.c. sarebbe irrilevante in quanto priva di refluenza nel caso di specie. Si osserva comunque che la stessa si valuta manifestamente infondata, sulla base di quanto segue.
a) Anzitutto, con riferimento alle norme sulla formazione dei bilanci comunali, esse sono date da disposizioni di legge (artt. 149 e ss. T.U.E.L.), come tali inidonee a configurare parametro del giudizio
13 di costituzionalità, in quanto non di rango costituzionale (a differenza, per esempio, dell'art. 81 Cost. per il bilancio dello Stato);
b.1) Poi, con riferimento al complesso di parametri indicati da vari articoli della Costituzione, si può comunque trovare ragione essenziale di legittimità della disciplina in esame proprio nello stesso principio di sussidiarietà (di cui all'art. 118 Cost.) in funzione dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità al fondamentale servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, primaria ed essenziale per la tutela di valori costituzionali fondamentali, quali quello alla salute pubblica (traibile dall'art. Parte 32 Cost.). Data una situazione di cronico squilibrio nelle risorse finanziarie a disposizione delle , sostanzialmente bloccate nel loro operare anche in funzione della carenza di erogazioni da parte dei
Comuni soci (pur obbligati in tal senso), l'intervento della Regione in funzione di anticipazione delle risorse economiche dovute da questi ultimi si configura come in effetti doverosa proprio alla luce del suddetto principio di sussidiarietà, di tipo verticale. Poi, le previsioni legislative in materia di recupero delle risorse anticipate si pongono in piena linea con il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, prevedendo infatti la L.R. 9/2010 la partecipazione dei Comuni al procedimento, insieme alle ATO. Ma per la stessa ottica di leale collaborazione, si è razionalmente prevista la fissazione di una scadenza, decorsa infruttuosamente la quale correttamente si è data la previsione di una norma di chiusura con la fissazione di un criterio sussidiario di riparto del carico Parte dell'anticipazione tra i Comuni facenti parte dell' . A ragionar diversamente, se ne sarebbe tratta una ingiustificata perdita a carico della Regione, per effetto della colpevole inerzia da parte degli enti locali, la quale si sarebbe dunque vista perdere delle risorse impiegate al fine della piena attuazione della sussidiarietà verticale nel finanziamento del servizio fondamentale di gestione dei rifiuti.
b.2) D' altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non è peregrino sostenere che il continui ad avere competenze in materia di gestione dei rifiuti, nonostante la presenza delle Pt_1 società d'ambito. Come in fondo si trae ancora, in base a quanto stabilito a livello statale dall'art. 198 D. Lgs. 152/2006 (c.d. T.U. ambiente), secondo cui “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. […] 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti […] 3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.”. Ma non potrebbe essere altrimenti, in quanto funzione amministrativa fondamentale, propria dei Comuni in quanto enti locali di livello più ristretto (in base al principio generale della sussidiarietà verticale, di cui all'art. 118 comma 1 Cost.), rispetto alla quale la previsione di soggetti giuridici e di forme giuridiche nuove e diverse rispetto alla diretta gestione (non diversamente da quanto avviene in altri ambiti, si pensi ad esempio al fenomeno dell'affidamento in house per ciò che concerne gli appalti in disparati ambiti) ha per il Comune di riferimento la valenza di una migliore organizzazione e gestione del servizio. E rispetto alle quali, va ricordato ancora che complessivamente tutti i Comuni soci possiedono, quali soci necessari della società d'ambito, le partecipazioni della medesima (e dunque, complessivamente, la possibilità di incidere sulla relativa gestione).
8.2.2. Non si rinviene, inoltre, alcuna violazione del diritto europeo della concorrenza, in quanto le
Società d'Ambito sono (stati) soggetti economici operativi per effetto di apposite disposizioni legislative, e partecipate dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale, al fine specifico dello svolgimento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Rispetto ai quali dunque, gli abbozzati riferimenti ad “un illegittimo ed ingiustificato “regime di favore” verso le Società d'Ambito rispetto agli altri concorrenti sul mercato” e al rischio di “aiuto di stato”, appaiono per nulla centrati.
14 9. In conclusione, dunque, ritenendosi legittimi i provvedimenti dell'Assessorato Controparte_2
della Funzione Pubblica con cui sono state operate le trattenute in parola sulle erogazioni
[...] spettanti al attore, e d'altronde considerandosi o irrilevanti o manifestamente infondati i Pt_1 dubbi di legittimità costituzionale o per i quali si chiede rinvio pregiudiziale eurounionale, la domanda attorea va rigettata.
10. Si ritiene comunque che l'obiettiva complessità della materia, e l'assenza di specifici precedenti sul punto, anche alla luce della varietà tipologica dei motivi di doglianza e della necessità di operare un vaglio coordinato nella normativa regionale e di una molteplicità di provvedimenti amministrativi ai fini della decisione, nonché in ragione della necessità di riflettere sulla stessa tenuta costituzionale e comunitaria della disciplina legislativa di riferimento, possano configurare gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che C. Cost. n. 77/2018 ha aggiunto alle ipotesi testuali di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 637/2022 in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) COMPENSA INTEGRALMENTE tra le parti le spese di giudizio;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 23.02.2025
Il Giudice
Dario Albergo
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 637/2022, avente ad oggetto: “ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO”
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), con sede in piazza Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Coppola n. 2, elettivamente domiciliato in Catania, in via Gabriello Carnazza n. 51, presso lo studio dell'Avv. Agatino Cariola (c.f. ) del foro di Catania, da cui è rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE (IN RIASSUNZIONE)
CONTRO
1) , in persona dell'Assessore p.t. (c.f. Controparte_1
); P.IVA_2
2) Controparte_2
, in persona dell'Assessore p.t. (c.f. ;
[...] P.IVA_2
3) Controparte_3
, in persona dell'Assessore p.t. (c. f. );
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi distintamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (c.f.
), domiciliata presso i propri uffici siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174; P.IVA_3
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
4) , in persona dei Controparte_4 curatori fallimentari pro tempore - NON COSTITUITO;
5) , in persona del Sindaco p.t. – NON COSTITUITO;
Controparte_5
1 PARTI CONVENUTE (IN RIASSUNZIONE)
***
1. Con atto di citazione notificato il 07.04.2022 e depositato in pari data, in riassunzione del giudizio inizialmente proposto al TAR Sicilia - Sezione Catania (e definito con sentenza n. 600/2020, poi appellata innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giudizio definito da quest'ultimo con sentenza n. 27/2022 che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.), il conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, l' Controparte_2 [...]
e l' Controparte_3 Controparte_1
, in persona dei rispettivi Assessori p.t., nonché la
[...] [...]
, in persona dei curatori p.t., ed il Controparte_4
, in persona del Sindaco p.t., chiedendo, previa disapplicazione di Controparte_5 alcuni provvedimenti adottati dall' Controparte_2
(quali in particolare il D.D.G. n. 224 del 10.08.2018 ed il D.R.S. n. 308 del 23.10.2018) nonché (per richiamo dal ricorso al TAR) degli atti presupposti e connessi, anche non conosciuti (quali: la nota della Ragioneria Generale della Regione n. 4997/2018; e le note del Controparte_6 nn. 6689/2018 e 43590/2018), l'accertamento del proprio diritto al pagamento di quanto
[...] asseritamente indebitamente trattenuto dall'ammontare dei trasferimenti regionali dovuti allo stesso ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni (in ragione delle anticipazioni effettuate dalla Regione, per conto del in favore della , con conseguente Pt_1 Parte_2 condanna dell' e della Funzione Pubblica convenuto Controparte_2 al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio a carico di tutti gli Assessorati convenuti.
2. Già innanzi al TAR, l'allora ricorrente, nel domandare l'annullamento (previa sospensiva) dei menzionati atti amministrativi, nonché l'accertamento e la ripetizione delle somme indebitamente trattenute ex art. 2033 c.c., aveva rappresentato quanto segue.
2.1.1. In relazione ai trasferimenti citati innanzi, per la liquidazione della prima-seconda trimestralità,
e poi della terza trimestralità dell'anno 2018, al erano state rispettivamente assegnate Parte_1 le somme di € 183.857,98 (in forza del D.D.G. n. 224/2018) ed € 125.414,30 (in forza del D.R.S. n. 308/2018). Tuttavia, lo stesso aveva subito trattenute imputate ad asserite anticipazioni Pt_1 erogate alla e precisamente: Parte_2
a) € 139.588,90 (prima-seconda semestralità) ed € 69.794,45 (terza trimestralità), in applicazione della nota della Ragioneria Generale della Regione n. 4997/2018;
b) € 34.003,46, in applicazione della nota del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti n. 6689/2018
(invero, rectius, 16689/2018);
c) € 12.417,23 in applicazione della nota del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti n. 43590/2018.
2.1.2. Il aveva rappresentato di avere appreso, da nota del Dipartimento Regionale Acqua e Pt_1
Rifiuti prot. 21218 del 28.05.2018 (indirizzata solo all' e conosciuta solo a Parte_3 seguito di accesso agli atti), che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia avrebbe erogato mediante anticipazioni direttamente all' la somma di € 2.959.400,34 Parte_3 per fornitura automezzi e pagamento di competenze tecniche. Somma da restituire o ripartire tra i
Comuni soci in relazione ai crediti vantati dall'ATO verso di loro, entro 10 giorni, con l'avvertimento
2 che, in caso di mancata restituzione o ripartizione, la somma sarebbe stata imputata ai Comuni soci in proporzione alle quote sociali, con recupero ex art. 19 comma 2-ter L.R. 9/2010. Aveva allora rappresentato altresì il di avere contestato la pretesa del Dipartimento con nota prot. 26798 Pt_1 del 17.07.2018, ed anzi essere già a sua volta, indipendentemente dai fatti attinenti alle anticipazioni in parola, creditore per € 332.403,99 dell'ATO in liquidazione (in forza di un accordo sulle partite contabili del 09.03.2015), le cui attività gestionali erano ormai cessate da tempo, essendo state le Parte
sostituite dalle SRR a partire dal settembre 2013.
2.2. Aveva evidenziato il Comune ricorrente che i provvedimenti con i quali erano state operate le trattenute sulle somme allo stesso spettanti fossero illegittimi, sulla base dei seguenti motivi.
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si era eccepita la nullità dei decreti di liquidazione della prima, seconda e terza trimestralità del 2018 (da intendersi: in relazione alle trattenute effettuate), in quanto sarebbero stati adottati in carenza di potere ed in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Sul punto, il aveva rilevato che nel caso di specie non avrebbe trovato applicazione l'art. 19 Pt_1 commi 2-bis e 2-ter della Legge Regionale n. 9/2010 (commi introdotti dalla L.R. 26/2012) in quanto anzitutto le norme in esame non avrebbero potuto avere applicazione retroattiva, e comunque: da una parte sarebbero mancati i requisiti da questa disciplina richiesti affinché le anticipazioni venissero concesse all'ATO, cioè la certificazione dei debiti esistenti alla data del 31.12.2011 e il piano Parte finanziario di rimborso asseverato proposto dall e dai Comuni (presupponendo il consenso degli enti locali a richiedere l'anticipazione e poi a restituire la spesa); e dall'altra, i provvedimenti presupposti a quelli impugnati, individuati nelle Disposizioni nn. 35/2010, 132 e 143 del 2011 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia (che fanno riferimento a quanto disposto dall'art. 6 L.R. 5/2014), avrebbero fatto riferimento a contesti normativi per forza di cose, anche in ragione della predetta irretroattività, differenti.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il aveva specificato che le predette Disposizioni nn. Pt_1
35/2010, 132 e 143 del 2011 prevedevano modalità di rimborso particolari e in nessuna di queste si Parte faceva riferimento al fatto che tali somme dovessero essere rimborsate dai Comuni soci dell' .
Aveva precisato inoltre che la normativa in materia di anticipazione delle somme per la gestione dei rifiuti presuppone una richiesta da parte dei Comuni a godere dell'anticipazione (richiesta che il non aveva mai fatto), sia in base all'art. 19 comma 2-ter cit., sia in base all'art.11 Parte_1 Parte della L.R. 6/2009 (ed anzi, traendosi dalla L.R. 21/2008 che l'anticipazione richiesta dall' avrebbe dovuto essere restituita solamente da quest'ultima). Aveva rilevato inoltre, l'illegittimità del comportamento tenuto dalla Regione, la quale avrebbe agito senza ricorrere, al limite, alle procedure di cui all'art. 21 comma 17 L.R. 19/2005, con cui è stato istituito un fondo di rotazione appositamente pensato per gestire le situazioni di emergenza in materia di gestione dei rifiuti (e che però prevede anzitutto lo svolgimento dell'iter da parte del diverso Assessorato alle Autonomie Locali, ed un intervento del Presidente della Regione in via sostitutiva nei confronti degli enti locali inadempienti).
2.2.3. Con il terzo motivo, si era lamentata la mancata partecipazione al procedimento da parte del in particolare evidenziandosi come tutta la procedura (dalla richiesta delle anticipazioni alla Pt_1 determinazione degli importi da addebitare) si sarebbe svolta a sua insaputa, in aperta violazione sia dell'art. 1 comma 1 L 241/1990 sia dell'art. 41 della Carta di Nizza, nonché del principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici locali.
2.2.4. Con il quarto motivo, aveva eccepito l'illegittimità costituzionale del sistema introdotto con la
L.R. 5/2014, non ritenendo legittimo che la Regione “debba godere di un regime agevolato e
3 particolare per le somme dalla stessa anticipate”, a discapito dell'autonomia locale costituzionalmente garantita.
2.2.5. Con il quinto motivo si era lamentato che l'intero sistema di recupero delle anticipazioni in esame sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con il principio di par condicio creditorum, in quanto assicurerebbe solamente alla Regione un regime di maggior favore che consente di evitare il rischio di inadempimento, che invece grava su tutti gli altri creditori.
2.2.6. Con il sesto motivo, infine, si erano mossi dubbi di costituzionalità delle discipline regionali
(art. 4 L.R. 21/2008, art. 11 L.R. 6/2009, art. 19 commi 2-bis e 2-ter L.R. 9/2010), qualora si fosse ritenuto possibile che, in base ad esse, la Regione potesse procedere ad un sostanziale “prelievo forzoso” a carico dei Comuni e in proprio favore. In particolare, si era eccepita la violazione: del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito all'art. 97 Cost., delle norme sulla formazione dei bilanci comunali (di cui agli artt. 149 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, c.d. T.U.E.L.), nonché degli artt. 3, 5, 23, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e degli artt. 14 lett. o), 15 e 16 dello Statuto
. Ancora, si era evidenziata l'illegittimità nel ritenere il garante della gestione svolta Parte_4 Pt_1 dalle società d'ambito, posto che lo stesso non avrebbe alcun potere sull'ATO, disponendo solo di una quota minoritaria di partecipazione sulla stessa. Si era eccepito, infine, il contrasto con il diritto europeo dovuto dall'illegittima introduzione di un regime di favore per le società d'ambito rispetto agli altri concorrenti sul mercato, contrasto con il principio di libertà di concorrenza e del divieto di aiuti di Stato (artt. 3, 43, 49, 81 e 87 del Trattato CEE).
3. Costituitisi in giudizio in quella sede, gli Assessorati resistenti avevano domandato il rigetto del ricorso perché infondato.
4. Il TAR adito, con sentenza n. 600 del 06.03.2020 della Sez. I, aveva accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e compensando integralmente le spese di lite, in particolare condividendo le doglianze concernente i vizi procedimentali, in quanto aveva ravvisato che i provvedimenti rivolti all'adozione delle anticipazioni per cui è causa (che per stessa ammissione della Regione in giudizio non erano dati dalle citate disposizioni nn. 35/2010, 132/2011 e 143/2011, bensì dalla diversa disposizione n. 165/2011, a sua volta fondata sul diverso art. 45 della L.R. 11/2010) erano stati adottati in violazione delle regole che disciplinano i procedimenti amministrativi pertinenti, senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza, e senza che questo fosse posto nelle condizioni di Pt_1 partecipare al procedimento ed alla determinazione del provvedimento finale.
5. A seguito di appello promosso dagli assessorati resistenti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 27 del 11.01.2022, aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. (ritenendo assorbito l'appello incidentale del , annullando la sentenza di Parte_1 primo grado con fissazione del termine per riproposizione ex art. 11 comma 2 c.p.a., e compensando integralmente le spese di lite, ritenuto che nel caso di specie non fosse in gioco l'esercizio di potere autoritativo, bensì semplicemente l'esercizio di poteri civilistici relativi alle modalità di adempimento dell'obbligazione, per cui “In regione delle regole generali spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle partite patrimoniali intercorrenti tra i soggetti della presente vicenda, non rinvenendo posizioni di interesse legittimo in capo all'ente locale e spendita di potere autoritativo da parte della Regione.”. E d'altronde argomentando nel senso che l'oggetto del giudizio non sarebbe rientrato nell'alveo della materia di giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 comma 1 lett. p) c.p.a.
6. Riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a questo G.O., il attore in Parte_1 riassunzione, sostanzialmente riproduceva le doglianze già esposte in sede di giurisdizione amministrativa, precisando che, là dove si era dedotta la violazione di legge ai fini dell'annullamento degli atti, adesso si sarebbe dovuta considerare la violazione di norma ai fini della nullità ex art. 1418 c.c. degli atti stessi, o comunque la scorrettezza della P.A. rilevante ex artt. 1175 e 1375 c.c.
4 7. Costituitosi nel presente giudizio, l' rilevava l'infondatezza Controparte_1 della pretesa attorea. In particolare, a fronte di una asserita confusione dell'atto di parte attrice, precisava che la propria posizione dovesse essere limitata alle trattenute di € 139.588,90 (D.D.G 224/2018) ed € 69.794,45 (D.D.G. n. 308/2018) operate a fronte di precedenti anticipazioni di cassa effettuate in forza dell'art. 11 della L.R. 6/2009 e dell'art. 46 L.R. 11/2010, quale normativa introdotta per fare fronte a situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, che prevedeva un termine triennale per la restituzione delle anticipazioni, per effetto di trattenute sulle erogazioni trimestrali del Fondo per le Autonomie (poi estesa ad un decennio dalla L.R. 13/2014, che previde al riguardo dei CP_2 piani di rientro da approvare con decreto del Ragioniere Generale della Regione). Rilevava l'Assessorato convenuto che, già nelle more della stesura del decreto di approvazione del piano finanziario, era stata trasmessa al la nota prot. 56232/2015 con tutti i dettagli dell'operazione Pt_1 in questione, e che anche successivamente diverse sarebbero state le occasioni in cui sarebbero state inviate comunicazioni al Comune attore, il quale non avrebbe mai formulato contestazioni. Rilevava inoltre l'Assessorato che tutti i Comuni interessati erano stati informati dell'avvio dei piani di rientro decennali mediante pubblicazione sulla G.U.R.S. 11.24 del 12.06.2015 della nota prot. 18344/2015, con la quale si precisavano le modalità di determinazione delle rate dei predetti piani. Ancora, evidenziava che il recupero delle somme anticipate era stato effettuato annualmente fin dal 2010, e che nessun atto era stato impugnato in precedenza dal Rilevava pertanto l'intempestività Pt_1 della domanda attorea (in quanto argomentava nel senso che le doglianze avrebbero dovuto porsi già al tempo dell'erogazione delle somme) e chiedeva di accertare l'infondatezza della domanda stessa, con vittoria di spese.
8. Costituitosi in giudizio, l' Controparte_2 premetteva che i provvedimenti impugnati sono di pertinenza degli altri due Assessorati convenuti, formulava alcune precisazioni di merito, rilevava che gli importi trattenuti erano già stati riversati in conto entrata del bilancio regionale con imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio dei Dipartimenti regionali interessati dai rispettivi piani di rientro. Rilevava poi la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 14, lett. o), dello Statuto regionale, esercitata con L.R. 48/1991, che rimanda di base alla disciplina statale, ma salve le disposizioni regioni sulla utilizzazione del trasferimento finanziari agli enti locali. Chiedeva pertanto di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, o in subordine, l'infondatezza della domanda. Con vittoria di spese.
9. Costituitosi in giudizio l' , in Controparte_3 primo luogo evidenziava come i Comuni sono obbligati ex lege ad intervenire finanziariamente per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio anche in via sussidiaria rispetto alle società
d'ambito di riferimento. Rappresentava, inoltre, che le anticipazioni sono state erogate dalla Regione sulla base delle certificazioni dei debiti al 31.07.2011 presentati dall'ATO. Con riferimento alle disposizioni impugnate, evidenziava che le trattenute oggetto di causa non sarebbero da ricondurre alle Disposizioni nn. 35/2010, 132 e 143 del 2011, bensì alla disposizione commissariale n. 165/2011, Parte con la quale è stata erogata, all' , un'anticipazione di cassa pari Controparte_4 ad € 9.440.158.90, diversa e indipendente da quella di € 2.959.400,34 per cui non si era ancora proceduto al recupero. Rilevava poi che le anticipazioni concesse dalla Regione hanno consentito lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nonostante la situazione debitoria delle società d'ambito. Infine, rappresentava che le trattenute operate dalla Regione non hanno alcuna conseguenza sui bilanci comunali, trattandosi di somme che i Comuni avrebbero dovuto comunque versare all'ATO, e che il Commissario Delegato ha anticipato, con l'agevolazione per i Comuni di restituire la somma anticipata per suo conto nell'arco temporale di dieci anni. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda ritenendola infondata. Con vittoria di spese.
5 10. La curatela del fallimento il , seppure ritualmente citati, Controparte_4 Controparte_5 non si sono costituiti in giudizio.
11. Istruita la causa mediante produzione documentale, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024. Quindi, con ordinanza del 14.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 03.02.2025.
§§§
1. Anzitutto, poiché tecnicamente non è stato ancora formalmente fatto, va dichiarata la contumacia delle parti convenute in riassunzione e Controparte_4 [...]
, in quanto non si sono costituite, nonostante regolare citazione in giudizio. CP_5
2. Preliminarmente, è necessario premettere all'esame della situazione oggetto di causa il quadro legislativo regionale rilevante in materia di trasferimenti tra Regione e Comuni da una parte, e gestione integrata dei rifiuti in Sicilia dall'altra, che costituisce la base di riferimento per comprendere i meccanismi posti a fondamento delle dinamiche oggetto nel presente giudizio.
2.1.1. Sotto il primo profilo, poiché nel caso di specie il lamenta di avere ricevuto Parte_1 trasferimenti in misura inferiore al dovuto, si rileva che l'art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 (come risultante dalle modifiche operate dalle Leggi Regionali 9/2015, 8/2017, 15/2017, 8/2018), costituisce il fondamento dei trasferimenti dalla Regione al Comune per il periodo considerato, prevedendo che
“1. Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui.”, con soppressione del “fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6”, ed abrogazione di “tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.” Il successivo comma 3 (aggiornato dalla L.R. 9/2015) prevede poi competenze e modalità per l'erogazione del trasferimento, da farsi comunque “in quattro trimestralità posticipate” (comma 4).
2.1.2. Da tale fondamento normativo traggono origine il D.D.G. n. 224/2018 e il D.R.S. n. 308/2018, di erogazione, rispettivamente, della prima-seconda trimestralità e della terza trimestralità del 2018, di cui parte attrice lamenta un quantum asseritamente inferiore al dovuto, in forza delle trattenute per cui è causa.
2.2. Tali trattenute vengono giustificate alla luce della disciplina degli interventi di anticipazione Parte operati dalla Regione in favore delle (c.d. , di cui quella qui coinvolta è la Parte_2
, poi poste in liquidazione, in base ad un complesso intreccio normativo Parte_3 relativo all' annosa questione relativa alla fornitura in loro favore di risorse per assicurarne il funzionamento.
2.2.1. Al riguardo, va anzitutto considerato l'obbligo per i Comuni soci dell'ATO di riferimento di provvedere all'approvvigionamento delle risorse necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Società d'Ambito relativa. Tale obbligo trovava fondamento nell'art. 21 comma 17 quarto periodo della L.R. 19/2005, per il quale (grassetti aggiunti) “I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo Parte di spesa con adeguata dotazione.” Disposizione che, a seguito della successione dalle alle nuove SRR, è stata tecnicamente poi abrogata per effetto dell'art. 15 L.R. 9/2013, quando nel frattempo l'art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. 9/2010 aveva previsto (dopo la premessa del comma 1 per cui “I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 6 n. 152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.”) che (comma 2) “2. Ai sensi del comma 1 i comuni: […] c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;” In altre parole, traendosi da tali dati legislativi che non è mai stato in discussione l'obbligo da parte dei
Comuni di apportare le risorse di bilancio necessarie ad assicurare lo svolgimento, prima da parte della , poi della nuova figura del S.R.R. , del servizio essenziale di gestione integrata Parte_2 del ciclo dei rifiuti.
2.2.2. Sintomatico dell'esigenza di far fronte con strumenti di emergenza rispetto alla grave crisi di Parte liquidità a cui andarono incontro le nel periodo, la Regione intervenne con l'art. 11 della L.R.
6/2009, che (come poi modificato dall'art. 9 comma 2 L.R. 13/2014), rubricato “Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria” dispone (grassetti aggiunti) “
1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti. […]”.
2.2.3. D'altro canto, l'art. 45 della L.R. 11/2010, rubricato “Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro”, ritoccato nel suo comma 3 dalla L.R. 49/2012, ha poi previsto che (grassetti aggiunti) “1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo
61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8 al ripiano delle passività residue comunque intese maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d'ambito. […] 3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e, asseverato dall'autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che dovrà riguardare tutti i debiti nei confronti dell'ATO di riferimento, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. 4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti dell'ATO ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.”.
7 2.2.4. Quale chiusura del sistema, e con rilevanza fondamentale nel nostro caso (come si spiegherà in fine del paragrafo e in seguito), in quanto fa direttamente riferimento alle gestioni liquidatorie e alla rapida estinzione dei debiti concernenti la gestione integrata dei rifiuti, la L.R. 9/2010, inoltre, all'art. 19, come modificato dalle Leggi Regionali 26/2012, 49/2012, 3/2013, 13/2014, ha previsto (grassetti e grassetti sottolineati aggiunti) “
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. […] 2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica CP_3 coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all .2.1.3.99 - capitolo 243311 e l .3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del Pt_5 Pt_5 presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali
Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. […] 2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. […]”. Derivandone allora da parte del comma 2-ter un meccanismo procedurale di recupero su orizzonte temporale decennale per tutte le anticipazioni regionali disposte per far fronte all'emergenza rifiuti, sulla base sì di un piano finanziario di rimborso concordato tra e Comuni soci, ma prevedendosi altresì una deadline al 30.09.2012, Parte_2 superata infruttuosamente la quale la Regione avrebbe potuto recuperare direttamente pro quota dai
Comuni soci le anticipazioni operate.
3. Richiamato il quadro legislativo di riferimento, si può ora operare il corretto inquadramento degli atti presupposti a quelli impugnati.
3.1. L'odierno attore in riassunzione chiede la disapplicazione dei provvedimenti regionali con i quali sono state disposte le trattenute sulle quote di propria competenza, ed in particolare il D.D.G. n.
224/2018 dell'Assessorato ed il D.R.S. Controparte_2
308/2018 dello stesso Assessorato, con i quali sono state operate trattenute per un ammontare complessivo di € 433.668,37. Il Comune attore però inquadra tali provvedimenti quali atti successivi alle Disposizioni del Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti numeri 35/2010, 132/2011
e 143/2011, le quali dispongono anticipazioni per complessivi € 2.959.400,30 e (come correttamente evidenziato dallo stesso attore) prevedono modalità di rimborso specifiche e differenti rispetto al quadro normativo di riferimento.
3.2.1. Il convenuto Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, contrariamente alla ricostruzione operata dall'attore, chiarisce però (cfr. pag. 5 della sua comparsa di risposta) che le
Disposizioni commissariali numeri 35/2010, 132/2011 e 143/2011 riguardano anticipazioni di cassa il cui recupero non è ancora avvenuto e le cui quote sono ancora da ripartire tra i comuni che le hanno
8 ottenute. Dalla ricostruzione del suddetto Assessorato si evince che l'atto presupposto ai provvedimenti impugnati è invece la diversa Disposizione Commissariale n. 165/2011 (cfr. all. 4 alla comparsa), con la quale sono state disposte anticipazioni di cassa per complessivi € 9.440.158.90, di cui la somma trattenuta di € 433.668,37 rappresenta una parte della quarta rata nell'ambito delle dieci rate/annualità previste, conformemente a quanto disposto dalla legge. Non riguardando, dunque, le somme richieste dall' con la nota prot. n. 21218 del 28.05.2018 (che invece Controparte_3 riguarda gli € 2.959.400,30 di cui si è detto sopra), e di cui viene detto peraltro essere stata inviata a tutti i Comuni facenti parte dell'ATO, e che fu effettivamente riscontrata dal come Parte_1 da ammissione dello stesso (cfr. citazione in riassunzione a pag. 92, ed all. 13 alla stessa) con nota prot. 26798 del 17.07.2018.
3.2.2. Con considerazione che sarà utile riportare in funzione del ragionamento successivo (e che si ritiene non sia inficiata dalla tardività della costituzione rispetto ai venti giorni anteriori all'udienza di citazione, in quanto si fa riferimento a difese volte a contestare il fondamento dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda, e non invece ad introdurre diversi fatti impeditivi, modificativi, estintivi, che invece sarebbero oggetto delle eccezion in senso proprio), l'Assessorato afferma non solo che “con note prott. n. 3130 del 25/01/2013, 16474 del 30/04/2014, 24195 del 19/06/2014 e 29341 del 25/07/2014” (cfr. allegati da 7 a 10 della sua comparsa di risposta) si era Parte Parte richiesto all' il piano finanziario di rimborso (senza che mai avesse riscontrato le suddette note), ma altresì che l'ultima di tali note, ossia la 29341/2014 era stata trasmessa altresì a tutti i Parte Comuni facenti parte dell' stessa. Ciò che effettivamente si riscontra (ed in effetti non solo per quest'ultima, ma anche per quella immediatamente precedente, ossia la 24195/2014), a differenza delle precedenti, dall'indirizzamento per conoscenza della nota anche “Ai Comuni soci dell'
[...]
. Nonché dal fatto che nel corpo del testo della nota 29341/2014 si fa pure riferimento al Pt_3 pervenimento di note, trasmesse anche all' da parte di alcuni Comuni dell'ambito Parte_3
(ossia , , e ), a dimostrazione che il Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 Parte recapito della precedente nota 24195/2014 per conoscenza a tutti i Comuni soci dell' ragionevolmente fosse stato effettuato regolarmente.
3.3. In assenza di una espressa e specifica contestazione successiva da parte dell'odierno attore rispetto a tali elementi, trattandosi (specie in relazione alle ultime allegazioni in ordine alle note di cui agli allegati da 7 a 10 della comparsa di risposta), di allegazioni di fatti, unitamente alle riflessioni svolte poc'anzi sulla loro valenza argomentativa, deve ritenersi assodata ex art. 115 c.p.c., o comunque prudentemente comprovata ex art. 116 c.p.c., la ricostruzione operata sul punto da parte dell' convenuto. Quindi le anticipazioni di cassa oggetto di causa sono da ricondurre alla CP_1
Disposizione Commissariale n. 165/2011, e le richieste rivolte all'ATO di comunicazione del piano di riparto, per le ultime due di esse, furono oggetto di trasmissione anche ai Comuni soci, che dunque furono posti nelle condizioni di interloquire attivamente, sia con la , sia con la stessa Parte_2
Regione.
3.4. Ora, con il citato provvedimento n. 165/2011 il Presidente della Regione Siciliana, nella veste di
Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'OPCM n. 3887/2010:
a) ha disposto (art. 1) che “Nelle more della sottoscrizione dei piani di rientro dei debiti, è disposto il pagamento a favore degli ATO sottoindicati delle somme nella misura del l5% dell'ammontare dei debiti certificati dai liquidatori nei confronti di terzi creditori presentati al Servizio XXV della Ragioneria Generale della Regione degli importi così specificati”, seguendo una tabella in cui effettivamente si riscontra l'erogazione del citato importo di € 9.440.158,90 in favore di Pt_6
(sulla base della situazione debitoria al 31.07.2011);
[...]
9 b) ha operato nella parte dispositiva già un primo riferimento, all'art. 3, all' “art. 45 della l.r. n. 11/2010”, evidenziandosi che le somme predette sono “anticipate per conto dei Comuni”;
Part c) ha conclusivamente disposto, all'art. 5, che “Le somme erogate agli in liquidazione, ai sensi dell'art. 45 della l. r. n. 11/2010, dovranno essere inserite nei piani di rientro dei debiti da sottoscrivere da parte dei Comuni entro e non oltre il 31 dicembre 2011.”, facendosi dunque nuovamente esplicito riferimento a tale norma.
4. Alla luce del quadro normativo sopra esposto, si ritiene allora che, visto il fondamento della predetta Disposizione n. 165/2011 nell'art. 45 della L.R. 11/2010, debba trovare piena applicazione rispetto alle procedure di recupero dell'anticipazione l'art. 19 comma 2-ter della L.R. 9/2010, per come aggiornato dalle successive novelle sopra riportate. Ciò in quanto, sebbene il complesso delle modifiche sia intervenuto in data successiva alle erogazioni delle anticipazioni da parte della Regione, risulta comunque precedente all'avvio della fase di recupero, che è da collocarsi nel 2015, per come risulta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.), parte 1 n. 24 del
12.06.2015 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta dell'Assessorato all'Economia), della nota prot. 18344 del 01.04.2015 (quale allegato in coda al decreto del 22.04.2015 dell'Assessorato Autonomie Locali
e Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale Autonomie Locali, concernente la liquidazione della quarta trimestralità dell'assegnazione regionale di parte corrente), con cui si andavano a fissare le modalità di determinazione delle rate dei piani di rientro. Ciò che dunque è valso come adempimento informativo anche nei confronti del attore. E d'altronde, si ricorda sempre, l'art. 19 L.R. Pt_1
9/2010 sopra citato espressamente dispone, al comma 2-bis secondo periodo, con una valenza generalizzata della disciplina posta da questo stesso comma, per cui (grassetto aggiunto) “Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti.”.
5.1. Tenuto conto di quanto sopra, non si ritiene condivisibile la ricostruzione di parte attrice secondo cui, per accedere alle anticipazioni in parola, sarebbero stati assolutamente necessari due requisiti, da Parte individuarsi nella certificazione dei debiti da parte dell' e nel piano di rimborso asseverato dal
Così come non può essere condiviso neanche l'assunto secondo cui le anticipazioni di cassa Pt_1 presupporrebbero il consenso necessario del interessato, da esprimersi mediante Pt_1 presentazione del piano di rimborso.
5.2. Deve piuttosto ritenersi anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'ATO abbia legittimamente richiesto le anticipazioni in parola presentando la propria Controparte_4 certificazione dei debiti per come richiesto dalla legge, e come peraltro si evince dalla Disposizione Commissariale n. 165/2011 di concessione delle anticipazioni, in cui si fa espressa menzione di tale Parte adempimento da parte dell' .
5.3. Inoltre, dal tenore della normativa di riferimento, alla luce della intervenuta modifica normativa, non si ritiene che il consenso del fosse requisito necessario, né che fosse necessaria la Pt_1 Parte presentazione di un piano di rientro da questo asseverato affinché l' potesse ottenere le anticipazioni in parola. L'art. 19 L.R. 9/2010, infatti, prevede espressamente che la concessione di anticipazioni potesse avvenire “sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011”. Del piano finanziario di rimborso si parla in un'altra fase, diversa da quella della richiesta, cioè al momento della restituzione delle somme già anticipate, e non viene individuato come un elemento necessario per consentire lo svolgimento della procedura in questione. Sul punto, infatti, la norma prevede: da un lato che il piano finanziario di rimborso vada proposto dall'Autorità d'ambito e dai Comuni soci asseverato mediante delibera di giunta;
e dall'altro, in caso di mancata presentazione del piano, prevede modalità alternative di recupero. Si legge infatti espressamente che
10 “In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci”. (cfr. quanto detto in precedenza al par. 2.2.4., nella parte finale).
5.4. Alla luce della superiore ricostruzione, deve ritenersi che la previsione normativa della possibilità di proporre il piano di rientro/rimborso da parte del vada inquadrata nell'ambito della leale Pt_1 collaborazione tra pubbliche amministrazioni, come uno strumento che consenta il dialogo tra P.A., nell'ottica di una migliore organizzazione e gestione delle proprie rispettive funzioni. Tuttavia tenuto conto che, di base, per previsione di legge, i singoli Comuni soci sono comunque tenuti a intervenire finanziariamente per la copertura dei costi inerenti al servizio di gestione dei rifiuti anche in via sussidiaria all'ATO di rispettiva pertinenza (cfr. supra al par. 2.2.1.), è da ritenersi pienamente Parte legittimo l'operato della Regione che ha ritenuto, stante l'inadempimento dell' , di recuperare le somme anticipate rivalendosi sul singolo il quale, reso edotto (per come si è specificato nei Pt_1 paragrafi precedenti) tanto dell'avvio e fissazione dei criteri per l'avvio della fase di recupero, quanto Parte delle sollecitazioni che venivano operate nei confronti dell' a trasmettere il piano di rientro (e dunque, come tale, posto nelle condizioni di partecipare ai relativi procedimenti), ha in effetti esso stesso liberamente deciso di non intervenire nel procedimento, decidendo di non presentare la propria proposta di piano di rimborso. Applicandosi allora la regola di chiusura prevista di default per la mancata presentazione del piano, con il riparto pro quota d'ufficio.
6. Infondato risulta essere anche quanto si trae dalle argomentazioni del attore secondo cui Pt_1 sostanzialmente lo stesso avrebbe avuto conoscenza del procedimento in questione solamente nel
2018.
6.1. Dagli atti di causa risulta provato che l'attore ha avuto conoscenza del procedimento quantomeno a far data dal 2015 (ed in effetti, in relazione a quanto si è detto al superiore par. 3.2.2., anche dal tardo 2014). Infatti, la Regione ha provveduto ad informare tutti i Comuni interessati dell'avvio delle procedure di recupero mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, parte 1 n.
24 del 12.06.2015. Inoltre, e a maggior ragione, è pure presente in atti la ricevuta di avvenuta consegna della PEC del 19.10.2015 con la quale l'Assessorato all'Economia trasmetteva propriamente al Comune attore la nota prot. 56232 del 16.10.2015 avente ad oggetto “invio schede relative alle anticipazioni effettuate dalla Regione Sicilia si sensi dell'art. 11 della legge regionale 14/05/2009 n. 6”. (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta del suddetto Assessorato). Per cui, deve pertanto ritenersi che il fosse già a conoscenza delle anticipazioni concesse dalla Regione Pt_1 compiutamente quantomeno a far data dal 2015 (se non già nel 2014).
6.2. Inoltre, e con considerazione di ordine generale, appare oltremodo inverosimile pensare che il attore, socio dell' cui lo stesso ha affidato le funzioni di gestione del Pt_1 Parte_3 servizio in materia di rifiuti, non abbia avuto modo di rendersi conto, fin dal 2011 (ossia quando sono state concesse le anticipazioni di cui si tratta), che il servizio di gestione dei rifiuti veniva svolto Parte regolarmente nonostante la gravosissima situazione finanziaria in cui l' versava.
6.3. Le predette argomentazioni, pure di rinforzo rispetto, comunque, alle superiori argomentazioni di infondatezza nel merito già svolte al par. 5, appaiono sufficienti a puntellare il rigetto anche in termini di intempestività dell'esperimento dell'azione giudiziaria, in quanto lo stesso attore Pt_1 allora ben avrebbe potuto agire fin dal momento dell'erogazione delle anticipazioni, impugnando i decreti con cui venivano concesse, o quantomeno, al limite, dal 2015. Ciò che dunque determina una valutazione complessiva di infondatezza dei motivi legati al caso di specie, indicati nelle lettere A),
B) e C) della citazione in riassunzione.
11 7. Ciò detto, a partire dal motivo indicato in lettera D), si passa variamente a contestazioni anche di altro tipo, ossia: d'un canto ancora delle ordinarie censure degli atti amministrativi per mancata osservanza di disposizioni di legge (cfr. la prima parte della lettera D), poi la lettera E), e poi di nuovo la lettera G)); d'altro canto, anche relative alla legittimità costituzionale e comunitaria della stessa disciplina legislativa posta a fondamento delle trattenute oggetto del presente giudizio (cfr. la seconda parte della lettera D) e la lettera F)).
7.1.1. Sul primo ordine di censure, rapidamente, si evidenzia anzitutto che la prima parte della lettera D) (con riferimento, dunque alla violazione/falsa applicazione dell'art. 6 L.R. 5/2014) viene meramente abbozzata, mentre invece la successiva lettera G) sul punto riproduce sostanzialmente la doglianza di merito sul necessario consenso del che è già stata valutata come infondata ai Pt_1 paragrafi precedenti, ai quali dunque si può rinviare.
7.1.2. Quanto invece alla lettera E), non è condivisibile la tesi dell'attore secondo cui il sistema del recupero delle anticipazioni concesse all'ATO previsto dalla L.R. 9/2010 contrasterebbe con il principio di uguaglianza e in particolar modo con il principio di par condicio creditorum ex art. 2741
c.c., e artt. 52 e 111 R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare), sulla base delle seguenti tre considerazioni.
a) In primo luogo, in via di premessa, la par condicio creditorum è un principio generale della materia fallimentare, ma è la stessa disciplina fallimentare a prevedere plurimi temperamenti e deroghe alla stessa, per cui la eventuale previsione di altre deroghe legislativamente previste non sarebbe una sorpresa.
b) In secondo luogo, e con valenza tranciante, la ricostruzione concettuale operata da parte attrice tende a confondere la figura della (oggi fallita) rispetto al rapporto che in questa Parte_2 sede è in gioco, che sussiste tra la Regione ed uno dei Comuni soci della suddetta Società (che peraltro assume la veste di una società di capitali, quale s.p.a., e dunque con autonomia patrimoniale perfetta, salve le disposizioni speciale che regolano il suo regime giuridico). Più specificamente, non si pone in questa sede un problema di elusione della par condicio creditorum da parte della Regione semplicemente in quanto non si ha a che fare con un credito che questa fa valere nei confronti dell'ATO fallita, bensì (sulla base di specifiche disposizioni di legge che lo prevedono) nei confronti Parte dei Comuni soci dell' . Tenuti a loro volta a finanziare l'ATO stessa, e rispetto ai quali l'intervento regionale ha operato in funzione di anticipazione di pagamenti che quelli avrebbero Parte dovuto già operare in favore dell' . In altri termini, presupponendo invece il ragionamento di parte attrice, portato alle estreme conseguenze, allora dovrebbe considerarsi non legittimo anche, da parte del creditore, aggredire il fideiussore del debitore principale qualora quest'ultimo dovesse essere andato incontro a fallimento. Con un'impostazione di fondo che certamente non può essere condivisa.
c) Inoltre, ed infine, a voler tacer d'altro, a dimostrazione del loro carattere essenziale, si ricorda pure che le somme erogate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sono passibili di vincolo di impignorabilità da parte dell'ente locale. Sul punto appaiono chiare le previsioni di legge, in particolare in base al seguente combinato disposto:
1) l'art. 4 comma 2 lett. d) della L.R. 9/2010, che dispone che i Comuni “provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;
”;
12 2) l'art. 159 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che prevede che “
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: […] c) espletamento dei servizi locali indispensabili.”;
3) l'art. 255 comma 10 del T.U.E.L., che stabilisce che “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata […]”;
8.1. Con riferimento poi alla seconda parte della lettera D) e alla lettera F), va anzitutto premesso che, specie in relazione ad un giudice di prima istanza, il fatto che una delle parti richieda di sollevare una questione di legittimità costituzionale (ai sensi dell'art. 1 L. Cost. 1/1948) ovvero il rinvio pregiudiziale europeo (di cui all'art. 267 TFUE), non comporta automaticamente che il giudice debba operare di conseguenza. A parte altri presupposti, infatti, pur nelle dovute differenze, non sarà sollevata questione di costituzionalità qualora il giudice a quo la ritenga manifestamente infondata, così come non sarà sollevata la c.d. pregiudiziale europea (cfr. art. 267 par. 2 TFUE) qualora questi ravvisi che il dubbio interpretativo (o, attraverso il dubbio interpretativo, il dubbio sul possibile contrasto tra diritto interno e diritto europeo) non vi sia.
8.2. Ora, in tali lettere parte attrice argomenta:
1) sull'asserita incostituzionalità della normativa disciplinante il regime delle anticipazioni, per profili di contrasto con gli artt. 3, 5, 23, 97, 114, 117, 118, 119 Cost., artt. 14 lett. o), 15 e 16 dello Statuto siciliano, nonché con le norme sulla formazione dei bilanci comunali;
2) sull'incompatibilità della predetta disciplina con il diritto dell'Unione Europea, per affermato contrasto con gli artt. 3, 43, 49, 81 e 87 del Trattato CEE (riferimento quest'ultimo da riadattare rispetto alle nuove denominazioni e numerazioni dei trattati europei dal 2009, di cui l'ex Trattato CEE (poi CE) è ormai da intendersi TFUE).
Ma si tratta di questioni o manifestamente infondate o irrilevanti.
8.2.1. Anzitutto, sul punto 1), si osserva che la stessa parte attrice chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla base della stessa premessa di merito del caso di specie, ossia l'assunto per il quale si avrebbe una necessaria previsione di consenso del per cui viene detto che la Pt_1 questione si porrebbe nel solo caso in cui si dovesse escludere questa necessità ed allora si dovrebbe configurare una sorta di prelievo forzoso da parte della Regione. Ora, di base l'impostazione della dicotomia è erronea, per le argomentazioni svolte precedentemente ai parr. dal 3 al 6 della parte motiva, nel senso che è dunque sì prevista la partecipazione attiva da parte del insieme Pt_1 all'ATO, ma senza che ciò possa comportare un blocco del procedimento al superamento infruttuoso della deadline di legge. E fermo restando che il attore è stato posto nelle condizioni di Pt_1 partecipare al relativo procedimento, ma ha ritenuto di non intervenire, né al momento dell'erogazione delle somme, né successivamente, ed in particolare nel 2015 quando ha avuto contezza dell'avvio delle procedure di recupero, ritenendo quindi sia di non proporre il proprio piano di rientro sia di non impugnare i provvedimenti con cui sono state concesse le anticipazioni in parola.
Con la conseguenza che, a monte, la q.l.c. sarebbe irrilevante in quanto priva di refluenza nel caso di specie. Si osserva comunque che la stessa si valuta manifestamente infondata, sulla base di quanto segue.
a) Anzitutto, con riferimento alle norme sulla formazione dei bilanci comunali, esse sono date da disposizioni di legge (artt. 149 e ss. T.U.E.L.), come tali inidonee a configurare parametro del giudizio
13 di costituzionalità, in quanto non di rango costituzionale (a differenza, per esempio, dell'art. 81 Cost. per il bilancio dello Stato);
b.1) Poi, con riferimento al complesso di parametri indicati da vari articoli della Costituzione, si può comunque trovare ragione essenziale di legittimità della disciplina in esame proprio nello stesso principio di sussidiarietà (di cui all'art. 118 Cost.) in funzione dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità al fondamentale servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, primaria ed essenziale per la tutela di valori costituzionali fondamentali, quali quello alla salute pubblica (traibile dall'art. Parte 32 Cost.). Data una situazione di cronico squilibrio nelle risorse finanziarie a disposizione delle , sostanzialmente bloccate nel loro operare anche in funzione della carenza di erogazioni da parte dei
Comuni soci (pur obbligati in tal senso), l'intervento della Regione in funzione di anticipazione delle risorse economiche dovute da questi ultimi si configura come in effetti doverosa proprio alla luce del suddetto principio di sussidiarietà, di tipo verticale. Poi, le previsioni legislative in materia di recupero delle risorse anticipate si pongono in piena linea con il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, prevedendo infatti la L.R. 9/2010 la partecipazione dei Comuni al procedimento, insieme alle ATO. Ma per la stessa ottica di leale collaborazione, si è razionalmente prevista la fissazione di una scadenza, decorsa infruttuosamente la quale correttamente si è data la previsione di una norma di chiusura con la fissazione di un criterio sussidiario di riparto del carico Parte dell'anticipazione tra i Comuni facenti parte dell' . A ragionar diversamente, se ne sarebbe tratta una ingiustificata perdita a carico della Regione, per effetto della colpevole inerzia da parte degli enti locali, la quale si sarebbe dunque vista perdere delle risorse impiegate al fine della piena attuazione della sussidiarietà verticale nel finanziamento del servizio fondamentale di gestione dei rifiuti.
b.2) D' altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non è peregrino sostenere che il continui ad avere competenze in materia di gestione dei rifiuti, nonostante la presenza delle Pt_1 società d'ambito. Come in fondo si trae ancora, in base a quanto stabilito a livello statale dall'art. 198 D. Lgs. 152/2006 (c.d. T.U. ambiente), secondo cui “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. […] 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti […] 3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.”. Ma non potrebbe essere altrimenti, in quanto funzione amministrativa fondamentale, propria dei Comuni in quanto enti locali di livello più ristretto (in base al principio generale della sussidiarietà verticale, di cui all'art. 118 comma 1 Cost.), rispetto alla quale la previsione di soggetti giuridici e di forme giuridiche nuove e diverse rispetto alla diretta gestione (non diversamente da quanto avviene in altri ambiti, si pensi ad esempio al fenomeno dell'affidamento in house per ciò che concerne gli appalti in disparati ambiti) ha per il Comune di riferimento la valenza di una migliore organizzazione e gestione del servizio. E rispetto alle quali, va ricordato ancora che complessivamente tutti i Comuni soci possiedono, quali soci necessari della società d'ambito, le partecipazioni della medesima (e dunque, complessivamente, la possibilità di incidere sulla relativa gestione).
8.2.2. Non si rinviene, inoltre, alcuna violazione del diritto europeo della concorrenza, in quanto le
Società d'Ambito sono (stati) soggetti economici operativi per effetto di apposite disposizioni legislative, e partecipate dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale, al fine specifico dello svolgimento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Rispetto ai quali dunque, gli abbozzati riferimenti ad “un illegittimo ed ingiustificato “regime di favore” verso le Società d'Ambito rispetto agli altri concorrenti sul mercato” e al rischio di “aiuto di stato”, appaiono per nulla centrati.
14 9. In conclusione, dunque, ritenendosi legittimi i provvedimenti dell'Assessorato Controparte_2
della Funzione Pubblica con cui sono state operate le trattenute in parola sulle erogazioni
[...] spettanti al attore, e d'altronde considerandosi o irrilevanti o manifestamente infondati i Pt_1 dubbi di legittimità costituzionale o per i quali si chiede rinvio pregiudiziale eurounionale, la domanda attorea va rigettata.
10. Si ritiene comunque che l'obiettiva complessità della materia, e l'assenza di specifici precedenti sul punto, anche alla luce della varietà tipologica dei motivi di doglianza e della necessità di operare un vaglio coordinato nella normativa regionale e di una molteplicità di provvedimenti amministrativi ai fini della decisione, nonché in ragione della necessità di riflettere sulla stessa tenuta costituzionale e comunitaria della disciplina legislativa di riferimento, possano configurare gli estremi delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che C. Cost. n. 77/2018 ha aggiunto alle ipotesi testuali di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 637/2022 in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) COMPENSA INTEGRALMENTE tra le parti le spese di giudizio;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 23.02.2025
Il Giudice
Dario Albergo
15