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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1530/2020 depositato il 03/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S.nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1722/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 30/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010503941 2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010503941 2017 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.2.2018 Resistente_1 impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce l'avviso di accertamento di Agenzia Entrate – Direzione Prov.le Lecce n. TVM010503941, notificato il 7.12.2021, con cui, in relazione all'anno 2013, gli veniva contestato il mancato pagamento dell'Irap per euro 2.245,00 e dell'iva per euro 805,44.
Agenzia Entrate, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che il giudice adito accoglieva con sentenza n.
1722/19, pronunciata il 7.3.2019 e depositata il 30.9.2019, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il giudicante osservava: che l'Ufficio aveva ritenuto il contribuente soggetto ad irap perché svolgeva l'attività di promotore finanziario in forma d'impresa familiare, senza considerare che anche le imprese familiari erano esenti dall'irap, in caso di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive ed in assenza di altri elementi tali da far ritenere l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata;
che la moglie del contribuente svolgeva mansioni meramente esecutive di segreteria, senza avere rapporti con i clienti o con Banca_1 e, del resto, l'attività di promotore finanziario poteva essere svolta soltanto da chi sia iscritto in un apposito albo;
che l'Ufficio si era contraddetto, avendo rimborsato al contribuente l'irap versata negli anni precedenti, sebbene egli svolgesse l'attività in forma d'impresa familiare sin dal 2008; che anche la contestazione relativa all'iva era infondata, in quanto le fatture erano emesse da Banca_1, che distingueva a seconda che l'attività del promotore fosse o meno assoggettabile ad iva e non vi era prova che l'iva non fosse stata versata per quelle fatture per le quali era dovuta.
Agenzia Entrate impugnava la sentenza con ricorso del 4.5.2020.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La stessa Agenzia Entrate riconosce che il contribuente eserciti la sua attività di promotore finanziario con una dotazione di beni minima, ma attribuisce rilievo alla circostanza che utilizzi per il suo svolgimento un locale concessogli in godimento dalla cooperativa Società_1 e che si avvalga della collaborazione della moglie.
Relativamente alla prima circostanza, osserva la Corte che si tratta di un box concessogli in godimento dalla cooperativa di cui è socio (e condiviso con altri soci) per il modestissimo corrispettivo mensile di euro 280,00, in tale importo comprese le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie: evidentemente, anche un promotore finanziario, pur operando prevalentemente spostandosi presso i clienti, deve avere una sede di lavoro e il box utilizzato dal contribuente risponde ai requisiti minimi di una sede lavorativa, per cui non può di per sé indurre a ritenere che si tratti di un bene che ecceda il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.
Analoghe considerazioni devono farsi per quanto riguarda la collaborazione della moglie, che era meramente saltuaria (essendo la stessa già legata da rapporto di lavoro subordinato part time con altro soggetto) ed aveva ad oggetto mansioni di segreteria, essendo l'attività di promotore finanziario riservata a chi sia iscritto in un apposito albo ed essendo la stessa caratterizzata da intuitu personae.
Del resto, è significativo che la stessa Agenzia Entrate abbia rimborsato al contribuente l'irap versata nel periodo 2008-2012 e che avesse inizialmente disposto analogo rimborso anche nell'anno 2013, salvo poi a revocare inopinatamente e contraddittoriamente tale decisione, per uniformarsi acriticamente al diverso erroneo parere espresso dalla GD (nel PVC che è all'origine dell'avviso di accertamento per cui è causa) evidentemente sulla base di una non approfondita conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza sui presupposti necessari per l'assoggettamento dei promotori finanziari all'irap.
Infondata è anche la doglianza relativa all'asserito mancato pagamento dell'iva, avendo l'Ufficio omesso di provare il mancato pagamento dell'iva dovuta per le fatture emesse per il servizio di gestione individuali di portafogli in contrasto con quanto asserito e documentato dal contribuente (v. allegati 9,10, 11 e 18 del fascicolo di primo grado).
L'appello va quindi rigettato;
le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.200,00, oltre eventuali oneri accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1530/2020 depositato il 03/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S.nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1722/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 30/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010503941 2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010503941 2017 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.2.2018 Resistente_1 impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce l'avviso di accertamento di Agenzia Entrate – Direzione Prov.le Lecce n. TVM010503941, notificato il 7.12.2021, con cui, in relazione all'anno 2013, gli veniva contestato il mancato pagamento dell'Irap per euro 2.245,00 e dell'iva per euro 805,44.
Agenzia Entrate, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che il giudice adito accoglieva con sentenza n.
1722/19, pronunciata il 7.3.2019 e depositata il 30.9.2019, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il giudicante osservava: che l'Ufficio aveva ritenuto il contribuente soggetto ad irap perché svolgeva l'attività di promotore finanziario in forma d'impresa familiare, senza considerare che anche le imprese familiari erano esenti dall'irap, in caso di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive ed in assenza di altri elementi tali da far ritenere l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata;
che la moglie del contribuente svolgeva mansioni meramente esecutive di segreteria, senza avere rapporti con i clienti o con Banca_1 e, del resto, l'attività di promotore finanziario poteva essere svolta soltanto da chi sia iscritto in un apposito albo;
che l'Ufficio si era contraddetto, avendo rimborsato al contribuente l'irap versata negli anni precedenti, sebbene egli svolgesse l'attività in forma d'impresa familiare sin dal 2008; che anche la contestazione relativa all'iva era infondata, in quanto le fatture erano emesse da Banca_1, che distingueva a seconda che l'attività del promotore fosse o meno assoggettabile ad iva e non vi era prova che l'iva non fosse stata versata per quelle fatture per le quali era dovuta.
Agenzia Entrate impugnava la sentenza con ricorso del 4.5.2020.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La stessa Agenzia Entrate riconosce che il contribuente eserciti la sua attività di promotore finanziario con una dotazione di beni minima, ma attribuisce rilievo alla circostanza che utilizzi per il suo svolgimento un locale concessogli in godimento dalla cooperativa Società_1 e che si avvalga della collaborazione della moglie.
Relativamente alla prima circostanza, osserva la Corte che si tratta di un box concessogli in godimento dalla cooperativa di cui è socio (e condiviso con altri soci) per il modestissimo corrispettivo mensile di euro 280,00, in tale importo comprese le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie: evidentemente, anche un promotore finanziario, pur operando prevalentemente spostandosi presso i clienti, deve avere una sede di lavoro e il box utilizzato dal contribuente risponde ai requisiti minimi di una sede lavorativa, per cui non può di per sé indurre a ritenere che si tratti di un bene che ecceda il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.
Analoghe considerazioni devono farsi per quanto riguarda la collaborazione della moglie, che era meramente saltuaria (essendo la stessa già legata da rapporto di lavoro subordinato part time con altro soggetto) ed aveva ad oggetto mansioni di segreteria, essendo l'attività di promotore finanziario riservata a chi sia iscritto in un apposito albo ed essendo la stessa caratterizzata da intuitu personae.
Del resto, è significativo che la stessa Agenzia Entrate abbia rimborsato al contribuente l'irap versata nel periodo 2008-2012 e che avesse inizialmente disposto analogo rimborso anche nell'anno 2013, salvo poi a revocare inopinatamente e contraddittoriamente tale decisione, per uniformarsi acriticamente al diverso erroneo parere espresso dalla GD (nel PVC che è all'origine dell'avviso di accertamento per cui è causa) evidentemente sulla base di una non approfondita conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza sui presupposti necessari per l'assoggettamento dei promotori finanziari all'irap.
Infondata è anche la doglianza relativa all'asserito mancato pagamento dell'iva, avendo l'Ufficio omesso di provare il mancato pagamento dell'iva dovuta per le fatture emesse per il servizio di gestione individuali di portafogli in contrasto con quanto asserito e documentato dal contribuente (v. allegati 9,10, 11 e 18 del fascicolo di primo grado).
L'appello va quindi rigettato;
le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.200,00, oltre eventuali oneri accessori.