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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 5403 del
Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Parte_1 P.IVA_1
BENEVENTO alla VIA ENZO MARMORALE n. 6 presso lo studio dell'Avv. STRAZZULLO EDOARDO (c.f.: ) C.F._1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello/ dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elet.te dom.to in CP_1 C.F._2
CALVIZZANO alla VIA MIRABELLI n. 63 presso lo studio dell'Avv.
NO GE (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti,
APPELLATO
(c.f.: ), non Controparte_2 C.F._4
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 1 di 20 costituito,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/06/2025 le parti hanno concluso come da verbale di udienza in atti, chiedendo la decisione della causa con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 238/20 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli in data 08.01.2020, con la quale, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore, l'odierna appellante, in solido con , è stata condannata al Controparte_2
pagamento in favore di della somma di €. 1.399,62, oltre CP_1
accessori e spese di giudizio liquidate in euro 1.205,00 per compensi professionali ed euro 180,00 per esborsi, somme che l'appellante assume di aver integralmente corrisposto “al solo fine di evitare
l'aggravio di spese esecutive e con espressa riserva di gravame avverso la sentenza in commento”.
A questo proposito, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello, contrariis reiectis, IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME ED IN
RIFORMA DELLA SENTENZA DI I GRADO, così provvedere: IN VIA
PROCESSUALE: 1) disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo di ufficio del I grado del processo iscritto al N. 9525/2017
R.G.A.C. Giudice di Pace di Marano di Napoli;
IN VIA PRELIMINARE:
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 2 di 20 2) accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attrice per le ragioni innanzi esposte;
3) condannare, per l'effetto, l'attore appellante alla CP_1
restituzione, in favore della delle somme da Parte_1
quest'ultima corrisposte in relazione al sinistro de quo sia per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria che per spese legali, con ogni accessorio di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite in favore della del doppio grado Parte_1
di giudizio;
IN MERITO: 5) accertare e dichiarare, la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, oltre che la mancanza di prova, della domanda attrice, così come formulata nel giudizio di I grado dalla parte attrice sia in punto di veridicità storica CP_1
del presunto sinistro de quo, sia in punto di an debeatur, sia in punto di sussistenza del nesso causale tra i reclamati danni e presunto sinistro sia in punto di quantum debeatur;
6) conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, dalla parte attrice in quanto del tutto illegittima ed infondata, CP_1
sia in fatto che in diritto, oltre che non provata sotto ogni profilo;
7) condannare, per l'effetto, l'attore appellante alla CP_1
restituzione, in favore della delle somme da Parte_1
quest'ultima corrisposte in relazione al sinistro de quo sia per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria che per spese legali, con ogni accessorio di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado;
8) condannare la parte attrice al pagamento, in favore CP_1
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 3 di 20 della delle spese e competenze legali di lite del Parte_1
giudizio di I grado;
9) condannare l'attore appellato al pagamento, in favore della delle spese e competenze legali di lite del Parte_1
giudizio di II grado”.
Nel far ciò, l'appellante ha spiegato i seguenti motivi di impugnazione:
(a) erronea declaratoria, da parte del primo giudice, di infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda così come proposta in primo grado, per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass.; (b) erronea valutazione del materiale istruttorio agli atti e, in particolare, omessa valutazione della documentazione depositata in giudizio da Parte_1
unitamente all'erronea valutazione dell'unica testimonianza escussa, da ritenersi inattendibile;
(c) erronea quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore; (d) conseguentemente, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la compagnia di ass.ni è stata ingiustamente condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'attore.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla ed insistendo, conseguentemente, per la Parte_1
conferma della sentenza impugnata, stante l'assoluta infondatezza dei motivi di gravame, con condanna di Controparte_3
alla refusione delle spese del presente procedimento con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
La causa è stata diverse volte rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, richiesta tuttavia rimasta inevasa.
Nonostante tutto, le parti sono state autorizzate, diverse volte, alla
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 4 di 20 ricostruzione del loro fascicolo e, all'esito, attesa la natura documentale della controversia, essa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 09/06/2025, alla quale le parti hanno concluso riportandosi ai loro rispettivi atti, come da verbale di udienza da intendersi in questa sede espressamente richiamato.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Va pure dichiarata la contumacia di non essendosi Controparte_2
provveduto a tanto nel corso del processo.
***
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 5 di 20 Sempre in via preliminare, va detto che, sebbene più volte richiesto, il fascicolo di primo grado non è mai stato acquisito agli atti. Per questa ragione, le parti sono state, reiteratamente, autorizzate alla ricostruzione del loro fascicolo, anche alla luce dell'eccepita improcedibilità della domanda (cfr. il verbale di udienza del 19/04/2022).
A tanto vi ha provveduto solo l'appellante, la quale ha peraltro versato in atti anche i verbali del primo grado di giudizio.
L'appellato, viceversa, pur compulsato in tal senso, non vi ha provveduto, evidenziando “l'impossibilità obiettiva di ricostruire il proprio fascicolo di parte per la non riproducibilità di documentazione quale rilievi fotografici, originali della missiva di richiesta risarcimento danni con relativi cedolini di spedizione e consegna, certificati cronologici e libello introduttivo notificato alle parti convenute” (così la nota depositata il 09/04/2022).
Tuttavia, a parere del Tribunale, tale inerzia non può risolversi a detrimento dell'appellato, con l'accoglimento, sic et simpliciter, del primo motivo di gravame.
1. Passando, a questo punto, all'esame del primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli nella parte in cui ha affermato “la proponibilità della domanda avendo l'attore adempiuto l'onere della messa in mora nei confronti della , con spedizione di raccomandata Parte_1
a.r. e avendo osservato le modalità e i termini previsti d.lgs n. 209
/2005”, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e
148 cod. ass., alla luce della genericità della missiva di messa in mora.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 6 di 20 Va detto che la lettera di messa in mora inviata, in forza degli articoli precedentemente citati, alla compagnia assicurativa non è stata prodotta in atti, non essendo stato nemmeno reperito il fascicolo d'ufficio di primo grado, pur più volte richiesto.
Ora, è noto che l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, onde l'omessa acquisizione assume rilievo solo ove il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata (v., tra le tante, Cass., n. 688/2010 e Cass., n. 24437/2007).
Occorre, a questo proposito, richiamare il fondamentale principio sancito da Cass. civ., Sez. U., 16/02/2023, n. 4835 (in sostanziale continuità con quanto statuito dalla Cass. civ., Sez. U., n. 3033/2013) secondo cui: (a) il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione, con la conseguenza che “Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente "provato" dalla parte che ne invochi il riesame, quanto
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 7 di 20 allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”; (b) il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
(c) affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione, mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., pur potendo il giudice di appello inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, potendo ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado;
(d) allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 8 di 20 riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.
Orbene, pur non avendo l'appellato esibito la relativa documentazione, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta va sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; d'altro canto, la
Compagnia assicuratrice è chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle
Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris.
Ebbene, deve ritenersi che la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi assolta ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 9 di 20 all'Assicuratore una valutazione della richiesta, secondo il richiamato principio del raggiungimento dello scopo, ovvero abbia contenuto tali da permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.
Ora, a fronte di tale specifico motivo di gravame, era onere dell'appellante esibire in giudizio il documento di cui aveva disponibilità (come dimostra la missiva del 25.02.2014 con la quale l'appellante respingeva la richiesta risarcitoria per incompatibilità dei danni denunciati con l'evento) e di cui si contesta la genericità, onde dimostrare la sua carenza in ordine ai requisiti contenutistici prescritti dalla legge, onere nella fattispecie non assolto.
Peraltro, dando per pacifica – in quanto incontestata e dimostrata per tabulas dal tenore della sentenza impugnata – l'esistenza di una missiva di messa in mora rivolta all'attenzione della può ritenersi che Parte_1
la stessa abbia raggiunto il precipuo scopo cui risultava destinata atteso che, da quanto si apprende dagli atti offerti in comunicazione dalla stessa appellante, la – alla luce delle informazioni acquisite – ebbe Parte_1
ad incaricare un Perito fiduciario al fine di procedere all'ispezione del veicolo coinvolto nel sinistro, senza peraltro sollevare contestazione alcuna in ordine alla (in)completezza della segnalazione.
E, per altro verso, nemmeno risulta efficacemente dimostrato il rifiuto opposto dall'attore all'ispezione del veicolo, soltanto ventilato dalla parte appellante e rimasto del tutto sfornito di prova.
Per queste ragioni, il relativo motivo di impugnazione andrà pertanto rigettato.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 10 di 20 2. Passando quindi ad esaminare il secondo motivo di impugnazione, si evidenzia come l'appellante abbia censurato la decisione di prime cure nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda ritenendo che
“dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla prova per testi è emerso che effettivamente il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore nell'atto introduttivo”.
Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di valutare, adeguatamente, il materiale istruttorio già in atti e di considerare scarsamente attendibile il teste escusso.
Di conseguenza, l'appellante ha insistito affinché il Tribunale adito, tenuto conto della documentazione prodotta agli atti, accerti e dichiari:
- la insussistenza del nesso di causalità tra il presunto sinistro de quo ed i danni al motociclo reclamati da nel giudizio di I grado;
- CP_1
la totale mancanza di prova della domanda risarcitoria proposta da in ordine al quantum debeatur della stessa, e per l'effetto CP_1
statuisca il rigetto integrale della domanda attorea, come formulata da nel corso del giudizio di I grado, con condanna di parte CP_1
appellata, vittoriosa in primo grado, di provvedere alla restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza impugnata.
Va detto che l'attore in primo grado ha dedotto di essere stato vittima di un sinistro (cd. tamponamento a catena) avvenuto il 20.12.2013 in
LI di Napoli e che la responsabilità esclusiva per il verificarsi dell'evento è ascrivibile al proprietario dell'autovettura Fiat DA (tale
); che a seguito del sinistro il mezzo di sua proprietà Controparte_2
(motociclo del tipo Honda SH) ebbe a riportare ingenti danni alla
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 11 di 20 carrozzeria ed alla meccanica, come indicati nel preventivo di spesa esibito in primo grado.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda alla luce della testimonianza resa dal teste che, a suo dire, avrebbe Testimone_1
pienamente confermato gli assunti attorei.
Dal canto suo, la convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha contestato la veridicità della ricostruzione fattuale di cui all'atto di citazione, asserendo di aver ispezionato, con l'ausilio di un suo perito di fiducia, alcuni dei veicoli coinvolti nel tamponamento, e che, ciò nonostante, i danni riportati da tali veicoli erano da ritenersi del tutto incompatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione.
Assume l'appellante più in particolare che, alla luce del materiale fotografico versato in atti, tanto il veicolo Citroen C3 quanto il veicolo
Fiat DA presentavano danni che, per altezza, localizzazione, natura ed intensità sono risultati assolutamente incompatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Tale circostanza, oltre ad essere corroborata dal materiale fotografico raccolto dalla in quanto non specificamente contestata dalla Parte_1
parte interessata può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c..
Ora la deposizione testimoniale resa dal teste deve essere Tes_1
valutata congiuntamente al materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio ed ai fatti non specificamente contestati dalla parte che ne aveva l'interesse e deve essere oggetto di uno scrutinio particolarmente rigoroso, considerato che sul luogo del sinistro non veniva allertata la pubblica autorità.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 12 di 20 Preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto
2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, testimone oculare del tamponamento a catena per cui vi è causa (avendo egli riferito che “i punti di impatto furono l'anteriore della DA con il posteriore della Lancia Y,
l'anteriore della Y con il posteriore della Citroen, l'anteriore della
Citroen con il posteriore della SH che poi cadde sul lato destro”), la cui deposizione risulta tuttavia radicalmente smentita da quanto allegato (e risultato pacifico, per effetto del contegno di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) da Parte_1
Quest'ultima ha, infatti, dimostrato l'incompatibilità dei danni riportati da alcuni dei veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro come in precedenza descritta.
Considerato che trattasi di teste oculare, le circostanze in precedenza evidenziate minano fortemente la sua credibilità, che non è stata in alcun modo corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 13 di 20 Anzi al fine di sconfessare ulteriormente la credibilità del Parte_1
teste, ha efficacemente comprovato mediante la produzione delle risultanze in banca dati IVASS – documentazione formata successivamente alle preclusioni istruttorie – che il predetto teste con decorrenza dal 25.03.2019 presentava n. 10 ricorrenze ed è stato chiamato a testimoniare per n. 4 sinistri, per la maggior parte avvenuti tra l'anno 2014 e l'anno 2018 (con una particolare concentrazione nell'anno 2016).
I rilievi mossi da parte dell'appellante circa l'inattendibilità del teste devono quindi ritenersi fondati, per quanto innanzi riferito.
Ora, il Tribunale ritiene che, alla luce dell'unica testimonianza raccolta nel processo di primo grado e della sua inattendibilità, la domanda risarcitoria formulata da doveva essere respinta dal Giudice CP_1
di prime cure per insussistenza della prova – del cui onere l'attrice era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. – del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò non
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 14 di 20 vuol dire che l'attore sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà della convenuta, onere tuttavia non assolto.
Non risultando raggiunta la prova certa e tranquillizzante della dinamica del sinistro come allegata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la domanda risarcitoria andava dunque respinta e, di conseguenza, il secondo motivo gravame va accolto.
3. Essendo risultato fondato il secondo motivo di gravame, per quanto si è detto, l'appello deve essere, quindi, accolto e, per l'effetto, la domanda proposta nel giudizio di primo grado da CP_1
rigettata poiché infondata.
4. L'accoglimento del secondo motivo d'appello, per le ragioni innanzi precisate, implica l'assorbimento del terzo motivo, relativo al quantum debeatur, e comporta, altresì, in accoglimento dell'ulteriore domanda restitutoria ritualmente e tempestivamente proposta da parte appellante degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza appellata, risultando incontestata la circostanza della corresponsione in favore di CP_1
quantomeno della somma di euro 1.400,00 per sorte capitale e di euro
1.764,10 in favore del suo procuratore dichiaratosi anticipatario (a fronte
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 15 di 20 della complessiva somma di euro 1.974,10 che l'appellante dichiara di aver corrisposto senza tuttavia dimostrarne, documentalmente, la ricorrenza).
Sul punto, è noto che la domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo (Cass., n. 30495/2019 e Cass., n.
14253/2019, entrambe richiamate da Cass. civ., n. 24896/2023).
Quanto al procuratore anticipatario, è stato sostenuto che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che il difensore anticipatario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass., n. 25247/2017 e più di recente
Cass., n. 6225/2022).
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 16 di 20 5. Quanto al governo delle spese di lite, va a questo punto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui, allorché il Giudice di appello riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, questi deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, le quali devono essere ripartite tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese suddette, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass.
n. 27606/2019).
Nella specie, dunque, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate come da dispositivo, ragguagliate al petitum, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio ed entro il limite dello scaglione fino ad €
5.200,00.
Si dà atto che non sussistono, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale.
6. Va infine disposta la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso l'intestato Tribunale a norma dell'art. 135 co. 3- quater cod. ass. (D.lgs. n. 209/2005) in quanto, da accertamenti eseguiti dalla parte appellante, il nominativo del teste escusso nel giudizio di primo grado ( , c.f. ) ricorre in Testimone_1 C.F._5
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 17 di 20 più di tre sinistri (e precisamente presenta n. 10 ricorrenze, di cui n. 4 come testimone) negli ultimi 5 anni, rispetto alla data di proposizione del presente appello.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Accoglie l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 238/20 del
08.01.2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, in questa sede impugnata, rigetta la domanda formulata nel primo grado di giudizio da;
CP_1
3. per l'effetto, condanna la parte appellata alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado, in questa sede totalmente riformata, e precisamente:
3.a) CP_1
alla restituzione in favore di
[...] Parte_1
della somma di euro 1.400,00, oltre interessi al tasso di legge dal pagamento alla effettiva restituzione;
3.b) l'avv. NO
GE (dichiaratosi anticipatario) alla restituzione in favore di della somma di euro Parte_1
1.764,10, oltre interessi al tasso di legge dal pagamento alla effettiva restituzione;
4. condanna, inoltre, al pagamento delle spese CP_1
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 18 di 20 processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...]
che qui si liquidano in €. 1.205,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge ed al pagamento delle spese processuali maturate in questa fase di giudizio, qui liquidate, sempre in favore dell'appellante, in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
5. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), che non sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13;
6. letto l'art. 135 co. 3-quater D.lgs. n. 209/2005, dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli nord per le ragioni evidenziate al punto n. 6 della motivazione, relativamente alla posizione di Tes_1
(c.f. ).
[...] C.F._5
Così deciso in Aversa il 21/10/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 19 di 20 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 5403 del
Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Parte_1 P.IVA_1
BENEVENTO alla VIA ENZO MARMORALE n. 6 presso lo studio dell'Avv. STRAZZULLO EDOARDO (c.f.: ) C.F._1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello/ dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elet.te dom.to in CP_1 C.F._2
CALVIZZANO alla VIA MIRABELLI n. 63 presso lo studio dell'Avv.
NO GE (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti,
APPELLATO
(c.f.: ), non Controparte_2 C.F._4
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 1 di 20 costituito,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/06/2025 le parti hanno concluso come da verbale di udienza in atti, chiedendo la decisione della causa con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 238/20 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli in data 08.01.2020, con la quale, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore, l'odierna appellante, in solido con , è stata condannata al Controparte_2
pagamento in favore di della somma di €. 1.399,62, oltre CP_1
accessori e spese di giudizio liquidate in euro 1.205,00 per compensi professionali ed euro 180,00 per esborsi, somme che l'appellante assume di aver integralmente corrisposto “al solo fine di evitare
l'aggravio di spese esecutive e con espressa riserva di gravame avverso la sentenza in commento”.
A questo proposito, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'Appello, contrariis reiectis, IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME ED IN
RIFORMA DELLA SENTENZA DI I GRADO, così provvedere: IN VIA
PROCESSUALE: 1) disporre l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo di ufficio del I grado del processo iscritto al N. 9525/2017
R.G.A.C. Giudice di Pace di Marano di Napoli;
IN VIA PRELIMINARE:
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 2 di 20 2) accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attrice per le ragioni innanzi esposte;
3) condannare, per l'effetto, l'attore appellante alla CP_1
restituzione, in favore della delle somme da Parte_1
quest'ultima corrisposte in relazione al sinistro de quo sia per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria che per spese legali, con ogni accessorio di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) condannare la parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite in favore della del doppio grado Parte_1
di giudizio;
IN MERITO: 5) accertare e dichiarare, la totale illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, oltre che la mancanza di prova, della domanda attrice, così come formulata nel giudizio di I grado dalla parte attrice sia in punto di veridicità storica CP_1
del presunto sinistro de quo, sia in punto di an debeatur, sia in punto di sussistenza del nesso causale tra i reclamati danni e presunto sinistro sia in punto di quantum debeatur;
6) conseguentemente, rigettare la domanda risarcitoria, così come avanzata nel giudizio di I grado, dalla parte attrice in quanto del tutto illegittima ed infondata, CP_1
sia in fatto che in diritto, oltre che non provata sotto ogni profilo;
7) condannare, per l'effetto, l'attore appellante alla CP_1
restituzione, in favore della delle somme da Parte_1
quest'ultima corrisposte in relazione al sinistro de quo sia per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria che per spese legali, con ogni accessorio di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado;
8) condannare la parte attrice al pagamento, in favore CP_1
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 3 di 20 della delle spese e competenze legali di lite del Parte_1
giudizio di I grado;
9) condannare l'attore appellato al pagamento, in favore della delle spese e competenze legali di lite del Parte_1
giudizio di II grado”.
Nel far ciò, l'appellante ha spiegato i seguenti motivi di impugnazione:
(a) erronea declaratoria, da parte del primo giudice, di infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda così come proposta in primo grado, per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass.; (b) erronea valutazione del materiale istruttorio agli atti e, in particolare, omessa valutazione della documentazione depositata in giudizio da Parte_1
unitamente all'erronea valutazione dell'unica testimonianza escussa, da ritenersi inattendibile;
(c) erronea quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore; (d) conseguentemente, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la compagnia di ass.ni è stata ingiustamente condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'attore.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla ed insistendo, conseguentemente, per la Parte_1
conferma della sentenza impugnata, stante l'assoluta infondatezza dei motivi di gravame, con condanna di Controparte_3
alla refusione delle spese del presente procedimento con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
La causa è stata diverse volte rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, richiesta tuttavia rimasta inevasa.
Nonostante tutto, le parti sono state autorizzate, diverse volte, alla
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 4 di 20 ricostruzione del loro fascicolo e, all'esito, attesa la natura documentale della controversia, essa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 09/06/2025, alla quale le parti hanno concluso riportandosi ai loro rispettivi atti, come da verbale di udienza da intendersi in questa sede espressamente richiamato.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Va pure dichiarata la contumacia di non essendosi Controparte_2
provveduto a tanto nel corso del processo.
***
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 5 di 20 Sempre in via preliminare, va detto che, sebbene più volte richiesto, il fascicolo di primo grado non è mai stato acquisito agli atti. Per questa ragione, le parti sono state, reiteratamente, autorizzate alla ricostruzione del loro fascicolo, anche alla luce dell'eccepita improcedibilità della domanda (cfr. il verbale di udienza del 19/04/2022).
A tanto vi ha provveduto solo l'appellante, la quale ha peraltro versato in atti anche i verbali del primo grado di giudizio.
L'appellato, viceversa, pur compulsato in tal senso, non vi ha provveduto, evidenziando “l'impossibilità obiettiva di ricostruire il proprio fascicolo di parte per la non riproducibilità di documentazione quale rilievi fotografici, originali della missiva di richiesta risarcimento danni con relativi cedolini di spedizione e consegna, certificati cronologici e libello introduttivo notificato alle parti convenute” (così la nota depositata il 09/04/2022).
Tuttavia, a parere del Tribunale, tale inerzia non può risolversi a detrimento dell'appellato, con l'accoglimento, sic et simpliciter, del primo motivo di gravame.
1. Passando, a questo punto, all'esame del primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli nella parte in cui ha affermato “la proponibilità della domanda avendo l'attore adempiuto l'onere della messa in mora nei confronti della , con spedizione di raccomandata Parte_1
a.r. e avendo osservato le modalità e i termini previsti d.lgs n. 209
/2005”, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e
148 cod. ass., alla luce della genericità della missiva di messa in mora.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 6 di 20 Va detto che la lettera di messa in mora inviata, in forza degli articoli precedentemente citati, alla compagnia assicurativa non è stata prodotta in atti, non essendo stato nemmeno reperito il fascicolo d'ufficio di primo grado, pur più volte richiesto.
Ora, è noto che l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, onde l'omessa acquisizione assume rilievo solo ove il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata (v., tra le tante, Cass., n. 688/2010 e Cass., n. 24437/2007).
Occorre, a questo proposito, richiamare il fondamentale principio sancito da Cass. civ., Sez. U., 16/02/2023, n. 4835 (in sostanziale continuità con quanto statuito dalla Cass. civ., Sez. U., n. 3033/2013) secondo cui: (a) il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione, con la conseguenza che “Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente "provato" dalla parte che ne invochi il riesame, quanto
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 7 di 20 allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”; (b) il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
(c) affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione, mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., pur potendo il giudice di appello inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, potendo ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado;
(d) allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 8 di 20 riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.
Orbene, pur non avendo l'appellato esibito la relativa documentazione, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta va sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; d'altro canto, la
Compagnia assicuratrice è chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle
Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris.
Ebbene, deve ritenersi che la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi assolta ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 9 di 20 all'Assicuratore una valutazione della richiesta, secondo il richiamato principio del raggiungimento dello scopo, ovvero abbia contenuto tali da permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.
Ora, a fronte di tale specifico motivo di gravame, era onere dell'appellante esibire in giudizio il documento di cui aveva disponibilità (come dimostra la missiva del 25.02.2014 con la quale l'appellante respingeva la richiesta risarcitoria per incompatibilità dei danni denunciati con l'evento) e di cui si contesta la genericità, onde dimostrare la sua carenza in ordine ai requisiti contenutistici prescritti dalla legge, onere nella fattispecie non assolto.
Peraltro, dando per pacifica – in quanto incontestata e dimostrata per tabulas dal tenore della sentenza impugnata – l'esistenza di una missiva di messa in mora rivolta all'attenzione della può ritenersi che Parte_1
la stessa abbia raggiunto il precipuo scopo cui risultava destinata atteso che, da quanto si apprende dagli atti offerti in comunicazione dalla stessa appellante, la – alla luce delle informazioni acquisite – ebbe Parte_1
ad incaricare un Perito fiduciario al fine di procedere all'ispezione del veicolo coinvolto nel sinistro, senza peraltro sollevare contestazione alcuna in ordine alla (in)completezza della segnalazione.
E, per altro verso, nemmeno risulta efficacemente dimostrato il rifiuto opposto dall'attore all'ispezione del veicolo, soltanto ventilato dalla parte appellante e rimasto del tutto sfornito di prova.
Per queste ragioni, il relativo motivo di impugnazione andrà pertanto rigettato.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 10 di 20 2. Passando quindi ad esaminare il secondo motivo di impugnazione, si evidenzia come l'appellante abbia censurato la decisione di prime cure nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda ritenendo che
“dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla prova per testi è emerso che effettivamente il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore nell'atto introduttivo”.
Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di valutare, adeguatamente, il materiale istruttorio già in atti e di considerare scarsamente attendibile il teste escusso.
Di conseguenza, l'appellante ha insistito affinché il Tribunale adito, tenuto conto della documentazione prodotta agli atti, accerti e dichiari:
- la insussistenza del nesso di causalità tra il presunto sinistro de quo ed i danni al motociclo reclamati da nel giudizio di I grado;
- CP_1
la totale mancanza di prova della domanda risarcitoria proposta da in ordine al quantum debeatur della stessa, e per l'effetto CP_1
statuisca il rigetto integrale della domanda attorea, come formulata da nel corso del giudizio di I grado, con condanna di parte CP_1
appellata, vittoriosa in primo grado, di provvedere alla restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza impugnata.
Va detto che l'attore in primo grado ha dedotto di essere stato vittima di un sinistro (cd. tamponamento a catena) avvenuto il 20.12.2013 in
LI di Napoli e che la responsabilità esclusiva per il verificarsi dell'evento è ascrivibile al proprietario dell'autovettura Fiat DA (tale
); che a seguito del sinistro il mezzo di sua proprietà Controparte_2
(motociclo del tipo Honda SH) ebbe a riportare ingenti danni alla
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 11 di 20 carrozzeria ed alla meccanica, come indicati nel preventivo di spesa esibito in primo grado.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda alla luce della testimonianza resa dal teste che, a suo dire, avrebbe Testimone_1
pienamente confermato gli assunti attorei.
Dal canto suo, la convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha contestato la veridicità della ricostruzione fattuale di cui all'atto di citazione, asserendo di aver ispezionato, con l'ausilio di un suo perito di fiducia, alcuni dei veicoli coinvolti nel tamponamento, e che, ciò nonostante, i danni riportati da tali veicoli erano da ritenersi del tutto incompatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione.
Assume l'appellante più in particolare che, alla luce del materiale fotografico versato in atti, tanto il veicolo Citroen C3 quanto il veicolo
Fiat DA presentavano danni che, per altezza, localizzazione, natura ed intensità sono risultati assolutamente incompatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Tale circostanza, oltre ad essere corroborata dal materiale fotografico raccolto dalla in quanto non specificamente contestata dalla Parte_1
parte interessata può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c..
Ora la deposizione testimoniale resa dal teste deve essere Tes_1
valutata congiuntamente al materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio ed ai fatti non specificamente contestati dalla parte che ne aveva l'interesse e deve essere oggetto di uno scrutinio particolarmente rigoroso, considerato che sul luogo del sinistro non veniva allertata la pubblica autorità.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 12 di 20 Preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto
2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, testimone oculare del tamponamento a catena per cui vi è causa (avendo egli riferito che “i punti di impatto furono l'anteriore della DA con il posteriore della Lancia Y,
l'anteriore della Y con il posteriore della Citroen, l'anteriore della
Citroen con il posteriore della SH che poi cadde sul lato destro”), la cui deposizione risulta tuttavia radicalmente smentita da quanto allegato (e risultato pacifico, per effetto del contegno di non contestazione ex art. 115 c.p.c.) da Parte_1
Quest'ultima ha, infatti, dimostrato l'incompatibilità dei danni riportati da alcuni dei veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro come in precedenza descritta.
Considerato che trattasi di teste oculare, le circostanze in precedenza evidenziate minano fortemente la sua credibilità, che non è stata in alcun modo corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 13 di 20 Anzi al fine di sconfessare ulteriormente la credibilità del Parte_1
teste, ha efficacemente comprovato mediante la produzione delle risultanze in banca dati IVASS – documentazione formata successivamente alle preclusioni istruttorie – che il predetto teste con decorrenza dal 25.03.2019 presentava n. 10 ricorrenze ed è stato chiamato a testimoniare per n. 4 sinistri, per la maggior parte avvenuti tra l'anno 2014 e l'anno 2018 (con una particolare concentrazione nell'anno 2016).
I rilievi mossi da parte dell'appellante circa l'inattendibilità del teste devono quindi ritenersi fondati, per quanto innanzi riferito.
Ora, il Tribunale ritiene che, alla luce dell'unica testimonianza raccolta nel processo di primo grado e della sua inattendibilità, la domanda risarcitoria formulata da doveva essere respinta dal Giudice CP_1
di prime cure per insussistenza della prova – del cui onere l'attrice era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. – del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò non
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 14 di 20 vuol dire che l'attore sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà della convenuta, onere tuttavia non assolto.
Non risultando raggiunta la prova certa e tranquillizzante della dinamica del sinistro come allegata nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, la domanda risarcitoria andava dunque respinta e, di conseguenza, il secondo motivo gravame va accolto.
3. Essendo risultato fondato il secondo motivo di gravame, per quanto si è detto, l'appello deve essere, quindi, accolto e, per l'effetto, la domanda proposta nel giudizio di primo grado da CP_1
rigettata poiché infondata.
4. L'accoglimento del secondo motivo d'appello, per le ragioni innanzi precisate, implica l'assorbimento del terzo motivo, relativo al quantum debeatur, e comporta, altresì, in accoglimento dell'ulteriore domanda restitutoria ritualmente e tempestivamente proposta da parte appellante degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza appellata, risultando incontestata la circostanza della corresponsione in favore di CP_1
quantomeno della somma di euro 1.400,00 per sorte capitale e di euro
1.764,10 in favore del suo procuratore dichiaratosi anticipatario (a fronte
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 15 di 20 della complessiva somma di euro 1.974,10 che l'appellante dichiara di aver corrisposto senza tuttavia dimostrarne, documentalmente, la ricorrenza).
Sul punto, è noto che la domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo (Cass., n. 30495/2019 e Cass., n.
14253/2019, entrambe richiamate da Cass. civ., n. 24896/2023).
Quanto al procuratore anticipatario, è stato sostenuto che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che il difensore anticipatario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass., n. 25247/2017 e più di recente
Cass., n. 6225/2022).
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 16 di 20 5. Quanto al governo delle spese di lite, va a questo punto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui, allorché il Giudice di appello riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, questi deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, le quali devono essere ripartite tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese suddette, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass.
n. 27606/2019).
Nella specie, dunque, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate come da dispositivo, ragguagliate al petitum, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio ed entro il limite dello scaglione fino ad €
5.200,00.
Si dà atto che non sussistono, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale.
6. Va infine disposta la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso l'intestato Tribunale a norma dell'art. 135 co. 3- quater cod. ass. (D.lgs. n. 209/2005) in quanto, da accertamenti eseguiti dalla parte appellante, il nominativo del teste escusso nel giudizio di primo grado ( , c.f. ) ricorre in Testimone_1 C.F._5
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 17 di 20 più di tre sinistri (e precisamente presenta n. 10 ricorrenze, di cui n. 4 come testimone) negli ultimi 5 anni, rispetto alla data di proposizione del presente appello.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Accoglie l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 238/20 del
08.01.2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, in questa sede impugnata, rigetta la domanda formulata nel primo grado di giudizio da;
CP_1
3. per l'effetto, condanna la parte appellata alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado, in questa sede totalmente riformata, e precisamente:
3.a) CP_1
alla restituzione in favore di
[...] Parte_1
della somma di euro 1.400,00, oltre interessi al tasso di legge dal pagamento alla effettiva restituzione;
3.b) l'avv. NO
GE (dichiaratosi anticipatario) alla restituzione in favore di della somma di euro Parte_1
1.764,10, oltre interessi al tasso di legge dal pagamento alla effettiva restituzione;
4. condanna, inoltre, al pagamento delle spese CP_1
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 18 di 20 processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...]
che qui si liquidano in €. 1.205,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge ed al pagamento delle spese processuali maturate in questa fase di giudizio, qui liquidate, sempre in favore dell'appellante, in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
5. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), che non sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13;
6. letto l'art. 135 co. 3-quater D.lgs. n. 209/2005, dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli nord per le ragioni evidenziate al punto n. 6 della motivazione, relativamente alla posizione di Tes_1
(c.f. ).
[...] C.F._5
Così deciso in Aversa il 21/10/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 19 di 20 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 5403 /2020 – sentenza Pagina 20 di 20