Ordinanza collegiale 6 aprile 2023
Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 1 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 12 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2025
Parere definitivo 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02241/2025REG.PROV.COLL.
N. 00211/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2024, proposto da Avvocatura Generale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LI TE, AS CC, AN SC, ER Di LE, IG EO, ME PA, BR GO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00346/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Dalila Satullo e udito per parte appellante l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto di appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Avvocatura dello Stato hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso presentato da alcuni avvocati dello Stato, ha ritenuto che l’art. 9, c. 1, d.l. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, in base al quale i compensi professionali corrisposti agli avvocati dello Stato sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’art. 23 ter d.l. n. 201/2011, si applica a decorrere dall’1 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del decreto dell’Avvocatura dello Stato del 28 ottobre 2014, adottato ai sensi dell’art. 9, c. 5, d.l. n. 90/2014) e non dalla data di entrata in vigore dell’art. 9, c. 1, d.l. n. 90/2014 (19 agosto 2014).
In particolare le amministrazioni appellanti hanno articolato un unico motivo di impugnazione deducendo la violazione e la falsa applicazione, ad opera del Tribunale, dell’art. 9, commi 1, 5 e 8 del d.l. n. 90/2014, in relazione all’art. 23 ter , d.l. n. 201/2011.
Gli appellati, a cui è stato regolarmente notificato l’atto di appello, non si sono costituiti in giudizio.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. L’appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il trattamento economico degli avvocati e dei procuratori dello Stato si compone di due diverse voci. Una prima voce è quella retributiva fissa, costituita dallo stipendio tabellare, rapportato a quello goduto dai magistrati (art. 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392). Un’altra componente di detto trattamento attiene ai compensi maturati in ragione dell’attività difensiva svolta in giudizio, di natura variabile perché dipendente dalla sorte del contenzioso.
L’art. 9, d.l. n. 90/2014, ha proceduto ad una decurtazione del pregresso trattamento economico legato alla voce retributiva variabile e, per quanto specificamente rileva ai fini del presente giudizio, ha disposto, al c. 1 (introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014), che “ I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ”.
Le questioni di legittimità costituzionale di questa disposizione sono stati dichiarate infondate dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 128/2022 e n. 27/2022, che ne ha tra l’altro escluso la natura tributaria.
Ciò premesso, costituisce oggetto del presente giudizio di appello la determinazione del momento a decorrere dal quale i compensi professionali devono essere computati ai fini del raggiungimento del tetto stipendiale.
Al riguardo va rilevato che – mentre l’art. 9, comma 8, d.l. n. 90/2014, prevede espressamente che i commi 3, 4 e 5, 6, secondo e terzo periodo, e 7 si applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge – nulla è previsto con riguardo al comma 1.
In mancanza di un’espressa disciplina transitoria, deve conseguentemente ritenersi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che l’art. 9, comma 1, si applica a decorrere dall’entrata in vigore della l. n. 114/2014 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 90/2014 (19 agosto 2014) (v. in conformità Cons. Stato, sez. VII, n. 4760/2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 4777/2023).
Il tetto massimo stipendiale va quindi applicato ai compensi maturati a partire dal 19 agosto 2014 (per l’applicazione del criterio generale della competenza in materia di determinazione del tetto stipendiale v. circolare n. 3 del 18 marzo 2014 del Dipartimento della funzione pubblica).
Risulta pertanto decisivo, ai fini della soluzione della controversia, determinare il momento in cui gli avvocati e i procuratori dello Stato maturano il diritto alla percezione della quota variabile del trattamento economico in esame.
Al riguardo il collegio condivide la prospettazione delle amministrazioni appellanti.
La disciplina sul riparto dei compensi già vigente alla data di entrata in vigore della l. n. 114/2014 (in particolare, art. 21 r.d. n. 1611/1933, artt. 61 e 62 r.d. n. 1612/1933, d.P.C.M. 29 febbraio 1972) prevede che la ripartizione delle somme riscosse dalle varie sedi dell’Avvocatura a titolo di compensi avviene ogni quadrimestre dell’anno finanziario. Le citate disposizioni non prevedono, quale presupposto per la maturazione del diritto al compenso, la partecipazione dei singoli avvocati e procuratori dello Stato alla formazione degli specifici titoli da cui derivano i proventi; gli avvocati e i procuratori hanno diritto al compenso per il solo fatto di essere stati in servizio nel periodo quadrimestrale in cui le somme concernenti titoli divenuti irrevocabili vengono riscosse dalle varie sedi dell’Avvocatura dello Stato e all’esito del quale ripartite tra gli avvocati e i procuratori (ne sono esempio gli artt. 11 e 12 d.P.C.M. 29 febbraio 1972).
Come condivisibilmente rilevato nell’atto di appello, ciò costituisce il naturale portato del carattere unitario, coordinato ed impersonale dell’attività difensiva demandata dalla legge all’Avvocatura dello Stato e agli uffici che la costituiscono.
Pertanto, alla luce di tale disciplina deve ritenersi che il diritto dei singoli avvocati e procuratori non sorge nel momento in cui viene svolta l’attività professionale o in cui si perfeziona il titolo da cui deriva il compenso, ma solo al momento della prestazione in servizio nel singolo quadrimestre in cui le somme concernenti titoli irrevocabili vengono concretamente acquisite, a prescindere dalla circostanza che il singolo avvocato o procuratore abbia contribuito, con la propria attività professionale, alla realizzazione di quei proventi.
In considerazione di quanto sopra esposto, la soluzione adottata dall’Avvocatura dello Stato, che ha applicato il tetto massimo stipendiale a tutte le somme erogate a titolo di compensi riferibili a quadrimestri (o parte di quadrimestre) successivi all’entrata in vigore della l. n. 114/2014, indipendentemente dalla data della formazione dei titoli giudiziali da cui il compenso è derivato, è corretta in quanto non determina un’applicazione retroattiva dell’art. 9, c. 1, d.l. n. 90/2014, ed è conforme al criterio della competenza per la determinazione del tetto massimo stipendiale.
3. In conclusione, quindi, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda degli appellati diretta ad ottenere la corresponsione delle somme spettanti a titolo di compensi professionali senza applicazione del limite introdotto dall’art. 9, c. 1, d.l. n. 90/2014.
4. La condotta processuale non oppositiva degli appellati giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda degli appellati diretta ad ottenere la corresponsione delle somme spettanti a titolo di compensi senza applicazione del limite introdotto dall’art. 9, c. 1, d.l. n. 90/2014.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO