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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Ylenia Manfredi;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1
via Pulice n.3, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Amabile C.F._2
Cuscino;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiede dichiararsi la separazione dal coniuge , con il Parte_1 Controparte_1 quale ha contratto matrimonio concordatario in data 29.07.2000 in Rende (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune alla parte II serie A
n.14 anno 2000, dalla cui unione sono nati due figli, nato a [...] il Per_1
23.07.2003 e nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni, Per_2 deducendo che il rapporto coniugale si era deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza.
La ricorrente chiede, altresì, di porre a carico di un assegno di Controparte_1 mantenimento nei suoi confronti di 300,00 euro e un assegno di mantenimento complessivo, nei confronti dei figli di 500,00 euro.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione, contestando la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, e chiedendo il rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente ad eccezione della previsione di un assegno di mantenimento da porsi a suo carico, in favore della figlia quantificato in euro 250,00 mensili. Per_2
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 di 3 La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
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