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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2287/2019 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 695/2019 del 03/04/2019,
promossa da
(P.I. ), con sede in Alcamo C.da Faranda Parte_1 P.IVA_1
s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI
GIORGI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
P.I. ) con sede legale in Comiso, via dei Controparte_1 P.IVA_2
Castagni 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 17.9.2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 695/2019 emesso in data 3.4.2019 , Controparte_1
ingiungeva alla i pagarle le seguenti somme: Parte_1
1. La somma di €. 21.811,29;
2. Gli interessi moratori ex art 1284 co. 4 cod. civ. dalla data della domanda;
3. Le spese legali in €. 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per esborsi oltre
IVA e CPA e spese forfetarie.
La società ingiunta presentava opposizione e per l'effetto citava dinanzi al Tribunale di
Ragusa la per l'udienza del 4 novembre 2016 per sentire Controparte_1
accogliere, nel merito, le seguenti conclusioni:
I. Revocare il decreto n. 695/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 3 aprile
2019 per un valore di €. 21.811,29, oltre le spese del procedimento liquidate in €.
540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1027/2019 R.G.;
II. ritenere e dichiarare satisfattiva la complessiva somma di €. 10.000,00 oltre iva per la quale parte opponente fa prontezza di pagamento banco iudicis con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuto integrale pagamento del dovuto;
III. con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che rassegnava le se seguenti conclusioni: Controparte_1
1. In via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 695/2019 – r.g. n. 1027/2019, emesso il 3 aprile 2019 o, in subordine, ordinare, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., alla il pagamento delle somme non contestate pari ad € Parte_1
12.540,40 oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, rispettivamente, dal 27.07.18 e dal 27.08.18 sino alla data di effettivo pagamento;
pagina 2 di 9 2. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condannare l'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da lite temeraria da quantificarsi nella misura che l'odierno decidente vorrà determinare in via equitativa;
4. Condannare l'opponente alle spese del presente giudizio di opposizione oltre che della fase monitoria.
All'udienza del 5.11.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc.
La Società opposta depositava le memorie ex art 183 co. VI – primo e secondo termine con la quale veniva chiesto interrogatorio formale e prova per testi;
produceva documentazione.
La Società opponente depositava le memorie ex art. 183 co. VI – secondo e terzo termine con la quale contestava la memoria istruttoria avversa e chiedeva prova contraria.
All'udienza del 14.10.2021 veniva espletata prova per testi ed interrogatorio formale.
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la conclusionale e la replica.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società opponente come Controparte_2
risulta dal verbale del 5.11.2019, offriva banco judicis l'assegno bancario di €.
12.200,00 che non veniva accettato a saldo.
Il detto importo veniva pagato in data 8.11.2019 come dichiarato da parte opposta nella propria memoria ex art 183 co. VI n. 1.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per pagina 3 di 9 via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica (giurisprudenza pacifica: ex multis: Cass., Sez. III, 17.11.2003 n.
17371; Cass. 18.7.1994 n. 11948; Cass. Sez. III n. 5071/2009: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
Tanto premesso, l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto, ma solo il numero delle giornate di utilizzo dei mezzi oggetto di noleggio e, di conseguenza, la misura del corrispettivo richiesto con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Infatti, nel contratto di noleggio si legge che il corrispettivo del noleggio viene determinato a giornate di utilizzo.
Tra le parti vi è una discrepanza;
parte opponente rileva che le giornate di uso dei mezzi oggetto di noleggio sono 34 con riferimento all'autocarro VE AI EH594MS e giorni 62 con riferimento all'autocarro Fiat OV OB targato FB104ZJ; parte opposta invece assume che le giornate di utilizzo dei detti mezzi sono rispettivamente di giorni 50 e 108.
Dai documenti in atti si rileva che i dipendenti della società opponente hanno ritirato i mezzi dal deposito della società opposta per giorni 50 e 108 rispettivamente per i due mezzi VE AI EH594MS e Fiat OV OB targato FB104ZJ.
pagina 4 di 9 Nella prova per testi, sulla circostanza n. 3) della memora istruttoria n. Testimone_1
3, di parte opponente, afferma “l'unica scheda che mi viene mostrata, relativa al Cont 10.1.2017, è stata da me sottoscritta, ma su autorizzazione del datore di lavoro
[...]
. Controparte_3
Lo stesso , sull'articolato n. 2 della memoria istruttoria n. 2 di parte opposta rileva Tes_1
“si è vero. Ogni volta che arrivavano le richieste di intervento ci spostavamo a Ragusa e provincia con i predetti mezzi negli ospedali della provincia. Le richieste di intervento Contr arrivavano tutti i giorni da parte dei tecnici . CP_4
Il teste con riferimento all'articolato n. 2 della memoria istruttoria n. 2 Testimone_2
di parte opposta rispondeva “si è vero. I mezzi venivano prelevati ogni mattina dal deposito della ”. CP_1
Parte opponente nella propria comparsa conclusionale contesta le risultanze della prova per testi, in particolare quella relativa a avanzando dei dubbi circa la Testimone_1
attendibilità dei detti testi.
Sul punto si rileva che l'eccezione di inattendibilità non ha fondamento stante il comportamento della parte opponente che ha rinunciato alla prova contraria con i testi e e, pertanto, non ha usufruito di eventuali testi che Testimone_2 Testimone_3
potevano contraddire le deposizioni di Testimone_1
La Suprema Corte ha indicato che in tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo, specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (Cass. 10600/2024 – Sez. I)
pagina 5 di 9 Nel caso concreto non vi sono contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi che avallano quanto dichiarato da parte opposta.
La mira, con l'articolato n. 3, a provare che i dipendenti della detta Controparte_2
società prelevavano i detti mezzi senza il loro permesso.
Tuttavia, il teste ha escluso tale circostanza, confermando che Testimone_1
sottoscriveva le schede di prelievo dei mezzi su autorizzazione della ditta opponente.
Si aggiunge che su tale punto la società opponente ha rinunciato all'audizione di due testi e . Testimone_2 Testimone_3
Ciò premesso dalle risultanze processuali risulta che i mezzi VE AI EH594MS e
Fiat OV OB targato FB104ZJ sono stati utilizzati rispettivamente per giorni 50 e
108.
Il tutto anche alla luce del fatto che parte opponente si limita ad eccepire l'erronea indicazione dei giorni riportati nelle fatture ma non produce alcuna prova al riguardo.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato con riferimento alla sorte capitale in relazione ai giorni di utilizzo dei mezzi noleggiati.
Con riferimento agli interessi moratori richiesti dalla società opposta, l'opponente rileva che non sarebbero dovuti in quanto la fattura n. 17/2018 sarebbe stata contestata tempestivamente, con Pec del 31.7.2018, comunicazione non riscontrata.
Inoltre, la società opponente rileva che, per quanto riguarda la fattura n. 4/2017 (trattasi in realtà della fattura n. 2), nessun interesse è dovuto per il periodo tra il pagamento parziale ed il saldo in quanto la dilazione sarebbe stata accettata dall'opponente per non avere contestato l'inesatto pagamento.
Con riferimento alla fattura 17/2018 si rileva che la PEC di contestazione del 31.7.2018 appare alquanto generica, in quanto l'opponente si limita a evidenziare che “da un riscontro contabile la Fattura da Voi emessa (la n. 17/2018 del 27/07/2018 per un importo pari ad €. 16.220,00 più IVA) risulta irregolare in quanto da un controllo contabile effettuato dalla ditta l'importo da fatturare per il noleggio Controparte_6
dei mezzi è pari a €. 10.000,00 più iva”.
pagina 6 di 9 Dinanzi ad una fattura che illustra pienamente i conteggi alla base della somma richiesta non vi è stata alcuna rimostranza specifica.
Alla detta comunicazione di parte opponente segue la messa in mora dell'opposta datata
26.10.2018 e solo allora vi è una contestazione specifica dei conteggi datata 19.11.2018
a mezzo del legale.
Dalla detta fattura parte opponente poteva ricavare i dati da contestare, come ha fatto in seno al presente giudizio di opposizione e, pertanto la genericità della contestazione è frutto di un comportamento valutabile anche in rapporto del principio di buona fede stante che, se messa in condizione di valutare le doglianze della società opponente, parte opposta poteva evitare di adire le vie legali.
Ciò premesso sono dovuti gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 2 del 2017 e n. 17 del 2018.
Con riferimento alla fattura n. 2/2017 a nulla rileva la circostanza che la società
non abbia contestato il pagamento parziale. CP_1
Innanzitutto, si rileva che la avendo ricevuto la fattura, era bene a Controparte_2
conoscenza dell'esatto importo da versare.
L'accettazione, senza riserve, di un adempimento parziale, ai sensi dell'art.1181 c.c., non fa perdere al creditore il diritto di pretendere l'intero come l'accettazione di una prestazione, effettuata in ritardo rispetto a quanto pattuito, non può significare rinuncia a pretendere il risarcimento del danno, che dal ritardo medesimo è derivato (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14573 del 22 giugno 2007).
Trattandosi di una situazione dedotta da parte opponente, quale causa di esclusione dell'imputabilità del mancato parziale adempimento, si versa in ipotesi di applicabilità della norma di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui è il debitore che è tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere tempestivamente, per cause a lui non imputabili, la prestazione dovuta.
L'opponente non ha dato prova dell'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile.
pagina 7 di 9 Pertanto, sono dovuti gli interessi moratori per come chiesti da parte apposta.
In considerazione del pagamento parziale di € 12.200,00 effettuato dall'opponente in data 8.11.2019, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va determinato l'importo residuo spettante al creditore.
La fattura n. 2/2017 era, comprensiva di IVA, di €. 29.304,00; la fattura n. 17/2018 era, complessiva di IVA, di €. 19.788,40.
Con riferimento alla fattura n. 2/2017 sono stati corrisposti due acconti;
uno in data
11.5.2017 di €. 20.000,00 ed uno di €. 9.000,00 in data 26.7.2018.
In relazione alla fattura n. 17/2018, prima del presente giudizio non era stata corrisposta alcuna somma.
Gli interessi moratori vanno calcolati nel modo seguente.
Con riferimento alla fattura n. 2 del 2017 a fronte di un credito iniziale di €. 29.304,40 abbiamo un pagamento di € 20.000,00 in data 11.5.2017 senza che, a quella data, siano iniziati a maturare interessi. Alla data 11.5.2017 residuavano €. 9.304,40.
In data 26.7.2018, momento del pagamento di €. 9.000,00, erano maturati interessi per €.
897,30 che si vanno ad aggiungere ad €. 304,40; alla data dell'8.11.2019 erano maturati ulteriori interessi per €. 31,29.
Con riferimento alla fattura n.17/2018 del 27.7.2018, a fronte di un credito iniziale di €.
19.788,40, è stato effettuato un pagamento di €. 12.200,00 in data 8.11.2019; a detta data erano maturati interessi per €. 1.899,69.
Pertanto, all'8.11.2019 residuava €. 19.788,40 (sorte capitale fattura n. 17/2018) + €
304,40 (sorte capitale fattura n. 2/2017) + €. 1.899,69 (interessi maturati sulla fattura n.
17/2018) + €. 928,59 (interessi maturati sulla fattura n. 2/2017) + €. 825,00 (spese legali ed esborsi); da tale importo va detratta la somma pagata di €. 12.200,00, ottenendo l'importo residuo di € 11.546,08.
In definitiva, deve essere condannata a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di €. 11.546,08 oltre agli interessi moratori dall'8.11.2019 al soddisfo.
[...]
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2287/2019 R.G.: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 695/2019 emesso in data 3/04/2019; condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
ella somma di €. 11.546,08, oltre agli interessi moratori dall'8.11.2019 CP_1
fino al soddisfo;
condanna la alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che si quantificano in €. 5.077,00 per
[...]
compenso, oltre IVA e CPA e spese forfetarie.
Ragusa, 02/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alberto Chioccoloni, GOP in tirocinio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2287/2019 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 695/2019 del 03/04/2019,
promossa da
(P.I. ), con sede in Alcamo C.da Faranda Parte_1 P.IVA_1
s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI
GIORGI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
P.I. ) con sede legale in Comiso, via dei Controparte_1 P.IVA_2
Castagni 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 17.9.2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 695/2019 emesso in data 3.4.2019 , Controparte_1
ingiungeva alla i pagarle le seguenti somme: Parte_1
1. La somma di €. 21.811,29;
2. Gli interessi moratori ex art 1284 co. 4 cod. civ. dalla data della domanda;
3. Le spese legali in €. 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per esborsi oltre
IVA e CPA e spese forfetarie.
La società ingiunta presentava opposizione e per l'effetto citava dinanzi al Tribunale di
Ragusa la per l'udienza del 4 novembre 2016 per sentire Controparte_1
accogliere, nel merito, le seguenti conclusioni:
I. Revocare il decreto n. 695/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 3 aprile
2019 per un valore di €. 21.811,29, oltre le spese del procedimento liquidate in €.
540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1027/2019 R.G.;
II. ritenere e dichiarare satisfattiva la complessiva somma di €. 10.000,00 oltre iva per la quale parte opponente fa prontezza di pagamento banco iudicis con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuto integrale pagamento del dovuto;
III. con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che rassegnava le se seguenti conclusioni: Controparte_1
1. In via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 695/2019 – r.g. n. 1027/2019, emesso il 3 aprile 2019 o, in subordine, ordinare, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., alla il pagamento delle somme non contestate pari ad € Parte_1
12.540,40 oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, rispettivamente, dal 27.07.18 e dal 27.08.18 sino alla data di effettivo pagamento;
pagina 2 di 9 2. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condannare l'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da lite temeraria da quantificarsi nella misura che l'odierno decidente vorrà determinare in via equitativa;
4. Condannare l'opponente alle spese del presente giudizio di opposizione oltre che della fase monitoria.
All'udienza del 5.11.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc.
La Società opposta depositava le memorie ex art 183 co. VI – primo e secondo termine con la quale veniva chiesto interrogatorio formale e prova per testi;
produceva documentazione.
La Società opponente depositava le memorie ex art. 183 co. VI – secondo e terzo termine con la quale contestava la memoria istruttoria avversa e chiedeva prova contraria.
All'udienza del 14.10.2021 veniva espletata prova per testi ed interrogatorio formale.
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la conclusionale e la replica.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società opponente come Controparte_2
risulta dal verbale del 5.11.2019, offriva banco judicis l'assegno bancario di €.
12.200,00 che non veniva accettato a saldo.
Il detto importo veniva pagato in data 8.11.2019 come dichiarato da parte opposta nella propria memoria ex art 183 co. VI n. 1.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per pagina 3 di 9 via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica (giurisprudenza pacifica: ex multis: Cass., Sez. III, 17.11.2003 n.
17371; Cass. 18.7.1994 n. 11948; Cass. Sez. III n. 5071/2009: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
Tanto premesso, l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto, ma solo il numero delle giornate di utilizzo dei mezzi oggetto di noleggio e, di conseguenza, la misura del corrispettivo richiesto con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Infatti, nel contratto di noleggio si legge che il corrispettivo del noleggio viene determinato a giornate di utilizzo.
Tra le parti vi è una discrepanza;
parte opponente rileva che le giornate di uso dei mezzi oggetto di noleggio sono 34 con riferimento all'autocarro VE AI EH594MS e giorni 62 con riferimento all'autocarro Fiat OV OB targato FB104ZJ; parte opposta invece assume che le giornate di utilizzo dei detti mezzi sono rispettivamente di giorni 50 e 108.
Dai documenti in atti si rileva che i dipendenti della società opponente hanno ritirato i mezzi dal deposito della società opposta per giorni 50 e 108 rispettivamente per i due mezzi VE AI EH594MS e Fiat OV OB targato FB104ZJ.
pagina 4 di 9 Nella prova per testi, sulla circostanza n. 3) della memora istruttoria n. Testimone_1
3, di parte opponente, afferma “l'unica scheda che mi viene mostrata, relativa al Cont 10.1.2017, è stata da me sottoscritta, ma su autorizzazione del datore di lavoro
[...]
. Controparte_3
Lo stesso , sull'articolato n. 2 della memoria istruttoria n. 2 di parte opposta rileva Tes_1
“si è vero. Ogni volta che arrivavano le richieste di intervento ci spostavamo a Ragusa e provincia con i predetti mezzi negli ospedali della provincia. Le richieste di intervento Contr arrivavano tutti i giorni da parte dei tecnici . CP_4
Il teste con riferimento all'articolato n. 2 della memoria istruttoria n. 2 Testimone_2
di parte opposta rispondeva “si è vero. I mezzi venivano prelevati ogni mattina dal deposito della ”. CP_1
Parte opponente nella propria comparsa conclusionale contesta le risultanze della prova per testi, in particolare quella relativa a avanzando dei dubbi circa la Testimone_1
attendibilità dei detti testi.
Sul punto si rileva che l'eccezione di inattendibilità non ha fondamento stante il comportamento della parte opponente che ha rinunciato alla prova contraria con i testi e e, pertanto, non ha usufruito di eventuali testi che Testimone_2 Testimone_3
potevano contraddire le deposizioni di Testimone_1
La Suprema Corte ha indicato che in tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo, specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (Cass. 10600/2024 – Sez. I)
pagina 5 di 9 Nel caso concreto non vi sono contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi che avallano quanto dichiarato da parte opposta.
La mira, con l'articolato n. 3, a provare che i dipendenti della detta Controparte_2
società prelevavano i detti mezzi senza il loro permesso.
Tuttavia, il teste ha escluso tale circostanza, confermando che Testimone_1
sottoscriveva le schede di prelievo dei mezzi su autorizzazione della ditta opponente.
Si aggiunge che su tale punto la società opponente ha rinunciato all'audizione di due testi e . Testimone_2 Testimone_3
Ciò premesso dalle risultanze processuali risulta che i mezzi VE AI EH594MS e
Fiat OV OB targato FB104ZJ sono stati utilizzati rispettivamente per giorni 50 e
108.
Il tutto anche alla luce del fatto che parte opponente si limita ad eccepire l'erronea indicazione dei giorni riportati nelle fatture ma non produce alcuna prova al riguardo.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato con riferimento alla sorte capitale in relazione ai giorni di utilizzo dei mezzi noleggiati.
Con riferimento agli interessi moratori richiesti dalla società opposta, l'opponente rileva che non sarebbero dovuti in quanto la fattura n. 17/2018 sarebbe stata contestata tempestivamente, con Pec del 31.7.2018, comunicazione non riscontrata.
Inoltre, la società opponente rileva che, per quanto riguarda la fattura n. 4/2017 (trattasi in realtà della fattura n. 2), nessun interesse è dovuto per il periodo tra il pagamento parziale ed il saldo in quanto la dilazione sarebbe stata accettata dall'opponente per non avere contestato l'inesatto pagamento.
Con riferimento alla fattura 17/2018 si rileva che la PEC di contestazione del 31.7.2018 appare alquanto generica, in quanto l'opponente si limita a evidenziare che “da un riscontro contabile la Fattura da Voi emessa (la n. 17/2018 del 27/07/2018 per un importo pari ad €. 16.220,00 più IVA) risulta irregolare in quanto da un controllo contabile effettuato dalla ditta l'importo da fatturare per il noleggio Controparte_6
dei mezzi è pari a €. 10.000,00 più iva”.
pagina 6 di 9 Dinanzi ad una fattura che illustra pienamente i conteggi alla base della somma richiesta non vi è stata alcuna rimostranza specifica.
Alla detta comunicazione di parte opponente segue la messa in mora dell'opposta datata
26.10.2018 e solo allora vi è una contestazione specifica dei conteggi datata 19.11.2018
a mezzo del legale.
Dalla detta fattura parte opponente poteva ricavare i dati da contestare, come ha fatto in seno al presente giudizio di opposizione e, pertanto la genericità della contestazione è frutto di un comportamento valutabile anche in rapporto del principio di buona fede stante che, se messa in condizione di valutare le doglianze della società opponente, parte opposta poteva evitare di adire le vie legali.
Ciò premesso sono dovuti gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 2 del 2017 e n. 17 del 2018.
Con riferimento alla fattura n. 2/2017 a nulla rileva la circostanza che la società
non abbia contestato il pagamento parziale. CP_1
Innanzitutto, si rileva che la avendo ricevuto la fattura, era bene a Controparte_2
conoscenza dell'esatto importo da versare.
L'accettazione, senza riserve, di un adempimento parziale, ai sensi dell'art.1181 c.c., non fa perdere al creditore il diritto di pretendere l'intero come l'accettazione di una prestazione, effettuata in ritardo rispetto a quanto pattuito, non può significare rinuncia a pretendere il risarcimento del danno, che dal ritardo medesimo è derivato (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14573 del 22 giugno 2007).
Trattandosi di una situazione dedotta da parte opponente, quale causa di esclusione dell'imputabilità del mancato parziale adempimento, si versa in ipotesi di applicabilità della norma di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui è il debitore che è tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere tempestivamente, per cause a lui non imputabili, la prestazione dovuta.
L'opponente non ha dato prova dell'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile.
pagina 7 di 9 Pertanto, sono dovuti gli interessi moratori per come chiesti da parte apposta.
In considerazione del pagamento parziale di € 12.200,00 effettuato dall'opponente in data 8.11.2019, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va determinato l'importo residuo spettante al creditore.
La fattura n. 2/2017 era, comprensiva di IVA, di €. 29.304,00; la fattura n. 17/2018 era, complessiva di IVA, di €. 19.788,40.
Con riferimento alla fattura n. 2/2017 sono stati corrisposti due acconti;
uno in data
11.5.2017 di €. 20.000,00 ed uno di €. 9.000,00 in data 26.7.2018.
In relazione alla fattura n. 17/2018, prima del presente giudizio non era stata corrisposta alcuna somma.
Gli interessi moratori vanno calcolati nel modo seguente.
Con riferimento alla fattura n. 2 del 2017 a fronte di un credito iniziale di €. 29.304,40 abbiamo un pagamento di € 20.000,00 in data 11.5.2017 senza che, a quella data, siano iniziati a maturare interessi. Alla data 11.5.2017 residuavano €. 9.304,40.
In data 26.7.2018, momento del pagamento di €. 9.000,00, erano maturati interessi per €.
897,30 che si vanno ad aggiungere ad €. 304,40; alla data dell'8.11.2019 erano maturati ulteriori interessi per €. 31,29.
Con riferimento alla fattura n.17/2018 del 27.7.2018, a fronte di un credito iniziale di €.
19.788,40, è stato effettuato un pagamento di €. 12.200,00 in data 8.11.2019; a detta data erano maturati interessi per €. 1.899,69.
Pertanto, all'8.11.2019 residuava €. 19.788,40 (sorte capitale fattura n. 17/2018) + €
304,40 (sorte capitale fattura n. 2/2017) + €. 1.899,69 (interessi maturati sulla fattura n.
17/2018) + €. 928,59 (interessi maturati sulla fattura n. 2/2017) + €. 825,00 (spese legali ed esborsi); da tale importo va detratta la somma pagata di €. 12.200,00, ottenendo l'importo residuo di € 11.546,08.
In definitiva, deve essere condannata a pagare a Parte_1 Controparte_1
la somma di €. 11.546,08 oltre agli interessi moratori dall'8.11.2019 al soddisfo.
[...]
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2287/2019 R.G.: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 695/2019 emesso in data 3/04/2019; condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
ella somma di €. 11.546,08, oltre agli interessi moratori dall'8.11.2019 CP_1
fino al soddisfo;
condanna la alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che si quantificano in €. 5.077,00 per
[...]
compenso, oltre IVA e CPA e spese forfetarie.
Ragusa, 02/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alberto Chioccoloni, GOP in tirocinio
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