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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1568/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658/2019 R.G. - avente ad oggetto appello contro la sentenza n. 135/2019 emessa in data 21/1/2019 dal Tribunale di Avellino nel procedimento n.
5030/2009 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TO OL, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Centro Direzionale, Isola G1, scala D;
appellante
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), domiciliati in Avellino, Piazza d'Armi, n. 19; C.F._6 appellati contumaci nonché
(C.F. ), quale erede di , (C.F. CP_6 C.F._7 Persona_1
), residente in [...]; C.F._8 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
pagina 1 di 10 1.1 con atto di citazione del 16.9.2009, conveniva innanzi al Tribunale Parte_1 di Avellino, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e , esponendo: a) di essere proprietaria di CP_4 Persona_1 Controparte_5 un fondo, sito in agro di Montoro Inferiore (AV), distinto in catasto al foglio 11, p.lle 239 e
238, esteso are 19,36, che coltivava direttamente e con l'ausilio dei familiari, destinandolo in modo predominante alla coltivazione di pomodori, oltre che ad altre piantagioni, ortaggi e alberi da frutto;
b) l'istante svolgeva esclusivamente l'attività di coltivatrice diretta, traendo da tale fondo il proprio unico sostentamento;
c) aveva ricevuto dai signori CP_1 [...]
, , , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3 Controparte_4
, quali proprietari del fondo confinante sito in Montoro Inferiore, loc. Controparte_5
Ariella, distinto in catasto al foglio 11, p.lla 76, comunicazione in ordine alla volontà di vendere il loro appezzamento di terreno al prezzo di € 25.000,00; d) nei modi e termini di legge, aveva dichiarato l'intenzione di esercitare il diritto previsto dall'art. 8, L. 590/1965, invitando i proprietari a comparire dinanzi al notaio per la redazione dell'atto pubblico e il conseguente pagamento del prezzo;
e) i proprietari erano rimasti silenti e stante la scadenza dei termini per il pagamento del prezzo aveva proceduto ad offerta formale;
f) aveva chiesto all'ufficiale giudiziario addetto presso la Corte di Appello di Salerno di rivolgere ai proprietari del terreno confinante offerta reale della somma di € 25.000,00, oltre € 20,00 per spese ed interessi, con riserva di supplemento ad ogni effetto di legge, mediante sei distinti assegni circolari non trasferibili e con invito ai proprietari a rilasciare quietanza delle somme, nonché a fissare la data per il rogito notarile di trasferimento dell'immobile; g)
l'ufficiale giudiziario, dapprima si era recato presso l'Avvocato Giuseppe Romano, domiciliatario dei convenuti, che aveva rifiutato l'offerta reale e poi, previo avviso notificato il 29.7.2009, aveva depositato le somme presso il Banco di Napoli, filiale di Salerno, mediante apertura di c/c n. 1000/70009 (rectius; 1000/700009) infruttifero, intestato ai proprietari del fondo confinante e contestuale versamento della somma di € 25.020,00; i) il giudizio di convalida dell'offerta reale era subordinato al processo principale per la stipula del rogito, mentre l'immissione dell'attrice nel possesso del bene era conseguenza dell'esercizio del diritto di retratto agrario.
La Signora chiedeva: “1) Riconoscere e dichiarare che l'attrice, ai sensi della Parte_1
L. 590/65 e della L. 817/71 e succ. mod., è proprietaria del fondo sito in Montoro Inf. loc.
Ariella in catasto al foglio 11, p.lla 76 di are 26,68, autorizzando alla relativa trascrizione ed immettendo la stessa nel possesso dell'immobile; 2) Ordinare il ripristino del fondo nello stato in cui si trovava al momento dell'esercizio del riscatto, con la rimozione delle opere eventualmente medio-tempore realizzate, con condanna dei convenuti alle relative spese e risarcimento del danno in favore dell'attrice; 3) Conseguentemente convalidare l'offerta reale, così come in premessa esposta, essendo stata eseguita nei modi termini di legge;
4) In pagina 2 di 10 via del tutto subordinata, ove non si ritenesse l'attrice proprietaria del fondo dei convenuti, disporre la restituzione della somma offerta e depositata sul conto corrente in premessa esposto…”.
1.2 Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , contestando l'ammissibilità, proponibilità e Controparte_4 Controparte_5 fondatezza della domanda.
1.3 Dichiarata la contumacia di , all'esito di approfondimento istruttorio, il Persona_1
Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda, sul presupposto che “l'attrice ha omesso sia di provare documentalmente la qualità di proprietaria del fondo confinante (limitandosi sul punto ad una mera affermazione) sia di allegare e comprovare l'esistenza degli altri requisiti di carattere soggettivo quali il possesso di adeguata forza lavorativa e la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente” (pag. 4 della sentenza).
Il Tribunale ha rilevato “che il giudice ha il potere - dovere di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa della parte interessata - e in attuazione dell'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge - la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa (Cass. 20 novembre 2000, n. 14968; Cass.
15/05/2001, n. 6715) e che è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del giudizio, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo, altresì, la mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14535).
In particolare, in tema di prelazione agraria e di riscatto agrario il giudice del merito è tenuto, infatti, comunque, ex officio alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cass. 12 agosto
2000 n. 10789)” (pag. 3).
In proposito, il Giudice di prime cure ha evidenziato che “esclusa l'invocabilità del principio di non contestazione (non avendo parte attrice allegato il requisito della forza lavoro e della mancata vendita di fondi nel biennio antecedente ed, in ogni caso, avendo parte convenuta contestato, sia pure genericamente, l'esistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti), spettava quindi al preteso prelazionario fornire la prova della ricorrenza dei predetti requisiti” e, in mancanza della stessa, ha poi dichiarato incidenter tantum la “nullità del contratto perfezionatosi a seguito dell'accettazione della proposta contrattuale contenuta nella denuntiatio” (cfr. pag. 5 della sentenza).
E' stata anche disattesa la domanda proposta in via subordinata e diretta ad ottenere la restituzione della somma offerta e depositata sul conto corrente intestato ai convenuti, evidenziando, sul punto, la carenza dell'interesse ad agire, in virtù del disposto dell'art. 1213
c.c.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato in data 1.4.2019, Parte_1 ha promosso appello, costituendosi il 5.4.2019. pagina 3 di 10 L'appellante ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, deducendo che: 1) il contratto di compravendita del fondo è “perfettamente concluso e vincolante tra le parti”, per effetto dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione agraria con rituale offerta reale del prezzo (cfr. pag. da 5 a 9 dell'impugnazione); 2) nella comparsa di costituzione i convenuti si erano limitati ad una contestazione generica della domanda “con mere formule di stile, senza evidenziare alcuna eccezione di fatto, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti” e avevano articolato meglio le loro difese, solo tardivamente, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., secondo termine (pag. 9 e 10 dell'impugnazione); 3) ai fini del legittimo esercizio del diritto di prelazione “la legge non richiede il titolo di proprietà del fondo limitrofo ma la prova di coltivare il fondo da almeno due anni precedenti alla stipula dell'atto” (pag. 10 e 11 dell'impugnazione); 4) la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c. stante: 4a) il riconoscimento, da parte dei convenuti, con l'invito alla prelazione, della qualifica dell'attrice di confinante coltivatrice diretta, con la conseguenza che “poteva anche non tendersi necessaria ulteriore istruttoria in quanto… il contratto si conclude con l'accettazione dell'offerta” (cfr. pag. 13 dell'impugnazione); 4b) l'omessa contestazione, da parte di convenuti, dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione (cfr. pag. da 13 a 15 dell'impugnazione); 4c)
l'assolvimento - tramite i documenti versati (ovvero, in primo grado, la relazione di parte con le allegate visure e fotografie, le istanze agrarie e gli atti amministrativi, nonché, in secondo grado, del titolo di proprietà e dell'ispezione ipotecaria relativi al proprio fondo) e le dichiarazioni rese dai testi escussi - dell'onere della prova, circa il fatto “di esercitare
l'attività di coltivatrice diretta;
di essere in possesso di forza lavorativa adeguata;
di coltivare da decenni il fondo contermine;
di non aver mai venduto fondi” (cfr. pag. da 15 a
18 dell'impugnazione); 5) in ordine alla domanda subordinata, che “occorre l'autorizzazione del Giudice per poter svincolare le somme depositate con offerta reale” (cfr. pag. 19 dell'impugnazione).
Parte appellante, dunque, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento delle medesime conclusioni formulate nell'atto di citazione.
1.5 Gli appellati sono rimasti contumaci, mentre con ordinanza del 13.2.2025 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
vi è stata Persona_1 citazione dell'erede.
2. Questioni preliminari
2.1 Ed infatti, in via preliminare, va detto che, seppure alla prima udienza nel giudizio di primo grado (8.2.2010) sia stato dichiarato contumace, il suo nome non Persona_1 compare nell'epigrafe della sentenza, ma questo naturalmente non esclude la sua valida partecipazione, seppure quale contumace, al giudizio.
Per tali ragioni la Corte ne ha ordinato la citazione anche in secondo grado. pagina 4 di 10 Va altresì dichiarata la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , mentre quella di è stata già
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 dichiarata.
2.2 Sempre in via preliminare, va precisato che, a seguito di invito del 9.2.2024, parte attrice ha prodotto visura ipotecaria dalla quale non si desume il trasferimento a terzi;
ma in ogni caso non occorre approfondimento tematico (che potrebbe dar luogo ad un'ulteriore ragione di reiezione, in termini di titolarità passiva), posto che l'appello, per quanto subito si dirà, non può comunque essere accolto.
2.3 Infine, va dichiarata l'inammissibilità della produzione operata dall'istante solo in appello (atto di donazione del 28.5.1981 per notar , nota di trascrizione Persona_2 del 19.6.1981 e ispezione ipotecaria), in mancanza di argomentazioni circa l'impossibilità non imputabile di produrli in precedenza, stante la preclusione consacrata dall'art. 345 c.p.c.; si tratta di divieto assoluto, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità" degli stessi, e ferma restando, appunto, solo la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. 1,
Ord., 12/06/2024, n. 16289).
3. Il Merito
3.1 Come noto, prelazione agraria è disciplinata, in primis, dall'art. 8 della L. 26/05/1965, n.
590: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Dunque, occorrono: a) la qualifica di coltivatore diretto, a mezzadria, a colonia parziaria o a compartecipazione;
b) il possesso della forza lavorativa “adeguata” ovvero che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa dell'istante e della sua famiglia;
c) la coltivazione biennale (termine così dimezzato dall'art. 7 della legge 817/71) dei terreni agricoli confinanti;
d) non aver venduto fondi rustici di proprietà nel biennio precedente l'esercizio della prelazione.
L'art. 7 della legge n. 817/1971, per quel che qui interessa, oltre a dimezzare il termine della coltivazione previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ha esteso il diritto di prelazione: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato pagina 5 di 10 dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
In base all'art. 31 della legge n. 590/1965, “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Quanto al requisito dell'abitualità, esso va inteso come normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché non professionale), prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario (cfr.
Cass. civ., sez. III, 20/01/2006, n. 1107).
3.2 Ciò posto, i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, per cui occorre verificare se abbia o meno provato la sussistenza dei requisiti Parte_1 per ritenere maturato il diritto vantato, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c.
Ad avviso del Collegio la risposta è negativa per molteplici ragioni.
A sostegno della sua domanda, l'istante, con il motivo n. 1), ha preliminarmente dedotto il perfezionamento del contratto di acquisto e la sua vincolatività tra le parti, per avere ella seguito la disciplina prescritta dall'art. 8 della legge n. 590/1965, avendo comunicato, previa ricezione della proposta di alienazione da parte dei confinanti, di voler esercitare il diritto di prelazione e avendo versato il prezzo richiesto con rituale offerta reale.
Questa deduzione non può essere condivisa: “l'istituto della prelazione agraria è uno strumento, di natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l'autonomia negoziale delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge;
è da escludere, pertanto, che il semplice esercizio della prelazione ed il conseguente versamento del prezzo siano sufficienti a garantire come risultato l'acquisizione in proprietà del bene, dovendo comunque sussistere i requisiti di legge in assenza dei quali l'accordo contrattuale raggiunto viene ad essere caducato” (Cass. civ., sez. III, 02/03/2010, n. 4934).
In motivazione si legge: “pertanto, un conto è la conclusione avvenuta del contratto, altro è la reale ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in capo al prelazionante, la cui mancanza implica la caducazione dell'incontro della volontà delle parti (proprietario e coltivatore), presupponendo la prelazione agraria il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto”.
Ancora [motivi 2) e 4)], alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza secondo cui i convenuti pagina 6 di 10 avessero trasmesso alla Signora invito all'esercizio della prelazione, corredato Parte_1 dal preliminare di vendita concluso con altri.
Invero, all'art. 1 del preliminare di compravendita si legge che l'oggetto del promesso trasferimento è “il fondo rustico in Montoro Inferiore, loc. Ariella, di natura seminativo irriguo, arborato, della superficie di are 26,68…confinante con Parte_1
, , , , Persona_3 Controparte_7 Controparte_8 Persona_4 CP_9
e Parrocchia M.S. del Carmelo, salvo altri”, mentre all'art. 4 è scritto che “come
[...] per legge, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio della prelazione da parte di eventuali aventi diritto, ai quali esso sarà inviato, a norma dell'art.8
L.26/5/1965, n.590 e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, qualora il diritto di prelazione dovesse essere utilmente esercitato entro il termine di legge, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto”.
Si reputa dunque che, dal detto contratto possa desumersi, al più, solo la qualifica di confinante in capo alla Signora e non anche il proclamato riconoscimento della Parte_1 sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di prelazione, la cui prova incombe, come detto, sull'istante.
Ma in ogni caso, e in maniera dirimente, vale richiamare l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “in tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti della prelazione in capo al titolare di essa, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale mancato esercizio della prelazione, la cui esistenza va, poi, riscontrata in concreto nel concorso dei necessari requisiti di legge” (Cass. civ., sez. II, Ord., 31/05/2024, n. 15311).
Né si reputa possibile applicare il principio di non contestazione, almeno nel senso voluto dall'appellante.
In primo luogo, va detto che il principio può operare solo per i fatti noti alla parte contro cui
è fatto valere: “…l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006
- 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte ricorrente, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alle controparti, delle circostanze assunte come incontroverse” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/03/2025, n. 6142).
Già tali considerazioni appaiono dirimenti, posto che davvero non si comprende come i convenuti potessero essere a conoscenza della capacità lavorativa della famiglia dell'attrice pagina 7 di 10 in primo grado o della mancata vendita nel biennio precedente.
Vi è però di più.
Ed infatti, il principio opera solo in presenza di allegazione tempestiva e specifica delle circostanze: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. civ., II, 3.4.2025, n. 8900).
Ebbene, con l'atto di citazione in primo grado, come visto, ha allegato Parte_1
“di essere proprietaria di un fondo, sito in grado di Montoro Inferiore, al foglio 11, p.lle
239 e 238…che coltiva direttamente e con l'ausilio dei familiari, in modo intensivo e predominante a pomodori, ma ha realizzato anche piantagioni di patate, cipolle, zucchine, insalate e melanzane, oltre ad alberi da frutto (ciliegi, prugne, fichi peschi)… l'attrice svolge solo ed esclusivamente l'attività di coltivatrice diretta, traendo da tale fondo il proprio unico sostentamento”.
Dunque, non solo non vi è riferimento univoco e specifico alla coltivazione da almeno due anni, ma neppure al requisito del mancato superamento del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della propria famiglia, né a quello della mancata vendita nel biennio precedente l'esercizio del diritto.
Inoltre, e quale autonoma ragione, neppure è condivisa dal Collegio l'affermazione che i convenuti (non tutti costituiti) non avessero contestato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 8 della legge 590/65.
Nella comparsa di costituzione si legge: “impugnano il contenuto dello atto di citazione, i documenti esibiti, tutti gli atti del procedimento di "offerta reale" ed eccepiscono
l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza delle istanze tutte avanzate dalla
[...]
[...]La domanda è inammissibile, improcedibile ed in ogni caso Parte_1 assolutamente priva di fondamento, difettando di tutti i presupposti in fatto e in diritto, richiesti dalla legge, compresa la stessa legittimazione passiva dei comparenti”.
Dunque, per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente rilevante, il principio di non contestazione non può operare.
Quanto poi alla censura circa il compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente sull'istante, la Corte rileva che questa è carente, in primo luogo, sia in ordine al requisito della capacità lavorativa dell'appellante e della sua famiglia, sia riguardo a quello dell'omessa vendita di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio della prelazione.
In proposito, giova ribadire che il positivo riscontro della capacità lavorativa deve essere pagina 8 di 10 condotto con particolare rigore, al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/07/2011, n. 15899).
I testi escussi all'udienza del 15.11.2010 , e ) Testimone_1 Tes_2 Persona_4 si sono limitati a dichiarare genericamente che la Signora coltivava Parte_1 direttamente il terreno (neppure specificamente individuato) con l'ausilio dei suoi familiari.
I testi e hanno aggiunto che parte appellante si era avvalsa anche del loro Tes_1 Persona_4 ausilio nella coltivazione del fondo, sempre senza specifica indicazione circa la
“adeguatezza” di tale forza lavoro.
Le dichiarazioni rese sono poi eccessivamente generiche, come detto, riferite alla coltivazione da parte dell'istante e della sua famiglia, ma senza nulla di maggiormente specifico.
Non vi sono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia richiesta da parte appellante, ed è noto che “la prelazione agraria, presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto, non può essere validamente esercitata - né, conseguentemente, attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo - da colui che, pur avendo ricevuto la "denuntiatio" e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli
l'azione di cui all'art. 2932 cod. civ., non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a contrarre” (Cass. civ., sez. III, 15/03/2007, n. 5991; cfr. anche Cass. civ., III, 20/10/2009, n.
22187).
Le considerazioni fin qui rese, dalla rilevanza dirimente, consentirebbero di ritenere assorbito anche il motivo n. 3).
E tuttavia, per mera completezza, si è già detto che l'istante si è qualificata proprietaria del bene confinante, e che l'art. 7 della legge n. 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, e purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Ora, fermo il divieto previsto dal già citato art. 345 c.p.c., come detto, alcuna valutazione è possibile fare della documentazione prodotta, mentre è nota sia la natura indiziaria delle visure catastali (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/03/2011, n. 5257; Cass. civ., Sez. II, 03/03/2009,
n. 5131), sia quella di mera allegazione della relazione tecnica di parte prodotta in primo grado (Cass. Civ., III, 28.2.2025, n. 5362).
I primi quattro motivi vanno dunque rigettati, stante la mancata dimostrazione di molteplici requisiti richiesti dalla normativa richiamata.
3.3 Merita invece accoglimento il motivo n. 5) e dunque la domanda spiegata in via subordinata e diretta ad ottenere, per il caso di rigetto della domanda principale, la restituzione della somma offerta e depositata sul conto corrente. pagina 9 di 10 Se è vero che l'art. 1213 c.c. stabilisce che “il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato”, nella specie non può essere sottaciuto che nel verbale di deposito di somme del 26.8.2009 dell'Ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Salerno, redatto presso la sede di Salerno del Banco di Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 81, si legge: “io ufficiale giudiziario ho proceduto al deposito della somma offerta e precisamente di € 25.020,00 presso il citato istituto bancario mediante apertura di c/c 1000/700009 infruttifero intestato ai Sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, , e ”.
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_2
Ebbene, si ritiene doverosa l'emissione di provvedimento con il quale si autorizzi la restituzione delle somme in questione, posto – peraltro – che la verifica delle circostanze indicate nella norma, ad avviso del Collegio, richiede comunque un accertamento giudiziale.
4. Considerazioni conclusive
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, i primi quattro motivi vanno rigettati e va accolto il motivo n. 5).
Alcuna statuizione sulle spese va resa, stante la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
135/2019 emessa in data 21/1/2019 dal Tribunale di Avellino nel procedimento n.
5030/2009, così provvede:
• dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ;
[...] Controparte_4 Controparte_5
• rigetta i primi quattro motivi di appello;
• accoglie il motivo di appello n. 5) e – per l'effetto –in parziale riforma della sentenza impugnata, autorizza la restituzione, all'appellante, delle somme oggetto del verbale di deposito di somme del 26.8.2009 dell'Ufficiale giudiziario della Corte
d'Appello di Salerno, redatto presso la sede di Salerno del Banco di Napoli, Corso
Vittorio Emanuele, n. 81, in cui si legge: “io ufficiale giudiziario ho proceduto al deposito della somma offerta e precisamente di € 25.020,00 presso il citato istituto bancario mediante apertura di c/c 1000/700009 infruttifero intestato ai Sigg.ri
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
e ”. Controparte_4 Parte_2
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658/2019 R.G. - avente ad oggetto appello contro la sentenza n. 135/2019 emessa in data 21/1/2019 dal Tribunale di Avellino nel procedimento n.
5030/2009 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TO OL, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Centro Direzionale, Isola G1, scala D;
appellante
e
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), domiciliati in Avellino, Piazza d'Armi, n. 19; C.F._6 appellati contumaci nonché
(C.F. ), quale erede di , (C.F. CP_6 C.F._7 Persona_1
), residente in [...]; C.F._8 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
pagina 1 di 10 1.1 con atto di citazione del 16.9.2009, conveniva innanzi al Tribunale Parte_1 di Avellino, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e , esponendo: a) di essere proprietaria di CP_4 Persona_1 Controparte_5 un fondo, sito in agro di Montoro Inferiore (AV), distinto in catasto al foglio 11, p.lle 239 e
238, esteso are 19,36, che coltivava direttamente e con l'ausilio dei familiari, destinandolo in modo predominante alla coltivazione di pomodori, oltre che ad altre piantagioni, ortaggi e alberi da frutto;
b) l'istante svolgeva esclusivamente l'attività di coltivatrice diretta, traendo da tale fondo il proprio unico sostentamento;
c) aveva ricevuto dai signori CP_1 [...]
, , , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3 Controparte_4
, quali proprietari del fondo confinante sito in Montoro Inferiore, loc. Controparte_5
Ariella, distinto in catasto al foglio 11, p.lla 76, comunicazione in ordine alla volontà di vendere il loro appezzamento di terreno al prezzo di € 25.000,00; d) nei modi e termini di legge, aveva dichiarato l'intenzione di esercitare il diritto previsto dall'art. 8, L. 590/1965, invitando i proprietari a comparire dinanzi al notaio per la redazione dell'atto pubblico e il conseguente pagamento del prezzo;
e) i proprietari erano rimasti silenti e stante la scadenza dei termini per il pagamento del prezzo aveva proceduto ad offerta formale;
f) aveva chiesto all'ufficiale giudiziario addetto presso la Corte di Appello di Salerno di rivolgere ai proprietari del terreno confinante offerta reale della somma di € 25.000,00, oltre € 20,00 per spese ed interessi, con riserva di supplemento ad ogni effetto di legge, mediante sei distinti assegni circolari non trasferibili e con invito ai proprietari a rilasciare quietanza delle somme, nonché a fissare la data per il rogito notarile di trasferimento dell'immobile; g)
l'ufficiale giudiziario, dapprima si era recato presso l'Avvocato Giuseppe Romano, domiciliatario dei convenuti, che aveva rifiutato l'offerta reale e poi, previo avviso notificato il 29.7.2009, aveva depositato le somme presso il Banco di Napoli, filiale di Salerno, mediante apertura di c/c n. 1000/70009 (rectius; 1000/700009) infruttifero, intestato ai proprietari del fondo confinante e contestuale versamento della somma di € 25.020,00; i) il giudizio di convalida dell'offerta reale era subordinato al processo principale per la stipula del rogito, mentre l'immissione dell'attrice nel possesso del bene era conseguenza dell'esercizio del diritto di retratto agrario.
La Signora chiedeva: “1) Riconoscere e dichiarare che l'attrice, ai sensi della Parte_1
L. 590/65 e della L. 817/71 e succ. mod., è proprietaria del fondo sito in Montoro Inf. loc.
Ariella in catasto al foglio 11, p.lla 76 di are 26,68, autorizzando alla relativa trascrizione ed immettendo la stessa nel possesso dell'immobile; 2) Ordinare il ripristino del fondo nello stato in cui si trovava al momento dell'esercizio del riscatto, con la rimozione delle opere eventualmente medio-tempore realizzate, con condanna dei convenuti alle relative spese e risarcimento del danno in favore dell'attrice; 3) Conseguentemente convalidare l'offerta reale, così come in premessa esposta, essendo stata eseguita nei modi termini di legge;
4) In pagina 2 di 10 via del tutto subordinata, ove non si ritenesse l'attrice proprietaria del fondo dei convenuti, disporre la restituzione della somma offerta e depositata sul conto corrente in premessa esposto…”.
1.2 Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , contestando l'ammissibilità, proponibilità e Controparte_4 Controparte_5 fondatezza della domanda.
1.3 Dichiarata la contumacia di , all'esito di approfondimento istruttorio, il Persona_1
Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda, sul presupposto che “l'attrice ha omesso sia di provare documentalmente la qualità di proprietaria del fondo confinante (limitandosi sul punto ad una mera affermazione) sia di allegare e comprovare l'esistenza degli altri requisiti di carattere soggettivo quali il possesso di adeguata forza lavorativa e la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente” (pag. 4 della sentenza).
Il Tribunale ha rilevato “che il giudice ha il potere - dovere di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa della parte interessata - e in attuazione dell'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge - la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa (Cass. 20 novembre 2000, n. 14968; Cass.
15/05/2001, n. 6715) e che è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del giudizio, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo, altresì, la mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14535).
In particolare, in tema di prelazione agraria e di riscatto agrario il giudice del merito è tenuto, infatti, comunque, ex officio alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cass. 12 agosto
2000 n. 10789)” (pag. 3).
In proposito, il Giudice di prime cure ha evidenziato che “esclusa l'invocabilità del principio di non contestazione (non avendo parte attrice allegato il requisito della forza lavoro e della mancata vendita di fondi nel biennio antecedente ed, in ogni caso, avendo parte convenuta contestato, sia pure genericamente, l'esistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti), spettava quindi al preteso prelazionario fornire la prova della ricorrenza dei predetti requisiti” e, in mancanza della stessa, ha poi dichiarato incidenter tantum la “nullità del contratto perfezionatosi a seguito dell'accettazione della proposta contrattuale contenuta nella denuntiatio” (cfr. pag. 5 della sentenza).
E' stata anche disattesa la domanda proposta in via subordinata e diretta ad ottenere la restituzione della somma offerta e depositata sul conto corrente intestato ai convenuti, evidenziando, sul punto, la carenza dell'interesse ad agire, in virtù del disposto dell'art. 1213
c.c.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto notificato in data 1.4.2019, Parte_1 ha promosso appello, costituendosi il 5.4.2019. pagina 3 di 10 L'appellante ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, deducendo che: 1) il contratto di compravendita del fondo è “perfettamente concluso e vincolante tra le parti”, per effetto dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione agraria con rituale offerta reale del prezzo (cfr. pag. da 5 a 9 dell'impugnazione); 2) nella comparsa di costituzione i convenuti si erano limitati ad una contestazione generica della domanda “con mere formule di stile, senza evidenziare alcuna eccezione di fatto, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti” e avevano articolato meglio le loro difese, solo tardivamente, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., secondo termine (pag. 9 e 10 dell'impugnazione); 3) ai fini del legittimo esercizio del diritto di prelazione “la legge non richiede il titolo di proprietà del fondo limitrofo ma la prova di coltivare il fondo da almeno due anni precedenti alla stipula dell'atto” (pag. 10 e 11 dell'impugnazione); 4) la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c. stante: 4a) il riconoscimento, da parte dei convenuti, con l'invito alla prelazione, della qualifica dell'attrice di confinante coltivatrice diretta, con la conseguenza che “poteva anche non tendersi necessaria ulteriore istruttoria in quanto… il contratto si conclude con l'accettazione dell'offerta” (cfr. pag. 13 dell'impugnazione); 4b) l'omessa contestazione, da parte di convenuti, dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione (cfr. pag. da 13 a 15 dell'impugnazione); 4c)
l'assolvimento - tramite i documenti versati (ovvero, in primo grado, la relazione di parte con le allegate visure e fotografie, le istanze agrarie e gli atti amministrativi, nonché, in secondo grado, del titolo di proprietà e dell'ispezione ipotecaria relativi al proprio fondo) e le dichiarazioni rese dai testi escussi - dell'onere della prova, circa il fatto “di esercitare
l'attività di coltivatrice diretta;
di essere in possesso di forza lavorativa adeguata;
di coltivare da decenni il fondo contermine;
di non aver mai venduto fondi” (cfr. pag. da 15 a
18 dell'impugnazione); 5) in ordine alla domanda subordinata, che “occorre l'autorizzazione del Giudice per poter svincolare le somme depositate con offerta reale” (cfr. pag. 19 dell'impugnazione).
Parte appellante, dunque, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento delle medesime conclusioni formulate nell'atto di citazione.
1.5 Gli appellati sono rimasti contumaci, mentre con ordinanza del 13.2.2025 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
vi è stata Persona_1 citazione dell'erede.
2. Questioni preliminari
2.1 Ed infatti, in via preliminare, va detto che, seppure alla prima udienza nel giudizio di primo grado (8.2.2010) sia stato dichiarato contumace, il suo nome non Persona_1 compare nell'epigrafe della sentenza, ma questo naturalmente non esclude la sua valida partecipazione, seppure quale contumace, al giudizio.
Per tali ragioni la Corte ne ha ordinato la citazione anche in secondo grado. pagina 4 di 10 Va altresì dichiarata la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , mentre quella di è stata già
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 dichiarata.
2.2 Sempre in via preliminare, va precisato che, a seguito di invito del 9.2.2024, parte attrice ha prodotto visura ipotecaria dalla quale non si desume il trasferimento a terzi;
ma in ogni caso non occorre approfondimento tematico (che potrebbe dar luogo ad un'ulteriore ragione di reiezione, in termini di titolarità passiva), posto che l'appello, per quanto subito si dirà, non può comunque essere accolto.
2.3 Infine, va dichiarata l'inammissibilità della produzione operata dall'istante solo in appello (atto di donazione del 28.5.1981 per notar , nota di trascrizione Persona_2 del 19.6.1981 e ispezione ipotecaria), in mancanza di argomentazioni circa l'impossibilità non imputabile di produrli in precedenza, stante la preclusione consacrata dall'art. 345 c.p.c.; si tratta di divieto assoluto, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità" degli stessi, e ferma restando, appunto, solo la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. 1,
Ord., 12/06/2024, n. 16289).
3. Il Merito
3.1 Come noto, prelazione agraria è disciplinata, in primis, dall'art. 8 della L. 26/05/1965, n.
590: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Dunque, occorrono: a) la qualifica di coltivatore diretto, a mezzadria, a colonia parziaria o a compartecipazione;
b) il possesso della forza lavorativa “adeguata” ovvero che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa dell'istante e della sua famiglia;
c) la coltivazione biennale (termine così dimezzato dall'art. 7 della legge 817/71) dei terreni agricoli confinanti;
d) non aver venduto fondi rustici di proprietà nel biennio precedente l'esercizio della prelazione.
L'art. 7 della legge n. 817/1971, per quel che qui interessa, oltre a dimezzare il termine della coltivazione previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ha esteso il diritto di prelazione: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato pagina 5 di 10 dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
In base all'art. 31 della legge n. 590/1965, “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Quanto al requisito dell'abitualità, esso va inteso come normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché non professionale), prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario (cfr.
Cass. civ., sez. III, 20/01/2006, n. 1107).
3.2 Ciò posto, i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, per cui occorre verificare se abbia o meno provato la sussistenza dei requisiti Parte_1 per ritenere maturato il diritto vantato, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c.
Ad avviso del Collegio la risposta è negativa per molteplici ragioni.
A sostegno della sua domanda, l'istante, con il motivo n. 1), ha preliminarmente dedotto il perfezionamento del contratto di acquisto e la sua vincolatività tra le parti, per avere ella seguito la disciplina prescritta dall'art. 8 della legge n. 590/1965, avendo comunicato, previa ricezione della proposta di alienazione da parte dei confinanti, di voler esercitare il diritto di prelazione e avendo versato il prezzo richiesto con rituale offerta reale.
Questa deduzione non può essere condivisa: “l'istituto della prelazione agraria è uno strumento, di natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l'autonomia negoziale delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge;
è da escludere, pertanto, che il semplice esercizio della prelazione ed il conseguente versamento del prezzo siano sufficienti a garantire come risultato l'acquisizione in proprietà del bene, dovendo comunque sussistere i requisiti di legge in assenza dei quali l'accordo contrattuale raggiunto viene ad essere caducato” (Cass. civ., sez. III, 02/03/2010, n. 4934).
In motivazione si legge: “pertanto, un conto è la conclusione avvenuta del contratto, altro è la reale ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in capo al prelazionante, la cui mancanza implica la caducazione dell'incontro della volontà delle parti (proprietario e coltivatore), presupponendo la prelazione agraria il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto”.
Ancora [motivi 2) e 4)], alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza secondo cui i convenuti pagina 6 di 10 avessero trasmesso alla Signora invito all'esercizio della prelazione, corredato Parte_1 dal preliminare di vendita concluso con altri.
Invero, all'art. 1 del preliminare di compravendita si legge che l'oggetto del promesso trasferimento è “il fondo rustico in Montoro Inferiore, loc. Ariella, di natura seminativo irriguo, arborato, della superficie di are 26,68…confinante con Parte_1
, , , , Persona_3 Controparte_7 Controparte_8 Persona_4 CP_9
e Parrocchia M.S. del Carmelo, salvo altri”, mentre all'art. 4 è scritto che “come
[...] per legge, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio della prelazione da parte di eventuali aventi diritto, ai quali esso sarà inviato, a norma dell'art.8
L.26/5/1965, n.590 e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, qualora il diritto di prelazione dovesse essere utilmente esercitato entro il termine di legge, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto”.
Si reputa dunque che, dal detto contratto possa desumersi, al più, solo la qualifica di confinante in capo alla Signora e non anche il proclamato riconoscimento della Parte_1 sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di prelazione, la cui prova incombe, come detto, sull'istante.
Ma in ogni caso, e in maniera dirimente, vale richiamare l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui “in tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti della prelazione in capo al titolare di essa, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale mancato esercizio della prelazione, la cui esistenza va, poi, riscontrata in concreto nel concorso dei necessari requisiti di legge” (Cass. civ., sez. II, Ord., 31/05/2024, n. 15311).
Né si reputa possibile applicare il principio di non contestazione, almeno nel senso voluto dall'appellante.
In primo luogo, va detto che il principio può operare solo per i fatti noti alla parte contro cui
è fatto valere: “…l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006
- 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte ricorrente, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alle controparti, delle circostanze assunte come incontroverse” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/03/2025, n. 6142).
Già tali considerazioni appaiono dirimenti, posto che davvero non si comprende come i convenuti potessero essere a conoscenza della capacità lavorativa della famiglia dell'attrice pagina 7 di 10 in primo grado o della mancata vendita nel biennio precedente.
Vi è però di più.
Ed infatti, il principio opera solo in presenza di allegazione tempestiva e specifica delle circostanze: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. civ., II, 3.4.2025, n. 8900).
Ebbene, con l'atto di citazione in primo grado, come visto, ha allegato Parte_1
“di essere proprietaria di un fondo, sito in grado di Montoro Inferiore, al foglio 11, p.lle
239 e 238…che coltiva direttamente e con l'ausilio dei familiari, in modo intensivo e predominante a pomodori, ma ha realizzato anche piantagioni di patate, cipolle, zucchine, insalate e melanzane, oltre ad alberi da frutto (ciliegi, prugne, fichi peschi)… l'attrice svolge solo ed esclusivamente l'attività di coltivatrice diretta, traendo da tale fondo il proprio unico sostentamento”.
Dunque, non solo non vi è riferimento univoco e specifico alla coltivazione da almeno due anni, ma neppure al requisito del mancato superamento del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della propria famiglia, né a quello della mancata vendita nel biennio precedente l'esercizio del diritto.
Inoltre, e quale autonoma ragione, neppure è condivisa dal Collegio l'affermazione che i convenuti (non tutti costituiti) non avessero contestato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 8 della legge 590/65.
Nella comparsa di costituzione si legge: “impugnano il contenuto dello atto di citazione, i documenti esibiti, tutti gli atti del procedimento di "offerta reale" ed eccepiscono
l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza delle istanze tutte avanzate dalla
[...]
[...]La domanda è inammissibile, improcedibile ed in ogni caso Parte_1 assolutamente priva di fondamento, difettando di tutti i presupposti in fatto e in diritto, richiesti dalla legge, compresa la stessa legittimazione passiva dei comparenti”.
Dunque, per tutte le riferite ragioni, ognuna autonomamente rilevante, il principio di non contestazione non può operare.
Quanto poi alla censura circa il compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente sull'istante, la Corte rileva che questa è carente, in primo luogo, sia in ordine al requisito della capacità lavorativa dell'appellante e della sua famiglia, sia riguardo a quello dell'omessa vendita di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio della prelazione.
In proposito, giova ribadire che il positivo riscontro della capacità lavorativa deve essere pagina 8 di 10 condotto con particolare rigore, al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/07/2011, n. 15899).
I testi escussi all'udienza del 15.11.2010 , e ) Testimone_1 Tes_2 Persona_4 si sono limitati a dichiarare genericamente che la Signora coltivava Parte_1 direttamente il terreno (neppure specificamente individuato) con l'ausilio dei suoi familiari.
I testi e hanno aggiunto che parte appellante si era avvalsa anche del loro Tes_1 Persona_4 ausilio nella coltivazione del fondo, sempre senza specifica indicazione circa la
“adeguatezza” di tale forza lavoro.
Le dichiarazioni rese sono poi eccessivamente generiche, come detto, riferite alla coltivazione da parte dell'istante e della sua famiglia, ma senza nulla di maggiormente specifico.
Non vi sono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia richiesta da parte appellante, ed è noto che “la prelazione agraria, presupponendo il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del relativo diritto, non può essere validamente esercitata - né, conseguentemente, attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita del fondo - da colui che, pur avendo ricevuto la "denuntiatio" e dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti requisiti, senza che possa competergli
l'azione di cui all'art. 2932 cod. civ., non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a contrarre” (Cass. civ., sez. III, 15/03/2007, n. 5991; cfr. anche Cass. civ., III, 20/10/2009, n.
22187).
Le considerazioni fin qui rese, dalla rilevanza dirimente, consentirebbero di ritenere assorbito anche il motivo n. 3).
E tuttavia, per mera completezza, si è già detto che l'istante si è qualificata proprietaria del bene confinante, e che l'art. 7 della legge n. 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, e purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Ora, fermo il divieto previsto dal già citato art. 345 c.p.c., come detto, alcuna valutazione è possibile fare della documentazione prodotta, mentre è nota sia la natura indiziaria delle visure catastali (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/03/2011, n. 5257; Cass. civ., Sez. II, 03/03/2009,
n. 5131), sia quella di mera allegazione della relazione tecnica di parte prodotta in primo grado (Cass. Civ., III, 28.2.2025, n. 5362).
I primi quattro motivi vanno dunque rigettati, stante la mancata dimostrazione di molteplici requisiti richiesti dalla normativa richiamata.
3.3 Merita invece accoglimento il motivo n. 5) e dunque la domanda spiegata in via subordinata e diretta ad ottenere, per il caso di rigetto della domanda principale, la restituzione della somma offerta e depositata sul conto corrente. pagina 9 di 10 Se è vero che l'art. 1213 c.c. stabilisce che “il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato”, nella specie non può essere sottaciuto che nel verbale di deposito di somme del 26.8.2009 dell'Ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Salerno, redatto presso la sede di Salerno del Banco di Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 81, si legge: “io ufficiale giudiziario ho proceduto al deposito della somma offerta e precisamente di € 25.020,00 presso il citato istituto bancario mediante apertura di c/c 1000/700009 infruttifero intestato ai Sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, , e ”.
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_2
Ebbene, si ritiene doverosa l'emissione di provvedimento con il quale si autorizzi la restituzione delle somme in questione, posto – peraltro – che la verifica delle circostanze indicate nella norma, ad avviso del Collegio, richiede comunque un accertamento giudiziale.
4. Considerazioni conclusive
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, i primi quattro motivi vanno rigettati e va accolto il motivo n. 5).
Alcuna statuizione sulle spese va resa, stante la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
135/2019 emessa in data 21/1/2019 dal Tribunale di Avellino nel procedimento n.
5030/2009, così provvede:
• dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ;
[...] Controparte_4 Controparte_5
• rigetta i primi quattro motivi di appello;
• accoglie il motivo di appello n. 5) e – per l'effetto –in parziale riforma della sentenza impugnata, autorizza la restituzione, all'appellante, delle somme oggetto del verbale di deposito di somme del 26.8.2009 dell'Ufficiale giudiziario della Corte
d'Appello di Salerno, redatto presso la sede di Salerno del Banco di Napoli, Corso
Vittorio Emanuele, n. 81, in cui si legge: “io ufficiale giudiziario ho proceduto al deposito della somma offerta e precisamente di € 25.020,00 presso il citato istituto bancario mediante apertura di c/c 1000/700009 infruttifero intestato ai Sigg.ri
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3
e ”. Controparte_4 Parte_2
Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 10 di 10