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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott. Giovanni Magro,
considerato che non sussiste alcun elemento che permetta di radicare la competenza territoriale in capo al Tribunale di Salerno in quanto ai sensi dell'art. 444, I comma, c.p.c. “Le controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la
residenza l'attore” e nel caso di specie il ricorrente risiede a Cosenza Comune
ricadente, piuttosto, nel circondario del Tribunale di Cosenza. Irrilevante è la circostanza che il ricorrente sia un magistrato in quanto ormai da decenni la C.
cost. 25 maggio 2004 n. 147 ha rilevato la illegittimità in via generale della previsione di una speciale competenza territoriale per le cause nelle quali siano parti magistrati, non giustificata dal necessario bilanciamento della esigenza di imparzialità del giudizio con quella della funzionalità di un'agevole difesa e ha,
invece, confermato la legittimità della deroga alle regole comuni in materia di competenza territoriale, di cui all'art. 30-bis c.p.c. (art. 9 l. 2 dicembre 1998 n.
147), limitatamente alle cause per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato in ragione del loro nesso con una vicenda a rilevanza penale: la possibilità che le azioni civili restitutorie siano inserite nel processo penale,
pone, infatti, l'esigenza razionale di determinare per esse una unica competenza territoriale, prescindendo dalle possibili scelte operative degli interessati e dando la preferenza a quella di cui all'art. 11 c.p.p. (art. 1 l. n. 420
del 1998). La tassatività della eccezione, ai sensi di quel che resta dell'art. 30-
bis c.p.c., esclude ogni possibilità di estensione ad altre materie (Cassazione
civile sez. II, 26/09/2007, n. 19996);
DICHIARA
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette le parti dinnanzi al
Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione dalla pronuncia della presente ordinanza.
Il rilievo meramente processuale della pronuncia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
SEZIONE LAVORO
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott. Giovanni Magro,
considerato che non sussiste alcun elemento che permetta di radicare la competenza territoriale in capo al Tribunale di Salerno in quanto ai sensi dell'art. 444, I comma, c.p.c. “Le controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la
residenza l'attore” e nel caso di specie il ricorrente risiede a Cosenza Comune
ricadente, piuttosto, nel circondario del Tribunale di Cosenza. Irrilevante è la circostanza che il ricorrente sia un magistrato in quanto ormai da decenni la C.
cost. 25 maggio 2004 n. 147 ha rilevato la illegittimità in via generale della previsione di una speciale competenza territoriale per le cause nelle quali siano parti magistrati, non giustificata dal necessario bilanciamento della esigenza di imparzialità del giudizio con quella della funzionalità di un'agevole difesa e ha,
invece, confermato la legittimità della deroga alle regole comuni in materia di competenza territoriale, di cui all'art. 30-bis c.p.c. (art. 9 l. 2 dicembre 1998 n.
147), limitatamente alle cause per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato in ragione del loro nesso con una vicenda a rilevanza penale: la possibilità che le azioni civili restitutorie siano inserite nel processo penale,
pone, infatti, l'esigenza razionale di determinare per esse una unica competenza territoriale, prescindendo dalle possibili scelte operative degli interessati e dando la preferenza a quella di cui all'art. 11 c.p.p. (art. 1 l. n. 420
del 1998). La tassatività della eccezione, ai sensi di quel che resta dell'art. 30-
bis c.p.c., esclude ogni possibilità di estensione ad altre materie (Cassazione
civile sez. II, 26/09/2007, n. 19996);
DICHIARA
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette le parti dinnanzi al
Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione dalla pronuncia della presente ordinanza.
Il rilievo meramente processuale della pronuncia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro