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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 898/2021
promossa da:
, tramite la mandataria , in persona del procuratore, Parte_1 Parte_2
Avv. Giselda Russo, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv.
MA IA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio degli Avv.ti LEa CP_1
LE e MA RA ME, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
. Controparte_2
PARTE APPELLATA non costituita avverso sentenza n. 266/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come in atto di citazione in appello, e quindi “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione istanza reietta: IN VIA
PRELIMINARE, in riforma della sentenza n. 266/2021 emessa in data 6.04.2021 dal
Tribunale di Prato, Sezione Civile, Dottoressa Sara Fioroni, nell'ambito del procedimento n. 3951/2016 r.g., notificata in data 08.04.2021, accertare e dichiarare che la notifica dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, sia in prima che in seconda rinnovazione, è validamente perfezionata e, quindi, pienamente valida ed efficace. Di conseguenza, IN TESI: in riforma della sentenza n. 266/2021 emessa in data 6.04.2021 dal Tribunale di Prato, Sezione Civile, Dottoressa Sara Fioroni, nell'ambito del procedimento n. 3951/2016 r.g., notificata in data 08.04.2021, dichiarare l'atto del 04
Novembre 2011 ai rogiti del Notaio Rep 350671 Racc. 29812 trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Prato e la Conservatoria di Pisa
l'8.11.2011 Reg. Part 12493, atto con il quale il signor conferiva nella CP_1
società tutti i beni immobili di sua proprietà e cioè: Controparte_2
Comune di Prato
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 7 cat A/2, vani
9,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 2 cat C/6,
Comune di Pisa
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 84 part 2071 sub 2 cat A/2, vani
3,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune 84 part 2071 sub 21 cat C/6,
Comune di Pietrasanta (LU)
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 9 cat A/2, vani 7
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 10 cat A/2, vani
7
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 12, graffata con la particella 686 cat C/1
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 13, graffata con la particella 687 e 688, cat C/1
Atto nullo, invalido e comunque atto compiuto in frode ai creditori ex art. 2901 C.C. e per l'effetto inefficace nei confronti dell'attrice e/o Parte_3
2 inopponibile e di nessun effetto nei confronti della Parte_3
Con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Prato e Pisa di trascrizione dell'emananda sentenza”.
Per la parte appellata: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigetti l'appello proposto avverso la sentenza n. 266/2021 emessa dal Tribunale di Prato, dott.
Fioroni e confermi la sentenza nella sua interezza. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ), per il tramite della mandataria Parte_1 Parte_1
(di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 266/2021 del Parte_2 Pt_2
Tribunale di Prato, con la quale era stata respinta l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa (in origine) da con riferimento a beni conferiti Parte_3
dal sig. nella soc. . CP_1 Controparte_2
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da Parte_3
allegando che:
• era creditrice nei confronti del sig. per l'importo di € 235.525,28, in CP_1
forza del saldo debitorio del conto corrente n. 11971,75;
• era inoltre creditrice nei confronti dello stesso sig. per l'importo di € CP_1
167.002,46, in forza del saldo debitorio del conto corrente n. 8275,45;
• in data 7.10.2011 aveva ottenuto decreto ingiuntivo (4436/2011) a carico del predetto sig. per il predetto importo di € 235.525,28 oltre accessori ed CP_1
in data 30.10.2011 aveva ottenuto altro decreto ingiuntivo (19910/2011) sempre a carico dello stesso sig. per l'importo di € 167.002,46 oltre accessori;
CP_1
• con atto del 4.11.2021, ai rogiti Notaio il sig. aveva Persona_1 CP_1
conferito nella soc. tutti i propri CP_1 Controparte_2
beni immobili (siti in Prato, Pisa e Pietrasanta, dettagliatamente descritti in atto di citazione) divenendo titolare dell'intero capitale sociale della società stessa;
• il sig. si era dunque disfatto del proprio patrimonio immobiliare, CP_1 sottraendolo all'azione dei creditori, nel contempo mantenendone la disponibilità, essendo unico titolare delle quote della società in cui erano stati conferiti;
• sussistevano tutti i presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “dichiarare l'atto del
04 Novembre 2011 ai rogiti del Notaio Rep 350671 Racc. 29812 trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Prato e la Conservatoria di Pisa
3 l'8.11.2011 Reg. Part 12493, atto con il quale il signor conferiva nella CP_1
società tutti i beni immobili di sua proprietà e cioè: Controparte_2
Comune di Prato
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 7 cat A/2, vani
9,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 2 cat C/6,
Comune di Pisa
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 84 part 2071 sub 2 cat A/2, vani
3,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune 84 part 2071 sub 21 cat C/6,
Comune di Pietrasanta (LU)
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 9 cat A/2, vani 7
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 10 cat A/2, vani
7
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 12, graffata con la particella 686 cat C/1
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 13, graffata con la particella 687 e 688, cat C/1
Atto nullo, invalido e comunque atto compiuto in frode ai creditori ex art. 2901
C.C. e per l'effetto inefficace nei confronti dell'attrice Parte_3
e/o inopponibile e di nessun effetto nei confronti della
[...] Parte_3
Con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Prato e Pisa di
[...] trascrizione dell'emananda sentenza”.
1.2) Si era costituito il sig. che aveva contestato le domande ed CP_1
allegazioni attoree, in particolare esponendo che:
o l'azione era prescritta, atteso che, a fronte di un atto datato 4.11.2011 (trascritto in data 8.11.2011), la citazione era stata notificata il 25.11.2016;
o il Tribunale di Prato era territorialmente incompetente, in quanto il sig. CP_1
era residente a [...];
o non sussistevano i requisiti chiesti dall'art. 2901 c.c.;
o il credito della banca era comunque garantito da ipoteche per € 2.193.138,00.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “CONCLUDE perché l'adito
Tribunale: IN RITO: dichiari la propria incompetenza per territorio e rimetta le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Pistoia, dichiari prescritta, perché introdotta oltre il quinquennio, la domanda avanzata, dichiarando preliminarmente inammissibile la domanda;
NEL MERITO respinga la domanda perché
4 infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3) Non si era invece costituita , nei cui Controparte_2
confronti era stata altresì disposta la rinnovazione della citazione.
1.4) Il Tribunale aveva infine ritenuto che:
− in forza del principio della ragione più liquida, si imponeva la reiezione delle domande attoree in considerazione della fondatezza de “...l'eccezione di nullità della seconda notifica dell'atto di citazione effettuata dalla nei confronti Pt_3
della società , con conseguente dichiarazione di estinzione del Controparte_2 giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c..”;
− “...la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, con riferimento alla notifica effettuata a una persona giuridica, che “è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale;
l'art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante” (Cass. n. 6112/2018, in motivazione ha precisato che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, e alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.
(Cass. 13/12/2012, n. 22957) e che il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi primo e secondo, cod. proc. civ. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale;
cfr. anche Cass. n. 2232/2017; Cass. n. 9237/2012; Cass. n. 1872/2011).”;
5 − “Ebbene nel caso di specie, con riguardo alla prima rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, non ricorrevano i presupposti per poter disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c.: parte attrice, infatti, ha provveduto al rinnovo della notificazione dell'atto di citazione entro il termine di sessanta giorni disposto dal giudice nel verbale di udienza del
07.09.2017, considerando, da un lato, che l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 02.11.2017, e, dall'altro, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica, in virtù del quale la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma 3 e 307, comma 3 c.p.c. citati, posto che, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, è sufficiente la consegna dell'atto da rinnovare all'ufficiale giudiziario, qualunque sia il tipo di notificazione adottato (Corte Cost. ord. n. 118/2005). Tuttavia, è stata ordinata la rinnovazione dell'adempimento in questione non essendo stata considerata perfezionata la notifica in rinnovazione della citazione ad opera della Pt_3
presso la sede della società , la cui relata riporta la dicitura Controparte_2
“desconocido”, né quella effettuata al legale rappresentante della società convenuta, la cui relata indica “devuelto por caducado”.”;
− “Ciò posto, anche la seconda notificazione dell'atto citazione in rinnovazione eseguita dalla Banca, a mezzo del servizio postale, presso l'indirizzo della società
, riportante la dicitura “no retirado” alla data del 29.02.2020, Controparte_2
non può considerarsi valida, in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il plico non è stato consegnato a persone abilitate presso la sede della società e la notifica alla sede di una società a mezzo posta si considera perfezionata solo se l'atto è ricevuto dalle persone addette alla consegna del plico”;
− “Dal mancato perfezionamento dell'ulteriore rinotifica eseguita da per i CP_3 motivi esposti discende la nullità della seconda notifica in rinnovazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, comportando come corollario la dichiarazione di estinzione del giudizio”;
− “Ed invero, la Corte di Cassazione (n. 24474/2019) - adita a seguito del decreto con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., non avendo la parte provveduto alla notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice -, ha statuito che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine
6 per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione, p. 3)”.”.
1.4.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ogni altra istanza ed eccezione Parte_3 disattesa, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna
[...]
a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_3 CP_1 complessivi € 8.030,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a come per legge, il cui pagamento dovrà essere effettuato in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , tramite la Parte_1
mandataria adducendo preliminarmente di essere divenuta titolare del credito a Pt_2 tutela del quale era stata promossa in prime cure l'azione ex art. 2901 c.c.
2.1) Il gravame non è stato articolato in motivi separati, essendo strutturato secondo una variegata congerie di censure critiche alla sentenza impugnata, nel cui ambito
è dato in particolare ravvisare i rilievi secondo cui era errata e non condivisibile la valutazione del Tribunale di Prato concernenti l'invalidità della seconda notifica effettuata nei confronti di . Controparte_2
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione del sig. questi ha CP_1
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
In particolare, il predetto appellato ha esposto che:
− l'appello era stato proposto da soggetto privo della legittimazione attiva e della titolarità del rapporto, non essendo stata data prova del contratto di cessione e della cessione;
− erano infondate le argomentazioni dell'appellante poste a sostegno della ritenuta validità della notificazione predetta;
− l'azione era comunque prescritta;
7 − il Tribunale competente era quello di Pistoia;
− non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello sia inammissibile, con valutazione che assorbe ogni altro rilievo, processuale e di merito, essendo fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto sollevata da parte del sig. CP_1
3.1) Va in primo luogo rilevato come parte appellante abbia espressamente argomentato, a sostegno della sussistenza della propria titolarità attiva del rapporto, che
“...risulta l'attuale titolare del credito in oggetto meglio indicato in forza del Parte_1
Contratto di Cessione di Crediti stipulato in data 20 dicembre 2017 con la Cedente, tra le altre, “ , di cui all'Avviso di Cessione pubblicato Parte_3 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017 n. 145”.
Nell'atto di citazione in appello, tuttavia, non risultano prodotti né il contratto di cessione dei crediti in questione, né l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Tale produzione, peraltro, non è avvenuta neppure nel corso della fase di trattazione (nonostante l'appellante abbia comunque effettuato vari depositi di atti e documenti, essenzialmente attinenti alla notifica alla soc. . Controparte_2
).
[...]
Solo, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, parte appellante ha:
→ indicato che la propria legittimazione sussisteva “...in forza della cessione del credito pubblicata in G.U. 151 del 23.12.2017 (depositata nei documenti tra le procure)”;
→ comunque, depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione in questione.
3.1.1) Quanto al primo profilo deve rilevarsi come, al netto dell'equivocità dell'espressione (che non consente di individuare la portata dell'allegazione e, cioè, se
“nei documenti tra le procure” era stata depositato il contratto di cessione del credito o l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale), non sia dato individuare una pluralità di procure dimesse dall'appellante, risultando dimessa in cancelleria telematica (sotto la voce “tipo”) unicamente la procura alle liti (sotto la voce “Nome file”) indicata come Email_1
” e che è rappresentata dalla copia dell'atto di citazione in Controparte_4
appello con, in calce, la procura conferita da , come rappresentata da Parte_1 Pt_2 all'Avv. IA per la proposizione del presente appello.
Nel contesto di tale produzione documentale non è contenuto né il contratto di cessione, né l'avviso dello stesso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
8 Dunque, contrariamente a quanto indicato dall'appellante nella comparsa conclusionale, in corso di causa non risulta essere mai stato depositato nessuno dei due documenti predetti, mentre solo in sede di comparsa conclusionale è avvenuto il deposito, unicamente, dell'avviso di cessione.
3.1.2) Con riferimento proprio al secondo profilo, concernente cioè il deposito da ultimo menzionato, va rilevato come lo stesso si appalesi inesorabilmente tardivo, essendo avvenuto quando era ormai intervenuto mutamento di fase processuale, con transito dalla fase istruttoria/di trattazione alla fase decisoria e preclusione allo svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria delle parti.
Ciò, peraltro, in assenza di istanze di rimessione in termini e/o di allegazioni di sorta volte ad evidenziare l'impossibilità di un deposito in un momento anteriore, essendo invece presente il rilievo concernente la presenza già in atti di tale avviso che, invece, non risulta come detto essere mai stato depositato.
3.1.3) In forza di tali considerazioni, dunque, non risulta dimostrata la titolarità attiva del rapporto in capo a . Parte_1
3.2) Quand'anche, in via di mera ipotesi, si intendesse prendere in considerazione l'avviso in questione, si osserva come nello stesso sia indicato che si è resa Parte_1
cessionaria, anche da (oltre che da altri enti), di una Parte_3
variegata massa di crediti “che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”.
Ciò, con la precisazione che “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti MP, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
9 Tale documentazione non appare idonea a consentire di ritenere dimostrato che, tra i crediti ceduti, vi siano anche quelli posti da a Parte_3
fondamento della domanda ex art. 2901 c.c.
È infatti inutile – ai fini processuali che qui, unicamente, rilevano – che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia menzionato un sito web al quale poter effettuare controlli: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice (che, peraltro, non può porre a fondamento della decisione la propria conoscenza privata). E
l'appellante avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
16/01/2020 n. 7.
Né può trascurarsi che la Corte di Cassazione (n. 17944 del 22.6.2023) ha sottolineato - in motivazione - come in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. “«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è certamente avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, solo nel caso in cui le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti “in blocco” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale fossero riferibili ad una operazione certamente “non contestata”, si potrebbe verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Invece, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza (come nella specie), deve ritenersi necessaria la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia (cfr. per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 5.4.2023).
Nel caso di specie non risulta dunque fornita (anche a voler prendere in considerazione la tardiva produzione documentale dell'appellante) adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.
10 In proposito, la Corte di Legittimità con la pronuncia citata 17944/2023 ha affermato il seguente principio di diritto: “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Sul punto occorre anche dare atto del precedente di questa Corte n. 2257/2023 del
7.11.2023 (che si richiama quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.), avente ad oggetto un caso analogo e sovrapponibile.
In quel caso la stessa questione era stata sollevata in guisa di eccezione ed il
Collegio ha ritenuto che “Parte appellante conclude innanzitutto, sul piano processuale, per l'inammissibilità dell'intervento spiegato da che, a suo dire, non avrebbe CP_5 dimostrato, ai fini dell'art. 111 c.p.c., di essere cessionaria del credito di a tutela CP_6
del quale la revocatoria è stata svolta. Questa eccezione è stata sollevata nelle note scritte depositate in vista dell'udienza (a trattazione scritta) del 23.5.2023, depositate il
24.4.2023, prima occasione processuale utile successiva alla costituzione di CP_5
avvenuta il 12.10.2022: con essa, in particolare, si è specificatamente contestato che manchi la prova dell'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine, la parte invoca Cass. 24798/2020 (massima 659464-01: «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»)….. L'eccezione è fondata. nel costituirsi, ha dichiarato di essere CP_5
«[…] divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore con ogni accessorio CP_7
e garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
16/01/2020 n. 7……AXXXXX a suffragio della sua legittimazione, ha depositato l'estratto
11 della citata Gazzetta Ufficiale, nel quale, tuttavia, non v'è menzione alcuna di quali crediti siano contenuti nella cessione in blocco, men che meno che lo sia stato quello che qui assume rilievo….. Nessun altro elemento è stato offerto. In applicazione del principio di diritto invocato dalla parte eccipiente (che si appoggia a un precedente della S.C., che si inserisce in un orientamento pacifico), deve la Corte constatare che non v'è prova della legittimazione ex art. 111 c.p.c. di È inutile che essa abbia dedotto di essere CP_5 cessionaria in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, perché ciò che qui è contestato è che in quell'operazione sia stato inserito anche il credito a tutela del quale ha esperito l'azione revocatoria…….era infatti onere dell'interveniente CP_7
fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta è compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7………In difetto della prova che sia CP_5 cessionaria del credito, esclusa l'applicazione dell'art. 111 c.p.c., l'intervento è inammissibile.”
Ad analoghe conclusioni il Collegio deve addivenire nel caso di specie.
3.3) In ultimo, per quanto la questione non attenga specificamente al profilo della titolarità del rapporto, ma a quello della legittimazione attiva (in senso proprio) deve rilevarsi come l'appellante abbia chiesto, nelle conclusioni espressamente formulate nell'appello, di dichiarare l'atto di conferimento oggetto di causa “...inefficace nei confronti dell'attrice e/o inopponibile e di nessun Parte_3 effetto nei confronti della ” (sostanzialmente Parte_3
reiterando il contenuto delle domande che erano state avanzate in prime cure dalla, allora, attrice . Parte_3
Tali conclusioni risultano pedissequamente reiterate nelle note dimesse in data
29.9.2022, mentre nelle note dimesse in data 7.1.2025 è fatto formale richiamo, al fine della precisazione delle conclusioni, a quelle formulate in atto di appello.
Infine, anche in sede di comparsa conclusionale, le domande di Parte_1
risultano formulate con il medesimo tenore sopra ricordato.
3.3.1) Il fatto che, nel corso del presente grado di giudizio, l'appellante Parte_1
(tramite la mandataria abbia formulato una domanda di declaratoria di inefficacia Pt_2 ex art. 2901 c.c. dell'atto impugnato nei confronti, unicamente e reiteratamente, di
[...]
induce a ritenere che difetti, oltre alla titolarità attiva del Parte_3
rapporto, anche la legittimazione attiva.
12 Non è chiaro se la formulazione della domanda, nei termini sopra ricordati, sia ascrivibile o meno ad errore, ma devesi comunque prendere atto che nessuna correzione è mai stata operata al riguardo, sì che la domanda (anche nella formulazione “ultima” esposta in comparsa conclusionale) suscettibile di essere presa in considerazione da parte di questo Collegio risulta correlata, unicamente, alla richiesta di inefficacia ex art. 2901
c.c. solo nei confronti di Parte_3
In tale ottica va quindi rilevato che , come rappresentata in causa, non Parte_1
ha formulato allegazioni di sorta atte a consentire di individuare in forza di quale rapporto essa sarebbe titolata ad avanzare domande a tutela di Parte_3
(ciò che, peraltro, sarebbe anche in contraddizione con l'allegata, ma non
[...]
dimostrata, cessione del credito in questione).
Dunque, ha agito, sul piano formale della domanda avanzata, in nome Parte_1
proprio a tutela della posizione di un terzo, senza che risulti allegata la sussistenza di un rapporto di rappresentanza sostanziale.
Con ciò, pertanto, anche la legittimazione attiva risulta insussistente.
3.4) Ne consegue che si deve in questa sede dichiarare inammissibile l'appello proposto da , per il tramite della mandataria Parte_1 Pt_2
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte appellata, che contempla il riferimento ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) e, tra essi, allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 (di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.).
La liquidazione avviene secondo la notula predetta in stretta correlazione con il principio della domanda, pur se il valore della causa risulta superiore a quello indicato, trattandosi di azione ex art. 2901 c.c. proposta a tutela di due crediti, uno di € 235.525,28, ed uno di € 167.002,46 (e dunque per un credito complessivo pari ad € 402.527,74).
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
13
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, tramite la mandataria , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
266/2021 del Tribunale di Prato, così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante , tramite la mandataria , Parte_1 Parte_2
a rifondere a parte appellata costituita le spese di lite, che vengono CP_1 liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, tramite la mandataria , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 898/2021
promossa da:
, tramite la mandataria , in persona del procuratore, Parte_1 Parte_2
Avv. Giselda Russo, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv.
MA IA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio degli Avv.ti LEa CP_1
LE e MA RA ME, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
. Controparte_2
PARTE APPELLATA non costituita avverso sentenza n. 266/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come in atto di citazione in appello, e quindi “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione istanza reietta: IN VIA
PRELIMINARE, in riforma della sentenza n. 266/2021 emessa in data 6.04.2021 dal
Tribunale di Prato, Sezione Civile, Dottoressa Sara Fioroni, nell'ambito del procedimento n. 3951/2016 r.g., notificata in data 08.04.2021, accertare e dichiarare che la notifica dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, sia in prima che in seconda rinnovazione, è validamente perfezionata e, quindi, pienamente valida ed efficace. Di conseguenza, IN TESI: in riforma della sentenza n. 266/2021 emessa in data 6.04.2021 dal Tribunale di Prato, Sezione Civile, Dottoressa Sara Fioroni, nell'ambito del procedimento n. 3951/2016 r.g., notificata in data 08.04.2021, dichiarare l'atto del 04
Novembre 2011 ai rogiti del Notaio Rep 350671 Racc. 29812 trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Prato e la Conservatoria di Pisa
l'8.11.2011 Reg. Part 12493, atto con il quale il signor conferiva nella CP_1
società tutti i beni immobili di sua proprietà e cioè: Controparte_2
Comune di Prato
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 7 cat A/2, vani
9,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 2 cat C/6,
Comune di Pisa
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 84 part 2071 sub 2 cat A/2, vani
3,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune 84 part 2071 sub 21 cat C/6,
Comune di Pietrasanta (LU)
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 9 cat A/2, vani 7
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 10 cat A/2, vani
7
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 12, graffata con la particella 686 cat C/1
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 13, graffata con la particella 687 e 688, cat C/1
Atto nullo, invalido e comunque atto compiuto in frode ai creditori ex art. 2901 C.C. e per l'effetto inefficace nei confronti dell'attrice e/o Parte_3
2 inopponibile e di nessun effetto nei confronti della Parte_3
Con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Prato e Pisa di trascrizione dell'emananda sentenza”.
Per la parte appellata: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigetti l'appello proposto avverso la sentenza n. 266/2021 emessa dal Tribunale di Prato, dott.
Fioroni e confermi la sentenza nella sua interezza. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ), per il tramite della mandataria Parte_1 Parte_1
(di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 266/2021 del Parte_2 Pt_2
Tribunale di Prato, con la quale era stata respinta l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa (in origine) da con riferimento a beni conferiti Parte_3
dal sig. nella soc. . CP_1 Controparte_2
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da Parte_3
allegando che:
• era creditrice nei confronti del sig. per l'importo di € 235.525,28, in CP_1
forza del saldo debitorio del conto corrente n. 11971,75;
• era inoltre creditrice nei confronti dello stesso sig. per l'importo di € CP_1
167.002,46, in forza del saldo debitorio del conto corrente n. 8275,45;
• in data 7.10.2011 aveva ottenuto decreto ingiuntivo (4436/2011) a carico del predetto sig. per il predetto importo di € 235.525,28 oltre accessori ed CP_1
in data 30.10.2011 aveva ottenuto altro decreto ingiuntivo (19910/2011) sempre a carico dello stesso sig. per l'importo di € 167.002,46 oltre accessori;
CP_1
• con atto del 4.11.2021, ai rogiti Notaio il sig. aveva Persona_1 CP_1
conferito nella soc. tutti i propri CP_1 Controparte_2
beni immobili (siti in Prato, Pisa e Pietrasanta, dettagliatamente descritti in atto di citazione) divenendo titolare dell'intero capitale sociale della società stessa;
• il sig. si era dunque disfatto del proprio patrimonio immobiliare, CP_1 sottraendolo all'azione dei creditori, nel contempo mantenendone la disponibilità, essendo unico titolare delle quote della società in cui erano stati conferiti;
• sussistevano tutti i presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “dichiarare l'atto del
04 Novembre 2011 ai rogiti del Notaio Rep 350671 Racc. 29812 trascritto Persona_1
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Prato e la Conservatoria di Pisa
3 l'8.11.2011 Reg. Part 12493, atto con il quale il signor conferiva nella CP_1
società tutti i beni immobili di sua proprietà e cioè: Controparte_2
Comune di Prato
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 7 cat A/2, vani
9,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune foglio 41 part 1519 sub 2 cat C/6,
Comune di Pisa
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 84 part 2071 sub 2 cat A/2, vani
3,5
• Autorimessa distinta al NCEU di detto Comune 84 part 2071 sub 21 cat C/6,
Comune di Pietrasanta (LU)
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 9 cat A/2, vani 7
• Appartamento distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 555 sub 10 cat A/2, vani
7
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 12, graffata con la particella 686 cat C/1
• Locale ad uso commerciale distinto al NCEU di detto Comune foglio 39 part 242 sub 13, graffata con la particella 687 e 688, cat C/1
Atto nullo, invalido e comunque atto compiuto in frode ai creditori ex art. 2901
C.C. e per l'effetto inefficace nei confronti dell'attrice Parte_3
e/o inopponibile e di nessun effetto nei confronti della
[...] Parte_3
Con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Prato e Pisa di
[...] trascrizione dell'emananda sentenza”.
1.2) Si era costituito il sig. che aveva contestato le domande ed CP_1
allegazioni attoree, in particolare esponendo che:
o l'azione era prescritta, atteso che, a fronte di un atto datato 4.11.2011 (trascritto in data 8.11.2011), la citazione era stata notificata il 25.11.2016;
o il Tribunale di Prato era territorialmente incompetente, in quanto il sig. CP_1
era residente a [...];
o non sussistevano i requisiti chiesti dall'art. 2901 c.c.;
o il credito della banca era comunque garantito da ipoteche per € 2.193.138,00.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “CONCLUDE perché l'adito
Tribunale: IN RITO: dichiari la propria incompetenza per territorio e rimetta le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Pistoia, dichiari prescritta, perché introdotta oltre il quinquennio, la domanda avanzata, dichiarando preliminarmente inammissibile la domanda;
NEL MERITO respinga la domanda perché
4 infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3) Non si era invece costituita , nei cui Controparte_2
confronti era stata altresì disposta la rinnovazione della citazione.
1.4) Il Tribunale aveva infine ritenuto che:
− in forza del principio della ragione più liquida, si imponeva la reiezione delle domande attoree in considerazione della fondatezza de “...l'eccezione di nullità della seconda notifica dell'atto di citazione effettuata dalla nei confronti Pt_3
della società , con conseguente dichiarazione di estinzione del Controparte_2 giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c..”;
− “...la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, con riferimento alla notifica effettuata a una persona giuridica, che “è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale;
l'art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante” (Cass. n. 6112/2018, in motivazione ha precisato che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, e alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ.
(Cass. 13/12/2012, n. 22957) e che il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi primo e secondo, cod. proc. civ. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale;
cfr. anche Cass. n. 2232/2017; Cass. n. 9237/2012; Cass. n. 1872/2011).”;
5 − “Ebbene nel caso di specie, con riguardo alla prima rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, non ricorrevano i presupposti per poter disporre la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c.: parte attrice, infatti, ha provveduto al rinnovo della notificazione dell'atto di citazione entro il termine di sessanta giorni disposto dal giudice nel verbale di udienza del
07.09.2017, considerando, da un lato, che l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 02.11.2017, e, dall'altro, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica, in virtù del quale la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma 3 e 307, comma 3 c.p.c. citati, posto che, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, è sufficiente la consegna dell'atto da rinnovare all'ufficiale giudiziario, qualunque sia il tipo di notificazione adottato (Corte Cost. ord. n. 118/2005). Tuttavia, è stata ordinata la rinnovazione dell'adempimento in questione non essendo stata considerata perfezionata la notifica in rinnovazione della citazione ad opera della Pt_3
presso la sede della società , la cui relata riporta la dicitura Controparte_2
“desconocido”, né quella effettuata al legale rappresentante della società convenuta, la cui relata indica “devuelto por caducado”.”;
− “Ciò posto, anche la seconda notificazione dell'atto citazione in rinnovazione eseguita dalla Banca, a mezzo del servizio postale, presso l'indirizzo della società
, riportante la dicitura “no retirado” alla data del 29.02.2020, Controparte_2
non può considerarsi valida, in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il plico non è stato consegnato a persone abilitate presso la sede della società e la notifica alla sede di una società a mezzo posta si considera perfezionata solo se l'atto è ricevuto dalle persone addette alla consegna del plico”;
− “Dal mancato perfezionamento dell'ulteriore rinotifica eseguita da per i CP_3 motivi esposti discende la nullità della seconda notifica in rinnovazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, comportando come corollario la dichiarazione di estinzione del giudizio”;
− “Ed invero, la Corte di Cassazione (n. 24474/2019) - adita a seguito del decreto con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., non avendo la parte provveduto alla notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice -, ha statuito che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine
6 per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione, p. 3)”.”.
1.4.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ogni altra istanza ed eccezione Parte_3 disattesa, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna
[...]
a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_3 CP_1 complessivi € 8.030,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a come per legge, il cui pagamento dovrà essere effettuato in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , tramite la Parte_1
mandataria adducendo preliminarmente di essere divenuta titolare del credito a Pt_2 tutela del quale era stata promossa in prime cure l'azione ex art. 2901 c.c.
2.1) Il gravame non è stato articolato in motivi separati, essendo strutturato secondo una variegata congerie di censure critiche alla sentenza impugnata, nel cui ambito
è dato in particolare ravvisare i rilievi secondo cui era errata e non condivisibile la valutazione del Tribunale di Prato concernenti l'invalidità della seconda notifica effettuata nei confronti di . Controparte_2
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione del sig. questi ha CP_1
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
In particolare, il predetto appellato ha esposto che:
− l'appello era stato proposto da soggetto privo della legittimazione attiva e della titolarità del rapporto, non essendo stata data prova del contratto di cessione e della cessione;
− erano infondate le argomentazioni dell'appellante poste a sostegno della ritenuta validità della notificazione predetta;
− l'azione era comunque prescritta;
7 − il Tribunale competente era quello di Pistoia;
− non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello sia inammissibile, con valutazione che assorbe ogni altro rilievo, processuale e di merito, essendo fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto sollevata da parte del sig. CP_1
3.1) Va in primo luogo rilevato come parte appellante abbia espressamente argomentato, a sostegno della sussistenza della propria titolarità attiva del rapporto, che
“...risulta l'attuale titolare del credito in oggetto meglio indicato in forza del Parte_1
Contratto di Cessione di Crediti stipulato in data 20 dicembre 2017 con la Cedente, tra le altre, “ , di cui all'Avviso di Cessione pubblicato Parte_3 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 TUB nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017 n. 145”.
Nell'atto di citazione in appello, tuttavia, non risultano prodotti né il contratto di cessione dei crediti in questione, né l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Tale produzione, peraltro, non è avvenuta neppure nel corso della fase di trattazione (nonostante l'appellante abbia comunque effettuato vari depositi di atti e documenti, essenzialmente attinenti alla notifica alla soc. . Controparte_2
).
[...]
Solo, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale, parte appellante ha:
→ indicato che la propria legittimazione sussisteva “...in forza della cessione del credito pubblicata in G.U. 151 del 23.12.2017 (depositata nei documenti tra le procure)”;
→ comunque, depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione in questione.
3.1.1) Quanto al primo profilo deve rilevarsi come, al netto dell'equivocità dell'espressione (che non consente di individuare la portata dell'allegazione e, cioè, se
“nei documenti tra le procure” era stata depositato il contratto di cessione del credito o l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale), non sia dato individuare una pluralità di procure dimesse dall'appellante, risultando dimessa in cancelleria telematica (sotto la voce “tipo”) unicamente la procura alle liti (sotto la voce “Nome file”) indicata come Email_1
” e che è rappresentata dalla copia dell'atto di citazione in Controparte_4
appello con, in calce, la procura conferita da , come rappresentata da Parte_1 Pt_2 all'Avv. IA per la proposizione del presente appello.
Nel contesto di tale produzione documentale non è contenuto né il contratto di cessione, né l'avviso dello stesso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
8 Dunque, contrariamente a quanto indicato dall'appellante nella comparsa conclusionale, in corso di causa non risulta essere mai stato depositato nessuno dei due documenti predetti, mentre solo in sede di comparsa conclusionale è avvenuto il deposito, unicamente, dell'avviso di cessione.
3.1.2) Con riferimento proprio al secondo profilo, concernente cioè il deposito da ultimo menzionato, va rilevato come lo stesso si appalesi inesorabilmente tardivo, essendo avvenuto quando era ormai intervenuto mutamento di fase processuale, con transito dalla fase istruttoria/di trattazione alla fase decisoria e preclusione allo svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria delle parti.
Ciò, peraltro, in assenza di istanze di rimessione in termini e/o di allegazioni di sorta volte ad evidenziare l'impossibilità di un deposito in un momento anteriore, essendo invece presente il rilievo concernente la presenza già in atti di tale avviso che, invece, non risulta come detto essere mai stato depositato.
3.1.3) In forza di tali considerazioni, dunque, non risulta dimostrata la titolarità attiva del rapporto in capo a . Parte_1
3.2) Quand'anche, in via di mera ipotesi, si intendesse prendere in considerazione l'avviso in questione, si osserva come nello stesso sia indicato che si è resa Parte_1
cessionaria, anche da (oltre che da altri enti), di una Parte_3
variegata massa di crediti “che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti MP")”.
Ciò, con la precisazione che “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti MP, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
9 Tale documentazione non appare idonea a consentire di ritenere dimostrato che, tra i crediti ceduti, vi siano anche quelli posti da a Parte_3
fondamento della domanda ex art. 2901 c.c.
È infatti inutile – ai fini processuali che qui, unicamente, rilevano – che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia menzionato un sito web al quale poter effettuare controlli: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice (che, peraltro, non può porre a fondamento della decisione la propria conoscenza privata). E
l'appellante avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
16/01/2020 n. 7.
Né può trascurarsi che la Corte di Cassazione (n. 17944 del 22.6.2023) ha sottolineato - in motivazione - come in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. “«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è certamente avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, solo nel caso in cui le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti “in blocco” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale fossero riferibili ad una operazione certamente “non contestata”, si potrebbe verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Invece, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza (come nella specie), deve ritenersi necessaria la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia (cfr. per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 5.4.2023).
Nel caso di specie non risulta dunque fornita (anche a voler prendere in considerazione la tardiva produzione documentale dell'appellante) adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.
10 In proposito, la Corte di Legittimità con la pronuncia citata 17944/2023 ha affermato il seguente principio di diritto: “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Sul punto occorre anche dare atto del precedente di questa Corte n. 2257/2023 del
7.11.2023 (che si richiama quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.), avente ad oggetto un caso analogo e sovrapponibile.
In quel caso la stessa questione era stata sollevata in guisa di eccezione ed il
Collegio ha ritenuto che “Parte appellante conclude innanzitutto, sul piano processuale, per l'inammissibilità dell'intervento spiegato da che, a suo dire, non avrebbe CP_5 dimostrato, ai fini dell'art. 111 c.p.c., di essere cessionaria del credito di a tutela CP_6
del quale la revocatoria è stata svolta. Questa eccezione è stata sollevata nelle note scritte depositate in vista dell'udienza (a trattazione scritta) del 23.5.2023, depositate il
24.4.2023, prima occasione processuale utile successiva alla costituzione di CP_5
avvenuta il 12.10.2022: con essa, in particolare, si è specificatamente contestato che manchi la prova dell'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine, la parte invoca Cass. 24798/2020 (massima 659464-01: «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»)….. L'eccezione è fondata. nel costituirsi, ha dichiarato di essere CP_5
«[…] divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore con ogni accessorio CP_7
e garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
16/01/2020 n. 7……AXXXXX a suffragio della sua legittimazione, ha depositato l'estratto
11 della citata Gazzetta Ufficiale, nel quale, tuttavia, non v'è menzione alcuna di quali crediti siano contenuti nella cessione in blocco, men che meno che lo sia stato quello che qui assume rilievo….. Nessun altro elemento è stato offerto. In applicazione del principio di diritto invocato dalla parte eccipiente (che si appoggia a un precedente della S.C., che si inserisce in un orientamento pacifico), deve la Corte constatare che non v'è prova della legittimazione ex art. 111 c.p.c. di È inutile che essa abbia dedotto di essere CP_5 cessionaria in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, perché ciò che qui è contestato è che in quell'operazione sia stato inserito anche il credito a tutela del quale ha esperito l'azione revocatoria…….era infatti onere dell'interveniente CP_7
fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta è compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7………In difetto della prova che sia CP_5 cessionaria del credito, esclusa l'applicazione dell'art. 111 c.p.c., l'intervento è inammissibile.”
Ad analoghe conclusioni il Collegio deve addivenire nel caso di specie.
3.3) In ultimo, per quanto la questione non attenga specificamente al profilo della titolarità del rapporto, ma a quello della legittimazione attiva (in senso proprio) deve rilevarsi come l'appellante abbia chiesto, nelle conclusioni espressamente formulate nell'appello, di dichiarare l'atto di conferimento oggetto di causa “...inefficace nei confronti dell'attrice e/o inopponibile e di nessun Parte_3 effetto nei confronti della ” (sostanzialmente Parte_3
reiterando il contenuto delle domande che erano state avanzate in prime cure dalla, allora, attrice . Parte_3
Tali conclusioni risultano pedissequamente reiterate nelle note dimesse in data
29.9.2022, mentre nelle note dimesse in data 7.1.2025 è fatto formale richiamo, al fine della precisazione delle conclusioni, a quelle formulate in atto di appello.
Infine, anche in sede di comparsa conclusionale, le domande di Parte_1
risultano formulate con il medesimo tenore sopra ricordato.
3.3.1) Il fatto che, nel corso del presente grado di giudizio, l'appellante Parte_1
(tramite la mandataria abbia formulato una domanda di declaratoria di inefficacia Pt_2 ex art. 2901 c.c. dell'atto impugnato nei confronti, unicamente e reiteratamente, di
[...]
induce a ritenere che difetti, oltre alla titolarità attiva del Parte_3
rapporto, anche la legittimazione attiva.
12 Non è chiaro se la formulazione della domanda, nei termini sopra ricordati, sia ascrivibile o meno ad errore, ma devesi comunque prendere atto che nessuna correzione è mai stata operata al riguardo, sì che la domanda (anche nella formulazione “ultima” esposta in comparsa conclusionale) suscettibile di essere presa in considerazione da parte di questo Collegio risulta correlata, unicamente, alla richiesta di inefficacia ex art. 2901
c.c. solo nei confronti di Parte_3
In tale ottica va quindi rilevato che , come rappresentata in causa, non Parte_1
ha formulato allegazioni di sorta atte a consentire di individuare in forza di quale rapporto essa sarebbe titolata ad avanzare domande a tutela di Parte_3
(ciò che, peraltro, sarebbe anche in contraddizione con l'allegata, ma non
[...]
dimostrata, cessione del credito in questione).
Dunque, ha agito, sul piano formale della domanda avanzata, in nome Parte_1
proprio a tutela della posizione di un terzo, senza che risulti allegata la sussistenza di un rapporto di rappresentanza sostanziale.
Con ciò, pertanto, anche la legittimazione attiva risulta insussistente.
3.4) Ne consegue che si deve in questa sede dichiarare inammissibile l'appello proposto da , per il tramite della mandataria Parte_1 Pt_2
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte appellata, che contempla il riferimento ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) e, tra essi, allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 (di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.).
La liquidazione avviene secondo la notula predetta in stretta correlazione con il principio della domanda, pur se il valore della causa risulta superiore a quello indicato, trattandosi di azione ex art. 2901 c.c. proposta a tutela di due crediti, uno di € 235.525,28, ed uno di € 167.002,46 (e dunque per un credito complessivo pari ad € 402.527,74).
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
13
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, tramite la mandataria , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
266/2021 del Tribunale di Prato, così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante , tramite la mandataria , Parte_1 Parte_2
a rifondere a parte appellata costituita le spese di lite, che vengono CP_1 liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, tramite la mandataria , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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