Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 09/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere dott. Marco SMIROLDO Consigliere dott. Francesco ALBO Consigliere relatore dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 5/A/2026 nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 7010/R del registro di segreteria, promosso ad istanza di LA RD UE, nato a [...]
il 28/01/1980, residente in [...], contrada Sceti n.
302, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv.
TR AT La Via del Foro di Catania, il quale comunica ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.g.c. il seguente indirizzo di p.e.c.:
pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it Contro
-Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana;
-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;
e nei confronti di:
- TI EL, nata a [...]’Agata di IT (ME) il 10/06/1980, Codice Fiscale [...], residente in [...], c.da Sceti n. 290, piano 2°, già contumace in primo grado e non costituita nell’odierno giudizio
- GI TO, nata il [...] a [...] (C.F.:
[...]), già contumace in primo grado e non costituita nell’odierno giudizio
- RO IG SA, nato il [...] a [...]’Agata di IT (C.F.: [...]), già contumace in primo grado e non costituito nell’odierno giudizio per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 9/2025 depositata l’8/01/2025;
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026, l’avvocato TR AT La Via per l’appellante e il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Concetta Carlotti per il Pubblico Ministero. Nessuno comparso né presente per gli altri appellati.
Premesso in
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la Procura regionale conveniva in giudizio i signori TI EL, LA RD UE, GI TO e RO IG SA per una fattispecie di indebita percezione di contributi comunitari ottenuti mediante l’esecuzione di un disegno illecito unitario.
Sulla base della notitia damni ad esso trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina della Guardia di Finanza (nota n. 599242/2020 del 9.11.2020) - della quale il Requirente poneva in evidenza di aver specificamente valorizzato i soli elementi utili alla contestazione di responsabilità amministrativa - nonché della sentenza di condanna del 31.10.2022, con cui il Tribunale penale di Patti ha definito il primo grado di giudizio vertente “su fattispecie affini a quelle che coinvolgono gli odierni convenuti”, l’Ufficio di Procura illustrava la vicenda percettiva, foriera del nocumento erariale imputato ai convenuti, di cui la società agricola Aurora s.a.s., e per essa il suo legale rappresentante TI EL, avrebbe rivestito il ruolo di indebita percettrice di contributi PAC, per un totale di euro 101.454,81.
Secondo la prospettazione accusatoria formulata all’esito delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina della Guardia di Finanza, la TI EL, nella qualità di legale rappresentante della Società Agricola Aurora s.a.s. avrebbe portato ad esecuzione il proprio disegno illecito finalizzato alla indebita percezione di finanziamenti PAC per le annualità dal 2010 al 2016, giovandosi dell’intreccio collusivo intrattenuto con gli operatori dei CAA, ossia LA RD UE, GI TO e RO IG SA, i quali, attraverso illecite condotte omissive, la avrebbero concretamente coadiuvata nella realizzazione della macchinazione.
Il programma fraudolento si sarebbe articolato nelle seguenti fasi:
-creazione di un’attività imprenditoriale fittizia, ossia priva di operatività, da parte della società Aurora s.a.s., attiva solo dal 16.4.2010 al 10.5.2010, che avrebbe beneficiato, nel periodo 2010/2016, di flussi di finanziamento benché “società inattiva ma non cancellata dal registro delle imprese”, in quanto tale comunque non legittimata a domandare – e tantomeno ricevere
– finanziamenti;
- predisposizione di falsa documentazione attestante la disponibilità giuridica (mai conseguita, in realtà) di terreni altrui, pubblici e privati;
-reiterato mutamento dei CAA incaricati di formalizzare le DUP con il chiaro scopo di occultare o rendere difficoltosa l'identificazione delle responsabilità individuali dei vari operatori CAA già coinvolti nel disegno antigiuridico per annualità pregresse.
Ai fini che rilevano in questa sede, il concorso doloso omissivo dell’odierno appellante LA RD UE, operatore del CAA Liberi Professionisti Messina 002 che ha validato e presentato la domanda unica di pagamento per l’annualità 2015, sarebbe risultato determinante ai fini dell’ottenimento indebito dei contributi da parte della sig.ra TI, in quanto non avrebbe posto in essere le doverose verifiche imposte dalla normativa di settore sulla documentazione ricevuta a corredo della domanda unica di pagamento, palesemente insufficiente.
Per la campagna 2015, l’indebita validazione della DUP n.
50267685704, presentata l’8.7.2015, veniva ritenuta causativa dell’indebito incasso da parte della società guidata da TI EL, di euro 13.166,90, costituente danno imputato al LA RD in solido con la beneficiaria delle somme.
II. Con sentenza n. 9/2025, la Sezione di primo grado dava atto che il giudizio era stato definito ai sensi dell’art. 130 c.g.c.,
quanto alla posizione della sig.ra RT IN con sentenza della stessa Sezione n. 349/2024; per il resto, dichiarata la contumacia dei convenuti TO GI, SA RO IG ed EL TI, condannava:
- TI EL, nella misura di euro 101.454,81,
- GI TO, in solido con TI EL e fino a concorrenza di euro 44.361,90, per le annualità 2010/2012 e 2014;
- RO IG SA, in solido con TI EL e fino a concorrenza di euro 15.074,73, per l’annualità 2013;
- LA RD UE, in solido con TI EL e fino a concorrenza di euro 13.166,90 per l’annualità 2015;
- TI EL, GI TO, RO IG SA e LA RD UE, in solido fra loro ed in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia liquidate in euro 2.945,81.
III. Avverso tale sentenza, con riguardo ai capi e alla statuizione di condanna che lo riguardano (DUP annualità 2015), interpone appello il sig. LA RD, il quale rassegna i motivi di censura di seguito esposti.
1.ERRONEO RIGETTO DELL’ECCEZIONE DI NULLITA’
DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 67 E 87 C.P.C. ERRONEA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DELL’INVITO A DEDURRE.
L’appellante lamenta l’erroneo rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 67 e 87 c.g.c., non avendo l'invito a dedurre specificato quali siano stati “gli atti ingannevoli per conseguire l'erogazione di benefici non dovuti da parte della Agea”, i “documenti falsi” che la signora TI avrebbe utilizzato per conseguire l'illecito profitto d’accordo con l’operatore del CAA LA, e le falsità in concreto poste in essere nel quadro dell’ “intesa con gli operatori dei CAA”.
2. ERRONEO RIGETTO DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C. 2 DELLA L. N. 20/1994.
Con il secondo motivo, l’appellante si duole dell’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, il cui esordio del termine di decorrenza dovrebbe essere ancorato al momento dell’inoltro della DUP in data 08.07.2015 ovvero dei pagamenti incassati per i contributi 2015 (nelle date del 13.05.2016 e del 13.10.2016).
Avrebbero errato i giudici di primo grado nel rigettare l’eccezione di prescrizione affermando che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione inizierebbe dalla data della richiesta di rinvio a giudizio del LA per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, essendo il danno conoscibile con l’ordinaria diligenza dalla danneggiata AGEA già al momento della presentazione della domanda di contributo, se solo questa avesse svolto i controlli di sua pertinenza.
3. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELLA CORRISPONDENZA
TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE
Con un terzo ordine di doglianze, l’appellante lamenta il vizio di ultrapetizione, essendo stata la sua responsabilità affermata dal Giudice di prime cure sulla base di un profilo diverso da quello azionato dall’organo requirente.
Difatti, dopo aver correttamente ritenuto infondata la contestazione accusatoria relativa alla indebita utilizzazione ai fini della percezione dei contributi comunitari da parte di Aurora s.a.s. dei beni ubicati nel Comune di SA (Foglio 8, part. 5)
ed in agro Ibla di GU (cfr. sentenza par. 4.1, pag. 17), il primo Giudice, travalicando i limiti della contestazione e della domanda, che riguardava solo risarcimento per il preteso illegittimo inserimento nella domanda del 2015 di terreni in agro di SA e GU di cui la ditta non aveva la titolarità, avrebbe addebitato al LA una responsabilità erariale per l’asseveramento nella domanda del 2015 di altri differenti terreni riconducibili a contratti verbali di affitto stipulati in data 02/05/2011 siti in territorio dei comuni di SA, AT e RA, estranei alla contestazione attorea e per questo motivo lo ha condannato al relativo risarcimento del danno subito da
AGEA.
4. ERRONEA ED APODITTICA AFFERMAZIONE DI DOLO IN CAPO ALL’OPERATORE C.A.A. LA.
La Procura contesta a LA RD che, “abusando dei ruoli ricoperti nei CAA” avrebbe “omesso dolosamente la condotta dovuta, in coesione con il senso di appartenenza al sodalizio clanico”, senza mai dire, però, in cosa consisterebbe l’omessa condotta dovuta, quali sarebbero nello specifico per ciascun operatore i controlli dovuti e omessi che, se nella disponibilità dei C.A.A., avrebbero evitato alla TI di conseguire i propri illeciti profitti, e quali vantaggi il sig. LA ne avrebbe personalmente tratto.
Ed invero, nel 2015 la sig.ra TI affidava al C.A.A. Liberi Professionisti Messina di cui era operatore il sig. UE LA la tenuta del proprio fascicolo aziendale, rilasciando contestualmente, sotto la propria responsabilità, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’aderenza alla realtà delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e della loro coerenza con i documenti forniti.
Il sig. LA, responsabile del C.A.A., avrebbe effettuato tutte le verifiche di propria competenza, come previste dalla normativa
(D.lvo. n. 165/1999, art. 3 bis, c.3; D.M. 27/03/2008, art. 2, c.2 e convenzione AGEA – C.A.A.), ossia l’identificazione del produttore e l’accertamento del titolo di condizione dell’azienda, inserendo sul portale SIAN il contratto di affitto senza riscontrare anomalie e ciò proprio perché tutte le verifiche demandate al C.A.A. erano state svolte correttamente e non risultavano contrastare con quanto ricavabile dal portale SIAN e verificabile dal C.A.A..
Solo successivamente, a distanza di diversi anni, la Guardia di Finanza avrebbe accertato, tramite l’Agenzia delle Entrate e l’accesso ad altri portali cui i C.A.A. non hanno possibilità di accesso, le anomalie e irregolarità del contratto di affitto riscontate.
I controlli, la cui omissione viene erroneamente contestata all’operatore C.A.A., che svolge solo riscontri di natura meramente formale, avrebbero potuto e dovuto essere svolti dall’AGEA, che per tali incombenti si avvale appositamente della società pubblica AGECONTROL.
Inoltre, l’operatore LA non ha tratto alcun profitto dalla truffa ordita dalla TI, come peraltro affermato dalla Corte di Appello di Messina, sez. penale, con sentenza n. 1045/2024.
5. DIFETTO DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE.
CONSEGUENTE ERRONEITA’ DELLA CONDANNA DEL SIG.
LA AR EMANUELE IN SOLIDO CON LA SIG.RA
PRUITI ELENA. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 QUATER E QUINQUIES DELLA L. N. 20/1994.
Nella causazione del danno all’AGEA difetterebbe il concorso del sig. LA, il quale avrebbe agito con diligenza, nel pieno rispetto degli obblighi nascenti dalla convenzione con l’AGEA e delle norme regolanti l’operato degli operatori dei C.A.A..
Conseguentemente, verrebbe meno anche il presupposto del dolo, tenuto anche conto che nessun illecito arricchimento il sig.
LA avrebbe tratto dalla truffa ordita dalla propria cliente ai danni dell’AGEA.
6. ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Per i motivi d’appello su rassegnati le domande formulate dalla Procura nei confronti del sig. UE LA RD dovevano essere rigettate perché infondate in fatto e in diritto.
Il LA RD ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto di tutte le domande formulate dalla Procura nei suoi confronti e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
IV. In data 11 giugno 2025, sono pervenute le conclusioni dell’Ufficio di Procura generale, nei termini del rigetto dell’appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.
In particolare, l’odierna appellata contesta il primo motivo, incentrato su una pretesa difformità tra invito a dedurre e citazione, deducendo che i limiti al principio di corrispondenza tra invito a dedurre e citazione vanno individuati nel riferimento al “quadro generale” della fattispecie dannosa, essendo la sanzione della nullità riferita ai soli casi in cui la contestazione dell’atto introduttivo esorbiti totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata all’esito della fase pre processuale.
Sarebbe parimenti infondato il secondo motivo, avendo il Giudice di primo grado ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dell’occultamento doloso del danno, alla base della postergazione del termine di esordio della prescrizione.
Né sarebbe ravvisabile, nella fattispecie, alcuna ultrapetizione
(motivo 3), avendo la sentenza di primo grado ampiamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, e dunque anche sul nesso causale e sulla condotta dolosa del convenuto.
Non coglierebbero nel segno i profili di censura n. 4 e 5, alla stregua dei precisi obblighi di verifica della regolarità della documentazione esibita e della congruità delle dichiarazioni rese dall’imprenditore agricolo in capo agli operatori dei CAA, come da giurisprudenza di questa Sezione.
Conseguentemente, sarebbe corretta anche la condanna alla refusione delle spese di giudizio.
V. All’esito dell’udienza del 3 luglio 2025, questa Sezione d’appello ha pronunciato ordinanza n. 6/A/2025, con la quale è stato richiesto a LA RD UE di rinnovare l’intimazione nei confronti della sig.ra TI EL, non costituita in giudizio, nonché di integrare il contraddittorio nel presente giudizio nei confronti di GI TO e RO IG SA, condannati in solido con l’appellante e con la sig.ra TI EL e rimasti contumaci in primo grado.
È stata altresì disposta l’acquisizione in atti del giudizio, da parte dell’Ufficio di Procura generale, della sentenza della Corte di Appello di Messina, sez. penale, n. 1045/2024, documento che perveniva in atti in data 4 agosto 2025.
VI. La difesa ottemperava ritualmente a quanto richiesto, come da produzione documentale del 23 ottobre 2025.
Non risultano pervenute memorie di costituzione.
VIII. All’odierna udienza del 29 gennaio 2026, sono presenti l’avvocato TR AT La Via per l’appellante e il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Concetta Carlotti per il Pubblico Ministero. Nessuno comparso né presente per gli altri appellati.
Presa la parola, l’avvocato AT La Via ha insistito per l’accoglimento dei motivi d’appello rassegnati in atti, con particolare riguardo al vizio di ultrapetizione della sentenza, la cui statuizione di condanna esorbiterebbe dalle richieste contenute nell’atto introduttivo del Pubblico ministero, facendo riferimento a particelle ivi mai menzionate.
In merito all’eccepita prescrizione, ha dedotto che nessun dubbio interpretativo potrebbe oggi sussistere in ordine al dies a quo, avendo la recente legge n. 1/2026 previsto, in assenza di occultamento doloso, la decorrenza della prescrizione dalla data della verificazione del fatto dannoso indipendentemente dalla conoscenza da parte dell’Amministrazione.
Sotto altro profilo, ha insistito sull’assenza di dolo dell’appellante, alla stregua dei compiti di verifica a lui intestati, ben più pregnanti in capo ad AGEA, nonché dell’assenza di qualsiasi utilità tratta nella fattispecie dallo stesso.
Successivamente, è intervenuta la rappresentante del Pubblico Ministero, che si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti, insistendo per il rigetto dell’appello, ritenendo che la contestazione a titolo di dolo a carico dell’odierno appellante non sia incisa dalla novella legislativa.
In sede di breve replica, l’avvocato AT La Via ha contestato tale ultima affermazione, facendo presente che il nuovo regime di prescrizione trovi applicazione ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge 1/2026 in caso sia di dolo che di colpa grave.
Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio, a seguito dell’ordinanza n.
6/2025, osserva che la sig.ra TI EL e i sigg.ri GI TO e RO IG SA, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti nel presente giudizio e vanno dunque dichiarati contumaci ai sensi degli artt. 191 e 93 c.g.c..
Conseguentemente, nei loro confronti passano in giudicato le statuizioni contenute nella sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 9/2025, qui appellata.
2. Seguendo l’ordine logico delle questioni previsto dall’art. 101, comma 2, c.g.c., va preliminarmente scrutinato il primo motivo d’appello, con il quale si lamenta una violazione degli artt. 67 e 87 c.g.c. in ragione di una pretesa asimmetria tra le contestazioni contenute nell’invito a dedurre e quelle contenute nell’atto di citazione, avuto riguardo alla mancata specificazione, nell’atto pre processuale, di quali siano stati gli atti ingannevoli per conseguire l'erogazione di benefici non dovuti da parte della Agea, i documenti falsi che la signora TI avrebbe utilizzato per conseguire l'illecito profitto d’accordo con l’operatore del CAA LA, e le falsità in concreto poste in essere nel quadro dell’ intesa con gli operatori dei CAA.
2.1 La doglianza, ribadita nel presente giudizio, è infondata.
È utile premettere che l’invito a dedurre è un atto preprocessuale che assolve ad una duplice funzione: a) funzione istruttoria, che è diretta ad assicurare la massima completezza all'attività di indagine della Procura Regionale sia sotto il profilo del fatto che di quello giuridico, onde pervenire ad un più ponderato esercizio del potere-dovere di azione di cui è titolare l'organo requirente; b) funzione garantistica, che mira a consentire all'indagato di esporre le proprie difese, al fine di ottenere la definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi e comunque certi.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’articolo 87 del codice di giustizia contabile, invocata dall’appellante, non richiede identità di contenuto tra invito a dedurre e citazione, ma semplicemente che i fatti, le qualità per cui sono stati commessi, gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda e le conclusioni devono corrispondere con “gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni” (cfr., ex plurimis, Sez. App Sicilia, n.
44/2025).
Ne discende che la causa di nullità contemplata dall’art. 87 c.g.c.
non è utilmente invocabile laddove ricorra “un grado di correlazione tale da assicurare la sostanziale omogeneità del nucleo essenziale del petitum e della causa petendi, caratterizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata” (Sez. App.
Sicilia, sent. nn. 124 e 125/A del 2017; Sez. I/A, sent. n.
461/2021; Sez. III/A, n. 344/2021), ovvero quando l’atto di citazione “costituisca esplicitazione e precisazione dei fatti principali essenziali della contestazione contenuta nell’invito a dedurre” e consenta al convenuto di dispiegare la propria attività difensiva in fase preprocessuale (Sez. appello Sicilia n.
65/2025).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ne occupa, la contestazione contenuta nell’atto di citazione ha specificato ciò che la contestazione preprocessuale –
attraverso il rinvio per relationem agli atti dell'istruttoria di responsabilità amministrativa – esponeva in termini maggiormente succinti, laddove, comunque, si ipotizzava:
-l’esistenza fra il LA RD – nella veste di operatore responsabile del CAA Liberi Professionisti Messina 002 – e la TI EL di un “intreccio collusivo” che si situa, materialmente e temporalmente, in corrispondenza della presentazione della DUP relativa alla campagna agricola 2015;
-che l’intreccio collusivo fra i due, al pari di quello intervenuto fra la medesima TI e altri operatori CAA a proposito di distinte campagne agricole (2010-2014 e 2016), si è concretato in ciò che “nel periodo dal 2010 al 2016 TI EL n.q. di rappresentante legale della società agricola Aurora s.a.s…. per carpire risorse pubbliche non spettanti si è servita di documenti falsi, in intesa [e, più in là nell’atto in commento, “in combutta”]
con gli operatori dei CAA, che hanno validato le domande di contributi e i relativi fascicoli aziendali”;
- che, in conseguenza, il percettore finale è stato “agevolato nella commissione dell’illecito da operatori infedeli dei CAA, scientemente predisposti a violare le prescrizioni nazionali e sovranazionali in materia”;
-che, da ultimo, “il nocumento erariale dedotto… è comprovato dai documenti contenuti nel fascicolo I00332/2021… caricati nel “Fascicolo on line-FOL” onde “consentire l’accesso ai fascicoli digitali resi disponibili da GiuDiCo ed estrarre copia dei documenti in essi contenuti”.
Il chiaro percorso logico argomentativo seguito dal Giudice di prime cure risulta dunque, in parte qua, immune da censure.
3. Se è da escludere una divergenza contenutistica significativa tra invito a dedurre ed atto di citazione, bisogna adesso valutare se analoga asimmetria possa riscontrarsi tra pronuncia del giudice e richiesta risarcitoria formulata dall’Attore pubblico nell’atto di citazione, al punto da trasmodare nel vizio di ultrapetizione.
Ad avviso dell’appellante, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non avrebbe fatto buon governo la Sezione di primo grado, che avrebbe travalicato i limiti della contestazione attorea e del petitum risarcitorio (limitato al preteso illegittimo inserimento nella domanda del 2015 di terreni in agro di SA e GU di cui la ditta non aveva la titolarità), finendo per addebitare al LA RD una responsabilità erariale per l’asseveramento nella domanda del 2015 di altri differenti terreni - ubicati nei comuni di SA, AT e RA – del tutto avulsi dalla contestazione attorea.
3.1 Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, reputa la censura fondata.
La Procura, a pag. 40 dell’atto introduttivo, aveva sommariamente riferito che nelle campagne dal 2011 al 2016 le domande uniche di pagamento hanno trovato fondamento su contratti verbali di affitto unilaterali stipulati con persone decedute o inesistenti e che la TI, nelle domande di contributo relative agli anni 2011-2016, aveva inserito detti terreni sui quali non vantava alcun titolo.
Successivamente, passando alla posizione degli operatori dei C.A.A., e segnatamente a quella del LA RD, che aveva validato e presentato la domanda di contributo della sig.ra TI per il solo anno 2015, ha testualmente osservato (atto di citazione, pag. 42 e 43) che <<Nel caso in esame gli agenti dei C.A.A. non hanno effettuato alcun controllo per verificare la correttezza delle procedure seguite da TI per conseguire la disponibilità dei seguenti beni pubblici:
(omissis)
-Per le campagne 2013, 2014, 2015 e 2016 i terreni ubicati nel Comune di SA Foglio 8 Part. 5 in gestione all’ente pubblico
“Parco dei Nebrodi”, attesa l’incompleta documentazione in punto di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale e assenso della commissione.
- Per le campagne 2013, 2014 e 2015 i terreni oggetto della Concessione n. 159 del 9.2.2013 rilasciata dall’Ufficio Provinciale di GU del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali del competente Assessorato della Regione Siciliana per l’utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nel demanio forestale di Ibla in agro di GU, attesa la mancanza nella documentazione di dati in ordine al sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale e all’assenso della commissione>>.
La contestazione accusatoria nei confronti del sig. LA RD è dunque circoscritta, nell’atto introduttivo, al risarcimento del danno per l’inserimento, nella domanda del 2015, di terreni in agro di SA e GU di cui la ditta non avrebbe avuto la titolarità.
Ciononostante, la sentenza, dopo essersi pronunciata su tali terreni (peraltro escludendo che fossero stati inseriti nella domanda del 2015), ha finito per addebitare al LA RD la responsabilità per l’asseveramento di altri differenti terreni, riconducibili a contratti verbali di affitto stipulati in data 02/05/2011 e siti in territorio dei comuni di SA, AT e RA, del tutto estranei alle contestazioni a lui specificamente mosse.
L’indebito inserimento di tali ulteriori terreni risultava dunque inibito al Giudice di primo grado, che ha fondato la responsabilità dell’odierno appellante su profili non rientranti nella causa petendi e che non hanno neppure costituito oggetto di contraddittorio.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha trovato continuità in quella contabile, se il Giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa (potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti), egli non può, tuttavia, interferire con il potere dispositivo delle parti ed alterare uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso – nemmeno implicitamente o virtualmente – nell’ambito delle domande e delle eccezioni, ovvero pronunciando su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio (ex plurimis, Cass. sez. I, ord.
n. 9074/2024; Corte dei conti, Sez. III/A, n. 83/2025; id. n.
131/2023).
Sviluppando queste premesse ermeneutiche generali, la giurisprudenza contabile ha interpretato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 cpc e dall’art. 101, comma 3, c.g.c. nel senso che è precluso al Giudice porre a base della decisione circostanze che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti di parte (cfr. Corte dei conti, Sez. I/A, sent. n. 52 del 2024; Sez. III/A n. 83/2025, cit.; in termini, Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n.
11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561; Cass. sent. n. 34910 del 13.12.2023).
Tale principio assume particolare cogenza nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui vi è un’ampia mole di materiale istruttorio versato in atti in ragione della pluralità di parti coinvolte nel parallelo processo penale.
3.2 Orbene, la sentenza di condanna, trascendendo le contestazioni accusatorie specificamente mosse al LA per la campagna 2015, lo ha riconosciuto responsabile dell’inserimento di ulteriori particelle, ubicate nei comuni di SA, AT e RA e relative a contratti verbali di affitto con persone defunte, non espressamente ricomprese nella domanda risarcitoria mossa nei suoi confronti e rispetto alle quali lo stesso non ha potuto articolare le proprie difese.
Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di condanna nei confronti di LA RD UE, ivi compresa quella sulle spese processuali, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
4. Le spese legali possono essere compensate ai sensi dell’art.
31, comma 3, c.g.c. in ragione della natura di mero rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 9/2025, limitatamente alle statuizioni di condanna, ivi compresa quella sulle spese processuali, nei confronti di LA RD UE, identificato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.
L’estensore Il Presidente
(dott. Francesco Albo) (dott. Vincenzo Lo Presti)
Firma digitale Firma digitale depositata in Segreteria . Palermo, 09/02/2026 Per Il Funzionario preposto
(dott.ssa Pietra Allegra)
Il Funzionario amministrativo
(dott.ssa Laura Trizzino)
Firma digitale