Sentenza 9 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03032/2026REG.PROV.COLL.
N. 02844/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2844 del 2025, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
CA OV, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2360/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CA OV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. LA LO e udita per la parte appellante l’avv. Angela Palmisano in sostituzione dell'avv. Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado CA OV, in proprio e quale legale rappresentante della OV CA e TT s.s., ha impugnato la cartella di pagamento con cui GE ha comunicato alla società ricorrente gli importi iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo in data 19 febbraio 2015, a titolo sia di capitale sia di interessi, per il cd. “prelievo latte sulle consegne”, con riferimento alle campagne lattiero casearie 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Il Tar Veneto con sentenza n. 2360/2024 ha accolto il ricorso in ragione dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti relativi a tutte le annate lattiero – casearie oggetto del giudizio.
In particolare: con riferimento all’annata 2005/2006, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1877 del 23 febbraio 2023; con riferimento all’annata 2006/2007, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 995 del 27 gennaio 2023; con riferimento all’annata 2007/2008, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Tar Lazio n. 5694 del 4 aprile 2023; con riferimento all’annata 2008/2009, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Tar Lazio n. 5824 del 6 aprile 2023; con riferimento all’annata 2001/2002, l’atto presupposto è stato annullato con sentenza del Tar Lazio n. 6646 del 18 aprile 2023.
GE ha proposto appello, deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado in relazione alle annate 2001/2002 e 2007/2008, per le quali gli atti presupposti erano stato annullati con sentenze non definitive e per le quali è pendente il giudizio di appello.
Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti, chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo in subordine i motivi assorbiti in primo grado.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. Preliminarmente deve essere ammessa la documentazione nuova prodotta da GE in appello.
Al riguardo questa sezione ha già affermato, in cause analoghe, che l’art. 104, comma 2, c.p.a., a differenza dell’art. 345, comma 3, c.p.c., consente la produzione in appello di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”, a prescindere dalla prova che la parte non li abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2026, n. 2102).
Inoltre, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa sezione l’adozione da parte del Tar di un provvedimento istruttorio preclude all’amministrazione, inadempiente all’ordine di produzione, la facoltà di produrre in appello nuova documentazione, ancorché indispensabile (v. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2026, n. 2727). Nel caso in esame, tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado non è stato adottato alcun provvedimento istruttorio, con conseguente inoperatività della predetta preclusione.
3. L’appello è parzialmente fondato.
3.1. Per quanto attiene all’annata 2007/2008 va rilevato che l’assunto di fatto su cui si fonda l’appello di GE è infondato.
Infatti, la sentenza n. 5694 del 4 aprile 2023, con cui il Tar Lazio ha annullato per contrasto con il diritto europeo la comunicazione GE relativa al prelievo per l’anno 2007/2008 emessa nei confronti della società OV CA e TT s.s., non è stata impugnata ed era pertanto già passata in giudicato al momento della pronuncia della sentenza in questa sede appellata.
Né rileva la circostanza che la diversa sentenza di annullamento del Tar Lazio n. 6451/2023 sia stata oggetto di successiva riforma da parte del Consiglio di Stato, atteso che la stessa aveva ad oggetto gli atti destinati al primo acquirente e non al produttore oggi appellato, che ha invece beneficiato dell’annullamento definitivo dell’atto presupposto nel giudizio in modo appropriato citato nella sentenza appellata.
3.2. L’appello è invece fondato con riguardo all’annata 2001/2002.
Il collegio ritiene che le censure dell’amministrazione meritino di essere accolte alla luce delle seguenti considerazioni:
- al momento dell’adozione della cartella di pagamento in questa sede impugnata, la comunicazione di prelievo presupposta era pienamente valida ed efficace e costituiva pertanto un idoneo titolo su cui fondare la riscossione;
- la predetta comunicazione è stata annullata con la sentenza del Tar Lazio n. 6646/2023, riformata tuttavia nelle more del presente appello con la sentenza n. 6446/2025 del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado;
- a seguito della riforma della sentenza di primo grado, l’atto presupposto deve ritenersi ad oggi valido ed efficace ed ancora idoneo a costituire titolo per l’emissione della cartella di pagamento, che non può quindi ritenersi viziata né ab origine né per invalidità sopravvenuta.
Tali considerazioni trovano conferma in un recente orientamento della Corte di cassazione che ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo nonostante nelle more fosse intervenuta una sentenza di annullamento degli atti impositivi a monte, tuttavia successivamente annullata dalla stessa Corte di Cassazione (v. in particolare, Cass. civ., sez. trib., 12 gennaio 2025, n. 772).
4. Il parziale accoglimento dell’appello impone di esaminare i motivi del ricorso di primo grado, assorbiti dal Tar e ritualmente riproposti in appello, limitatamente all’annualità 2001/2002 (l’unica per la quale è stato accolto l’appello).
4.1. Con il secondo motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto la nullità insanabile della notifica per mancanza della relazione di notificazione e, comunque, per difetto della procedura di notificazione.
Tale motivo deve ritenersi infondato atteso che la notificazione ha certamente raggiunto il suo scopo, atteso che la cartella di pagamento è stata ricevuta dalla società destinataria e da quest’ultima tempestivamente impugnata davanti al g.o., con giudizio poi riassunto davanti al Tar.
4.2. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado, la società ha dedotto la nullità/ annullabilità della cartella per mancanza di indicazione dei responsabili del procedimento, per difetto di sottoscrizione, per mancata indicazione delle procedure di rateizzazione possibili e delle procedure per accedere alla sospensione dell’esecuzione e per errata indicazione degli interessi di mora.
Anche tale motivo è infondato.
Al riguardo deve rilevarsi che:
- la cartella indica il nome del responsabile del procedimento (Francesco Martinelli), soddisfacendo così l’esigenza del debitore di disporre di un riferimento personale diretto ad agevolare i contatti con l’amministrazione;
- secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità della stessa, dovendo solamente sussistere la inequivocabile riconducibilità della cartella all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto (Cass. civ., sez. trib., 4 dicembre 2019, n. 31605);
- quanto alla mancata indicazione in cartella della possibilità di avvalersi di forme di definizione agevolata o di forme di rateizzazione, va rilevato che dalla documentazione prodotta da GE emerge che la società era già stata pienamente informata della facoltà di rateizzazione, per la quale aveva anche presentato domanda;
- quanto agli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme riportate in cartella, va rilevato che si tratta di una somma solo genericamente indicata come dovuta, ma non specificamente quantificata né richiesta dall’amministrazione con la cartella impugnata, alla cui contestazione non vi è pertanto un interesse attuale.
4.3. Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto la nullità e/o la annullabilità della cartella e del ruolo per mancanza degli elementi essenziali e per mancata indicazione degli atti presupposti e della data di notifica dei medesimi; in ogni caso, la nullità e/o annullabilità della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti.
Anche tali motivi sono infondati.
Va al riguardo rilevato che la cartella di pagamento è adeguatamente motivata con lo specifico riferimento al titolo per cui le somme sono richieste (prelievo supplementare latte, relativa annualità e indicazione separata del capitale e degli interessi).
Per quanto poi attiene alla contestazione di mancata notifica dell’atto presupposto, va rilevato che l’intervenuta notifica degli atti presupposti, su cui la cartella è fondata, è comprovata dall’esistenza del giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6446/2023 nonché dall’ulteriore documentazione prodotta dall’GE in appello (all.13, 14, 16, 17, 20).
4.4. Con il sesto motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto nullità e/o annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per illegittima duplicazione.
In particolare, secondo la società, ai sensi dell’art. 8 ter , l. n. 33/09, tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli, sono già state da tempo inserite nel registro nazionale dei debiti e l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti equivale ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero. Rispetto a tale iscrizione il ruolo indicato da AGEA nella cartella di pagamento, datato 19 febbraio 2015, costituisce una duplicazione.
Tale motivo è infondato.
Al riguardo può richiamarsi quanto già sul punto affermato da questa sezione, secondo cui “Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8-ter e 8-quinquies, della L. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori (Cons. stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6127). In questo senso va osservato che l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso GE, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter , comma 2, l. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021)” (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2026, n. 2102).
4.5. Con il settimo motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto nullità e/o annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’iscrizione a ruolo e per agire in esecuzione.
Anche tale motivo è infondato, atteso che dalla documentazione prodotta dall’amministrazione nonché dal giudizio instaurato davanti al Tar Lazio avverso l’atto presupposto emerge chiaramente che la società era già pienamente a conoscenza delle ragioni e dei presupposti dell’iscrizione a ruolo.
4.6. Con l’ottavo motivo di ricorso è stata dedotta la prescrizione della pretesa di GE.
Anche tale motivo è infondato.
Quanto al termine di prescrizione applicabile, va rilevato che il diritto di credito in esame si prescrive nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. mentre gli interessi si prescrivono nel termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (v. tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2506).
Ancora, questa sezione ha precisato che, nel caso di impugnazione di un atto che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2026, n. 1299). In senso analogo, con specifico riguardo all’eccezione di prescrizione, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “ qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato ” (Corte Cass., n. 37259/2021).
Ciò premesso, tra la notifica dell’ultimo atto presupposto (effettuata nell’anno 2013; all. 13 e 14 all’atto di appello) e la cartella in questa sede impugnata (notificata in data 16 marzo 2015) non è decorso né il termine di prescrizione decennale relativo al capitale né il termine di prescrizione quinquennale relativo agli interessi.
4.7. Con il nono motivo di ricorso è stata dedotta la decadenza di GE ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c).
Tale motivo è infondato per le ragioni già ampiamente esposte da questa sezione in numerosi precedenti. In particolare, il credito per cui si procede, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non ha natura tributaria ed è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari, con la conseguenza che il rinvio all’art. 25 citato non comporta l’introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperate il prelievo supplementare dopo il decorso del termine ivi previsto (v. sempre, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2025, n. 8550 e i precedenti ivi citati; v. di recente anche Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2026, n. 972).
4.8. Con il decimo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità e/o l’annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi Pac effettuati nel corso degli anni da GE anche tramite gli organismi territorialmente competenti.
Va al riguardo rilevato che la cartella deve indicare la somma ancora dovuta non essendo necessario che la stessa specifichi la parte del debito eventualmente già precedentemente adempiuta, gravando sul debitore la prova dell’avvenuta estinzione anche parziale del debito.
Inoltre deve rilevarsi che dal prospetto “importi dovuti e riscossi” depositato in appello dall’GE risulta chiaramente che i premi Pac sono stati compensati con il prelievo relativo ad annate diverse da quella ad oggi in contestazione (v. in particolare annata 2003/2004, di cui a pag. 13 del predetto prospetto, da cui risulta la riscossione di somme corrispondenti a quelle contenute nel prospetto dei premi Pac prodotto all’all. 6 del ricorso di primo grado).
4.9. Con l’undicesimo motivo di ricorso la società ha dedotto la nullità e/o l’annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi, illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 8 ter e 8 quinquies l. n. 33/2009, dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 25 e 97 Cost., eccesso di potere e vizio di motivazione.
Anche tale motivo è infondato.
Va al riguardo rilevato che il tasso applicabile alla quota capitale era già stato specificato nell’atto presupposto dell’11 giugno 2013, ritualmente notificato alla società debitrice (v. all. 13 e 14 all’atto di appello), la quale era pertanto già nelle condizioni di comprendere e verificare la correttezza delle somme richieste a titolo di interessi.
4.10. Il dodicesimo ed il quattordicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Con il dodicesimo motivo la società ha contestato il quantum della pretesa sia in ordine al capitale sia in ordine agli interessi.
Con il quattordicesimo motivo la società ha contestato l’ammontare delle somme dovute: in particolare, in mancanza di controlli circa la produzione nazionale, non sarebbe possibile ritenere certo né il prelievo supplementare imputato allo Stato membro né i prelievi supplementari imputati ai produttori.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Al riguardo, deve rilevarsi che la pretesa dell’amministrazione al pagamento del capitale e degli interessi non può essere contestata in questa sede essendosi oramai consolidato, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, l’atto presupposto contenente la pretesa riportata dalla cartella di pagamento in questa sede impugnata.
4.11. Con il tredicesimo motivo la società ha dedotto l’illegittimo avvio delle procedure di recupero per errata procedura di rateizzazione ex art. 8 quater e 8 quinquies l. n. 33/2009 posta in essere da GE e mancanza di esigibilità del debito. La società valorizza, in particolare, una sentenza del Tar Brescia (n. 273/2015), che ha riconosciuto illegittimo il fatto che GE pretendesse che i produttori, per accedere al beneficio della rateizzazione, fossero costretti a sottoscrivere un apposito contratto con il quale veniva loro imposto l’espresso riconoscimento del debito.
Tale motivo è infondato.
Va al riguardo rilevato che è lo stesso art. 8 quinquies , comma 3, d.l. n. 5/2009, conv. con l. n. 33/2009, “In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8 quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari”.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1253/2016, con cui è stata riformata la sentenza del Tar Brescia citata dall’appellata, “La legge prevede espressamente che il beneficio della rateizzazione, in un’ottica lato sensu transattiva, implichi la rinuncia espressa ad ogni azione, nessuna esclusa, da parte dei produttori, con la conseguenza che non sono ammesse contestazioni finalizzate a rimettere in discussione, ancora una volta, l’ an e il quantum della pretesa creditoria”.
5. In conclusione, quindi, l’appello va accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo va respinto limitatamente all’annata 2001/2002, con conseguente annullamento parziale della cartella impugnata (sull’annullamento parziale v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 271).
6. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento per tutte le annualità ad eccezione di quella 2001/2002.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De CE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
LA LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LO | RG De CE |
IL SEGRETARIO