Articolo 63 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 62Articolo 64
Versione
31 ottobre 1971
Art. 63.

Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e costituita una commissione tecnica cosi' composta:
dal presidente dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere capo del genio civile;
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;
dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.
I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.
Alla seduta della commissione puo' partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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