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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4238 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cerrone presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano alla via Torino,
n. 3;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi
n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla P.zza R. Casalbore n. 32;
3) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_3
DO CA e LO CC coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 esponeva che in data Parte_1
11.7.2024 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249003363687/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - dieci cartelle di pagamento e undici avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi e per gli CP_1 CP_3
anni dal 2008 al 2012 (precisamente, 1. Cartella di pagamento n.
10020080043783918000 notificata il 3.2.2009; 2. Cartella di pagamento n. 10020090074500682000, notificata il 16.10.2009;
3. Cartella di pagamento n. 10020090078627458000, notificata il 20.1.2010; 4.
Cartella di pagamento n. 10020090086391241000 notificata il 23.11.2009; 5.
Cartella di pagamento n. 10020090089708715000, notificata il 25.11.2009; 6.
Cartella di pagamento n. 10020100006776954000, notificata il 05.02.2010; 7.
Cartella di pagamento n. 10020100013920061000, notificata il 17.03.2010; 8.
Cartella di pagamento n. 10020100020285612000, notificata il 27.4.2010; 9.
Cartella di pagamento n. 10020100025546576000, notificata il 14.6.2010; 10.
Cartella di pagamento n. 10020110061704757000, notificata il 22.12.2011; 11.
Avviso di addebito n. 40020112000014586000, notificata il 15.06.2011; 12.
Avviso di addebito n. 40020112000352424000, notificata il 22.07.2011; 13.
Avviso di addebito n. 40020112000469478000, notificata il 26.09.2011; 14.
Avviso di addebito n. 40020112001089548000, notificata il 09.11.2011; 15.
Avviso di addebito n. 40020112001433749000, notificata l'11.1.2012; 16.
Avviso di addebito n. 40020000072217000, notificata il 05.04.2012; 17. Avviso
di addebito n. 40020120000256391000, notificata il 5.4.2012: 18. Avviso di addebito n. 40020120002704824000, notificata il 21.6.2012; 19. Avviso di addebito n. 40020120003359157000, notificata il 3.10.2012; 20. Avviso di addebito n. 40020120003723271000, notificata il 18.10.2012; 21. Avviso di addebito n. 4002012000473283000, notificata il 05.12.2012) per un importo complessivo di € 321.320,58. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale sia originaria che successiva del credito portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della stessa, delle cartelle e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , CP_1
l' e l eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_4 CP_3
ed in diritto della domanda attorea. Chiedevano, pertanto, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Anzitutto, relativamente all'eccezione di prescrizione originaria deve affermarsi l'impossibilità di addentrarsi nel vaglio dell'eccezione atteso che le parti resistenti – circostanza, tra l'altro, neppure contestata da parte ricorrente -
hanno documentato di aver ritualmente notificato alla le cartelle di Pt_1
pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni.
(Cfr. produzioni presenti nel fascicolo telematico dell' e dell' CP_1 [...]
). Controparte_4
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dalle cartelle e dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata
(così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato),
precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, l'opposizione è
ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti atti siano passati più di cinque anni.
Nel caso delle cartelle e degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti,
tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l' documenta di aver notificato alla , Controparte_4 Pt_1
nel corso degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione. Segnatamente: l'intimazione di pagamento n. 10020119000122272000,
notificata in data 14.3.2011; l'intimazione di pagamento n.
10020119000122676000, notificata in data 14.3.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119000122878000, notificata in data 14.3.2011;
l'intimazione di pagamento n. 10020119000122979000, notificata in data
14.3.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119000123080000, notificata in data 14.3.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001315205000,
notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n.
10020119001315306000, notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001315508000, notificata in data 21.10.2011;
l'intimazione di pagamento n. 10020119001315710000, notificata in data
21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001315104000 notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001314490000,
notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n.
10020119001314700000, notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001314801000, notificata in data 21.10.2011;
l'intimazione di pagamento n. 10020159015658153000, notificata in data
24.8.2015; l'intimazione di pagamento n. 10020169008084292000, notificata in data 23.3.2016; (cfr. produzioni n. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 25 - 27
- 28 - 29 - 30 - 31/32 - 33/34).
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce. Tuttavia, con le note di trattazione scritta fissate per l'odierna udienza, parte ricorrente eccepisce la parziale nullità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata.
Ebbene, tale eccezione, fatta valere, lo si ripete, solo con le note di trattazione scritta e non dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, è tardiva e, quindi,
inammissibile.
E invero il giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento è regolato dal rito lavoro ove opera un rigido meccanismo di preclusioni che impone di definire sin dall'inizio le questioni giuridiche da affrontare e le circostanze di fatto da accertare attraverso l'istruttoria dibattimentale senza piena libertà per le parti di elaborare e modificare le proprie domande e difese fino alla fine del giudizio in prossimità della decisione ma con onere per queste di elaborare la propria strategia processuale in limine litis, sin dall'inizio della causa, poche modifiche potendo apportare nel corso di essa (segnatamente ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono soltanto modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - Cass. civ., sez. III, sent.
n. 6728/2019). Ciò comporta che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") devono essere racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti. Chiarito ciò, occorre sottolineare che agli atti interruttivi sopra descritti si deve aggiungere che l documenta che la Controparte_4 Pt_1
in data 20.3.2017 e in data 12.2.2019 ha presentato domande di definizione agevolata a cui sono sottese le stesse cartelle e gli stessi avvisi oggi impugnati che valgono - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - quali atti interruttivi della prescrizione.
Infine, alla notifica dell'ultimo atto interruttivo (domanda di definizione agevolata del 12.2.2019) si deve aggiungere la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti pe-riodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta si sarebbero dovuti prescrivere in data 12.2.2024,
(domanda di definizione agevolata presentata il 12.2.2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni quindi sino alla data del 19.12.2024.
Pertanto, la prescrizione non si è verificata atteso che l'intimazione qui impugnata è stata notificata l'11.7.2024.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 321.320,58). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4238 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso dalla nei confronti dell , dell' Parte_1 CP_1 [...]
e dell' , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_4 CP_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' , dell' Pt_1 CP_1 [...]
e dell delle spese di lite che liquida per ciascuno di Controparte_4 CP_3
essi in complessivi € 6.873,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15% nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 7.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4238 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cerrone presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano alla via Torino,
n. 3;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi
n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno alla P.zza R. Casalbore n. 32;
3) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_3
DO CA e LO CC coi quali è elettivamente domiciliato in
Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 esponeva che in data Parte_1
11.7.2024 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249003363687/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - dieci cartelle di pagamento e undici avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi e per gli CP_1 CP_3
anni dal 2008 al 2012 (precisamente, 1. Cartella di pagamento n.
10020080043783918000 notificata il 3.2.2009; 2. Cartella di pagamento n. 10020090074500682000, notificata il 16.10.2009;
3. Cartella di pagamento n. 10020090078627458000, notificata il 20.1.2010; 4.
Cartella di pagamento n. 10020090086391241000 notificata il 23.11.2009; 5.
Cartella di pagamento n. 10020090089708715000, notificata il 25.11.2009; 6.
Cartella di pagamento n. 10020100006776954000, notificata il 05.02.2010; 7.
Cartella di pagamento n. 10020100013920061000, notificata il 17.03.2010; 8.
Cartella di pagamento n. 10020100020285612000, notificata il 27.4.2010; 9.
Cartella di pagamento n. 10020100025546576000, notificata il 14.6.2010; 10.
Cartella di pagamento n. 10020110061704757000, notificata il 22.12.2011; 11.
Avviso di addebito n. 40020112000014586000, notificata il 15.06.2011; 12.
Avviso di addebito n. 40020112000352424000, notificata il 22.07.2011; 13.
Avviso di addebito n. 40020112000469478000, notificata il 26.09.2011; 14.
Avviso di addebito n. 40020112001089548000, notificata il 09.11.2011; 15.
Avviso di addebito n. 40020112001433749000, notificata l'11.1.2012; 16.
Avviso di addebito n. 40020000072217000, notificata il 05.04.2012; 17. Avviso
di addebito n. 40020120000256391000, notificata il 5.4.2012: 18. Avviso di addebito n. 40020120002704824000, notificata il 21.6.2012; 19. Avviso di addebito n. 40020120003359157000, notificata il 3.10.2012; 20. Avviso di addebito n. 40020120003723271000, notificata il 18.10.2012; 21. Avviso di addebito n. 4002012000473283000, notificata il 05.12.2012) per un importo complessivo di € 321.320,58. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale sia originaria che successiva del credito portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della stessa, delle cartelle e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , CP_1
l' e l eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_4 CP_3
ed in diritto della domanda attorea. Chiedevano, pertanto, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Anzitutto, relativamente all'eccezione di prescrizione originaria deve affermarsi l'impossibilità di addentrarsi nel vaglio dell'eccezione atteso che le parti resistenti – circostanza, tra l'altro, neppure contestata da parte ricorrente -
hanno documentato di aver ritualmente notificato alla le cartelle di Pt_1
pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni.
(Cfr. produzioni presenti nel fascicolo telematico dell' e dell' CP_1 [...]
). Controparte_4
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dalle cartelle e dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata
(così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato),
precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, l'opposizione è
ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti atti siano passati più di cinque anni.
Nel caso delle cartelle e degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti,
tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l' documenta di aver notificato alla , Controparte_4 Pt_1
nel corso degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione. Segnatamente: l'intimazione di pagamento n. 10020119000122272000,
notificata in data 14.3.2011; l'intimazione di pagamento n.
10020119000122676000, notificata in data 14.3.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119000122878000, notificata in data 14.3.2011;
l'intimazione di pagamento n. 10020119000122979000, notificata in data
14.3.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119000123080000, notificata in data 14.3.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001315205000,
notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n.
10020119001315306000, notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001315508000, notificata in data 21.10.2011;
l'intimazione di pagamento n. 10020119001315710000, notificata in data
21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001315104000 notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001314490000,
notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n.
10020119001314700000, notificata in data 21.10.2011; l'intimazione di pagamento n. 10020119001314801000, notificata in data 21.10.2011;
l'intimazione di pagamento n. 10020159015658153000, notificata in data
24.8.2015; l'intimazione di pagamento n. 10020169008084292000, notificata in data 23.3.2016; (cfr. produzioni n. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 25 - 27
- 28 - 29 - 30 - 31/32 - 33/34).
Sulla notifica di tali atti parte ricorrente nulla eccepisce. Tuttavia, con le note di trattazione scritta fissate per l'odierna udienza, parte ricorrente eccepisce la parziale nullità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata.
Ebbene, tale eccezione, fatta valere, lo si ripete, solo con le note di trattazione scritta e non dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, è tardiva e, quindi,
inammissibile.
E invero il giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento è regolato dal rito lavoro ove opera un rigido meccanismo di preclusioni che impone di definire sin dall'inizio le questioni giuridiche da affrontare e le circostanze di fatto da accertare attraverso l'istruttoria dibattimentale senza piena libertà per le parti di elaborare e modificare le proprie domande e difese fino alla fine del giudizio in prossimità della decisione ma con onere per queste di elaborare la propria strategia processuale in limine litis, sin dall'inizio della causa, poche modifiche potendo apportare nel corso di essa (segnatamente ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono soltanto modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - Cass. civ., sez. III, sent.
n. 6728/2019). Ciò comporta che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") devono essere racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti. Chiarito ciò, occorre sottolineare che agli atti interruttivi sopra descritti si deve aggiungere che l documenta che la Controparte_4 Pt_1
in data 20.3.2017 e in data 12.2.2019 ha presentato domande di definizione agevolata a cui sono sottese le stesse cartelle e gli stessi avvisi oggi impugnati che valgono - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - quali atti interruttivi della prescrizione.
Infine, alla notifica dell'ultimo atto interruttivo (domanda di definizione agevolata del 12.2.2019) si deve aggiungere la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti pe-riodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che le cartelle e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta si sarebbero dovuti prescrivere in data 12.2.2024,
(domanda di definizione agevolata presentata il 12.2.2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni quindi sino alla data del 19.12.2024.
Pertanto, la prescrizione non si è verificata atteso che l'intimazione qui impugnata è stata notificata l'11.7.2024.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto.
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 321.320,58). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4238 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso dalla nei confronti dell , dell' Parte_1 CP_1 [...]
e dell' , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_4 CP_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' , dell' Pt_1 CP_1 [...]
e dell delle spese di lite che liquida per ciascuno di Controparte_4 CP_3
essi in complessivi € 6.873,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15% nonché IVA e C.P.A. come per legge.
Salerno, 7.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro