Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1114/2017 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Iolanda Golia, nella causa civile iscritta al n. 1114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Maria Parte_1 P.IVA_1
Nucci del Foro di Pisa ATTORE E
Controparte_1
P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Cesari del Foro di Lucca
[...] P.IVA_2
CONVENUTA CONCLUSIONI Come da note scritte ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti in data 2.10.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice adiva il Tribunale di Pisa per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, così come precisate con prima memoria ex art. 183 n. 6 c. 1 c.p.c.: “Accertare il definitivo inadempimento della Parte_2
n relazione alle obbligazioni di cui in narrativa;
B) per l'effetto condannare la
[...] [...]
in persona del proprio legale rappresentante, al risarcimento dei danni, in Parte_2 favore del in persona del Sindaco pro-tempore, derivanti da tale inadempimento, che si indicano Parte_1
e quantificano in € 117.850,00 (€ centodiciasetteottocentocinquanta/00) o in quella somma maggiore e/o minore che verrà accertata in giudizio o in quella determinata giudizialmente in via equitativa ove non fosse possibile provarli nel loro preciso ammontare”. A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- In data 16/06/2010 il e la Parte_1 Parte_2
sottoscrivevano una Convenzione Rep. nr. 1672, che regolava i loro
[...] rapporti inerenti la realizzazione nel territorio comunale di un impianto fotovoltaico progettato dalla Società convenuta, la quale anche a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale pagina 1 di 7
- A seguito di ritardi nelle erogazioni pattuite la convenzione veniva risolta per mutuo consenso e con atto di donazione sottoscritto in data 05/10/2013 Rep. nr.1742, le parti stipulavano un nuovo accordo in cui la Società assumeva l'obbligazione di effettuare nuove erogazioni liberali in favore del Comune il quale, di contro, confermava il proprio impegno a mantenere l'assenso all'esercizio dell'impianto fotovoltaico posto il loc. Piano Pt_1 dell'Alpino e a non porre in essere atti pregiudizievoli, in via diretta o mediata, del regolare esercizio del predetto impianto;
- Seguiva l'inadempimento da parte della convenuta non solo nel versamento delle erogazioni liberali ma anche nella realizzazione, come pattuito in sede di donazione, di altri impianti fotovoltaici presso edifici del Comune di;
Pt_1
- A fronte dell'inadempimento nei versamenti delle erogazioni garantite e nella realizzazione degli impianti convenuti, l'attrice si faceva carico della realizzazione degli impianti fotovoltaici sostenendo esborsi e danni per il cui ristoro agiva nel presente giudizio. Con comparsa di risposta depositata in data 26.05.2017, si costituiva in giudizio la Società convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza e accertata l'assenza di dolo o colpa grave della comparente nell'inadempimento contestato e per cui è causa respingere, per le causali in atti, la domanda proposta da parte attrice perchè infondata in fatto ed in diritto. In denegata ipotesi Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa ridurre la domanda di risarcimento danni a quanto risulterà provato in corso di causa e ritenuto di giustizia o, in subordine, secondo equità.” Parte convenuta eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di donazione in quanto rogata dal Segretario Comunale e, quindi, da soggetto privo dei necessari requisiti. Deduceva, inoltre, nel merito, di aver sempre agito in buona fede nell'assunzione degli impegni con il di cui all'atto di donazione per cui è causa;
di aver difatti provveduto ad un Parte_1 versamento, per € 20.000,00 ma di non aver potuto dar corso agli ulteriori versamenti a causa dell'oggettiva impossibilità di adempiere quanto pattuito. Contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in quanto priva di riscontri probatori. All'udienza del 01.02.2018 le parti chiedevano l'assegnazione dei termini per memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.. Depositate le memorie, stante la superfluità delle prove orale richieste, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.05.2020; all' udienza cartolare del 08.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Tuttavia, con ordinanza del 29.06.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per sottoporre alle parti il rilievo ufficioso della nullità della donazione per cui è causa e, quindi, nuovamente trattenuta in decisione data 2.12.2024 con l'assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e di replica.
*** Così sinteticamente ricostruito il giudizio, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione mossa dalla convenuta di nullità della donazione.
pagina 2 di 7 La , citando giurisprudenza della Cassazione invero inconferente rispetto alla Parte_2 questione giuridica sottesa, solleva solo in comparsa conclusionale l'eccezione di nullità della donazione per essere il Segretario Comunale un pubblico funzionario non legittimato ed abilitato a rogare donazioni. L'eccezione de qua investendo profili di nullità dell'atto impone un esame ufficioso sulla scorta delle considerazioni svolte e del quadro normativo di riferimento. L'art. 782 c.c. dispone che la donazione avvenga per atto pubblico e dal combinato disposto con l'art. 2699 c.c. si ricava che la funzione di rogito spetti al notaio e ad altro pubblico ufficiale autorizzato a fornirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Tra i pubblici ufficiali autorizzati a redigere i contratti si annoverano anche i segretari comunali e provinciali. In particolare la previsione di cui al all'art. 97 del D.L.vo n. 267/2000, nell'ampliarne i poteri e superando le precedenti limitazioni, ha disposto che il segretario comunale “possa rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente”.
Il carattere estensivo del dettato normativo è stato condiviso anche dagli studi civilistici svolti alla luce delle modifiche apportate dalla Legge ed appare condivisibile l'adozione di una Parte_3 interpretazione che consenta al Segretario Comunale, in quanto soggetto preposto al ricevimento degli atti che coinvolgano l'ente locale cui egli appartiene, di rogare la generalità degli atti in cui l'ente figuri come parte. Tale principio è stato inoltre pacificamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, sia in sede penale che civile, che ha avvallato l'interpretazione ampia offerta dalla dottrina in merito al citato art. 97 D.L.vo n. 267/2000, nulla opinando sulla facoltà di rogito riconosciuta al Segretario Comunale al ricorrere del requisito della presenza dell'ente come parte. L'eccezione di nullità dell'atto per come sollevata dalla società convenuta deve, dunque, essere respinta in quanto infondata. L'atto per cui è causa, inoltre, è stato sottoposto da questo Giudicante al rilievo ufficioso della nullità sotto altro e diverso profilo. Infatti, si è rilevato che la donazione in chiusura reca la clausola dal seguente tenore “Il presente accordo viene oggi sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata , ma avendo ad oggetto elargizioni liberali che la Società assume nei confronti del Comune, le parti si impegnano a ripetere la stipula nella forma dell'atto pubblico prescritto dalla legge”. Con ordinanza del 29.06.2024 veniva, quindi, evidenziato come il tenore letterale della citata pattuizione sembrasse deporre nel senso per cui le parti ritenevano comunque necessario rivolgersi al Notaio, intendendo quella conclusa davanti al Segretario comunale come mera scrittura privata. Rispetto a detto rilievo l'attore ha eccepito che “La clausola citata dal Giudicante (“Il presente accordo viene oggi sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata , ma avendo ad oggetto elargizioni liberali che la Società assume nei confronti del le parti si impegnano a ripetere la stipula nella forma dell'atto pubblico Pt_1 prescritto dalla legge”) venne appositamente inserita nella scrittura sottoscritta a Pisa proprio perché le parti erano consapevoli che la puntuazione così sottoscritta non era una donazione e che la volontà del donante e l'accettazione del donatario doveva essere recepita in un diverso, successivo e necessario atto pubblico davanti ad un pubblico
pagina 3 di 7 ufficiale, o notaio o Segretario comunale a scelta del donante, e a due testimoni. In esecuzione di tale impegno, avendo il donante optato, per ragioni proprie di tempo e di spesa, per la formalizzazione della propria volontà davanti al Segretario comunale di , le parti si ritrovarono davanti a questi in in data 5/10/2013 (10 gg. Pt_1 Pt_1 circa dopo la firma della scrittura privata a Pisa, doc. 3 allegato all'atto di citazione)e, alla presenza di due testimoni, andarono a sottoscrivere l'atto pubblico in cui, per mera comodità, venne trascritto, con modalità copia e incolla, l'intero testo della scrittura privata firmata a Pisa il 24/09 precedente. In altre parole, la clausola in questione è riferibile unicamente (e al tempo riferita dalle parti) alla sola scrittura privata di puntuazione: l'inserimento integrale del testo di quest'ultima all'interno dell'atto pubblico, che ne era l'applicazione e l'esecuzione, non può essere inteso come ulteriore volontà di ripetere un'altra volta l'atto anche davanti a un notaio. Pertanto, all'epoca sia il donante (salvo il sospetto o l'evidenza che l'odierno comportamento processuale ha fatto nascere) che il donatario ritenevano senz'altro formalmente valido ed efficace solo tale ultimo atto stipulato davanti al Segretario comunale e non pensavano nemmeno lontanamente che fosse comunque necessario rivolgersi al notaio”. Il convenuto, per converso, ha dedotto che “Anche l'atto titolato “donazione”, sottoscritto dalle odierne parti in causa in data 05.10.2013 davanti Segretario Comunale di (doc. 3 di controparte), non costituisce Pt_1 un atto pubblico di donazione;
con tale atto il Segretario Comunale si è limitato esclusivamente a ritrascrivere il contenuto della scrittura privata del 24.09.2013 (priva di valore) con cui la prevedeva Parte_4 talune elargizioni liberali verso il con il conseguente impegno a formalizzarle in un successivo Parte_1 atto pubblico nelle forme prescritte ex lege. In concreto, con l'atto datato 05.10.2013, il Segretario Comunale niente ha fatto se non ritrascrivere l'impegno a donare già redatto in data 24.09.2013 nella forma della scrittura privata, impegno che era (nella citata scrittura privata) e resta (nell'atto del 05.10.2013) nullo in virtù della richiamata giurisprudenza. Risulta pacifico, alla luce di quanto sopra, come la clausola contenuta nell'ultimo capoverso dell'accordo del 24.09.2013, ritrascritto nell'atto del 05.10.2013 dal Segretario Comunale di , debba Pt_1 essere interpretata come espressa e concorde manifestazione di volontà delle parti di ricorrere al Notaio al fine di formalizzare un vero e proprio atto di donazione avente ad oggetto le elargizioni indicate e promesse nell'accordo del 24.09.2013 ritrascritte poi nell'atto del 05.10.2013”. Ebbene, alla luce delle deduzioni delle parti, appare condivisibile l'eccezione dell'attore di validità della donazione in quanto eseguita nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge, tale essendo il rogito dell'atto alla presenza di testimoni nella forma di atto pubblico avanti ad un pubblico ufficiale, seguito peraltro da puntuale registrazione. L'impegno in calce delle parti di ripetere l'atto nelle forme dell'atto pubblico appare effettivamente frutto di un mero refuso e, segnatamente, della trasposizione dell'impegno che pacificamente le parti avevano assunto nella precedente scrittura privata. Tale interpretazione- offerta dall'attore e che si ritiene condivisibile- si ricava in specie dalla circostanza per cui l'atto rogato davanti al Segretario comunale mentre reca nell'intestazione la data del 5.10.2023, invece, in calce reca la data del 24.09.2013- la medesima della precedente scrittura privata- evidentemente errata. La clausola, dunque, tenuto conto della circostanza per cui si inserisce in un atto stipulato da pubblico ufficiale nella forma pubblica anche registrato non può che intendersi come frutto di grossolano errore di ripetizione e non come esternazione della volontà delle parti di rivolgersi successivamente al Notaio, in tal senso indiziando anche l'errore sulla ripetizione della data.
pagina 4 di 7 Sgombrato, dunque, il campo in ordine alla validità dell'atto rogato in data 5.10.2023 occorre passare alla disamina della domanda proposta di risarcimento danni in ragione dell'inadempimento da parte del donante nell'esecuzione degli impegni assunti. Come noto gli elementi essenziali della donazione sono rappresentati, da un lato, dallo spirito di liberalità (animus donandi) del donante e, dall'altro lato, dall'arricchimento (causa oggettiva del contratto) del donatario. Rispetto all'inquadramento giuridico del rapporto contrattuale dedotto, esso va ricondotto sotto lo schema negoziale della donazione che, in ragione degli impegni assunti dal donante, anche differiti nel tempo, sembra potersi qualificare alla stregua di una donazione c.d. obbligatoria. Infatti, la convenuta donante si Parte_2 obbligava nei confronti del Comune a versamenti in denaro e alla realizzazione e messa in funzione di un'opera in assenza di corrispettivo. Ne discende che l'atto negoziale azionato in quanto connotato sotto il profilo causalistico dall'arricchimento del patrimonio del beneficiario e dal conseguente depauperamento di quello del donante ben può essere sussunto nella fattispecie donativa di cui all'art. 769 cc. Trattandosi quindi di un'ipotesi di donazione, trova applicazione la disciplina codicistica dettata per il negozio de quo, non solo per quanto concerne i requisiti di forma ma anche per quanto attiene alle conseguenze applicabili in caso di mancato adempimento da parte del donante nell'esecuzione della donazione. Sotto tale profilo, parte attrice lamenta il mancato rispetto da parte del donante degli impegni assunti in sede di stipula dell'atto, invocando l'applicazione di principi e guarentigie apprestate dall'ordinamento a tutela dei contratti sinallagmatici in senso stretto. Esaminando l'atto di donazione versato in atti, stipulato con atto pubblico del 05.10.2013 (doc. 3 attore) si evince che le elargizioni che il donante si impegnava ad effettuare secondo il calendario pattuito sarebbero state erogate a condizione che permanesse in funzione l'impianto fotovoltaico già realizzato dalla società donante e ubicato nel Comune di , loc. Piano dell'Alpino. Pt_1
Si prevedeva, inoltre, che laddove il donante non realizzasse gli impianti fotovoltaici, oggetto di donazione, destinati a servizio della palestra e delle scuole del Comune, entro il termine di anni tre dalla stipula dell'atto, per causa di forza maggiore e /o per fatto o colpa del o di altro Pt_1 ente, tutte le erogazioni sarebbero cessate e il non avrebbe potuto più avanzare alcuna Pt_1 pretesa nei confronti dell'odierna convenuta. Invero l'ordinamento, proprio tenendo conto della ratio peculiare della donazione, allo scopo di rispettarne la vocazione gratuita, prevede che l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione da parte del donante possa essere fatto valere ex art. 789 c.c. solo in caso di dolo o colpa grave del donante. Ebbene a tal proposito appare opportuno precisare- diversamente da quanto assunto dal Pt_1 in citazione e in adesione all'orientamento maggioritario sul punto - che grava sul donatario l'onere di provare, oltre all'inadempimento, anche il dolo o la colpa grave del donante, e ciò in ragione del fatto che l'estensione della presunzione di colpevolezza sancita dall'art. 1218 cc al donante si tradurrebbe in un risultato contrastante con l'intento del legislatore di attenuarne la responsabilità.
pagina 5 di 7 La disciplina di favore per il donante si giustifica, infatti, in ragione dell'opportunità di escludere o di attenuare l'ammontare della responsabilità risarcitoria del soggetto obbligato, il quale abbia assunto gratuitamente il vincolo. Non è pertanto condivisibile l'assunto del secondo cui la limitazione di responsabilità attiene Pt_1 solo ed esclusivamente al quantum di diligenza richiesta, non andando assolutamente ad incidere sull'onere della prova, con la conseguenza che spetterebbe comunque al donante fornire la prova liberatoria dell'incolpevole inadempimento. Ebbene, muovendo da tale errata premessa, parte attrice ha prodotto un compendio documentale volto a provare solo la consistenza dei danni azionati in sede risarcitoria, non fornendo tuttavia prova alcuna degli intenti dolosi ovvero di comportamenti colposi della società convenuta. Infatti, né la produzione documentale né i capitoli di prova orale formulati dal erano tesi Pt_1 alla dimostrazione di una condotta da parte della convenuta intenzionalmente diretta alla provocazione dell'evento dannoso, idonea ad integrare l'elemento del dolo, ovvero tenuta in spregio delle regole di diligenza, perizia o prudenza e, dunque, non improntata a quella del bonus pater familias. Il infatti, da un lato ha dismesso il proprio onere probatorio e dall'altro- riconoscendo Pt_1
l'esistenza di un indirizzo ermeneutico diverso- ha affidato la dimostrazione del dolo e della colpa a mere affermazioni di principio, senza riscontro probatorio alcuno. Infatti – in assenza di ulteriori riscontri- non può desumersi la sussistenza del dolo ovvero dalla colpa dal mero silenzio serbato dalla convenuta alle formali richieste di adempimento da parte del ovvero dalla mera circostanza di contrarietà di detta condotta al vincolo obbligatorio o a Pt_1 un'imprudente- ma comunque non dimostrata- valutazione delle circostanze del caso concreto. Peraltro, a fronte della deduzione per cui l'elemento soggettivo del donante sarebbe ricavabile dalla consapevolezza di creare un pregiudizio al creditore, appare logicamente condivisibile la considerazione della convenuta per cui detta consapevolezza in astratto ricorre anche nelle ipotesi di inadempimento non imputabile al debitore: anche in tale caso vi è la consapevolezza di arrecare un danno alla controparte senza che si possa dubitare che manchi il dolo o la grave. A fronte di tale vulnus probatorio, la convenuta ha allegato circostanze, che indiziano nel senso dell'avveramento della condizione risolutiva della donazione. La mancata esecuzione degli impianti fotovoltaici per cause di forza maggiore, esimeva difatti la convenuta dalla erogazione delle elargizioni. Nell'atto di donazione si prevede infatti (punto B dell'accordo) la realizzazione di tre impianti fotovoltaici, di cui il primo presso l'edificio ospitante la palestra del Comune di , con messa Pt_1 in esercizio entro il 31.12.2013 e gli altri due impianti, da collocarsi rispettivamente presso la scuola media e la scuola materna, da realizzarsi entro il 31.06.2014 l'uno e entro il 30.08.2015 l'altro. Con riferimenti alla realizzazione dei predetti impianti nell'atto di donazione si prevedeva espressamente che la loro mancata realizzazione entro il termine di 3 anni dalla sottoscrizione dell'accordo “per causa di forza maggiore e/ o per fatto o colpa del o di altro ente” avrebbe Pt_1 comportato la caducazione dell'obbligo di versamento delle erogazioni pattuite, con cessazione da pagina 6 di 7 parte del di ogni pretesa nei confronti della donante, ivi compreso l'obbligo di provvedere Pt_1 alla loro realizzazione. Il periodo pattuito è dunque decorso senza che la donante abbia portato a termine i progetti preventivati. A riprova dell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti in sede di donazione, la società donante ha dedotto che la donazione de quo, è stata stipulata con un effetto sostanzialmente novativo rispetto agli accordi presi con precedente Convenzione intercorsa tra le parti. Delle ragioni della rinegoziazione della precedente Convenzione (risolta per mutuo consenso) si fa espressa menzione nell'incipit della donazione, laddove si prevede che “l'esigenza del presente accordo è sorta a causa degli interventi legislativi che di fatto hanno drasticamente ridotto la redditività dell'impianto fotovoltaico realizzato e situato nel Comune nella località c.d. Piano dell'Alpino”. E' evidente dunque che il era al corrente di tali criticità, riproposte anche in corso di Pt_1 esecuzione del contratto di donazione ed in ragione delle quali erano stati ridotti gli importi delle erogazioni pattuite, rispetto a quanto convenuto nella precedente Convenzione. Su tali aspetti si concentra la difesa della convenuta, che per dimostrare l'impossibilità di far fronte agli impegni assunti adduce un ridimensionamento in peius delle aspettative di incasso dall'impianto fotovoltaico posto in località Piano dell'Alpino, in ragione del mutato quadro normativo, della variazione delle tariffe energetiche applicate e della riduzione degli incentivi statali sul comparto energia. Ebbene, tali argomenti anche laddove non integrassero il concetto di “forza maggiore”, non esimerebbero la donataria dalla prova del dolo o colpa grave dell'inadempimento della società donante, prova che non è stata raggiunta dal Pt_1
Non avendo ottemperato all'onere probatorio sullo stesso incombente, la domanda attorea dovrà dunque essere rigettata. Quanto alle spese lite, stante l'acclarato inadempimento della donante nell'esecuzione delle opere ed elargizioni pattuite e il dibattito giurisprudenziale in ordine ai poteri del Segretario comunale, sussistono quelle eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione ex art. 92 co. 2 cpc.
PQM
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) RIGETTA la domanda attorea;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pisa, 28.03.2025
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
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