Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 521
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Esclusione da IRAP per attività di promotore finanziario

    La Corte rileva che l'attività è svolta con beni minimi (box in godimento a basso costo) e con collaborazione della moglie per mansioni esecutive, non configurando attività autonomamente organizzata. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate aveva precedentemente rimborsato l'IRAP versata, dimostrando una contraddizione nella sua posizione.

  • Accolto
    Corretto versamento IVA

    L'Ufficio non ha provato il mancato pagamento dell'IVA dovuta per le fatture emesse per il servizio di gestione individuali di portafogli, nonostante la documentazione fornita dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 521
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 521
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo