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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 694/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede in Roma, piazza Parte_1
Colonna, n. 370, cod. fisc. , in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
, con sede in Roma, piazza del Viminale, n. 1, cod. fisc. Parte_2
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, al corso Vittorio
Emanuele, n. 58; appellanti principali
E
1. , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_3
alla via A. Genovesi, n. 68, cod. fisc. , , C.F._1 Parte_4
nata a [...] il [...], residente in [...], frazione
San Clemente, cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_5
il 10 giugno 1960, residente in [...], frazione San Clemente, cod. fisc. , , nato a [...] il [...] ed C.F._3 Parte_6
ivi residente, alla via Capitini, n. 16, cod. fisc. C.F._4 Parte_7
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via T. Campanella,
[...]
1 n. 15, cod. fisc. , nata a [...] il 19 aprile C.F._5 Parte_8
1969 ed ivi residente, alla via Dietro Corte, n. 20, frazione San Clemente, cod. fisc.
, quali eredi di nato Sarno il 25 giugno 1933, C.F._6 Persona_1
deceduto in Valle di Maddaloni il 24 aprile 2014, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dagli avv.ti
Alessandro Mauriello e Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore, alla via G. Matteotti, n. 14, presso lo studio del primo;
appellati-appellanti incidentali
2. , con sede in piazza IV Novembre, cod. fisc. p. Parte_9 P.IVA_3
iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in , presso la Casa Comunale;
Pt_9
appellante incidentale
3. , nato a [...] [...] ed ivi residente, alla via Parte_10 Pt_9
Roma, n. 54, cod. fisc. ; C.F._7
appellato contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 49/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 49/2023 del Tribunale di Salerno dichiarare che le somme liquidate nella sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni subiti dal dante causa degli attori, siano suddivise ed attribuite agli attori, attuali appellati, quali eredi iure successionis di pro quota e, per l'effetto, condannare i Persona_1
convenuti a corrispondere agli attori la somma come liquidata suddivisa tra essi”; per gli appellati-appellanti incidentali (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) – “a) preso atto dell'adesione degli istanti all'unico motivo di appello principale proposto dalle Amministrazioni Statali per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al gravame principale con compensazione delle spese di lite;
b) in riforma della sentenza impugnata, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur rese in prime cure, ribadito il diritto degli esponenti, quali eredi del sig. al Persona_1
ristoro per la lesione del rapporto parentale patita dal loro dante causa a seguito della
2 perdita del fratello , condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Persona_2 il e il nonché il dott. al Parte_2 Controparte_1 Parte_10
pagamento in favore dei predetti, per il titolo in discussione, della somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque in misura maggiore, in linea capitale, a quella di euro 26.301,60 liquidata dal Tribunale. Il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione, ai sensi di
Cass. n. 1712/1995, dal fatto dannoso al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”; per l'appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e Parte_9
risposta) – “chiede … la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui liquida le somme non pro quota per gli eredi di erede di . Persona_1 Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013, , all'epoca dei fatti Parte_10
Sindaco del , veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione Parte_9
per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la il e il Parte_1 Parte_2
, quali responsabili civili, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Parte_9
separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
Con sentenza n. 49/2023, il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio n. 5742/2020
RGC, introdotto da , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e quali eredi del padre per
[...] Parte_7 Parte_8 Persona_1
conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius, anche quale successore legittimo della di lui madre (e loro nonna) a causa del Persona_3 decesso del GE (e loro zio) , verificatosi nel corso dell'alluvione Persona_2
del 5 maggio 1998, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda proposta da Parte_3
, , e quali eredi di e,
[...] Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Persona_1 per l'effetto, condannava , il , la Parte_10 Parte_9 Parte_1
e il , in via solidale, al pagamento, in favore di ciascuno
[...] Parte_2
degli attori, della somma di euro 26.301,60 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius per la lesione del rapporto parentale intercorrente con il fratello , oltre interessi al tasso legale da calcolarsi con le modalità indicate in PE
3 motivazione;
2) accoglieva la domanda proposta da , , Parte_3 Pt_4 Pt_5
, e quali eredi di e, per l'effetto, condannava Pt_6 Parte_7 Pt_8 Persona_3
, il , la e il Parte_10 Parte_9 Parte_1 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma Parte_2
di euro 42.062,50 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla de cuius per la lesione del rapporto parentale intercorrente con il figlio , oltre interessi al PE
tasso legale da calcolarsi con le modalità indicate in motivazione;
3) condannava 10
, il , la e il
[...] Parte_9 Parte_1 [...]
, in via solidale, alla refusione delle spese processuali sostenute dagli attori. Parte_2
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 27 giugno 2023, la e il Parte_1 Parte_2
assumevano che il Tribunale di Salerno, pur avendo riconosciuto, nella motivazione, che
, , e avevano agito in giudizio Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8
quali eredi di per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali da Persona_1
costui patiti per il decesso del GE nonché di quelli subiti dalla Persona_2
madre per la perdita del figlio, nel dispositivo, aveva erroneamente Persona_3
condannato i convenuti al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, delle somme di euro 26.301,60 e di euro 42.062,50 per l'intero e non limitatamente alle quote loro spettanti pro capite quali successori del padre.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 luglio 2023, Parte_3
, , e aderivano all'accoglimento del
[...] Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8
gravame proposto dalle Amministrazioni spiegando appello incidentale per Pt_11
censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno, in violazione dei criteri stabiliti dal Tribunale di Milano nella tabella predisposta nel 2022 per la liquidazione dei danni derivanti dalle lesioni dei rapporti parentali e degli artt. 1226, 2056
e 2059 cod. civ., aveva attribuito al de cuius ai fini della Persona_1
determinazione del pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della morte del GE , un punteggio inferiore a quello dovutogli sulla base dei parametri PE costituiti dall'età della vittima primaria, dall'età della vittima secondaria e dall'intensità della relazione affettiva intercorsa con il defunto.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 settembre 2023, il
, pur senza rubricarlo come tale, spiegava appello incidentale avverso la Parte_9
sentenza di primo grado per contestare, al pari della Parte_1
e del , il capo con il quale il Tribunale di Salerno aveva condannato Parte_2
4 i convenuti al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, delle somme di euro 26.301,60
e di euro 42.062,50 per l'intero e non limitatamente alle quote loro spettanti pro capite quali eredi di Persona_1
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocato, restava contumace, Parte_10 perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/14 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello principale proposto dalla e dal Parte_1 [...]
, cui hanno expressis verbis aderito , Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5
, e e quello incidentale spiegato per analoghi motivi dal Pt_6 Parte_7 Pt_8 [...]
, tale dovendosi giuridicamente qualificare la domanda con la quale l'Ente locale Pt_9
ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado (cfr., ex plurimis, Cass. 9 giugno 1975,
n. 2299; cfr. Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004, n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501), sono fondati e vanno accolti.
Ed invero, come emerge per tabulas, il Tribunale di Salerno, nella motivazione delle sentenza impugnata, ha riconosciuto che , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e avevano proposto la domanda risarcitoria quali eredi del padre Parte_7 Pt_8 Per_1
sicché, nel ritenerla meritevole di accoglimento, avrebbe dovuto condannare i
[...]
convenuti, in via solidale, al pagamento delle somme di euro 26.301,60 e di euro
42.062,50, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali rispettivamente patiti dal de cuius
e dalla di lui madre a causa del decesso del congiunto , Persona_3 Persona_2
in favore degli attori (ferma restando la ripartizione interna secondo le quote loro spettanti iure successionis, ai sensi degli artt. 565 e segg. cod. civ.) e non di ciascuno di essi, come impropriamente avvenuto con il dispositivo in ragione di un verosimile errore materiale.
In sostanza, una volta accertato che , , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
e avevano agito in giudizio per far valere un diritto acquisito non iure proprio, ma, Pt_8
in seguito al decesso del loro genitore, iure hereditatis, il Tribunale di Salerno, avendo ravvisato la fondatezza della domanda, doveva condannare i responsabili del fatto illecito al pagamento delle somme di euro 26.301,60 e di euro 42.062,50 in favore non di ogni singolo attore, ma di tutti i successori legittimi di Persona_1
Parimenti fondato è l'appello incidentale spiegato dai germani . Per_1
Al riguardo, occorre premettere che costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non
5 solo un'adeguata valutazione delle circostanze della fattispecie concreta, ma anche l'uniformità del giudizio in casi analoghi, il nocumento derivante dalla perdita del rapporto parentale deve essere quantificato sulla base di una tabella strutturata mediante il “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giudiziari, la modularità e l'elencazione di parametri fattuali rilevanti, tra cui, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, a meno che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza ricorrere a tale tabella (cfr., ex ceteris, Cass. 21 aprile 2021,
n. 10579; Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; Cass. ord. 28 febbraio 2023, n. 5948).
Le tabelle pubblicate dal Tribunale di Milano nel giugno del 2022 ed aggiornate all'1 gennaio 2024 con il coefficiente di rivalutazione dell'1,162268 costituiscono un idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da lesione del rapporto parentale, giacché fondate su un sistema “a punto variabile”, il cui valore base è stato ricavato da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”, che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e di quella secondaria, alla loro convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti nonché alla qualità
e all'intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da un'adeguata motivazione (cfr. Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Pertanto, muovendo dai valori monetari previsti dalla pregressa formulazione “a forbice” del 2018, il Tribunale di Milano, con il nuovo sistema tabellare, ha ricavato il valore base sia del punto applicabile nell'ipotesi della perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto, sia del punto utilizzabile per il caso della perdita di fratelli e nipoti.
In particolare, si è stabilito che i punti attribuibili non possono superare i 118 per la tabella relativa alla perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto e i 116 per quella riguardante la perdita di fratelli e nipoti, con un “cap” pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, onde consentire la liquidazione del più elevato valore risarcibile in diverse ipotesi e non in un caso soltanto, fatta sempre salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
6 La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione dei punti consente anche di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado, del coniuge e delle persone assimilate da quelli previsti per la perdita di parenti di secondo grado.
Dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione dei punti, quattro hanno natura oggettiva e, come tali, sono dimostrabili, alla stregua di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria, anche mediante documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva ed investe sia gli aspetti dinamico-relazionali, in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della lesione del rapporto parentale, sia quelli della sofferenza interiore, profili, tuttavia, che occorre comunque allegare e provare, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., anche sulla base di presunzioni, non essendo configurabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa.
Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado, sebbene abbia correttamente ritenuto di ricorrere all'utilizzazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2022 al fine di determinare il danno non patrimoniale patito da per la Persona_1
morte del GE , tuttavia, le ha erroneamente applicate, avendo assegnato al PE dante causa degli attori, in relazione ai parametri dell'età della vittima primaria e di quella secondaria nonché della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, un punteggio inferiore a quello in esse previsto.
Ed invero, sulla base dei parametri di natura oggettiva indicati dalle lettere A e B della tabella predisposta dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un fratello e riscontrabili, in via documentale, dai certificati anagrafici prodotti dagli attori, il giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire al loro dante causa dodici punti e non sette per l'età della vittima primaria, avendo PE
, nato il [...], sessant'anni al momento dell'evento lesivo, verificatosi
[...] il 5 maggio 1998, e dieci punti e non sette per l'età della vittima secondaria, per avere, a quell'epoca, nato il [...], sessantacinque anni. Persona_1
Parimenti, il Tribunale di Salerno, avendo definito normale il legame affettivo esistente tra i germani ed , non avrebbe giammai potuto assegnare al Persona_1 PE
dante causa degli attori, per la lesione di tale relazione, soltanto due punti sui trenta disponibili, per non essere in alcun modo emerse circostanze fattuali comprovanti che, tra i due fratelli, non era intercorso alcun rapporto o che, comunque, erano intercorsi contrasti o dissapori tali da legittimare una drastica riduzione, sostanzialmente prossima allo zero, del parametro modulabile di cui alla lettera E della richiamata tabella milanese.
7 Proprio l'ordinarietà del relazione affettiva tra i due germani consente di attribuire a con riferimento a tale parametro, dieci punti, vale a dire un valore Persona_1
numerico non lontano da quello medio dei quindici, atteso che, se, da un lato, non può revocarsi in dubbio che l'improvviso e tragico decesso di gli provocò un profondo PE
stato di sofferenza, turbamento e sconforto, impedendogli di continuare a coltivare i fisiologici rapporti di frequentazione, confronto e reciproca assistenza con il congiunto, tuttavia, come riconosciuto proprio da , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., le Parte_7 Pt_8
occasioni di incontro e riunione tra i fratelli non erano quotidiane, né assidue, per verificarsi essenzialmente in concomitanza delle principali festività annuali.
Pertanto, i punti complessivamente attribuibili a per quantificare il Persona_1
danno non patrimoniale patito a causa del decesso del GE sono pari non ai PE diciotto (di cui sette per l'età della vittima primaria, sette per l'età della vittima secondaria, due per la sopravvivenza di altri congiunti e due per la qualità e l'intensità della relazione affettiva perduta) assegnati dal giudice di prime cure, ma a trentaquattro (di cui dodici per l'età della vittima primaria, dieci per l'età della vittima secondaria, due per la sopravvivenza di altri congiunti, non essendo tale valore numerico stato contestato in sede di appello, e dieci per la qualità e l'intensità della relazione affettiva perduta).
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024 (cfr., ex ceteris, Cass. 11 maggio 2012, n. 7272; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20381; Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009), Parte_3
, , e quali eredi di ha diritto di Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Persona_1
ottenere, a titolo risarcitorio, per il decesso di , la somma di euro Persona_2
57.732,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per trentaquattro punti), oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006, n. 5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile 2018, n. 8766).
Sulla somma innanzi liquidata, gli eredi di hanno diritto di conseguire Persona_1
la corresponsione degli ulteriori interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Ed infatti, con la sentenza definitiva con la quale viene compiuta la liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la
8 conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507).
Resta inalterata, invece, la liquidazione compiuta dal Tribunale di Salerno in euro
42.062,50 in linea capitale per il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da madre di in conseguenza del decesso del figlio Persona_3 Persona_1
, non avendo , , e PE Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8
impugnato sul punto la sentenza di primo grado.
In definitiva, in accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, la il Parte_1
, il e devono essere condannati, in Parte_2 Parte_9 Parte_10
via solidale, al pagamento, in favore di , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e delle somme di euro 57.732,00 e di euro 42.062,50, oltre interessi al Parte_7 Pt_8
tasso legale, da calcolarsi su tali importi devalutati al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutati, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali rispettivamente patiti da (loro dante causa) e (dante Persona_1 Persona_3
causa di per il decesso del congiunto . Persona_1 Persona_2
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio di gravame, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'espressa adesione, da parte di , , , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
all'accoglimento dell'appello proposto nei loro confronti dalla Pt_8 [...]
e dal , non rendendo configurabile alcuna Parte_1 Parte_2 soccombenza, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Amministrazioni Statali e gli eredi di Persona_1
Le spese processuali sostenute dalla e dal Parte_1 [...]
, invece, sono irripetibili nei confronti sia del , che, peraltro, Parte_2 Parte_9
a sua volta, ha proposto analogo appello avverso la sentenza di primo grado, sia di 10
, non avendo le Amministrazioni Statali spiegato domande nei riguardi dei
[...] corresponsabili dell'illecito.
Parimenti, sebbene l'appello incidentale spiegato dal risulti fondato, Parte_9
nessuna soccombenza è ravvisabile in capo a , , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e avendo costoro riconosciuto l'errore in cui è incorso il giudice di primo Parte_7 Pt_8
9 grado nel condannare i responsabili dell'illecito a risarcire i danni subiti da Per_1
in favore di ciascuno degli attori per l'intero e non pro quota
[...] Persona_3
hereditatis, sicché deve disporsi la compensazione delle spese relative a tale gravame.
Irripetibili nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di sono le Parte_10 spese processuali sostenute dal , non avendo l'Ente locale proposto Parte_9
alcuna domanda nei loro confronti.
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da Parte_3
, , e nei riguardi della Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Parte_1
del , del e di comportano,
[...] Parte_2 Parte_9 Parte_10 in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna, in via solidale, dei corresponsabili dell'evento lesivo alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione della differenza (euro 31.430,40) tra l'entità dei danni non patrimoniali riconosciuti dal giudice di primo grado per il decesso di e Persona_2 quella dei danni non patrimoniali effettivamente risarcibili, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dagli eredi di in complessivi euro 4.055,50, di cui Persona_1
euro 355,50 per esborsi ed euro 3.700,00 per compenso (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Alessandro Mauriello ed Antonio Carrella, quali loro procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla e dal avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 49/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 27 giugno 2023 nonché sulle impugnazioni incidentali spiegate da Parte_3 Parte_4
, , e con comparsa di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
costituzione e risposta depositata il 6 luglio 2023 e dal con comparsa di Parte_9
costituzione e risposta depositata il 19 settembre 2023, così provvede:
1. accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la Consiglio dei Ministri, il , il Parte_1 Parte_2 [...]
e , in via solidale, al pagamento, in favore di Pt_9 Parte_10 Per_1
10 , , , e Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
delle somme di euro 57.732,00 e di euro 42.062,50, oltre interessi al Parte_8 tasso legale, da calcolarsi su tali importi devalutati al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutati, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali rispettivamente patiti da e per il decesso del Persona_1 Persona_3
congiunto ; Persona_2
2. compensa integralmente tra la e il Parte_1 Parte_1 [...]
, da un lato, e , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e dall'altro, le spese relative Parte_6 Parte_7 Parte_8 all'appello principale, che restano irripetibili nei confronti del e di Parte_9
; Parte_10
3. compensa integralmente tra il e Parte_9 Parte_3 Parte_4
, , e le
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 spese relative all'appello incidentale spiegato dall'Ente locale, che restano irripetibili nei confronti della e del Parte_1 Parte_2
nonché di;
Parte_10
4. condanna la Consiglio dei Ministri, il , il Parte_1 Parte_2
e , in via solidale, alla refusione, in favore degli avv.ti Parte_9 Parte_10
Alessandro Mauriello ed Antonio Carrella, quali procuratori distrattari di Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese relative all'appello incidentale Parte_8
spiegato da costoro, che si liquidano in complessivi euro 4.055,50, di cui euro 355,50 per esborsi ed euro 3.700,00 per compenso difensivo (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5. manda alla Cancelleria per il recupero del contributo unificato non versato dal al momento della costituzione in giudizio. Parte_9
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 694/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
con sede in Roma, piazza Parte_1
Colonna, n. 370, cod. fisc. , in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
, con sede in Roma, piazza del Viminale, n. 1, cod. fisc. Parte_2
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domiciliano, ope legis, al corso Vittorio
Emanuele, n. 58; appellanti principali
E
1. , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_3
alla via A. Genovesi, n. 68, cod. fisc. , , C.F._1 Parte_4
nata a [...] il [...], residente in [...], frazione
San Clemente, cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_5
il 10 giugno 1960, residente in [...], frazione San Clemente, cod. fisc. , , nato a [...] il [...] ed C.F._3 Parte_6
ivi residente, alla via Capitini, n. 16, cod. fisc. C.F._4 Parte_7
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via T. Campanella,
[...]
1 n. 15, cod. fisc. , nata a [...] il 19 aprile C.F._5 Parte_8
1969 ed ivi residente, alla via Dietro Corte, n. 20, frazione San Clemente, cod. fisc.
, quali eredi di nato Sarno il 25 giugno 1933, C.F._6 Persona_1
deceduto in Valle di Maddaloni il 24 aprile 2014, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dagli avv.ti
Alessandro Mauriello e Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore, alla via G. Matteotti, n. 14, presso lo studio del primo;
appellati-appellanti incidentali
2. , con sede in piazza IV Novembre, cod. fisc. p. Parte_9 P.IVA_3
iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in , presso la Casa Comunale;
Pt_9
appellante incidentale
3. , nato a [...] [...] ed ivi residente, alla via Parte_10 Pt_9
Roma, n. 54, cod. fisc. ; C.F._7
appellato contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 49/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 49/2023 del Tribunale di Salerno dichiarare che le somme liquidate nella sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni subiti dal dante causa degli attori, siano suddivise ed attribuite agli attori, attuali appellati, quali eredi iure successionis di pro quota e, per l'effetto, condannare i Persona_1
convenuti a corrispondere agli attori la somma come liquidata suddivisa tra essi”; per gli appellati-appellanti incidentali (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) – “a) preso atto dell'adesione degli istanti all'unico motivo di appello principale proposto dalle Amministrazioni Statali per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al gravame principale con compensazione delle spese di lite;
b) in riforma della sentenza impugnata, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur rese in prime cure, ribadito il diritto degli esponenti, quali eredi del sig. al Persona_1
ristoro per la lesione del rapporto parentale patita dal loro dante causa a seguito della
2 perdita del fratello , condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Persona_2 il e il nonché il dott. al Parte_2 Controparte_1 Parte_10
pagamento in favore dei predetti, per il titolo in discussione, della somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque in misura maggiore, in linea capitale, a quella di euro 26.301,60 liquidata dal Tribunale. Il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione, ai sensi di
Cass. n. 1712/1995, dal fatto dannoso al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”; per l'appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e Parte_9
risposta) – “chiede … la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui liquida le somme non pro quota per gli eredi di erede di . Persona_1 Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013, , all'epoca dei fatti Parte_10
Sindaco del , veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione Parte_9
per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la il e il Parte_1 Parte_2
, quali responsabili civili, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Parte_9
separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
Con sentenza n. 49/2023, il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio n. 5742/2020
RGC, introdotto da , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e quali eredi del padre per
[...] Parte_7 Parte_8 Persona_1
conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal de cuius, anche quale successore legittimo della di lui madre (e loro nonna) a causa del Persona_3 decesso del GE (e loro zio) , verificatosi nel corso dell'alluvione Persona_2
del 5 maggio 1998, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda proposta da Parte_3
, , e quali eredi di e,
[...] Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Persona_1 per l'effetto, condannava , il , la Parte_10 Parte_9 Parte_1
e il , in via solidale, al pagamento, in favore di ciascuno
[...] Parte_2
degli attori, della somma di euro 26.301,60 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius per la lesione del rapporto parentale intercorrente con il fratello , oltre interessi al tasso legale da calcolarsi con le modalità indicate in PE
3 motivazione;
2) accoglieva la domanda proposta da , , Parte_3 Pt_4 Pt_5
, e quali eredi di e, per l'effetto, condannava Pt_6 Parte_7 Pt_8 Persona_3
, il , la e il Parte_10 Parte_9 Parte_1 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma Parte_2
di euro 42.062,50 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla de cuius per la lesione del rapporto parentale intercorrente con il figlio , oltre interessi al PE
tasso legale da calcolarsi con le modalità indicate in motivazione;
3) condannava 10
, il , la e il
[...] Parte_9 Parte_1 [...]
, in via solidale, alla refusione delle spese processuali sostenute dagli attori. Parte_2
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 27 giugno 2023, la e il Parte_1 Parte_2
assumevano che il Tribunale di Salerno, pur avendo riconosciuto, nella motivazione, che
, , e avevano agito in giudizio Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8
quali eredi di per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali da Persona_1
costui patiti per il decesso del GE nonché di quelli subiti dalla Persona_2
madre per la perdita del figlio, nel dispositivo, aveva erroneamente Persona_3
condannato i convenuti al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, delle somme di euro 26.301,60 e di euro 42.062,50 per l'intero e non limitatamente alle quote loro spettanti pro capite quali successori del padre.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 luglio 2023, Parte_3
, , e aderivano all'accoglimento del
[...] Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8
gravame proposto dalle Amministrazioni spiegando appello incidentale per Pt_11
censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno, in violazione dei criteri stabiliti dal Tribunale di Milano nella tabella predisposta nel 2022 per la liquidazione dei danni derivanti dalle lesioni dei rapporti parentali e degli artt. 1226, 2056
e 2059 cod. civ., aveva attribuito al de cuius ai fini della Persona_1
determinazione del pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della morte del GE , un punteggio inferiore a quello dovutogli sulla base dei parametri PE costituiti dall'età della vittima primaria, dall'età della vittima secondaria e dall'intensità della relazione affettiva intercorsa con il defunto.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 settembre 2023, il
, pur senza rubricarlo come tale, spiegava appello incidentale avverso la Parte_9
sentenza di primo grado per contestare, al pari della Parte_1
e del , il capo con il quale il Tribunale di Salerno aveva condannato Parte_2
4 i convenuti al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, delle somme di euro 26.301,60
e di euro 42.062,50 per l'intero e non limitatamente alle quote loro spettanti pro capite quali eredi di Persona_1
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocato, restava contumace, Parte_10 perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/14 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello principale proposto dalla e dal Parte_1 [...]
, cui hanno expressis verbis aderito , Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5
, e e quello incidentale spiegato per analoghi motivi dal Pt_6 Parte_7 Pt_8 [...]
, tale dovendosi giuridicamente qualificare la domanda con la quale l'Ente locale Pt_9
ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado (cfr., ex plurimis, Cass. 9 giugno 1975,
n. 2299; cfr. Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004, n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501), sono fondati e vanno accolti.
Ed invero, come emerge per tabulas, il Tribunale di Salerno, nella motivazione delle sentenza impugnata, ha riconosciuto che , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e avevano proposto la domanda risarcitoria quali eredi del padre Parte_7 Pt_8 Per_1
sicché, nel ritenerla meritevole di accoglimento, avrebbe dovuto condannare i
[...]
convenuti, in via solidale, al pagamento delle somme di euro 26.301,60 e di euro
42.062,50, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali rispettivamente patiti dal de cuius
e dalla di lui madre a causa del decesso del congiunto , Persona_3 Persona_2
in favore degli attori (ferma restando la ripartizione interna secondo le quote loro spettanti iure successionis, ai sensi degli artt. 565 e segg. cod. civ.) e non di ciascuno di essi, come impropriamente avvenuto con il dispositivo in ragione di un verosimile errore materiale.
In sostanza, una volta accertato che , , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
e avevano agito in giudizio per far valere un diritto acquisito non iure proprio, ma, Pt_8
in seguito al decesso del loro genitore, iure hereditatis, il Tribunale di Salerno, avendo ravvisato la fondatezza della domanda, doveva condannare i responsabili del fatto illecito al pagamento delle somme di euro 26.301,60 e di euro 42.062,50 in favore non di ogni singolo attore, ma di tutti i successori legittimi di Persona_1
Parimenti fondato è l'appello incidentale spiegato dai germani . Per_1
Al riguardo, occorre premettere che costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non
5 solo un'adeguata valutazione delle circostanze della fattispecie concreta, ma anche l'uniformità del giudizio in casi analoghi, il nocumento derivante dalla perdita del rapporto parentale deve essere quantificato sulla base di una tabella strutturata mediante il “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti giudiziari, la modularità e l'elencazione di parametri fattuali rilevanti, tra cui, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, a meno che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza ricorrere a tale tabella (cfr., ex ceteris, Cass. 21 aprile 2021,
n. 10579; Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300; Cass. ord. 28 febbraio 2023, n. 5948).
Le tabelle pubblicate dal Tribunale di Milano nel giugno del 2022 ed aggiornate all'1 gennaio 2024 con il coefficiente di rivalutazione dell'1,162268 costituiscono un idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da lesione del rapporto parentale, giacché fondate su un sistema “a punto variabile”, il cui valore base è stato ricavato da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”, che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e di quella secondaria, alla loro convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti nonché alla qualità
e all'intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da un'adeguata motivazione (cfr. Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Pertanto, muovendo dai valori monetari previsti dalla pregressa formulazione “a forbice” del 2018, il Tribunale di Milano, con il nuovo sistema tabellare, ha ricavato il valore base sia del punto applicabile nell'ipotesi della perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto, sia del punto utilizzabile per il caso della perdita di fratelli e nipoti.
In particolare, si è stabilito che i punti attribuibili non possono superare i 118 per la tabella relativa alla perdita di genitori, di figli, del coniuge non separato, del partner dell'unione civile e del convivente di fatto e i 116 per quella riguardante la perdita di fratelli e nipoti, con un “cap” pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, onde consentire la liquidazione del più elevato valore risarcibile in diverse ipotesi e non in un caso soltanto, fatta sempre salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
6 La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione dei punti consente anche di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado, del coniuge e delle persone assimilate da quelli previsti per la perdita di parenti di secondo grado.
Dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione dei punti, quattro hanno natura oggettiva e, come tali, sono dimostrabili, alla stregua di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria, anche mediante documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva ed investe sia gli aspetti dinamico-relazionali, in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della lesione del rapporto parentale, sia quelli della sofferenza interiore, profili, tuttavia, che occorre comunque allegare e provare, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., anche sulla base di presunzioni, non essendo configurabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa.
Nella fattispecie de qua agitur, il giudice di primo grado, sebbene abbia correttamente ritenuto di ricorrere all'utilizzazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2022 al fine di determinare il danno non patrimoniale patito da per la Persona_1
morte del GE , tuttavia, le ha erroneamente applicate, avendo assegnato al PE dante causa degli attori, in relazione ai parametri dell'età della vittima primaria e di quella secondaria nonché della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, un punteggio inferiore a quello in esse previsto.
Ed invero, sulla base dei parametri di natura oggettiva indicati dalle lettere A e B della tabella predisposta dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un fratello e riscontrabili, in via documentale, dai certificati anagrafici prodotti dagli attori, il giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire al loro dante causa dodici punti e non sette per l'età della vittima primaria, avendo PE
, nato il [...], sessant'anni al momento dell'evento lesivo, verificatosi
[...] il 5 maggio 1998, e dieci punti e non sette per l'età della vittima secondaria, per avere, a quell'epoca, nato il [...], sessantacinque anni. Persona_1
Parimenti, il Tribunale di Salerno, avendo definito normale il legame affettivo esistente tra i germani ed , non avrebbe giammai potuto assegnare al Persona_1 PE
dante causa degli attori, per la lesione di tale relazione, soltanto due punti sui trenta disponibili, per non essere in alcun modo emerse circostanze fattuali comprovanti che, tra i due fratelli, non era intercorso alcun rapporto o che, comunque, erano intercorsi contrasti o dissapori tali da legittimare una drastica riduzione, sostanzialmente prossima allo zero, del parametro modulabile di cui alla lettera E della richiamata tabella milanese.
7 Proprio l'ordinarietà del relazione affettiva tra i due germani consente di attribuire a con riferimento a tale parametro, dieci punti, vale a dire un valore Persona_1
numerico non lontano da quello medio dei quindici, atteso che, se, da un lato, non può revocarsi in dubbio che l'improvviso e tragico decesso di gli provocò un profondo PE
stato di sofferenza, turbamento e sconforto, impedendogli di continuare a coltivare i fisiologici rapporti di frequentazione, confronto e reciproca assistenza con il congiunto, tuttavia, come riconosciuto proprio da , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., le Parte_7 Pt_8
occasioni di incontro e riunione tra i fratelli non erano quotidiane, né assidue, per verificarsi essenzialmente in concomitanza delle principali festività annuali.
Pertanto, i punti complessivamente attribuibili a per quantificare il Persona_1
danno non patrimoniale patito a causa del decesso del GE sono pari non ai PE diciotto (di cui sette per l'età della vittima primaria, sette per l'età della vittima secondaria, due per la sopravvivenza di altri congiunti e due per la qualità e l'intensità della relazione affettiva perduta) assegnati dal giudice di prime cure, ma a trentaquattro (di cui dodici per l'età della vittima primaria, dieci per l'età della vittima secondaria, due per la sopravvivenza di altri congiunti, non essendo tale valore numerico stato contestato in sede di appello, e dieci per la qualità e l'intensità della relazione affettiva perduta).
Dovendo la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale avvenire sulla base della tabella vigente al momento della decisione e, dunque, nel caso di specie, di quella aggiornata all'1 gennaio 2024 (cfr., ex ceteris, Cass. 11 maggio 2012, n. 7272; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20381; Cass. ord. 16 dicembre 2022, n. 37009), Parte_3
, , e quali eredi di ha diritto di Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Persona_1
ottenere, a titolo risarcitorio, per il decesso di , la somma di euro Persona_2
57.732,00 (pari ad euro 1.698,00, valore base del punto previsto nella tabella del 2024, per trentaquattro punti), oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale capitale devalutato al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutato, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 10 marzo 2006, n. 5234; Cass. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. ord. 10 aprile 2018, n. 8766).
Sulla somma innanzi liquidata, gli eredi di hanno diritto di conseguire Persona_1
la corresponsione degli ulteriori interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Ed infatti, con la sentenza definitiva con la quale viene compiuta la liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la
8 conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507).
Resta inalterata, invece, la liquidazione compiuta dal Tribunale di Salerno in euro
42.062,50 in linea capitale per il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da madre di in conseguenza del decesso del figlio Persona_3 Persona_1
, non avendo , , e PE Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8
impugnato sul punto la sentenza di primo grado.
In definitiva, in accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, la il Parte_1
, il e devono essere condannati, in Parte_2 Parte_9 Parte_10
via solidale, al pagamento, in favore di , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e delle somme di euro 57.732,00 e di euro 42.062,50, oltre interessi al Parte_7 Pt_8
tasso legale, da calcolarsi su tali importi devalutati al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutati, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali rispettivamente patiti da (loro dante causa) e (dante Persona_1 Persona_3
causa di per il decesso del congiunto . Persona_1 Persona_2
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio di gravame, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
L'espressa adesione, da parte di , , , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7
all'accoglimento dell'appello proposto nei loro confronti dalla Pt_8 [...]
e dal , non rendendo configurabile alcuna Parte_1 Parte_2 soccombenza, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Amministrazioni Statali e gli eredi di Persona_1
Le spese processuali sostenute dalla e dal Parte_1 [...]
, invece, sono irripetibili nei confronti sia del , che, peraltro, Parte_2 Parte_9
a sua volta, ha proposto analogo appello avverso la sentenza di primo grado, sia di 10
, non avendo le Amministrazioni Statali spiegato domande nei riguardi dei
[...] corresponsabili dell'illecito.
Parimenti, sebbene l'appello incidentale spiegato dal risulti fondato, Parte_9
nessuna soccombenza è ravvisabile in capo a , , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e avendo costoro riconosciuto l'errore in cui è incorso il giudice di primo Parte_7 Pt_8
9 grado nel condannare i responsabili dell'illecito a risarcire i danni subiti da Per_1
in favore di ciascuno degli attori per l'intero e non pro quota
[...] Persona_3
hereditatis, sicché deve disporsi la compensazione delle spese relative a tale gravame.
Irripetibili nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di sono le Parte_10 spese processuali sostenute dal , non avendo l'Ente locale proposto Parte_9
alcuna domanda nei loro confronti.
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da Parte_3
, , e nei riguardi della Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_7 Pt_8 Parte_1
del , del e di comportano,
[...] Parte_2 Parte_9 Parte_10 in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna, in via solidale, dei corresponsabili dell'evento lesivo alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione della differenza (euro 31.430,40) tra l'entità dei danni non patrimoniali riconosciuti dal giudice di primo grado per il decesso di e Persona_2 quella dei danni non patrimoniali effettivamente risarcibili, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dagli eredi di in complessivi euro 4.055,50, di cui Persona_1
euro 355,50 per esborsi ed euro 3.700,00 per compenso (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Alessandro Mauriello ed Antonio Carrella, quali loro procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla e dal avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 49/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 27 giugno 2023 nonché sulle impugnazioni incidentali spiegate da Parte_3 Parte_4
, , e con comparsa di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
costituzione e risposta depositata il 6 luglio 2023 e dal con comparsa di Parte_9
costituzione e risposta depositata il 19 settembre 2023, così provvede:
1. accoglie gli appelli e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la Consiglio dei Ministri, il , il Parte_1 Parte_2 [...]
e , in via solidale, al pagamento, in favore di Pt_9 Parte_10 Per_1
10 , , , e Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
delle somme di euro 57.732,00 e di euro 42.062,50, oltre interessi al Parte_8 tasso legale, da calcolarsi su tali importi devalutati al 5 maggio 1998 (data dell'evento lesivo) ed annualmente rivalutati, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale saranno dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali rispettivamente patiti da e per il decesso del Persona_1 Persona_3
congiunto ; Persona_2
2. compensa integralmente tra la e il Parte_1 Parte_1 [...]
, da un lato, e , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e dall'altro, le spese relative Parte_6 Parte_7 Parte_8 all'appello principale, che restano irripetibili nei confronti del e di Parte_9
; Parte_10
3. compensa integralmente tra il e Parte_9 Parte_3 Parte_4
, , e le
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 spese relative all'appello incidentale spiegato dall'Ente locale, che restano irripetibili nei confronti della e del Parte_1 Parte_2
nonché di;
Parte_10
4. condanna la Consiglio dei Ministri, il , il Parte_1 Parte_2
e , in via solidale, alla refusione, in favore degli avv.ti Parte_9 Parte_10
Alessandro Mauriello ed Antonio Carrella, quali procuratori distrattari di Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese relative all'appello incidentale Parte_8
spiegato da costoro, che si liquidano in complessivi euro 4.055,50, di cui euro 355,50 per esborsi ed euro 3.700,00 per compenso difensivo (euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5. manda alla Cancelleria per il recupero del contributo unificato non versato dal al momento della costituzione in giudizio. Parte_9
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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