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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Fumo Giancarlo Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Fumo Giancarlo presso Controparte_1 cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/03/2025, le parti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Teano (CE) in data 13.07.2003 e che dalla loro unione nascevano i figli , Per_1 nato il [...], , nato il [...], maggiorenni ed economicamente indipendenti, e Per_2 Per_3 nato il [...].
La prosecuzione della vita matrimoniale diventava ben presto intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18.11.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“a) I coniugi vivranno separatamente, nel mutuo rispetto.
b) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo il sig. già da tempo Parte_1 abbandonato la casa coniugale.
b) I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. Il sig. verserà la somma di €. 300,00 Per Parte_1 il figlio minore;
per quanto attiene al regime di affido, al diritto di visita, e al contributo alle spese straordinarie in favore del figlio minore si richiama quanto previsto all'interno del piano genitoriale: Per_3
PER IL FIGLIO MINORE (depositata in data Controparte_3
05.11.2025)
a) - L'affido del figlio minore sarà condiviso da entrambi i genitori, il figlio abiterà presso la madre.
b) – Il padre potrà esercitare il diritto di visita lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 e fino alle 21 Per le vacanze e le festività
i coniugi si regoleranno come già stabilito al punto 4 della precedente integrazione (depositata in data 18.06.2025).
Le spese mediche, scolastiche, sportive e quant'altro necessario verranno sostenute dai genitori in misura di 50% ciascuno
(Integrazione depositata in data 18.06.2025)
4.ll sig. trascorrerà con il figlio il fine settimana in maniera alternata con pernotto il sabato presso la Parte_1 propria abitazione sita in Teano, Via Nuova n.
3. il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il papa nel periodo delle vacanze estive, da concordare di anno in anno, in funzione della disponibilità del sig. . Le vacanze di Pt_1
Natale ad anni alterni 24,25,26,27 con la madre ed il 30,31 ,1,2 con il padre;
l'Epifania ad anni alterni;
Pasqua con il padre, PA con la madre sempre ad anni alterni;
la festa del papà con questi, quella della mamma con la madre;
il compleanno e l'onomastico del padre con lui e quello della madre con lei. l'onomastico ed il compleanno con l'uno o l'altra ad anni alterni.
4. Le spese straordinarie saranno preventivamente concordate dai genitori e sostenute da entrambi nella misura del 50%.
c) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a pretendere reciprocamente.
e) entrambi i coniugi chiedono che, fermo il rispetto dei termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sia altresì dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 12.10.1976;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2003);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Spese al definitivo
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Fumo Giancarlo Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Fumo Giancarlo presso Controparte_1 cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/03/2025, le parti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Teano (CE) in data 13.07.2003 e che dalla loro unione nascevano i figli , Per_1 nato il [...], , nato il [...], maggiorenni ed economicamente indipendenti, e Per_2 Per_3 nato il [...].
La prosecuzione della vita matrimoniale diventava ben presto intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18.11.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“a) I coniugi vivranno separatamente, nel mutuo rispetto.
b) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo il sig. già da tempo Parte_1 abbandonato la casa coniugale.
b) I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. Il sig. verserà la somma di €. 300,00 Per Parte_1 il figlio minore;
per quanto attiene al regime di affido, al diritto di visita, e al contributo alle spese straordinarie in favore del figlio minore si richiama quanto previsto all'interno del piano genitoriale: Per_3
PER IL FIGLIO MINORE (depositata in data Controparte_3
05.11.2025)
a) - L'affido del figlio minore sarà condiviso da entrambi i genitori, il figlio abiterà presso la madre.
b) – Il padre potrà esercitare il diritto di visita lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 e fino alle 21 Per le vacanze e le festività
i coniugi si regoleranno come già stabilito al punto 4 della precedente integrazione (depositata in data 18.06.2025).
Le spese mediche, scolastiche, sportive e quant'altro necessario verranno sostenute dai genitori in misura di 50% ciascuno
(Integrazione depositata in data 18.06.2025)
4.ll sig. trascorrerà con il figlio il fine settimana in maniera alternata con pernotto il sabato presso la Parte_1 propria abitazione sita in Teano, Via Nuova n.
3. il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il papa nel periodo delle vacanze estive, da concordare di anno in anno, in funzione della disponibilità del sig. . Le vacanze di Pt_1
Natale ad anni alterni 24,25,26,27 con la madre ed il 30,31 ,1,2 con il padre;
l'Epifania ad anni alterni;
Pasqua con il padre, PA con la madre sempre ad anni alterni;
la festa del papà con questi, quella della mamma con la madre;
il compleanno e l'onomastico del padre con lui e quello della madre con lei. l'onomastico ed il compleanno con l'uno o l'altra ad anni alterni.
4. Le spese straordinarie saranno preventivamente concordate dai genitori e sostenute da entrambi nella misura del 50%.
c) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a pretendere reciprocamente.
e) entrambi i coniugi chiedono che, fermo il rispetto dei termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sia altresì dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 12.10.1976;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2003);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Spese al definitivo
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso