Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1280/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1280 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Bordighera, Via Braie n.3/6 presso lo studio dell'avv.to Romina Fanari che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig.
e dalla sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
15/06/2021 a Playa, l'Avana (CUBA) iscritto all'Ufficio di Stato civile del Municipio della Playa (l'Avana) al Tomo 52, Fg 75 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Bordighera al n. 51 Serie C parte II anno 2021; - confermare i provvedimenti della separazione. Con ogni provvedimento opportuno e consequenziale. Con vittoria di spesa”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 5.7.2023 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in L'Avana (Cuba) il 15.6.2021 con Controparte_1 (matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Bordighera dell'anno 2021, n. 51, Parte II, Serie C) e che dall'unione non sono nati figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che alla moglie doveva essere addebitata avendo essa abbandonato il tetto coniugale (domanda, tuttavia, esplicitamente rinunziata all'udienza del 14.2.2024). Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico, ma spiegava contestualmente domanda al fine di ottenere, in seno al medesimo giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio della quale, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 14.2.2024.
Alla medesima udienza parte ricorrente esplicitamente dichiarava di rinunziare alla domanda di addebito della separazione.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente, unica costituita, alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio che, con sentenza non definitiva n data 19.2.2024
(n.131/24), pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
quanto precede rimettendo, con contestuale ordinanza, la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 14.5.2025, verificata la rituale notifica nei confronti della parte resistente contumace dell'ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio per l'esame della domanda divorzile e preso atto della sua mancata costituzione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente - unica costituita - precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del
Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dal ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 14.5.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dalla resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1280/2023 R.G.A.C.C.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in L'Avana (Cuba) il 15.1.2021 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_2
nata a [...] il [...]; Controparte_1 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Bordighera dell'anno 2021, al n. 51, parte II, serie C;
2) compensa integralmente tra le arti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Bordighera.
Così deciso in Imperia, il 6.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3