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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 239 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
nato a Caltanissetta in [...] 8 Parte_1
dicembre 1959, C.F. titolare dell'omonima C.F._1
ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario
Lupica e Marcello Petitto, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
1) (già Controparte_1 Controparte_2
in persona del Direttore della Filiale di Caltanissetta,
[...]
P.IVA rappresentata e difesa dell'avv. Francesca P.IVA_1
Mancuso;
2) in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, P.IVA rappresentata e P.IVA_2
difesa dell'avv. Francesco Panepinto;
3) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_2
P.IVA rappresentato e difeso dell'avv. Danilo P.IVA_3
Colombo;
4) e per essa, quale mandataria, Controparte_4 CP_5 [...]
(denominazione assunta da rappresentata
[...] CP_6
e difesa dall'avv. Giovanni Tumino;
5) e, per essa, la mandataria Controparte_7 CP_5
già , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_6
tempore, P.IVA n. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_4
Marcella Antonia Polizzotto;
6) P.IVA Controparte_8
e, per essa quale procuratrice e mandataria, P.IVA_5
, a socio unico, P.IVA Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso;
P.IVA_6
OPPOSTI COSTITUITI
7) n.q. custode/delegato; CP_9
8) , in persona del legale Controparte_10
rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_7
9) oggi (già Controparte_11 CP_6 Controparte_12
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, P.IVA P.IVA_8
10) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_13
P.IVA P.IVA_9
11) in persona del suo legale Controparte_14
rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_10
12) (già Controparte_15 Controparte_16
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA
[...]
P.IVA_11
13) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_17
P.IVA P.IVA_12
14) in persona del legale rappresentante pro CP_18
2 tempore, P.IVA P.IVA_13
15) , rappresentanza generale Controparte_19
per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.IVA P.IVA_14
16) in persona del legale rappresentante Controparte_20
pro tempore, P.IVA P.IVA_15
17) in persona del Controparte_21
legale rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_16
18) in persona del legale Controparte_22
rappresentante pro tempore, P.IVA P.IVA_17
19) IVG presso la Corte di Appello di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA ; P.IVA_18
20) in persona del legale Controparte_10
rappresentante pro tempore, a P.IVA P.IVA_7
21) , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_23
residente, C.F. , e , nata a C.F._2 Controparte_24
Nicosia (EN) il 5.5.2000 ed ivi residente, C.F.
, entrambe n.q. di eredi di C.F._3 Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in
[...]
Caltanissetta in data 5.5.2019;
OPPOSTI CONTUMACI
23) C.F. e, per essa, quale CP_25 P.IVA_19
procuratrice e mandataria, , C.F. CP_26 P.IVA_20
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano
Parlatore e Giacinto Di Donato;
24) , C.F. e per essa, quale Parte_4 P.IVA_21
procuratrice e mandataria,
[...]
[...]
[...] [...]
, P.IVA rappresentata e Controparte_27 P.IVA_22
difesa dall'avv. Pierluigi Federici;
INTERVENIENTI
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione ex art. 512, 615 e 617 c.p.c.
[...]
avverso l'ordinanza resa dal G.E. del 10/02/2021 nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al R.G.Es.
n.51/2004, con la quale era stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione rielaborato dal delegato in data 31/05/2020, chiedendo che fosse accertata l'effettiva sussistenza e l'eventuale entità di ciascun credito in ragione delle contestazioni mosse in seno all'opposizione medesima.
Gli opposti costituitisi in giudizio contestavano le difese avversarie, chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile, tardiva, o comunque infondata in fatto e diritto nonché carente di prova la proposta opposizione.
Nel corso del giudizio intervenivano dapprima quale CP_25
cessionaria del credito vantato da e Controparte_4
successivamente resasi a sua volta Parte_4
cessionaria del credito da CP_25
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/06/2024, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, giova rammentare, in punto di qualificazione dell'azione, che “… la differenza fra opposizione all'esecuzione ed
4 opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire "in executivis"…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24047 del
13/11/2009 - Rv. 610723 – 01; cfr. altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20989 del 27/11/2012 - Rv. 624284 – 01; nonché Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 22724 del 26/07/2023 - Rv. 668642 - 01).
Ora, nel caso in esame, le questioni sorte in ordine al progetto di distribuzione erano già state risolte con ordinanza del
23/02/2020, con cui il giudice aveva disposto di procedersi oltre nella fase di distribuzione del ricavato e disponendo che il delegato provvedesse solo ad una rielaborazione del progetto di distribuzione n.
1. La successiva ordinanza del 10/02/2021,
“Ritenuto di non doversi discostare da quanto disposto con ordinanza del 23/2/2020”, si è limitata a dichiarare “La esecutività del progetto di distribuzione rielaborato dal delegato in data 31/5/2020” (cfr. ordinanza resa dal G.E. il 10/02/2021, in atti). Dal chiaro tenore letterale dell'ordinanza, si evince che il provvedimento del
10/02/2021 costituisce atto confermativo dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 23/02/2020.
Ora, secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di ordinanza che abbia già risolto le questioni insorte in merito alla elaborazione del progetto di distribuzione, oggetto dell'opposizione all'esecuzione deve essere proprio l'ordinanza
5 dirimente e non il successivo progetto di distribuzione che può essere impugnato solo mediante opposizione agli atti esecutivi
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8950 del 2016, non massimata;
Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1673 del 29/01/2016 - Rv. 638544 - 01).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali, segue che l'opponente avrebbe potuto proporre opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2020, mentre avverso l'ordinanza del
10 febbraio 2021 poteva essere proposta solo opposizione gli atti esecutivi.
Atteso ciò, l'odierna opposizione, essendo proposta contro l'ordinanza del 10 febbraio 2021, non può che essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
L'opposizione, così qualificata, deve essere dichiarata inammissibile. Ed invero, le censure mosse dall'opponente attengono proprio all'an della pretesa creditoria, in quanto con esse si contesta la consistenza stessa dei crediti, mentre, come già rammentato in precedenza, con l'opposizione agli atti esecutivi non può essere proposta alcuna contestazione all'an dell'esecuzione, ma solo al quomodo.
3. In ordine alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, giusta il principio della soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.G.
55/2014 per le cause di valore indeterminato, applicata una riduzione dei compensi in ragione dell'attività processuale in concreto svolta e della non elevata complessità delle questioni
6 trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite sostenute dai convenuti costituiti nel presente giudizio, che si liquidano in euro 3.900,00 ciascuno, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, come per legge.
Caltanissetta, 10 febbraio 2024
IL GIUDICE
Alex Costanza
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