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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 01/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli avv. CECCHIN FABIO e BONGIOVANNI FRANCESCA
( ) PIAZZA MUNICIPIO, 6 10015 IVREA, elettivamente domiciliati in C.F._3
PIAZZA MUNICIPIO, 6 10015 IVREA presso lo studio dell'avv. CECCHIN FABIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo dichiarando i coniugi, sin d'ora, di non intendere riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione personale delle parti e prestando dunque assenso alla trattazione in forma scritta della causa, fissare udienza di trattazione onde addivenire a separazione consensuale dei coniugi, con ogni conseguente effetto di legge, ed assumono le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE:
pagina 1 di 5 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando la conseguente trascrizione nel relativo Registro di Stato Civile.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, disponendo altresì lo scioglimento della comunione.
3) Omologare la separazione personale dei coniugi, sig.ri
[...]
e alle seguenti condivise Parte_1 Parte_2
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Pont-Saint-Martin (AO), Via
Roveschialles n. 16, di proprietà esclusiva del marito e dalla quale lo stesso si è già allontanato portando con sè i propri effetti personali, sarà assegnata, unitamente ai beni mobili che l'arredano,
alla moglie.
2) Il sig. si impegna, con atto da formalizzarsi entro sei Parte_1
mesi dal provvedimento di omologa della separazione, a trasferire l'usufrutto del suddetto immobile alla sig.ra a titolo Parte_2
gratuito e quale contributo una tantum al mantenimento della stessa.
3) Il marito, oltre a quanto previsto al punto precedente,
contribuirà al mantenimento della moglie, provvedendo al pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
alle coordinate già note alle parti.
Detto importo sarà soggetto a indicizzazione secondo i dati ISTAT,
con primo aggiornamento a far data da 12 mesi dall'omologa della separazione.
4) Dalla data di deposito del presente ricorso il sig. Parte_1
cesserà di provvedere al pagamento delle utenze correnti per l'immobile coniugale che la sig.ra si impegna a volturare Parte_2
immediatamente a suo nome.
pagina 2 di 5 5) I coniugi danno atto e dichiarano che il figlio è solo Per_1
parzialmente economicamente indipendente ed autosufficiente: egli infatti sta proseguendo gli studi presso il Conservatorio musicale di
Aosta, pur svolgendo lavori saltuari, con contratti a chiamata, che gli consentono di disporre di minime entrate mensili.
Ad integrazione di quanto così già percepito dal figlio il Per_1
quale contribuisce al proprio sostentamento, il sig. si Parte_1
impegna a versare alla madre l'importo mensile di Euro 100,00 per i periodi che trascorrerà con la stessa e sino alla completa Per_1
autosufficienza economica del figlio.
Eventuali spese straordinarie che il figlio dovesse affrontare sino alla sua indipendenza, se preventivamente concordate, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione economico patrimoniale sussistente tra loro, avendo diviso equamente il residuo del conto corrente comune e, fatte salve le previsioni di cui sopra, di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
7) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente sostenute dal sig. . Parte_1
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 22 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei pagina 3 di 5 confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, (C.F.: , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 04.10.1967
e
(C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.11.1966
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 14 settembre 1997 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Quincinetto al n.8 parte
II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
QUINCINETTO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 4 di 5 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli avv. CECCHIN FABIO e BONGIOVANNI FRANCESCA
( ) PIAZZA MUNICIPIO, 6 10015 IVREA, elettivamente domiciliati in C.F._3
PIAZZA MUNICIPIO, 6 10015 IVREA presso lo studio dell'avv. CECCHIN FABIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo dichiarando i coniugi, sin d'ora, di non intendere riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione personale delle parti e prestando dunque assenso alla trattazione in forma scritta della causa, fissare udienza di trattazione onde addivenire a separazione consensuale dei coniugi, con ogni conseguente effetto di legge, ed assumono le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE:
pagina 1 di 5 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando la conseguente trascrizione nel relativo Registro di Stato Civile.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, disponendo altresì lo scioglimento della comunione.
3) Omologare la separazione personale dei coniugi, sig.ri
[...]
e alle seguenti condivise Parte_1 Parte_2
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Pont-Saint-Martin (AO), Via
Roveschialles n. 16, di proprietà esclusiva del marito e dalla quale lo stesso si è già allontanato portando con sè i propri effetti personali, sarà assegnata, unitamente ai beni mobili che l'arredano,
alla moglie.
2) Il sig. si impegna, con atto da formalizzarsi entro sei Parte_1
mesi dal provvedimento di omologa della separazione, a trasferire l'usufrutto del suddetto immobile alla sig.ra a titolo Parte_2
gratuito e quale contributo una tantum al mantenimento della stessa.
3) Il marito, oltre a quanto previsto al punto precedente,
contribuirà al mantenimento della moglie, provvedendo al pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
alle coordinate già note alle parti.
Detto importo sarà soggetto a indicizzazione secondo i dati ISTAT,
con primo aggiornamento a far data da 12 mesi dall'omologa della separazione.
4) Dalla data di deposito del presente ricorso il sig. Parte_1
cesserà di provvedere al pagamento delle utenze correnti per l'immobile coniugale che la sig.ra si impegna a volturare Parte_2
immediatamente a suo nome.
pagina 2 di 5 5) I coniugi danno atto e dichiarano che il figlio è solo Per_1
parzialmente economicamente indipendente ed autosufficiente: egli infatti sta proseguendo gli studi presso il Conservatorio musicale di
Aosta, pur svolgendo lavori saltuari, con contratti a chiamata, che gli consentono di disporre di minime entrate mensili.
Ad integrazione di quanto così già percepito dal figlio il Per_1
quale contribuisce al proprio sostentamento, il sig. si Parte_1
impegna a versare alla madre l'importo mensile di Euro 100,00 per i periodi che trascorrerà con la stessa e sino alla completa Per_1
autosufficienza economica del figlio.
Eventuali spese straordinarie che il figlio dovesse affrontare sino alla sua indipendenza, se preventivamente concordate, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione economico patrimoniale sussistente tra loro, avendo diviso equamente il residuo del conto corrente comune e, fatte salve le previsioni di cui sopra, di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
7) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente sostenute dal sig. . Parte_1
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 22 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei pagina 3 di 5 confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, (C.F.: , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 04.10.1967
e
(C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.11.1966
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 14 settembre 1997 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Quincinetto al n.8 parte
II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
QUINCINETTO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 4 di 5 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5