Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02395/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2024, proposto da
ON SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Formica e Francesco Grungo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 1975 del 30 ottobre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. ON SA ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 1975 del 30 ottobre 2023, inerente al pagamento di somme di denaro.
L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione della notifica della sentenza nelle forme e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997 n. 30, “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
La suddetta disposizione prescrive, pertanto, che le procedure esecutive, a cui pacificamente è equiparato il giudizio di ottemperanza delle sentenze che condannano le Amministrazioni pubbliche al pagamento di somme di danaro, non possono essere iniziate prima del decorso di 120 giorni dalla “ notificazione del titolo esecutivo ”.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, “ Il decorso di centoventi giorni dalla data della notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669. Quest’ultima disposizione normativa si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell’azione esecutiva intentata nei confronti delle P.A., il cui difetto è rilevabile anche d’ufficio. Prima dell’esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, non è possibile attivare la procedura per il giudizio d’ottemperanza pena l’inammissibilità della relativa domanda ” (T.A.R. NI, (Sicilia) sez. IV, 17 febbraio 2025, n. 631; nello stesso senso, ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, sentenza del 29 dicembre 2023, n. 7377; TAR Liguria, sez. II, 16 gennaio 2025, n. 24; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 novembre 2024, n. 2829; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11 aprile 2024, n. 2414; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 5 aprile 2024, n. 163).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dimostrato di avere notificato all’Amministrazione la sentenza da ottemperare nelle forme e con le modalità di cui all’art. 14, commi 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come richiesto ai fini del decorso del termine dilatorio, prima del quale non è consentito agire in executivis per il pagamento di somme di danaro (nello stesso senso, cfr. T.A.R. NI, (Sicilia) sez. IV, 5 marzo 2025, n. 822);
In difetto, quindi, di prova dell’intervenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO