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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 7691/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. A. Manfredi), ricorrente, nei confronti di Parte_1 CP_1
(avv.ti S. Cicchelli e M. Sportelli), resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.03.2025; letto il ricorso depositato il 15.07.2024 con cui ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio, come stabilite nella sentenza n. 2228/2021 di questo Tribunale del
10.06.2021, disponendosi la revoca dell'assegno in favore del figlio maggiorenne , Per_1
divenuto economicamente indipendente, a far data dal mese del deposito del ricorso;
letta la comparsa di costituzione, con cui non si è opposta all'avversa CP_1 domanda, deducendo tuttavia che l'indipendenza economica del figlio era stata raggiunta Per_1
in un momento successivo e, pertanto, ha chiesto la revoca dell'assegno mantenimento per il figlio a partire dal mese di dicembre 2024; visto il successivo accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.03.2025 e contenuto nel relativo verbale, volto ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di divorzio, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di divorzio;
ritenuto che
, stante l'accordo intervenuto tra le parti, le spese del procedimento devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2228/2021 del 10.06.2021 resa dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione contenuta nel verbale d'udienza del 10.03.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 7691/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. A. Manfredi), ricorrente, nei confronti di Parte_1 CP_1
(avv.ti S. Cicchelli e M. Sportelli), resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.03.2025; letto il ricorso depositato il 15.07.2024 con cui ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio, come stabilite nella sentenza n. 2228/2021 di questo Tribunale del
10.06.2021, disponendosi la revoca dell'assegno in favore del figlio maggiorenne , Per_1
divenuto economicamente indipendente, a far data dal mese del deposito del ricorso;
letta la comparsa di costituzione, con cui non si è opposta all'avversa CP_1 domanda, deducendo tuttavia che l'indipendenza economica del figlio era stata raggiunta Per_1
in un momento successivo e, pertanto, ha chiesto la revoca dell'assegno mantenimento per il figlio a partire dal mese di dicembre 2024; visto il successivo accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.03.2025 e contenuto nel relativo verbale, volto ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di divorzio, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di divorzio;
ritenuto che
, stante l'accordo intervenuto tra le parti, le spese del procedimento devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2228/2021 del 10.06.2021 resa dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione contenuta nel verbale d'udienza del 10.03.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato