Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2025, proposto da
Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6FA3A08B8, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Coriano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cad Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., non costituita in giudizio;
Il Millepiedi Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabiola Gollinucci, Marcella Giuliante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 509 del 08/09/2025 di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica CIG B6FA3A08B8 - comunicata ex art. 90, comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023 in data 10/09/2025;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali in seduta riservata afferenti l’attribuzione del punteggio tecnico;
- del provvedimento di rigetto di istanza di autotutela relativo alla procedura in epigrafe, prot. n. 29054 del 14/10/2025;
e per la conseguente declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione ed il RTI controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Coriano e di Il Millepiedi Coop. Soc.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa ES BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Blu società cooperativa sociale ha agito in giudizio per l’annullamento della determinazione n. 509 del 08/09/2025 di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica CIG B6FA3A08B8 indetta dal Comune di Coriano per l’“ Affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica a favore di alunne e alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 residenti nel Comune di Coriano e frequentanti asili nido e scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado per gli aa. ss. 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028 con possibilità di proroga contrattuale per ulteriori 3 anni scolastici ”.
In fatto ha allegato che il Comune di Coriano con bando del 22/05/2025 ha indetto una gara mediante procedura aperta da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa sopra indicato, prevedendo nel disciplinare, per quanto di interesse in questa sede, al punto 6.3 il requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’“ esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 4 servizi analoghi a quello di supporto educativo-assistenziale a favore di alunne e alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 in ambito scolastico e di gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare a minori e famiglie di importo minimo pari ad €. 400.000,00 (oltre IVA) ”, e premiando al punto 17.1 (sub-criterio di valutazione 1.B) col punteggio massimo di 6 punti la produzione di ulteriori “ singoli contratti per almeno un anno scolastico e per un valore minimo di € 200.000,00 sottoscritti nei 4 anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per servizi presso scuole di ogni ordine e grado, come di seguito indicato: - da 1 a 4 contratti ulteriori al minimo richiesto = punti 0,5 per ogni ulteriore servizio - da 5 a 8 contratti ulteriori al minimo richiesto = punti 1 per ogni ulteriore servizio - oltre 8 contratti nessun punteggio aggiuntivo ”.
Alla procedura hanno partecipato il Consorzio Blu ed il costituendo RTI odierno controinteressato, i quali hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo di 96,18/100, risultando tuttavia soccombente il ricorrente, in quanto la lex specialis prevedeva che in caso di parità, la gara venisse aggiudicata al concorrente col miglior punteggio sull’offerta tecnica, che nel caso di specie risultava il controinteressato.
Il ricorrente, ottenuto l’accesso dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario e ritenuto erroneo il punteggio premiale assegnatogli per il sub-criterio di valutazione 1.B ex punto 17.1 del disciplinare, ha presentato istanza di autotutela al Comune e stante il rigetto da parte dell’Ente, ha agito in questa sede, articolando le seguenti censure.
“ 1) VIOLAZIONE PER FALSA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PUNTO N. 17.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA – SUB CRITERIO 1.B. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA ”.
Lamenta il ricorrente che nell’attribuzione del punteggio per il sub-criterio 1B, il Comune avrebbe erroneamente attribuito al controinteressato il medesimo punteggio massimo di 6 punti assegnato al Consorzio Blu, benché il RTI Millepiedi avesse a suo dire prodotto certificazioni di servizio riferite ad un numero di appalti, con le caratteristiche pretese dal disciplinare, inferiore ad otto.
In particolare, ad avviso del ricorrente, il Comune non avrebbe dovuto considerare come autonomi tutti i contratti indicati dal controinteressato sulla base delle certificazioni di servizio prodotte, in quanto queste ultime risultavano in alcuni casi relative allo stesso appalto, e comunque riferite a contratti stipulati prima del 2021.
In altri termini, il Comune avrebbe erroneamente interpretato la disposizione della lex specialis secondo cui ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale occorreva la produzione di: “ singoli contratti per almeno un anno scolastico e per un valore minimo di €. 200.000,00 sottoscritti nei 4 anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando ”, non verificando se le certificazioni di servizio prodotte dal controinteressato corrispondevano ad 8 autonomi contratti sottoscritti dopo il 2021.
“ 2. VIOLAZIONE - SOTTO ALTRO PROFILO - PER FALSA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PUNTO N. 17.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA – SUB CRITERIO 1.B. VIOLAZIONE PER FALSA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PUNTO N. 6.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA ”.
Inoltre, il Comune avrebbe erroneamente considerato per il controinteressato, ai fini premiali di cui al già citato sub-criterio 1.B, gli stessi contratti considerati ai fini del soddisfacimento del requisito base di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3., anziché accertare che si trattasse di contratti “ulteriori”.
Sulla base di tali censure il Consorzio ha concluso chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato, con conseguente aggiudicazione in proprio favore della gara.
Il Comune di Coriano e il RTI Millepiedi si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto per l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione articolati.
Col primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’attribuzione al RTI controinteressato del punteggio premiale di cui al sub-criterio 1.B, nonostante l’aggiudicatario non abbia a suo dire dimostrato il possesso di n. 8 contratti " sottoscritti nei 4 anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ", come invece richiesto dal punto 17.1 del Disciplinare di Gara.
Tale tesi non può essere tuttavia condivisa.
Invero, il punto 17.1 citato, relativamente al sub-criterio 1.B, così dispone: “ È valutata l'ulteriore esperienza professionale a sostegno della capacità progettuale e esecutiva del servizio rispetto a quella prevista come requisito di ammissione alla gara. Sono considerati i singoli contratti per almeno un anno scolastico e per un valore minimo di € 200.000,00 sottoscritti nei 4 anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per servizi presso scuole di ogni ordine e grado, come di seguito indicato: - da 1 a 4 contratti ulteriori al minimo richiesto = punti 0,5 per ogni ulteriore servizio - da 5 a 8 contratti ulteriori al minimo richiesto = punti 1 per ogni ulteriore servizio - oltre 8 contratti nessun punteggio aggiuntivo ”, e al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione del relativo punteggio premiale pari a 6 punti, il disciplinare di gara al punto 15 onerava i concorrenti di produrre unitamente all’offerta tecnica " b) le certificazioni di servizio, rilasciate da S.A. dalle quali si desuma luogo e periodo di esecuzione, oggetto preciso del servizio svolto, denominazione e natura del committente, importo delle prestazioni e attestazione di regolare esecuzione e assenza di applicazione di penali e/o importo delle penali applicate ".
In ordine a tale sub-criterio il RTI Millepiedi ha allegato alla propria offerta le certificazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti attestanti lo svolgimento di servizi analoghi di durata pari ad almeno un anno scolastico per il valore minimo di € 200.000 ciascuno, relativamente all’ultimo quadriennio, come richiesto dalla lex specialis , e peraltro in numero superiore agli 8 richiesti per l’ottenimento del punteggio premiale massimo di 6 punti, come dimostrato dal Comune in giudizio, specificando i vari affidamenti e tutti i contratti sottoscritti dal controinteressato con i vari Enti, con allegazione delle relative certificazioni di espletamento del servizio annuale tenute in considerazione ai fini del punteggio, secondo una valutazione addirittura prudenziale da parte della Commissione, che ha infatti escluso alcune annualità dal conteggio, pur se indicate dal concorrente e successive al 2021.
Invero, il criterio in discussione deve essere interpretato coerentemente con la sua ratio , che è quella di premiare la capacità dell’operatore economico di assicurare il miglior servizio, sicché non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui non dovrebbero tenersi in considerazione i rinnovi a precedenti contratti, ovvero dovrebbero escludersi i servizi comunque espletati nell’ultimo quadriennio preso in considerazione dalla lex specialis , laddove espletati in forza di rapporti sorti anteriormente, atteso che diversamente opinandosi si finirebbe col penalizzare gli operatori che per scelte dell’Amministrazione hanno dovuto sottoscrivere contratti pluriennali di importi complessivamente molto elevati e per ciascun anno comunque superiori al valore di € 200.000,00 richiesto dal disciplinare, anziché singoli contratti annuali di importi analoghi.
Peraltro, tenuto conto del tipo di servizio oggetto dell’affidamento, necessariamente da svolgere annualmente da settembre a giugno, la scelta di valorizzare anche le singole annualità a fini premiali per la dimostrazione della capacità nel settore risulta logica, così come corretta deve ritenersi la decisone di considerare i servizi espletati nell’ultimo quadriennio ancorché il rapporto tra le parti sia iniziato anteriormente al 2021, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
Del pari priva di pregio, seguendo la stessa interpretazione, risulta anche la seconda censura articolata, con la quale il Consorzio contesta al Comune di avere conteggiato in favore del controinteressato, ai fini premiali sopra esposti, gli stessi servizi utilizzati per dimostrare la capacità minima di partecipazione della gara.
Invero, come dimostrato dal Comune in giudizio, dal DGUE del RTI Millepiedi si evince che in l’aggiudicatario ha dichiarato ai fini della qualificazione servizi diversi da quelli elencati invece a fini premiali ex sub-criterio 1.B., facendo riferimento per la qualificazione ai servizi resi nel corso delle annualità precedenti al settembre 2021, come consentito dal disciplinare che indicava a tal fine il periodo temporale degli ultimi dieci anni, mentre per l’ottenimento del punteggio premiale ai servizi espletati negli ultimi 4 anni, come richiesto dalla lex specialis e coerente con quanto sopra evidenziato.
Pertanto, stante l’infondatezza anche della seconda censura, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la natura interpretativa delle questioni sottese alla decisione e tenuto conto della peculiarità e novità della fattispecie esaminata
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES BO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES BO | GO Di TT |
IL SEGRETARIO